AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.16
Data decisione, Autorità:
27.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00016
Lugano
27 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._
(separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 12 aprile 2001 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 5
febbraio 2002 con cui il
Segretario assessore ha parzialmente accolto in luogo e vece del Pretore
un'istanza provvisionale presentata dall'attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 18 febbraio 2002 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto
cautelare emesso il 5 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1968) e Jekaterina __________ (1972), cittadina
__________, si sono sposati a __________ il __________ 1999. Dal matrimonio non
sono nati figli. La moglie ha un bambino, , nato il __________ 1996
da una sua precedente relazione. Il marito è __________ di __________ per la
__________ __________ di , la moglie lavora come __________ al __________
- “ ” di __________. I coniugi vivono separati dall'aprile
2001, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per
trasferirsi a __________.
B. Il 12 aprile 2001 __________ __________ __________ ha promosso
azione di separazione e ha postulato in via provvisionale l'assegnazione
dell'appartamento coniugale e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili
dal 9 aprile 2001, oltre una provvigione ad litem di fr. 5000.– e il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 15 maggio 2001, indetta
per discutere l'istanza, essa ha aumentato la richiesta di contributo a fr.
1500.– mensili. __________ __________ __________ si è opposto alla domanda,
offrendo in subordine un contributo di fr. 365.– mensili da maggio a luglio
2001 e di fr. 115.– mensili in seguito. Ultimata l'istruttoria, alla discussione
finale del 26 settembre 2001 le parti hanno confermato le loro posizioni.
C. Statuendo
in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 5 febbraio 2002 il
Segretario assessore ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie e ha respinto
le altre domande. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.–
per ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato è insorta __________ __________ __________ con un
appello del 18 febbraio 2002 nel quale chiede un contributo alimentare di fr.
1000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 5000.–, oltre al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2002
__________ __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il
Segretario assessore ha escluso che il contributo alimentare sollecitato
dall'istante potesse essere calcolato in base alla ripartizione dell'eccedenza
mensile una volta dedotto dal reddito complessivo i fabbisogni minimi delle
parti. Egli ha rilevato che, secondo la legge in vigore fino al 31 dicembre
1999, in una situazione come quella in esame il marito avrebbe potuto introdurre
una causa di divorzio nell'ambito della quale il contributo alimentare sarebbe
stato calcolato in base al tenore di vita dei coniugi prima del matrimonio. Il
nuovo diritto del divorzio pone invece l'indipendenza economica come principio
e la dipendenza alimentare come eccezione, salvo istituire un periodo di
quattro anni di separazione di fatto durante il quale ognuno dei coniugi può
opporsi al divorzio senza addurre giustificazioni. Ciò ha incrementato le procedure
a protezione dell'unione coniugale, che sono diventate processi di attesa e di
avvicinamento al divorzio. Per il primo giudice il legislatore del nuovo
diritto del divorzio si è occupato esclusivamente di quel processo, ma non ha
disciplinato le sorti del matrimonio nell'intervallo, demandandone la regolamentazione
agli art. 163 segg. CC.
Donde –
prosegue il Segretario assessore – “l'assenza d'interfaccia”, che configura una
vera e propria lacuna, ammessa sia dalla dottrina e giurisprudenza zurighese
sia dal Tribunale federale, che recentemente ha “creato l'interfaccia” tra gli
art. 125 cpv. 2 CC e gli art. 163 e 176 CC ponendo l'obbligo di lavorare del
coniuge rimasto inattivo. E siccome anche il Tribunale di appello ha avuto modo
di imporre un'attività lucrativa a una donna di 48 anni, madre di tre figli
maggiorenni che durante un matrimonio di lunga durata non aveva lavorato, il
Segretario assessore ha concluso che il principio del clean break trova
applicazione anche in procedure di protezione dell'unione coniugale e di separazione.
Ha pertanto considerato che simile “interfaccia” debba valere anche per la
questione del trattamento differenziato dell'obbligo alimentare in dipendenza
della durata del matrimonio, rilevando che gli elementi di valutazione
dell'art. 125 cpv. 2 CC “concorrono coralmente” all'applicazione del citato
principio, poiché ove si negasse la differenziazione tra matrimoni di
breve e di lunga durata si imporrebbe al marito una dipendenza economica verso
la moglie contraria al sistema, soprattutto in situazioni in cui la moglie è in
grado di mantenersi in modo autonomo con il proprio reddito.
Il primo
giudice ha dipoi accertato che il matrimonio in questione non ha comportato per
la moglie svantaggio alcuno e che costei con il suo guadagno di fr. 3228.– mensili
netti è in grado di coprire il proprio fabbisogno e quello del figlio. In tale
misura egli ha considerato “evasa” l'eccezione di abuso invocata dal marito.
Inoltre – egli ha rilevato – l'opposizione al divorzio senza giustificazione
non è abusiva, ma per contrastarne i rigori occorre tenere conto dello “spirito
innovativo dell'intero movimento legislativo”. Per il Segretario assessore è
quindi irragionevole (e abusivo nel risultato) che una donna trentenne, dopo un
matrimonio di un anno e mezzo, senza figli comuni cui accudire, autosufficiente
e che si oppone al divorzio, lucri un contributo alimentare per quattro anni
mentre con il divorzio essa non avrebbe verosimilmente avuto alcun diritto. Ne
ha concluso che, se l'opposizione al divorzio è un diritto del coniuge, non è
sensato che tale comportamento procuri smaccati vantaggi, poiché ciò non è lo
scopo della legge e una simile impostazione aprirebbe la via a inammissibili e
strumentali opposizioni formulate a mero scopo di profitto.
-
L'appellante
contesta i criteri applicati dal Segretario assessore per la fissazione del
contributo alimentare. Fa valere che il legislatore ha consapevolmente voluto distinguere
fra i principi che presiedono all'obbligo di mantenimento dopo il divorzio e il
precetto di solidarietà che regge i rapporti e gli effetti del matrimonio
durante la fase di separazione. Sottolinea, in particolare, che qualora si
seguisse l'opinione del primo giudice, il coniuge economicamente più debole e
impossibilitato a dimostrare di essere vittima della rottura del vincolo da
parte dell'altro coniuge si troverebbe da un giorno all'altro esposto ai rigori
del clean break, e ciò già dall'abbandono del tetto coniugale da parte
del consorte. Tale non può essere l'intento del legislatore, sicché la legge
non denota la minima lacuna, bensì un silenzio qualificato. L'appellante ribadisce
di essere stata lasciata dal marito, di lavorare a tempo pieno e di guadagnare
la metà di quanto percepisce il marito, con la conseguenza che il suo tenore di
vita si è ridotto. Essa rivendica pertanto un contributo di fr. 1000.– mensili.
-
L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, introdotta una causa di divorzio o di
separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il
criterio per la definizione dei contributi di mantenimento si fonda in tal
caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del diritto
al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla
cessazione della comunione domestica (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 34 e 37 ad art. 137 CC). L'obbligo
di mutua assistenza (art. 163 CC) persiste per tutta la durata del matrimonio,
fino allo scioglimento del vincolo e non cessa né durante la sospensione della
comunione domestica né durante la procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid.
3a, 114 II 30 consid. 6; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 53
ad art. 163 CC).
-
Durante
una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò
premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto
matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF
1996 pag. pag. 150 con riferimenti; Leuenberger,
op. cit., n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/
Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n.
976). I parametri dell'art. 125 CC, in altri termini, non incidono sul
contributo provvisionale dovuto giusta l'art. 163 CC (sopra, consid. 3). Solo
nel caso in cui il divorzio come tale sia passato in giudicato un contributo
provvisionale può essere rifiutato se, verosimilmente, con la decisione finale
non sarà riconosciuto alcun
contributo di mantenimento (Leuenberger,
op. cit., n. 14 e 42 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 45 e 46 ad art.
137 CC; Sutter-Somm/Moser-Szeless
in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, n. 5.27 pag. 231; ZR
100/2001 n. 4). Si aggiunga che, contrariamente a quanto pretende l'appellato,
nel caso in cui sia pronunciata la separazione l'obbligo alimentare si basa –
ancora una volta – sulla ripartizione a metà dell'eccedenza (art. 118 cpv. 2
CC; Leuenberger, op. cit., n. 9
ad art. 118 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 26 ad art. 117/118
CC; Werro, op. cit., n. 936 pag.
200), e non sull'art. 125 CC.
-
Recentemente
questa Camera ha avuto modo di riaffermare, certo, che ove una separazione
appaia durevole e sembri preludere allo scioglimento del matrimonio o
perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie può anche essere
tenuta ad assumere un altro ruolo e prepararsi a sovvenire da sé, per quanto
possibile, al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002
in re M., consid. 8c). Ma ciò non significa ancora che in sede cautelare il
contributo vada determinato sulla base dell'art. 125 CC, tanto meno se si pensa
che l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC si estingue per principio
solo con il divorzio, quando gli subentra l'obbligo limitato alle condizioni
dell'art. 125 CC. La sentenza del Tribunale federale citata dal primo
giudice evoca bensì la possibilità di far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2
CC per stabilire il reddito ipotetico nell'ambito di procedure a protezione
dell'unione coniugale, ma il criterio per la definizione dei contributi pecuniari
rimane quello dell'art. 163 CC. Ammesso e non concesso che nel Canton Zurigo un
contributo alimentare sia determinato, nel caso in cui sussista un matrimonio
puramente formale, come se fosse già stato pronunciato il divorzio, ciò non
basta per scostarsi né dalla giurisprudenza del Tribunale federale né
dall'orientamento della dottrina maggioritaria.
-
In realtà giova rammentare che il diritto al contributo può essere
negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere,
finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti
informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un
contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle
proprie necessità da sé solo o perché mantenuto da un concubino o perché al
beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler,
op. cit., n. 13 segg. ad art. 163 CC). In concreto è possibile che l'appellante
si opponga al divorzio per evitare provvedimenti da parte della polizia degli
stranieri ed è possibile altresì che dopo il divorzio essa non avrà diritto a
contributi di mantenimento. Se non che, il quadriennio di separazione di fatto
in caso di opposizione al divorzio (art. 114 CC) è stato espressamente voluto
dal legislatore. Al punto che non commette abuso “manifesto” nel senso dell'art.
2 cpv. 2 CC nemmeno il coniuge che, durante i quattro anni, si oppone al divorzio
per punire l'altro (SJZ 98/2002 pag. 179 n. 7). Nella misura in cui invoca il
livello di vita avuto durante la vita in comune, quindi, l'istante rivendica
solo un suo diritto. Per di più, quando un matrimonio è mantenuto solo
formalmente per beneficiare di norme in materia di polizia degli stranieri, la
proroga di un'autorizzazione al soggiorno può in ogni modo essere rifiutata dall'autorità
amministrativa (DTF 127 II 56 consid. 5). Per il resto, l'appellante adempie
nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento che le incombe,
poiché già lavora a tempo pieno.
-
Per
quanto riguarda l'entità del contributo alimentare, non fissato dal Segretario
assessore, occorre verificare anzitutto la situazione del marito, accertandone
i rispettivi redditi e fabbisogni.
a) Dagli
atti risulta che il convenuto ha un reddito di fr. 6184.– mensili (fr. 5628.–
dalla __________ __________ di __________ e fr. 556.– dalla sostanza). Egli ha
ammesso invero di ricavare fr. 950.– dagli immobili a __________ in comproprietà
con la sorella (riassunto scritto del 15 maggio 2001, pag. 6), ma ciò
costituisce un reddito lordo. Dedotti gli interessi e le spese di manutenzione,
le entrate nette della sostanza ammontano a fr. 556.– mensili (doc. 16).
b) Il fabbisogno minimo del convenuto va fissato in complessivi fr.
4135.50 mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per
debitore che vive solo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– (doc. 24), premio della
cassa malati fr. 191.50 (doc. 8), leasing dell'autovettura fr. 293.– (doc. 10),
assicurazione dell'autovettura fr. 120.90 (doc. 11), imposta di circolazione
fr. 28.40 (doc. 12), assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.70
(doc. 9), assicurazione dell'immobile fr. 39.– (doc. 15), quota di ammortamento
per onere della fognatura fr. 8.– (doc. 17), quota del debito verso i genitori
fr. 500.– (doc. 21), onere fiscale stimato fr. 600.–.
c) Le
spese di trasporto sono ammissibili, poiché l'interessato ha reso sufficientemente
verosimile la necessità di usare l'automobile per scopi professionali (doc. 32;
Rep. 1994 pag. 145). Circa la quota di ammortamento ipotecario, è senz'altro
giustificato tenerne conto, trattandosi di una spesa necessaria per conseguire
il reddito dalla sostanza immobiliare (analogamente: I CCA, sentenza del 15
marzo 2001 in re N., consid. 3c). Quanto all'onere fiscale, l'autorità
tributaria non ha ancora provveduto alla tassazione intermedia dei coniugi a
norma dell'art. 55a LT (Rep. 1994 pag. 228). Nell'ambito di un giudizio
meramente provvisionale la quota a carico del marito, comprensiva delle imposte
comunali, può essere stimata in fr. 600.– mensili.
d) Non
possono per contro essere inclusi nel fabbisogno né i costi relativi alla fornitura
di acqua potabile, già compresi nel minimo di base del diritto esecutivo (DTF
126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994 pag. 297), né i costi relativi all'immobile
di __________, già considerati nella determinazione del reddito netto della
sostanza. In merito al premio per l'assicurazione vita, dagli atti risulta che
la polizza è stata stipulata dal marito nel 1988, prima del matrimonio, e non
ha indole previdenziale, poiché la prestazione in caso di vita sarà versata al
50° anno di età dell'interessato (doc. 30). L'interessato non ha reso
verosimile che tale polizza è indispensabile per il mantenimento, né che in
caso di invalidità o decesso la moglie ne trarrebbe beneficio. Il relativo premio
non può dunque essere inserito nel fabbisogno minimo. Per quel che concerne i
vari debiti, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso
di debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati solo
nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno minimo della
famiglia (DTF 127 III 292 consid. 2a bb con riferimenti). Ora, per quanto
concerne il debito di fr. 12 000.– verso la __________ __________ __________
l'interessato non ha neppure reso verosimile di averlo acceso per esigenze
familiari, né di averlo contratto con l'accordo della moglie. La stessa conclusione
vale per il prestito di fr. 15 000.– ottenuto dai genitori (doc. 19), mentre
quello di pari importo versato per l'acquisto dell'immobile di __________ (doc.
21) può essere ammesso poiché nell'interesse della famiglia, essendo necessario
per conseguire il reddito della sostanza.
- Per
quel che riguarda l'appellante, il suo reddito attuale risulta di fr. 3200.–
mensili netti (doc. E e I1). Il relativo fabbisogno minimo può essere fissato
in fr. 2609.30 mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore monoparentale con obblighi di mantenimento fr. 1250.–,
locazione fr. 860.– (doc. J), premio della cassa malati fr. 199.30 (doc. H),
spese di trasferta fr. 150.– (stimate), imposte fr. 150.– (stimate). Non
possono essere riconosciute invece le spese per il figlio, che rientrano nel
fabbisogno di lui e non in quello del genitore. Le spese di trasferta vanno
ammesse poiché l'interessata, che abita a __________, deve recarsi al lavoro ad
__________ e, visti gli orari della sua attività nel locale notturno, non può
far capo a mezzi pubblici.
Al
fabbisogno dell'interessata andrebbe aggiunto quello del figlio __________.
L'art. 278 cpv. 2 CC prevede invero che i coniugi si devono vicendevole e
adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del
matrimonio. Tale norma concreta il dovere generale di assistenza sgorgante
dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, a causa del matrimonio,
il genitore biologico – nella fattispecie l'appellante – non possa dedicarsi al
mantenimento del figlio come potrebbe fare, invece, se non fosse sposato (DTF
127 III 68; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). Nel caso in cui il
figlio sia della moglie, il patrigno assolve il suo dovere di assistenza verso
di lei esonerandola – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia
domestica, in modo ch'essa possa procurarsi il necessario per il sostentamento
del figlio, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se
fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, n. 20.14,
pag. 145).
Nel caso specifico il convenuto ha verosimilmente adempiuto il
proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che
durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al
mantenimento del figlio. Non vi sarebbe motivo, tanto meno in sede
provvisionale, perché tale stato di cose debba essere modificato. Tuttavia il
contributo alimentare spetta al coniuge genitore e non al figlio (Hegnauer, op. cit., n. 20.09, pag.
144), sicché la questione non è retta dal principio inquisitorio. Ne segue che
incombeva all'interessata allegare i fatti su cui si sarebbero fondate le sue
pretese, in specie rendendo verosimile di dover portare il figlio di cinque
anni all'asilo per ragioni di lavoro oppure rendendo verosimile che il padre
del bambino non versa – o non è in grado di versare – un contributo idoneo.
Invano si cercherebbe nell’appello una parola al riguardo. Si aggiunga, ad ogni
buon conto, che il dovere di assistenza del patrigno o della matrigna è solo
sussidiario (DTF 120 II 287 consid. 2b), nel senso che è dato unicamente ove
non sia possibile incassare dal debitore un assegno adeguato.
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
reddito del marito fr.
6'184.—
reddito
della moglie fr. 3'200.—
fr.
9'384.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 4'135.50
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2'609.30
fr.
6'744.80 mensili
eccedenza fr.
2'639.20 mensili
metà
eccedenza fr. 1'319.60 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
4135.50 + fr. 1319.60 = fr. 5'455.— mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
6184.– ./. fr.5455.– fr. 729.—
mensili.
L'appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.
-
L'appellante ribadisce di avere diritto a una provvigione ad
litem di fr. 5'000.– per le spese di primo grado e in via subordinata postula
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, il coniuge che non è
in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di
ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che
quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm/ Hansböhler, op. cit., n. 135 ad
art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha
mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico
dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Bräm/ Hasenböhler,
op. cit., nota 138 ad art. 159 CC). Inoltre una provvigione di causa va
attribuita al coniuge richiedente solo se questi non ha i mezzi per sostenere
le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). Nella
fattispecie il contributo alimentare di fr. 729.– mensili conferisce
all'interessata una disponibilità superiore a fr. 1000.– mensili, con la quale
può senz'altro far fronte alle spese legali. Inoltre l'istante essa potrà
ottenere il versamento del contributo alimentare arretrato dall'aprile 2001.
Nelle circostanze descritte non sussistono le premesse per concedere né una
provvigione ad litem né, tanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio,
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce
vittoriosa sul principio del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta.
Appare equo pertanto porre a suo carico un terzo dei costi del processo, la
rimanenza essendo a carico del convenuto, che verserà all'appellante
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato attuale impone
inoltre una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado
che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di suddividere in ragione di
metà ciascuno, compensando le ripetibili. Quanto all'assistenza giudiziaria
postulata dall'appellante, l'attribuzione di ripetibili rende la richiesta
senza oggetto, la relativa indennità non apparendo né di impossibile né di
difficile incasso (DTF __________ __________ __________). Inoltre, come detto,
l'interessata può contare su un agio mensile superiore a fr. 1000.– con cui può
senz'altro far fronte alle spese di causa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che:
a) L'appartamento coniugale di __________ è attribuito
in via provvisionale a __________ __________ __________;
b) __________ __________ __________ è tenuto a versare
in via provvisionale a __________ __________ __________, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese a decorrere dal 9 aprile 2001, un contributo di fr. 729.–
mensili.
Per
il resto l'istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di
__________ __________ __________o, che rifonderà alla controparte fr. 800.–
per ripetibili ridotte.
III. Nella
misura in cui non è priva d'oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall'appellante è respinta.
IV. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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