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11.2002.147 ΓÇó Late appeal against cost order declared inadmissible
11.2002.147Altro tribunale20 dic 2002Inadmissible
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a first-instance decree striking a possessory action from the rolls and allocating costs. The appellant challenged only the costs and the award of ripetibili. The court held that possessory actions follow the chamber procedure and that first-instance decisions are appealable within 10 days. Since the decree was notified on 25 November 2002 and the appeal was filed only on 12 December 2002, it was late. No justification for the delay or request for restitution of the time limit was made. The appeal was therefore declared inadmissible, appellate costs were imposed on the appellant, and no ripetibili were awarded.
Art. 370 CPC; Art. 137 CPC; Art. 148 cpv. 1 CPC; admissibility of an appeal against a strike-off order in a possessory action and computation of the appeal period. Possessory actions are decided under the contentious chamber procedure of Art. 374 CPC with reference to Art. 361 ff. CPC; first-instance decisions are appealable within ten days irrespective of the value in dispute. The time limit runs from notification of the decision and an appeal filed after expiry is inadmissible unless restitution is requested and justified. Where the appellate proceedings end without a merits judgment, costs may be reduced; no ripetibili are due if the appeal was not served and caused the respondent no presumable expense (consid. in fine).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.147
Data decisione, Autorità: 20.12.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.147
Lugano, 20 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________
che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);
che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sentenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1);
che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;
che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;
che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;
che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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