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Numero d'incarto:
11.2002.134
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, ICCA
Titolo:
contestazione di delibera assembleare: vendita degli appartamenti in corso di causa; stralcio per appello privo d'interesse
Incarto n.
11.2002.134
Lugano
15 novembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.5 (proprietà
per piani: azione di accertamento e contestazione di delibera assembleare)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 14 gennaio 2002 da
CO 1
e CO
2
(patrocinati dall' RA 2 )
contro
Comunione dei comproprietari
del “Condominio AP 1”,
(patrocinata dall' RA 1 ),
giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto e ordinanza) dell'11 novembre 2002 con cui il Pretore ha respinto l'eccezione di tardività sollevata
dalla convenuta, rigettando anche le prove da essa notificate;
premesso
che il 14 dicembre 2001 CO 1, a quel momento titolare della proprietà per piani
n. 7581 (appartamento n. 4, pari a 350/1000 della
particella n. 547 RFD di __________), e CO 2, a quel momento contitolari in
ragione di un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 7580 (appartamento n.
3, pari a 250/1000), hanno convenuto la Comunione dei
comproprietari del “Condominio AP 1” davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per far accertare – tra l'altro – il modo in cui era tenuta a
deliberare l'assemblea dei comproprietari, la validità di determinate decisioni
assembleari e la qualifica come parte comune di una siepe a confine, chiedendo
inoltre una modifica del regolamento sull'amministrazione e l'uso del
condominio circa le modalità di decisione;
ricordato
che con risposta dell'8 aprile 2002 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione in ordine, subordinatamente nel merito;
rammentato
che, dopo l'udienza preliminare del 5 novembre 2002 durante la quale la
convenuta ha offerto talune prove, con sentenza (recte: decreto,
rispettivamente ordinanza) dell'11 novembre 2002 il Pretore ha respinto tanto
l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta quanto le prove da essa
notificate, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 20.– a
carico del condomino __________, tenuto a rifondere agli attori fr. 300.–
complessivi per ripetibili;
ritenuto
che contro tale “sentenza” la Comunione dei comproprietari ha presentato un
appello del 21 novembre 2002 per ottenere la riforma del giudizio citato nel
senso di vedere respinta la petizione in ordine per tardività e ammesse le
prove da lei indicate;
rilevato
che nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2003 gli attori hanno proposto di respingere
l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
preso
atto che con lettera del 7 luglio 2004 – di contenuto identico a uno scritto
già trasmesso il 6 luglio 2004 al Pretore per quanto di sua competenza – gli
attori hanno comunicato di avere venduto i loro appartamenti nel “Condominio AP
1” e di non avere più interesse alla causa, chiedendo lo stralcio della lite;
osservato
che, interpellata dal giudice delegato, la convenuta ha comunicato il 23 luglio
2004 di non avere obiezioni allo stralcio della causa, proponendo di addebitare
gli oneri processuali a chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili;
accertato
che gli attori hanno comunicato il 22 ottobre 2004 di aderire a quest'ultima
condizione;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
considerato
che non vi è motivo per scostarsi dalla libera pattuizione delle parti in materia
di spese e ripetibili, la tassa di giustizia dovendo in ogni modo essere
adeguatamente ridotta perché la causa non termina con un giudizio di merito
(art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 351 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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