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Numero d'incarto:
11.2002.121
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.121
Lugano
4 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere,
sedente per statuire nella causa .____.
(annullamento di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da
__________ __________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 25 ottobre 2002
dalla convenuta con riferimento al decreto di stralcio emesso il 15 ottobre
2002 da questa Camera (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di revisione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assemblea dei soci fondatori dell'__________
__________ __________ __________ __________;
che l'11
febbraio 2002 __________ __________ __________ __________ e __________
__________ hanno convenuto l'associazione, oltre a __________ __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse
annullata;
che,
contestualmente alla petizione, gli attori hanno chiesto l'emanazione di provvedimenti
cautelari, in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12)
e 10 (recte: 13) prese dall'assemblea;
che,
statuendo con decreto del 2 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha parzialmente accolto la richiesta e ha sospeso le risoluzioni n. 8
e 9 (recte n. 12), ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese per un
terzo a carico degli istanti e per il resto a carico dell'associazione, tenuta
a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili ridotte;
che
contro il citato decreto l'associazione __________ __________ __________
__________ ha interposto appello il 13 agosto 2002;
che il 16
agosto 2002 la presidente di questa Camera ha inviato l'appellante a versare
entro mercoledì 3 settembre 2002 la somma di fr. 300.– a titolo di anticipo per
le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello non sarebbe stato trattato;
che il 15
ottobre 2002 la Camera ha stralciato l'appello dai ruoli, non risultando essere
stato versato alcun anticipo nel termine impartito (inc.
..__________);
che il 25
ottobre 2002 l'associazione __________ __________ __________ __________ ha
introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui censura lo stralcio
dell'appello, il versamento dell'anticipo essendo avvenuto con tempestività;
che nelle
loro osservazioni del 21 novembre 2002 __________ __________ __________
__________ e __________ __________ dichiarano di prendere atto delle ragioni
addotte dalla controparte;
e considerando
in diritto: che
la domanda in oggetto si fonda su un titolo di revisione previsto dalla legge
(art. 340 lett. d CPC: errore di fatto risultante dagli atti o documenti della
causa), onde la sua ricevibilità;
che nella
fattispecie la Camera ha stralciato dai ruoli l'appello del 13 agosto 2002 dopo
avere constatato che il termine fissato per il versamento dell'anticipo in garanzia
delle spese giudiziarie era scaduto infruttuoso il 3 settembre 2002;
che il
versamento in realtà era avvenuto il 23 agosto 2002, come conferma la Posta
Svizzera (Postfinance), ma era stato accreditato dal Tribunale di appello a
favore di un altro incarto;
che tale
disguido si deve all'inavvertenza di chi ha eseguito il pagamento, il quale
invece di usare la polizza di versamento prestampata acclusa alla richiesta di
questa Camera, ha provveduto per via elettronica, salvo indicare una cifra
errata nel numero di riferimento;
che,
comunque sia, la somma è pervenuta sul conto corrente postale --__________del
Tribunale d'appello in termine utile;
che
questa Camera pertanto, stralciando l'appello il 15 ottobre 2002, si è
dipartita fallacemente dall'inesistenza di un fatto (l'avvenuto pagamento), la
cui verità era positivamente stabilita;
che il
titolo di revisione invocato dall'appellante è di conseguenza fondato;
che, per
quanto riguarda gli oneri dell'attuale pronunciato, appare giustificato rinunciare
a ogni prelievo;
che la
controparte non si è opposta alla domanda di revisione e, non potendo essere
considerata “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), non può essere
condannata alla corresponsione di ripetibili, mentre lo Stato del Cantone
Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto in alcun caso a versamento
di sorta (DTF del 5 maggio 1997
nella causa C., consid. 5 con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e note 1 segg. ad art. 159; Rep. 1997 pag. 135 e 137 consid. 4 con richiamo);
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il decreto impugnato è annullato.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1;
–
Tribunale federale (causa ./__________), con l'incarto.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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