AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.113
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2002.113
Lugano
12 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1997.37 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 3 marzo 1997 da
AADE1
(patrocinato dall'avv. RAPP2)
contro
APPE1
(patrocinata dall'avv. RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° ottobre 2002 presentato da APPE1contro la sentenza emessa il
6
settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 novembre 2002 presentato da AADE1
contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AADE1
(8 febbraio 1945) e APPE1 (10 dicembre 1945) si sono sposati a __________ il 18
marzo 1970. Dal matrimonio sono nati B__________, il 5 febbraio 1975, e
M__________, il 25 febbraio 1978. Il marito è conducente di autopostali. La
moglie ha ripreso nel 1992 l'attività di odontotecnica a tempo parziale, interrotta
alla fine del 1974, e dal 1996 svolge qualche lavoro di sarta a domicilio. I coniugi
vivono separati dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per
conto proprio nel centro di __________. Il marito è rimasto a __________,
nell'abitazione coniugale di sua proprietà (particella n. 3137). Il 28 agosto
1996 APPE1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente (inc.
DI.96.113.1/413)
B. Adito
da APPE1 il 4 novembre 1996, con decreto cautelare del 27 gennaio 1997 il
Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie dal 1° gennaio 1997 un
contributo alimentare di fr. 2600.– mensili, poi fissato in fr. 3200.– mensili
da questa Camera con sentenza del 29 ottobre 1997 (inc. 11.1997.19).
C. Frattanto,
il 3 marzo 1997, AADE1 ha introdotto una petizione di divorzio, postulando il
versamento di fr. 68 500.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 15
settembre 1997 APPE1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale
ha chiesto essa medesima la separazione per tempo indeterminato, postulando un
contributo alimentare indicizzato di fr. 3000.– mensili, la liquidazione del
regime dei beni con il riconoscimento della proprietà di ciascun coniuge sui
beni in rispettivo possesso, l'assegnazione del debito ipotecario a esclusivo carico
del marito, il versamento di un conguaglio in suo favore di fr. 200 000.– e la
cancellazione, dopo il pagamento del conguaglio, del blocco a registro
fondiario gravante le particelle n. 3137 RFD e 889 RFP di __________ intestate
all'attore. AADE1 ha proposto a sua volta di respingere la riconvenzione. Nel
successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le loro posizioni.
D. In
seguito a istanze di modifica inoltrate dal marito, il contributo provvisionale
a suo carico è stato ridotto dapprima a fr. 2758.– e successivamente a fr.
1985.– mensili, poi definitivamente fissati in fr. 2455.– mensili da questa
Camera con sentenza del 2 febbraio 1999 (inc. 11.1998.183). Dal 1° giugno 1998
la moglie percepisce una mezza rendita AI (con un grado d'invalidità del 50%),
mentre il marito, dopo un periodo di malattia, è nuovamente abile al lavoro
dal giugno 1999. Adito da AADE1 che si era prevalso di tali mutamenti, il 28
marzo 2000 il Pretore ha diminuito il contributo per la moglie a fr. 2017.–
mensili dal 1° marzo 2000, modificando la trattenuta di stipendio nel frattempo
decretata, e ha autorizzato l'attore ad aumentare il debito ipotecario di fr.
25 000.– per procedere a lavori di manutenzione sull'abitazione.
E. Invitate
a presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del
diritto applicabile, il 10 novembre 2000 le parti hanno dichiarato al Pretore
di postulare il divorzio di comune accordo (art. 112 CC), demandando al giudice
la decisione sugli effetti del medesimo. Sentiti all'udienza del 17 gennaio
2001, durante la quale il giudice ha impartito il termine bimensile di
riflessione, entrambi i coniugi hanno poi confermato per scritto la volontà di
divorziare. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno prodotto il 12 luglio 2002
le rispettive conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale. Nel
proprio memoriale AADE1 ha mantenuto il suo punto di vista, mentre la moglie ha
postulato un contributo indicizzato di fr. 2500.– mensili, la trattenuta di
tale importo dallo stipendio del marito, la corresponsione della metà della
prestazione d'uscita accumulata dallo stesso, come pure il versamento di fr.
134 169.– in liquidazione del regime dei beni e la cancellazione del
blocco gravante le particelle n. 3137 RFD e 889 RFP di __________ dopo il
versamento di tale somma.
F. Statuendo
il 6 settembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in favore
della moglie un contributo mensile indicizzato di fr. 1300.– fino al pensionamento
AVS, ha confermato la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito, ha
riconosciuto alla convenuta il diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'attore durante il matrimonio (prevedendo la trasmissione
dell'incarto al Tribunale cantonale amministrativo dopo il passaggio in
giudicato del dispositivo) e, in liquidazione del regime dei beni, ha posto il
debito ipotecario di fr. 111 400.– a carico del marito, ha riconosciuto a ciascun coniuge la
proprietà dei beni mobili in suo possesso, ha ingiunto a AADE1 di versare alla
moglie un conguaglio di fr. 6996.60 e, previo pagamento del citato importo, ha
revocato il blocco del registro fondiario sulle particelle n. 3137 RFD e 889
RFP di __________. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 4630.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2002
nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento
in suo favore sia aumentato a fr. 2400.– mensili e che a conguaglio della liquidazione
del regime dei beni il marito sia tenuto a versarle fr. 134 169.– con interessi
al 5% dalla data della sentenza. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2002 AADE1
propone di respingere il ricorso, formulando contestualmente appello adesivo
per ottenere la soppressione di ogni contributo di mantenimento. Con memoriale
del 13 gennaio 2003 APPE1 sollecita la reiezione dell'appello adesivo.
H. Frattanto,
l'8 ottobre 2002, AADE1 ha instato per ottenere in pendenza di appello la
riduzione a fr. 600.– mensili del contributo provvisionale in favore della
moglie. Il Pretore ha parzialmente accolto la domanda il 25 agosto 2003,
riducendo il contributo litigioso a fr. 1300.– mensili dal 1° novembre 2003. Il
decreto cautelare è stato impugnato da APPE1 con un appello dell'8 settembre
2003, che questa Camera ha accolto con sentenza odierna, respingendo la
riduzione del contributo provvisionale (inc. 11.2003.114).
Considerando
in diritto: 1.
I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1°
gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale,
foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b cpv.
1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo
principio. Litigiosi in questa sede rimangono il contributo di mantenimento
per la moglie e alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Non sono
appellati invece lo scioglimento del matrimonio, la trattenuta del contributo
dallo stipendio del marito, la durata del contributo medesimo, la sua
indicizzazione e la suddivisione degli averi di secondo pilastro. A tale
riguardo la sentenza del Pretore ha assunto perciò carattere definitivo (Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
I. Sull'appello
principale
-
Lo
scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie sui
contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al
riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I
pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Nella fattispecie, per
quanto riguarda l'abitazione a __________ (bene proprio dell'attore), il
Pretore ha rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato che la
ristrutturazione avvenuta nel 1981/82, quando il fondo era ancora intestato al
suocero, sia stata finanziata dall'attore. Quanto ai successivi interventi,
dagli atti non risulta il costo né il valore dell'immobile al momento in cui
sono stati eseguiti, di modo che non è possibile – per il primo giudice – calcolare
il compenso spettante alla massa degli acquisti.
-
L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore non abbia tenuto conto degli investimenti per
la riattazione e l'ampliamento dell'abitazione a __________ (particela 3137 n.
RFD di __________) degli anni 1981/82. Adduce che, contrariamente a quanto reputa
il primo giudice, gli investimenti eseguiti prima della donazione del fondo al
coniuge non sono stati finanziati interamente dal di lui padre, mentre la
circostanza che a quel momento il fondo non gli fosse formalmente intestato è
irrilevante, l'art. 209 cpv. 3 CC dovendo essere applicato per analogia.
a) Giusta
l'art. 209 cpv. 3 CC se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al
miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore
o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo
prestato ed è calcolato in base al valore dei beni al momento della
liquidazione o dell'alienazione. Il diritto al compenso presuppone pertanto che
l'investimento sia stato effettuato a carico – rispettivamente in favore – di
beni di pertinenza del medesimo coniuge (v. Hausheer/Geiser/Kobel,
Das Eherecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches, 3a edizione,
pag. 195 n. 12.113 e 12.114).
b) Nella
fattispecie i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione a
__________ risalgono agli anni 1981/82, quando la particella apparteneva ancora
ad __________, il quale ha poi donato il fondo al figlio – a titolo di
anticipo ereditario – il 29 ottobre 1984 (doc. Z), momento in cui gli interventi
erano già terminati (perizia pag. 13 risposta n. 4.1). L'appellante sostiene –
come detto – che l'art. 209 cpv. 3 CC va applicato anche ai casi in cui un
contributo versato dalla massa degli acquisti sia destinato a un bene destinato
a essere acquisito gratuitamente per realizzare l'alloggio coniugale, tant'è
che per analogia l'art. 206 cpv. 1 CC si applica ai contributi erogati da uno
sposo all'altro prima del matrimonio (in proposito: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
Berna 2000, pag. 515 nota 13 con rimandi). Ora, a prescindere dal fatto che
quest'ultimo orientamento è opinabile per motivi inerenti alla sicurezza del
diritto (Sandoz, Le casse-tête
des créances variables entre époux ou quelques problèmes posés par l'art. 206
CC, in: RDS 1991 I pag. 427; Stettler/Waelti,
Droit civil IV, 2a edizione, pag. 182 n. 345), in concreto non sono
in discussione contributi tra fidanzati, giacché al momento dei lavori sulla
particella n. 3137 le parti erano sposate da tempo, né è questione di
contributi di un coniuge all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di
beni dell'altro, il marito avendo compiuto investimenti su beni di un terzo (il
padre). Tutt'al più liberalità o alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire
la partecipazione dell'altro coniuge possono, se del caso, essere soggette a
reintegra negli acquisti in virtù dell'art. 208 CC.
c) Nell'ipotesi
in cui non sia dato diritto al compenso per gli investimenti effettuati prima
che il marito ricevesse in donazione l'immobile, l'appellante chiede che
sia preso in considerazione l'ammortamento di fr. 44 636.– del debito
ipotecario assunto con l'atto di donazione e il sussidio di fr. 2250.– annui da
parte dell'Ufficio abitazioni economiche. Nella fattispecie è pacifico che
l'ipoteca gravante la casa, bene proprio del marito, appartiene anch'essa alla
massa dei beni propri e che gli ammortamenti dell'ipoteca medesima – come il pagamento
degli interessi ipotecari – sono avvenuti con acquisti del marito. E siccome
l'ammortamento altro non è che il rimborso parziale del debito ipotecario, i
pagamenti fatti a carico di una massa diversa dalla quale l'ipoteca è
attribuita costituiscono contributi all'altra massa per l'acquisto di un bene patrimoniale.
Ciò dà origine a una pretesa variabile fra la massa che consente l'ammortamento
e la massa gravata dal debito (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 558 n. 1384; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 63 ad art. 196 CC).
d) Il
calcolo del diritto al compenso (art. 209 cpv. 3 CC) implica, per la sua natura
proporzionale, non solo che si conosca l'ammontare del contributo di una massa
all'altra, ma anche il valore del bene, tanto al momento dell'investimento
quanto al momento della liquidazione del regime (Rep. 1999 pag. 155).
Dimostrare tali dati incombe al coniuge che avanza pretese (loc. cit. con
rimando), di modo che, pur conoscendo l'ammontare dell'investimento, in assenza
di ogni elemento inerente al valore antecedente del bene e dandosi dati incompleti
sul suo valore attuale, le pretese avanzate da un coniuge sulla base dell'art.
209 cpv. 3 CC vanno respinte (I CCA, sentenza del 16 marzo 1999 in re G.
consid. 4c, confermata nella sentenza del Tribunale federale del 29 giugno 1999
pubblicata in: Rep. 1999 pag. 153). Contrariamente al caso trattato nella
sentenza appena citata, nella fattispecie dall'incarto è possibile ricostruire
i dati necessari alla valutazione del diritto al compenso. Dagli atti, infatti,
risulta che, al momento in cui è stato donato al marito, l'immobile (già
riattato) valeva, con il terreno, fr. 474 950.– (perizia, pag. 13,
risposta n. 4). Non è dato di conoscere il suo valore, con il terreno, al
momento della liquidazione del regime, giacché il perito – così interpellato –
ha stimato solo gli edifici e le sistemazioni esterne (perizia, pag. 32,
risposta n. 3). Dai dati a disposizione si evince nondimeno che il valore delle
costruzioni, escluso il terreno e le sistemazioni esterne, è aumentato da fr.
359 550.– a fr. 447 550.– (perizia, loc. cit.). Quanto al valore del terreno, è notorio
che dal 1984 a oggi i terreni non si sono deprezzati (anzi, se mai è vero il
contrario). Ci si potrebbe domandare perciò se il diritto al compenso non debba
essere commisurato almeno al plusvalore delle costruzioni. L'appellante
limitandosi a chiedere che la massa degli acquisti del marito vada aumentata di
fr. 44 636.–, pari al valore dei soli ammortamenti, non è il caso di
approfondire la questione. Per quanto riguarda invece il sussidio di fr. 2250.–
percepito dall'attore fra il 1985 e il 1994 per il rinnovo dell'abitazione
(doc. DD), esso è già compreso nell'importo complessivo dell'ammortamento del
debito ipotecario, cui il sussidio era destinato.
- Per
quanto concerne la casa di vacanza ai __________ (particella n. 889 RFP di
__________), il Pretore, dopo averla qualificata come bene proprio del marito,
ha ritenuto non provate le pretese della moglie, rilevando che, la costruzione
essendo avvenuta a tappe, la mancanza di dati relativi a ogni singolo investimento
e del valore dell'immobile al momento dei vari interventi non consente di
calcolare alcun compenso. L'appellante si duole che nella massa degli acquisti
del marito non figuri un compenso di fr. 6700.– per la somma da lui pagata per
l'acquisto, nel 1982, di due superfici di terreno poi aggregate al fondo. Essa
sostiene che a torto il Pretore ha ritenuto non dimostrata la pretesa, il contributo
di quella massa alla costruzione risultando dalla perizia. Soggiunge che
l'immobile è stato edificato dall'attore con l'aiuto di amici e la
partecipazione di artigiani retribuiti e che la collaborazione dei conoscenti
non era gratuita, giacché era stato pattuito uno scambio di prestazioni. Quanto
al materiale, gran parte di quello impiegato nella costruzione (l'80%, secondo
la stima del perito giudiziario) era riciclato e pertanto gratuito. Il valore
attuale dell'edificio e delle opere di sistemazione esterne essendo di fr. 122 650.–,
l'appellante chiede che il compenso in favore della massa degli acquisti sia
fissato complessivamente in fr. 80 290.– (50% di fr. 122 650.– per il
lavoro, 20% di fr. 61 325.– per il materiale e fr. 6700.– per i terreni acquistati nel
1982).
a)
Dandosi più investimenti su un medesimo immobile, la partecipazione al
plusvalore o al deprezzamento per ciascun investimento va calcolata di regola
singolarmente (DTF 123 III 157 consid. 6a/cc con rinvio; Hausheer/Geiser/Kobel, op. cit.,
pag. 197 n. 12.124; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 52 ad art. 209 CC; Hausheer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 21 ad art. 206 e n. 23
ad art. 209). Se non che, nel caso specifico la casa di vacanza è stata oggetto
di un'unica domanda di costruzione e di una sola licenza edilizia (doc. H). Il
fatto che essa sia stata eretta a tappe, durante il tempo libero del marito
(perizia, pag. 27), non basta per considerarla un insieme di più investimenti.
Contrariamente a quanto si evince dalla sentenza impugnata (pag. 12), il marito
non ha inoltrato due domande di costruzione lo stesso giorno, l'una per la
costruzione della casa di vacanza e l'altra per lavori vari. Dal doc. H si
desume l'esistenza di una sola domanda di costruzione, datata 22 dicembre 1970,
e di un'unica licenza edilizia, del 1° aprile 1971.
b)
Il terreno su cui sorge la casa (particella n. 889, già n. 10 719 RFP di
__________) è un bene proprio del marito, ricevuto in donazione dal padre (art.
198 CC; doc. FF). L'8 aprile 1982 il marito ha poi acquistato due scorpori di
terreno: il primo di 209 m² proveniente dalla particella n. 10 721, il secondo di
461 m² staccato dalla particella n. 10 720, al prezzo complessivo di
fr. 6700.–. Entrambe le aree sono state aggregate alla particella n. 10 719, divenuta in
seguito, appunto, la n. 889. Le parti riconoscono che tali superfici sono
anch'esse beni propri dell'appellato e che il relativo prezzo è stato pagato
con il reddito del lavoro del marito, vale a dire con acquisti. Il perito ha
stimato che il valore attuale delle aree è rimasto di fr. 10.– il m², immutato
rispetto al momento dell'acquisto (perizia, pag. 33, risposta, n. 2 e pag. 29,
risposta n. 9), e che la costruzione della casa di vacanza non ha fatto aumentare
il valore del terreno circostante (perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né
l'acquisto dei due scorpori risulta avere rivalutato l'edificio. Da tale
investimento, in sostanza, non è conseguito né un plusvalore né un
deprezzamento. Ne discende che la massa degli acquisti ha, per principio, un
credito pari al prezzo di acquisto di fr. 6700.– nei confronti di quella dei
beni propri del marito.
c)
Le parti convengono altresì che la casa di vacanza costituisce un bene
proprio del marito e neppure v'è più contestazione sul fatto che l'edificazione
sia avvenuta ad opera dell'appellato, con l'aiuto di alcuni amici, usando molto
materiale riciclato (circa l'80%: perizia, pag. 28 ad 7; delucidazione scritta,
pag. 4). Il 20% del materiale impiegato è stato quindi acquistato. Risulta poi
che alcuni lavori sono stati curati da un muratore, il quale ha eseguito la
parte superiore dei muri perimetrali, i tavolati interni e gli intonaci,
venendo per ciò retribuito con “il vitto … e qualche cento franchi”
(deposizione __________, verbali pag. 38). Per quanto riguarda le opere attuate
personalmente dal marito, i lavori fatti da un coniuge per la massa dei beni
propri sono anch'essi considerati acquisti, sicché la massa di questi ultimi
acquisisce un credito pari al valore di tale lavoro nei confronti della massa
che ne ha beneficiato (DTF 123 III 156 consid. 6a/aa
con rimando; Näf-Hofmann,
Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, pag. 391 n. 1396). Per quel che è invece dell'aiuto apportato dagli amici del marito,
esso non può essere considerato gratuito poiché è stato rimunerato per mezzo di
controprestazioni (deposizioni di __________, verbali pag. 28 e di __________,
verbali pag. 34 seg.). Il valore di tale attività è pure confluito nei beni
propri dell'appellato e fonda perciò un credito della massa degli acquisti.
L'appellante ha sempre sostenuto invero che i lavori di costruzione sono stati
finanziati con redditi di entrambi i coniugi. Il marito però ha contestato tale
affermazione, asserendo che la moglie non vi ha contribuito in alcun modo. E
siccome non vi è prova quanto al preteso contributo dell'interessata, il
finanziamento va ritenuto eseguito con soli acquisti del marito. Di conseguenza
è dato un credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei suoi
beni propri. Non occorre invece esaminare la questione legata al materiale
riciclato, l'appellante nulla chiedendo in proposito.
d) Il
perito ha stimato il valore delle costruzioni in complessivi fr. 122 650.– (referto,
pag. 33, risposta n. 1), da attribuire in egual misura alle prestazioni
lavorative e al materiale (referto, pag. 27, risposta n. 4). Egli ha precisato
inoltre che l'edificazione non ha fatto aumentare il valore del terreno circostante
(perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né vi sono ragioni per ritenere che lo
abbia deprezzato. Nel calcolo del diritto al compenso della massa degli
acquisti del marito si può quindi fare astrazione del valore del terreno. Del
resto, prima che fosse costruita la casa di vacanza non risulta – né le parti
pretendono – che sull'appezzamento sorgessero già fabbricati. Ne segue che per
la costruzione della casa va riconosciuto alla massa degli acquisti del marito
un credito di complessivi fr. 73 590.– a carico dei suoi beni propri (fr.
61 325.–,
pari al 50% di fr. 122 650.– per il lavoro, e fr. 12 265.–, pari al 20% di fr. 61 325.– per il
materiale acquistato).
- Per
quanto attiene ai beni mobili, l'appellante assevera che il Pretore ha omesso
di attribuire alla sua massa dei beni propri l'avere di previdenza e gli averi
bancari esistenti al momento del matrimonio. Chiede pertanto di dedurre
complessivi fr. 24 050.30 dalla massa dei suoi acquisti. Inoltre fa valere che il conto
corrente postale intestato a entrambi i coniugi era, in realtà, di pertinenza
del solo marito, giacché vi affluiva il guadagno di lui, onde la necessità di
togliere fr. 9082.90 dai suoi acquisti e aggiungerli a quelli dell'attore.
a) Dagli
atti emerge che il 13 febbraio 1976 l'appellante ha ricevuto dalla Fondazione
di previdenza __________, __________, l'importo di fr. 9811.70 (doc. 5.1). L'attore
non contesta che tale somma costituisse il capitale di cassa pensione maturato
al 1966 al 1975 (verbali, pag. 55). Ora, secondo l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC le
prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale rientrano nella
massa degli acquisti. Poco importa che nel 1976 l'affiliazione a un istituto di
previdenza professionale non fosse obbligatoria: la disposizione fa stato anche
per le prestazioni della previdenza facoltativa (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 435 n. 1074),
compreso l'avere previdenziale accumulato prima del matrimonio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 433 n. 1071). Trattandosi di prestazioni in capitale, l'art. 207
cpv. 2 CC prevede nondimeno un correttivo, nel senso che l'importo ricevuto da
un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è
ascritto ai beni propri solo fino a concorrenza del valore capitalizzato della
rendita che sarebbe spettata al beneficiario allo scioglimento del regime dei
beni. La norma si applica anche al versamento in contanti di prestazioni
d'uscita (DTF 127 III 438 verso il basso con numerosi rimandi), le quali, non
intervenendo casi di previdenza prima dello scioglimento del regime, vanno attribuite
per intero alla massa dei beni propri (Hausheer/
Reusser/Geiser, op. cit., n. 33 in fine ad art. 207 CC). Nella
fattispecie lo scioglimento del regime dei beni risale al 28 agosto 1996, data
dell'istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC), mentre
l'interessata è stata riconosciuta invalida solo più tardi, dal 1° giugno 1998.
Ne discende che tutto importo di fr. 9811.70 dev'essere ascritto alla massa dei
beni propri.
b) Per
quanto si riferisce agli averi bancari detenuti dall'appellante prima del matrimonio,
risulta che nel 1969 costei possedeva presso la __________ fr. 5033.– su un
libretto d'investimento n. __________ (doc. 12, 1° foglio in alto: valuta l'11
dicembre 1969), presso il __________ fr. 1334.25 su un libretto di risparmio n.
__________e titoli per fr. 6000.– in un deposito n. __________ (doc. 12, 2° e
3° foglio: valuta il 31 dicembre 1969), per complessivi fr. 12 367.25.
Considerato che alla fine del 1970 l'appellante conservava ancora fr. 6488.80
presso la __________ (doc. 12, 1° foglio in basso) e fr. 96.50, oltre a titoli
per fr. 7820.– presso il __________ (doc. 12, 5° e 6° foglio), al momento del
matrimonio (il 18 marzo 1970) i suoi averi bancari e i titoli dovevano ammontare
per lo meno a fr. 12 367.25. Nelle condizioni descritte il valore dei beni propri della
convenuta va aumentato a fr. 22 908.95, ossia fr. 730.– (incontestati) calcolati dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 17), cui occorre aggiungere fr. 9811.70 per gli averi
di libero passaggio e fr. 12 367.25 per quelli bancari.
c) Il
Pretore ha ripartito a metà fra gli acquisti dei coniugi il saldo di fr. 18 165.80
esistente al momento della litispendenza, il 28 agosto 1996, sul conto corrente
postale n. __________intestato a entrambi (doc. O, 4° foglio nell'inc.
DI.93.113.1). L'appellante chiede che l'intero importo sia conteggiato fra gli
acquisti dell'attore, sottolineando di avere riconosciuto il conto di
proprietà del coniuge, poiché sul medesimo confluivano i di lui stipendi.
Dall'estratto che si trova nell'incarto, invero, non è possibile determinare la
causale degli accrediti su tale conto. Già con la risposta, tuttavia, la
convenuta affermava che quegli averi pertenevano al marito (pag. 10), ciò che
quest'ultimo non ha contestato (replica e risposta riconvenzionale, pag. 10).
Del resto, che un conto sia a nome di entrambi i coniugi non è determinante
(cfr. l'art. 205 cpv. 1 CC; v. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 509 n. 1248).
Nelle condizioni illustrate l'intero saldo di fr. 18 165.80 va
pertanto inserito fra gli acquisti dell'attore.
-
Ne
discende che i conteggi esposti dal Pretore per il calcolo del conguaglio
dovuto in liquidazione del regime dei beni, per altro non contestati su altri
aspetti, devono essere modificati di conseguenza. I beni del marito al momento
dello scioglimento del regime matrimoniale aumentano a fr. 580 827.80 netti,
pari a fr. 571 744.90 netti accertati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 16)
più fr. 9082.90, ovvero la metà del saldo depositato sul conto corrente postale
(sopra, consid. 5c). Dedotti fr. 480 500.– per i beni propri (sentenza
impugnata, pag. 17), l'aumento di sua pertinenza assomma così a fr. 100 327.80 (art.
210 CC). Come si è visto, a ciò occorre poi aggiungere fr. 124 926.– quale credito
della massa degli acquisti a carico della massa dei beni propri, ossia fr.
44 636.– per gli ammortamenti del debito gravante l'abitazione di
__________ (consid. 3d), fr. 6700.– per l'acquisto degli scorpori ai __________
(consid. 4b) e fr. 73 590.– per la costruzione della casa di vacanza
(consid. 4d). L'aumento complessivo è così di fr. 225 253.80. I beni della
convenuta diminuiscono invece a complessivi fr. 66 286.90, di cui fr. 75 369.80 netti
stabiliti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), meno fr. 9082.90, ovvero
la metà del saldo depositato sul conto corrente postale conteggiato dal primo
giudice, mentre i beni propri ammontano a fr. 22 908.95 (sopra, consid.
5b). L'aumento di sua pertinenza è dunque di fr. 43 377.95. La partecipazione
all'aumento in favore della convenuta risulta per finire di fr. 112 626.90 (la metà di
fr. 225 253.80: art. 215 cpv. 1 CC), mentre quella in favore dell'attore è di
fr. 21 688.95 (la metà di fr. 43 377.95), di modo che quest'ultimo deve
alla prima un conguaglio di fr. 90 937.95 (art. 215 cpv. 2 CC).
-
Dall'importo
dovuto in liquidazione del regime dei beni il Pretore ha dedotto inoltre fr.
1305.95, corrispondenti alla metà delle imposte pagate dal marito per l'anno
1996 (sentenza impugnata, pag. 18). L'appellante se ne duole con l'argomento
che dopo la separazione il marito ha versato unicamente fr. 245.70 per il
conguaglio dell'imposta cantonale 1996 e fr. 251.25 per quella comunale. In
effetti dopo il 22 agosto 1996, data della separazione di fatto, l'attore ha
pagato, il 10 dicembre 1996, fr. 245.70 per il conguaglio dell'imposta
cantonale 1996 (doc. G, 1° foglio in alto a sinistra) e fr. 338.35 per quello
dell'imposta comunale 1996, ricevendo successivamente una restituzione di fr.
87.45 (doc. G, 2° foglio). Per gli anni successivi invece, come rileva il Pretore,
le parti hanno ottenuto la scissione delle partite fiscali. Tutto considerato,
la convenuta deve risarcire perciò fr. 248.30, pari alla metà dell'esborso per
le imposte del 1996 affrontato dall'attore dopo la separazione di fatto. Tale
importo dev'essere dedotto dal conguaglio calcolato poc'anzi, di modo che il
marito dovrà versare all'appellante fr. 90 689.65 in liquidazione del
regime dei beni. La convenuta domanda altresì che sul credito le siano
riconosciuti interessi del 5% dalla data della sentenza. Su questo punto,
tuttavia, l'appello si rivela irricevibile, l'interessata trascurando ogni
motivazione a sostegno della propria richiesta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
-
L'appellante
chiede, inoltre, di aumentare il contributo di mantenimento in suo favore da
fr. 1300.– mensili a fr. 2400.– fino al suo pensionamento. A tal fine il
Pretore si è fondato su un fabbisogno minimo della convenuta di fr. 3285.50
mensili e su un reddito di complessivi fr. 1990.– mensili (fr. 740.– di
rendita AI, fr. 1200.– di reddito ipotetico da attività lucrativa e fr. 50.– di
reddito della sostanza mobiliare), onde un ammanco di fr. 1300.– mensili per
sopperire alle proprie necessità. Egli ha quindi accertato il reddito del
marito in fr. 5707.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2926.42
mensili. Verificato che una volta coperte le proprie necessità l'attore dispone
ancora di risorse più che sufficienti per far fronte all'ammanco della moglie,
egli ha fissato il contributo di mantenimento in favore di lei a fr. 1300.– mensili
fino al pensionamento.
a) Nel
nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art.
125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che un
coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata
previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo.
Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni
coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo
cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria
indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata
compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare
l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda
soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di
autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di
intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività
professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio
“debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare
anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi potrebbero
conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF
128 III 5 consid. 4a).
b) L'ammontare del contributo di mantenimento deve attenersi altresì ai
criteri oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che
corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie –
il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del
medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune,
l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la
durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le
prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale
del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza,
incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita
(art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun
interesse giuridico (Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).
c) In
concreto le parti si sono sposate il 18 marzo 1970 e si sono separate di fatto
il 22 agosto 1996, quando la convenuta è andata ad abitare per conto proprio.
La vita in comune essendo durata oltre 26 anni, il matrimonio può sicuramente
definirsi di lunga durata (Schwenzer,
op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto
di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione
domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid.
2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).
d) Dall'istruttoria
risulta che l'appellante, odontotecnica diplomata, dopo la nascita dei figli ha
smesso di lavorare per circa 17 anni, riprendendo poi quell'attività a tempo
parziale su chiamata e, dal 1996, svolgendo qualche lavoro di sarta a domicilio
(deposizione __________, verbali pag. 10; interrogatorio formale: verbali pag.
11 risposta n. 2 e 4). Inabile al lavoro al 50% dal giugno 1997, dal 1° giugno
1998 essa percepisce una mezza rendita AI (con un grado d'invalidità del 50%).
Dopo essere stata licenziata dal laboratorio odontotecnico per cui lavorava
(doc. 16), dal febbraio 2001 essa ha riscosso l'indennità di disoccupazione,
proseguendo nella sua attività di sarta e stiratrice a domicilio (doc. 14, 22 a
24). Dall'incarto relativo alla procedura di modifica dell'assetto cautelare
inoltrata dal marito l'8 ottobre 2002 si evince inoltre che dal febbraio 2002
essa lavora come sorvegliante a ore su chiamata presso il Museo __________alle
dipendenze del Comune di __________ (interrogatorio formale: verbali pag. 63
risposta n. 2 nell'inc. 11.2003.114). La circostanza è, invero, posteriore alla
sentenza di divorzio, ma non vi sono ragioni per ignorarla, giacché i
procedimenti giudiziari svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori
per il tribunale stesso (I CCA, sentenza inc. 11.1997.194 dell'8 febbraio 1999
in re T.O., consid. 2 con rinvii a Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 255, n. 17 al § 44; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Le parti, poi, hanno già avuto modo di esprimersi al riguardo.
D'altro lato non risulta – né l'attore pretende – che soccorrano nella
fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali
un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La
questione è pertanto di valutare se la convenuta abbia i mezzi per finanziare
un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione
e, se no, quanto le manchi a tal fine.
e) L'appellante
si duole che il Pretore abbia fissato il contributo di mantenimento in
relazione al suo fabbisogno minimo. Adduce che, senza il divorzio, essa avrebbe
potuto beneficiare di una condizione economica agiata, profittando dei redditi
e della sostanza immobiliare del coniuge e godendo delle proprie entrate percepite
dopo la ripresa dell'attività lucrativa a tempo parziale. Sottolinea di avere
contribuito al mantenimento dei figli, in particolare della figlia B__________
(che dal 2000 ha acquisito la propria indipendenza economica), sostenendo che
non solo il marito deve trarre profitto dallo sgravio dagli oneri di
mantenimento nei confronti dei figli. Ritenuto che durante la procedura di
divorzio essa ha beneficiato per metà dell'eccedenza familiare, che nonostante
ciò l'attore ha potuto conservare i propri risparmi e che le sue prospettive di
reinserimento professionale sono nulle, a suo avviso il principio della
solidarietà deve condurre a una ripartizione a metà dell'eccedenza analoga a
quella provvisionale.
f) L'opinione
non può essere condivisa. Il metodo del riparto a metà dell'eccedenza trova il
suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio
i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al
debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale
obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai
criteri posti dall'art. 125 CC, ovvero al precetto del “debito mantenimento”.
Verso il basso, il contributo deve garantire al coniuge beneficiario almeno il
fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare
il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso
l'alto, il contributo non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario
durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag.
147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano vissuto in modo estremamente
economo e al di sotto delle loro possibilità, ad esempio allo scopo di acquistare
un'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio
2004, consid 4.1), ciò che neppure l'appellante pretende.
Se
le risorse sono insufficienti a mantenere il tenore di vita precedente in ragione
dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate,
il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del
debitore. Quando però il divorzio è pronunciato dopo una lunga separazione, fa
stato la situazione dei coniugi in quel periodo (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1
con numerosi rimandi), sempre che il livello di vita sia diminuito rispetto a
quello durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale
5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che
un'eventuale miglioramento delle condizioni economiche dell'attore, ad esempio
in seguito allo sgravio dall'obbligo di mantenere i figli, non è rilevante per
la commisurazione del contributo di mantenimento. Ininfluente è pure
l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovata la convenuta se fosse ancora
sposata. Nella fattispecie, inoltre, al momento della pronuncia del divorzio le
parti vivevano separate da sei anni, di modo che il periodo di separazione non
può dirsi particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III 7: 16
anni; sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004: 12
anni). La questione è pertanto di valutare, per quanto possibile, il tenore di
vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
g) Questa
Camera ha già avuto modo di accertare che nel 1996, anno della separazione, il
reddito familiare ammontava a fr. 7097.– mensili (stipendio del marito fr.
6597.– netti, redditi della moglie fr. 500.–). Il fabbisogno minimo del marito
era allora di fr. 2348.50 e quello della moglie di fr. 3035.– netti. I coniugi
potevano contare dunque su un'eccedenza di fr. 1713.50, di cui la metà (fr.
857.–) spettava alla moglie (sentenza del 29 ottobre 1997, inc. 11.97.19,
consid. 7). In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della
separazione, gli accertamenti esperiti da questa Camera a fini provvisionali –
ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un
riferimento concreto (I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001
in re L., consid. 4). Senza dimenticare, evidentemente, che il calcolo predetto
comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte. Inoltre esso si
riferiva solo ai genitori, senza considerare il fabbisogno in denaro di
B__________, studente all'Università di , che in quanto maggiorenne
non rientrava nel computo, ma che all'atto pratico rimaneva a carico delle
parti. Il fabbisogno in denaro del figlio M, divenuto maggiorenne
pochi mesi prima della separazione, non doveva invece discostarsi apprezzabilmente
da quello di cui esso necessitava al compimento dei 18 anni, che si aggirava
attorno ai fr. 1000.– mensili (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33: fr. 1095.–,
dedotta approssimativamente la metà della posta per cura e educazione, prestate
in natura dalla madre che lavorava a tempo parziale). Esso era pertanto già
coperto dal suo reddito di apprendista, che come maggiorenne doveva devolvere
interamente per il proprio mantenimento (fr. 1354.55; doc. P nell'inc.
DI.96.113.1).
h) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella
citata sentenza di questa Camera, prima della separazione di fatto la famiglia
spendeva meno, giacché la moglie non aveva un appartamento proprio (dal costo
di fr. 1250.– mensili: decreto cautelare del 27 gennaio nell'inc.
DI.96.113.1, consid. 6). E una sola economia domestica era meno onerosa di due
economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal
diritto esecutivo è ben inferiore alla somma di due minimi esistenziali per
persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello
di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). A quel momento,
pertanto, l'eccedenza coniugale di fr. 1713.50 mensili era di gran lunga più
elevata e doveva raggiungere almeno i fr. 3643.50 (il fabbisogno familiare non
era di fr. 5383.50 mensili, ma di fr. 3453.50). Certo, la somma serviva in
parte a mantenere la figlia B__________, ventunenne ancora studente. Dagli atti
emerge che i genitori la sussidiavano con circa fr. 1000.– mensili, ossia fr.
112.20 mensili per la cassa malati (doc. L1 nell'inc. DI.96.113.1), fr. 320.–
mensili per l'alloggio, fr. 600.– per la tassa d'iscrizione semestrale oltre a
un viatico di fr. 500.– mensili per 10 mensilità, l'interessata svolgendo da
parte sua qualche lavoro estivo (deposizione B__________: verbali, pag. 6
nell'inc. DI.96.113.1). Considerate inoltre le spese mediche e dentarie non
coperte, sempre a carico dei genitori (loc. cit.), l'onere di mantenimento si doveva
situare attorno ai fr. 1200.– mensili. L'eccedenza effettiva a disposizione
dei coniugi doveva ammontare quindi a circa fr. 2440.– mensili.
Occorre
nondimeno tenere presente che il marito, come fa notare la stessa appellante,
risparmiava fr. 200.– mensili trattenuti dallo stipendio e depositati alla
cassa di risparmio per i dipendenti PTT (doc. E, E1 e 5 nell'inc. DI.96.113.1).
Qualche risparmio è stato accumulato anche sul conto corrente postale intestato
alle parti, ossia fr. 4593.50 nell'anno precedente la separazione di fatto
(doc. 9 e 10 nell'inc. DI.96.113.1: fr. 19 669.– il 31 luglio 1995
rispetto a fr. 24 262.50 il 31 luglio 1996, i movimenti del mese di agosto 1996 non
essendo determinanti). Per il resto non risulta, né l'attore pretende, che
nell'anno della separazione i coniugi abbiano conseguito altri risparmi
(estratti dei libretti di risparmio presso la __________ e del conto presso il
__________, nel fascicolo “edizioni”) o che l'attore si sia cimentato in
particolari investimenti nei suoi immobili. Dedotto il noto risparmio, le parti
disponevano di fr. 928.– mensili ciascuno.
- Accertato
per quanto possibile il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione
domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno della
convenuta commisurato a tale livello. Per quanto attiene al fabbisogno minimo,
il Pretore l'ha stimato in fr. 3285.50 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, spese d'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati
fr. 273.30, assicurazione RC auto fr. 67.35, imposta di circolazione fr. 25.–,
spese benzina fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 6.85, contributi AVS per
attività indipendente fr. 33.–, imposte stimate fr. 380.–), importo che di per
sé le parti non contestano. L’appellante chiede tuttavia che il contributo in
suo favore sia portato a fr. 2400.– mensili anche per potersi costituire
un'adeguata previdenza. Per il Pretore un supplemento a tale titolo non si
giustifica, giacché essa riceverà la metà dell'avere di previdenza
professionale del marito.
a) Il
Pretore ha riconosciuto all'appellante il diritto alla metà della prestazione
d'uscita accumulata dal coniuge durante il matrimonio, demandando al Tribunale
cantonale delle assicurazioni la decisione sull'ammontare della quota (sentenza
impugnata, dispositivo n. 3). Invero il sistema dello splitting introdotto
con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione
dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente
migliorato la situazione del coniuge creditore del contributo alimentare al
momento del pensionamento. Ciò non toglie che esistano situazioni in cui, negli
anni successivi al divorzio, l'ex coniuge non sia in grado di completare la
propria previdenza in ragione di una limitata capacità lucrativa dovuta, ad
esempio, alle cure da prestare alla prole, alle condizioni di salute o all'età
(Gloor/Spycher in: Basler Kommentar,
ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 125 CC con rimandi). In simili
circostanze quanto necessario a costituire un'adeguata previdenza per la vecchiaia
rientra nel “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv. 1
CC e va incluso nel fabbisogno minimo (Freivogel,
Zur Bedeutung der Begriffe angemessener Beitrag an den gebührenden Unterhalt
unter Einschluss einer angemessen Altersvorsoge [art. 125 Abs. 1 ZGB] in:
FamPra.ch 2/2000 pag. 257 con rimandi alla nota 12).
b) Dagli atti risulta che alla fine di
agosto 2000 la prestazione d'uscita della cassa pensione del marito, da
suddividere fra le parti, ammontava a fr. 293 422.– (doc. 20). Il
divorzio essendo stato pronunciato due anni dopo, il 6 settembre 2002, la quota
di pertinenza della moglie è aumentata a fr. 178 815.50 (verbali pag. 66
nell'inc. 11.2003.114). Dipartendosi da tale importo, considerati i saggi
minimi d'interesse (art. 12 OPP2: 4% annui fino al 31 dicembre 2002, 3.25% fino
al 31 dicembre 2003 e 2.25% dopo di allora) e l'aliquota di conversione
attualmente in vigore (art. 17 cpv. 1 OPP2: 7.2%), al momento del pensionamento
(il 1° gennaio 2010: art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAVS) l'interessata
dovrebbe percepire una pensione attorno ai fr. 1270.– mensili. Inoltre la sua
rendita AVS dovrebbe ammontare circa a fr. 1640.– mensili, visto che la sua
mezza rendita AI dopo il divorzio è stata valutata in fr. 820.– (doc. 18) e la
presunta rendita AVS del marito dopo il divorzio in fr. 1640.– (doc. 19).
Quanto a sostanza, il 1° gennaio 2001 essa disponeva di fr. 51 816.–
(dichiarazione d'imposta 2001/02, nel fascicolo “richiami” nell'inc. 11.2003.114),
dai quali occorre ancora dedurre fr. 10 000.– consumati nel
frattempo (interrogatorio formale: verbali pag. 63 risposta n. 1 nell'inc.
11.2003.114) e aggiungere l'importo che essa riceverà in liquidazione del
regime dei beni (fr. 90 689.65: consid. 7). Un simile capitale (fr. 132 505.25) essa
potrà garantirle un reddito attorno ai fr. 220.– mensili (con un tasso d'interesse
del 2%: I CCA, sentenza inc. 11.2002.63 del 3 agosto 2004, consid. 5c). Dopo il
pensionamento, secondo una prudente stima, l'interessata disporrà dunque di
circa fr. 3130.– mensili. D'altro canto anche il suo fabbisogno è destinato a
diminuire. L'appellante, infatti, non dovrà più affrontare spese di trasporto o
per i contributi AVS, mentre l'onere d'imposta, più contenuto, può essere
stimato in fr. 160.– mensili, di modo che il suo fabbisogno si situerà a circa
fr. 2840.– mensili.
c) Ci
si potrebbe chiedere se il contributo a fini di previdenza non debba garantire
alla moglie, oltre al fabbisogno minimo, il tenore di vita avuto prima della
separazione, e ciò anche dopo il pensionamento (in tal senso: Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 125
CC). Già a un sommario esame risulta evidente però che l'importo necessario per
assicurare all'appellante una simile previdenza per la vecchiaia sarebbe tale
da ridurre l'attore a vivere con il fabbisogno minimo. D'altro lato la
fissazione di una rendita limitata nel tempo è dovuta, in concreto, unicamente
alla scelta della convenuta di non postulare una rendita vitalizia, mentre
nulla escludeva, da un punto di vista oggettivo, l'erogazione di un contributo
di mantenimento anche dopo il pensionamento (ipotesi presa in considerazione
dal legislatore: FF 1996 I pag. 125 nel mezzo). Né la situazione finanziaria
delle parti può dirsi tanto favorevole da consentire la costituzione di un
terzo pilastro di tale entità (Schwenzer,
op. cit., n. 10 ad art. 125 CC; Gloor/
Spycher, op. cit., n. 4 in fine ad art. 125). In simili circostanze non
sarebbe equo imporre al debitore del contributo di finanziare in meno di sei
anni (quelli che mancano al pensionamento della convenuta), quanto necessario
per garantire alla creditrice del contributo il “debito mantenimento” a vita,
ossia per un quarto di secolo (la speranza di vita di una donna di 64 anni dopo
il pensionamento è di 25.36 anni: Stauffer/Schaetzle,
Tables de capitalisation, 5a edizione, pag. 448 tabella n. 42). Ne
discende che nessun supplemento può essere incluso nel fabbisogno
dell'appellante a tale titolo.
d) Non
bisogna dimenticare, in ogni modo, che il tenore di vita dei coniugi
prima della separazione non si limitava al fabbisogno minimo del diritto
esecutivo, ma ognuno disponeva anche di una mezza eccedenza di fr. 928.–
mensili (sopra, consid. 8h). Per garantire all'appellante il “debito mantenimento”
nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere al fabbisogno
minimo odierno fr. 928.– (dell'agosto 1996), che equivalgono
approssimativamente a fr. 990.– (da 103.5 punti a 110.3, con indice 100 nel
maggio 1993). Per conservare attualmente il livello di vita avuto prima della separazione
l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 4273.– (arrotondati) mensili,
mentre i suoi introiti assommano a fr. 2160.– mensili: rendita AI fr. 740.– e
reddito ipotetico da attività lucrativa fr. 1200.– (incontestati), oltre a fr.
220.– del reddito dalla sostanza che riceverà in seguito alla liquidazione del
regime dei beni.
- Il
diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta
– di tutta evidenza – non solo all'appellante, ma anche all'attore, cui
dev'essere garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge
beneficiario del contributo e, in ogni modo, il fabbisogno minimo (sopra,
consid. 8f). Il Pretore ha accertato gli introiti del marito in fr. 5707.–
mensili netti sulla base del certificato di salario 2001. L'appellante obietta
che nel 2002 lo stipendio di lui è aumentato a fr. 5780.– mensili, mentre per
l'attore è di fr. 5455.85 mensili, le indennità per lavoro notturno – incerte –
non dovendo essere conteggiate. Dagli atti risulta poi che dall'aprile del 2002
il salario del marito è effettivamente aumentato da fr. 5703.70 a fr. 5772.15
mensili lordi (doc. B nel fascicolo “conclusioni”, 3° foglio). Non vi sono
ragioni per non considerare siffatta evoluzione.
Quanto
alle indennità per lavoro notturno e domenicale, contrariamente a quanto pretende
l'attore, per la valutazione della capacità contributiva di un coniuge occorre
fare riferimento – di principio – ai guadagni effettivamente conseguiti,
inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, op. cit., n. 14 e 17 ad art.
125 CC; v. anche, in materia di straordinari: sentenza del Tribunale federale
5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella
misura in cui le varie indennità costituiscono un'entrata regolare (v. anche
doc. E e F nel fascicolo “istanza del 17 febbraio 2000”; doc. B nel fascicolo
“istanza del 5 agosto 1998”; doc. RR) non sussistono dunque ragioni per
escludere dal reddito tali introiti, che nel 2002 ammontavano in media a fr.
197.24 mensili (doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Non vanno invece
conteggiati il premio fedeltà né il bonus ottenuto al compimento del ventesimo
anno di servizio (doc. C nel fascicolo “conclusioni”). In definitiva il salario
lordo dell'interessato ammonta a fr. 6450.40 lordi, tredicesima mensilità
inclusa, pari a fr. 5637.90 mensili netti (fr. 6450.40 dedotti i contributi del
5.05% per l'AVS, del 1.5% per l'AD, dello 0.77% per l'infortunio non
professionale, dello 0.4% per l'assicurazione malattia e di fr. 314.50 per la
cassa pensione, prelevata su 12 mensilità; v. doc. B nel fascicolo “conclusioni”).
Per il resto non risulta, né l'appellante pretende, che l'attore percepisca
redditi dalla propria sostanza immobiliare, mentre gli averi bancari (fr.
9128.– il 1° gennaio 2003: v. dichiarazione d'imposta 2003A nel fascicolo
“richiami” nell'inc. 11.2003.114) dovranno essere usati per versare il
conguaglio in liquidazione patrimoniale alla moglie.
- Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo dell'attore, il Pretore l'ha stabilito in
fr. 2926.42 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, oneri
ipotecari fr. 371.35, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto
fr. 117.60, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione responsabilità
civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr. 18.52, contributo
consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, spese di manutenzione della casa
stimate fr. 500.–, imposte stimate fr. 400.–).
a) Per
l'appellante l'onere per la manutenzione e il riscaldamento della casa del
marito non supera fr. 200.– mensili, tanto più che l'esborso non è minimamente
comprovato. Da parte sua l'attore chiede che gli siano riconosciuti fr. 1300.–
mensili, pari alla pigione conteggiata nel fabbisogno della moglie. Soggiunge
che lo stato precario dell'abitazione è documentato dalla perizia. Invero il
perito ha attestato che le tubazioni dell'acqua e il riscaldamento necessitano
di un risanamento i cui costi sono stati preventivati in fr. 5375.– e in fr. 23 767.40
(referto, pag. 12, risposte n. 3.1 e 3.2; complemento peritale, pag. 3,
risposta n. 3.1). Se non che, tali interventi riguardano la manutenzione
straordinaria dell'immobile, mentre nel costo per l'alloggio va considerata
unicamente la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag.
79), né dagli atti emergono altre spese per la manutenzione del fabbricato.
L'attore invoca la parità di trattamento, ma a prescindere dal fatto che le
parti non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I
CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 in re P., consid. 7a), essa non si giudica
da un punto di vista meramente finanziario. L'interessato ha a disposizione un
alloggio di sei locali con cucina e doppi servizi (perizia, pag. 2 risposta n.
- rispetto all'appartamento di 3½ locali della moglie (doc. C nell'inc.
DI.96.113.1). La sua doglianza si rivela dunque infondata. In mancanza di altri
dati, non rimane in ultima analisi che ricondurre la spesa per la manutenzione
e il riscaldamento della casa a fr. 200.– mensili, come riconosce la convenuta.
b) L'appellante
chiede di conteggiare nei costi per le automobili dell'attore unicamente fr.
200.– mensili. Sostiene che i documenti giustificativi agli atti non sono
attendibili, giacché la controparte dispone di più veicoli. Dagli atti risulta
invero che il marito possiede uno scooter, una Mercedes-Benz e una Opel, con
cui circola (verbali, pag. 57). Ora, la ricevuta di pagamento prodotta concerne
appunto la tassa di circolazione di fr. 580.– annui inerente alla targa della
Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni”). Quanto alla ricevuta di fr. 1411.30
in favore dell'assicurazione __________, il numero di riferimento sulla
medesima coincide con quello della polizza dell'assicurazione per veicoli a
motore riguardante l'Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni” e doc. P nel
fascicolo “istanza del 5 agosto 1998”). Non sussistono quindi motivi per
dubitare di tali importi. L'attore, a sua volta, fa valere una spesa di ulteriori
fr. 600.– mensili. A suo dire è un fatto notorio che per benzina, olio e
servizi un'auto costa almeno fr. 300.–, ai quali vanno aggiunti altri fr. 300.–
per l'ammortamento. Ora, a proposito dell'ammortamento va rilevato subito che
esso non rientra nel fabbisogno minimo. Quanto al costo dei carburanti, si
giustifica di ammettere un ulteriore importo di fr. 100.–, come per la moglie
(sotto, consid. 9). Di più non è possibile concedere.
c) L'attore
postula inoltre fr. 220.– mensili per i pasti che è tenuto a consumare fuori
casa in ragione della sua professione di conducente. Se non che, egli già percepisce
un'indennità a tale titolo dal datore di lavoro (da fr. 8.– a fr. 13.– per pasto:
doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Il resto rientra nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo. E in tale importo sono compresi anche il canone per la
ricezione radiotelevisiva di fr. 36.05, l'abbonamento alla televisione via cavo
di fr. 25.53, la spesa per l'elettricità di fr. 59.72 e per l'acqua di fr.
29.25 (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in
alto).
d) Quanto
all'onere d'imposta, l'attore critica la stima del Pretore ed evoca la tassazione
agli atti, i coniugi avendo già scisso le partite fiscali. Egli espone fr.
500.– mensili per l'imposta comunale, altrettanti per quella cantonale e fr.
116.66 per quella federale. Dall'ultima tassazione agli atti (quella del biennio
2001/02, del 10 marzo 2003, nel fascicolo “richiami” dell'inc. 11.2003.114)
risulta un onere tributario di fr. 477.25 mensili. Considerando l'evoluzione
dei suoi redditi da lavoro e il contributo di mantenimento a suo carico, il
carico d'imposta può ragionevolmente essere stimato in fr. 480.– mensili.
e) L'attore
postula da ultimo una maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto
esecutivo. Sotto l'egida del vecchio diritto la giurisprudenza aveva stabilito,
invero, che una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario, appunto,
il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid.
4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre
1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del
legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione
(FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo
schematismo, tale supplemento non fosse compatibile con il principio della
solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der
Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung,
in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, Les pensions alimentaires
consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag.
153 seg., Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 74 ad art. 125 CC; v. pure
Schwenzer, op. cit., n. 33 ad
art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermato, pur precisando che
la maggiorazione del 20% non è sistematica e non entra in linea di conto nel
caso di situazioni economiche precarie (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre
2000, consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag.
583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (I CCA, sentenza
inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10).
Nella
fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore
di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al
fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge
disponeva di una mezza eccedenza di fr. 928.– mensili (sopra, consid. 8h).
Dato un fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF
fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, spese di riscaldamento e di manutenzione
casa fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr.
117.60, benzina fr. 100.–, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione
responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr.
18.52, contributo consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, imposte stimate
fr. 480.–), per conservare il livello di vita precedente alla separazione
l'attore deve disporre di fr. 990.– (come la convenuta: sopra consid. 9d). Il
suo “debito mantenimento” ammonterebbe perciò a fr. 3798.– (arrotondati)
mensili.
- Riassumendo,
al momento in cui avrà ricevuto il conguaglio in liquidazione del regime dei
beni l'appellante disporrà di un reddito mensile di fr. 2160.– mensili, con un
ammanco di fr. 1125.50 sul suo fabbisogno minimo (di fr. 3285.50), rispettivamente
di fr. 2113.– sul suo “debito mantenimento” (di fr. 4273.–). L'attore dispone
invece di fr. 5637.90 mensili, con un agio di fr. 2831.50 sul suo fabbisogno
minimo (di fr. 2806.40), rispettivamente di fr. 1839.90 sul suo “debito mantenimento”
(di fr. 3798.–). Ora, come detto (consid. 8f), se le risorse sono insufficienti
a mantenere il tenore di vita precedente in ragione dei nuovi costi generati
dalle due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto
a un tenore di vita analogo a quello del debitore. Al marito occorre dunque
garantire il fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (DTF 127 III 70 consid. 2c) e un
agio di almeno fr. 853.–, che gli assicuri un livello di vita pari a quello
della moglie (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1). Il contributo in favore
dell'appellante va pertanto fissato in fr. 1978.50 mensili, arrotondati a fr.
1980.–, in modo ch'essa possa colmare l'ammanco di fr. 1125.50 e avere un agio
mensile di fr. 853.–, come l'attore. L'appello principale deve dunque essere
accolto in tale misura.
II. Sull'appello
adesivo
- L'attore
postula la soppressione di ogni contributo in favore della moglie. Tuttavia
egli non adduce alcuna specifica motivazione a sostegno del proprio assunto, di
modo che ci si potrebbe interrogare se l'appello adesivo sia ricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, dalle osservazioni
all'appello principale si desume che l'interessato fa valere di non avere risorse
sufficienti per erogare un contributo alla moglie, dovendo egli far fronte con
i propri redditi di fr. 5455.85 mensili a un fabbisogno di fr. 5653.78. Già si
è detto però che il reddito dell'interessato ammonta a fr. 5637.90 mensili
(consid. 10), mentre il suo fabbisogno minimo è di fr. 2806.40 (consid. 11e).
Egli dispone pertanto di quanto basta per far fronte al contributo di mantenimento
di fr. 1980.– stabilito in questa sede (consid. 12). Ne discende che l'appello
adesivo è destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno richiesto a
questa Camera per la motivazione del giudizio, seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie vede accogliere per due terzi circa sia la
domanda intesa all'aumento il conguaglio dovutole in liquidazione del regime
dei beni (da fr. 6996.– a fr. 90
689.65 invece di fr. 134 169.–), sia quella volta
all'aumento del contributo in suo favore (da fr. 1300.– a fr. 1980.– mensili
invece di fr. 2400.–). Si giustifica dunque di porre due terzi delle spese a
carico dell'appellato, con obbligo di versare all'appellante un'equa indennità
per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi seguono
l'integrale soccombenza del marito, che rifonderà alla convenuta un'equa
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio
impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima
sede, che vanno poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a
carico della convenuta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto nel
senso che il dispositivi n. 2, 4.4 e 5 della sentenza impugnata sono così riformati:
- AADE1 verserà a APPE1, a titolo di contributo di
mantenimento, l'importo mensile anticipato di fr. 1980.–.
4.4 AADE1
è condannato a versare a APPE1 un conguaglio di fr. 90 689.65 in liquidazione
del regime dei beni.
- La
tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 4630.– sono poste per
quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. AADE1
rifonderà inoltre a APPE1 fr. 9000.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1210.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1260.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto
a carico dell'appellato, che rifonderà a APPE1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
400.– per ripetibili.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________;
– avv.
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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