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Numero d'incarto:
11.2002.112
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2002.112
Lugano
30 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con opposizione del 24 luglio 2000 da
__________,
contro
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 ottobre 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa
il 20 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è usufruttuario della particella n. __________RFD di
__________o, appartenente a __________ e __________. Sulla contigua particella
n. __________, proprietà di __________ a, si trova una siepe di tuia che segue
la linea del confine tra i due fondi. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ingiunto a __________ di spostare 23
piante di tuia della citata siepe alle distanze legali dal confine con la
particella n. __________ (inc. __________). __________ ha intimato il 20 luglio
2000 a __________ un precetto esecutivo nelle forme cantonali per ottenere lo
spostamento delle piante, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva.
__________ ha sollevato opposizione il 24 luglio 2000 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2.
B. All'udienza
dell'11 agosto 2000 __________ ha ribadito la sua opposizione al precetto
esecutivo civile, asserendo di avere già spostato le piante, come dimostrava
una dichiarazione da lui prodotta. __________ ha contestato tale affermazione.
Con l'accordo delle parti il Pretore ha poi sospeso la procedura in attesa che
il Procuratore pubblico statuisse su una denuncia presentata da __________
contro __________ per violazione dell'art. 292 CP. Il Procuratore pubblico ha
emanato il 6 ottobre 2000 un decreto di non luogo a procedere, confermato dalla
Camera dei ricorsi penali l'8 marzo 2001. La causa è quindi stata riattivata e
all'udienza del 22 maggio 2002 __________ ha confermato l'opposizione, mentre
__________ ha ripetuto che non tutte le piante erano state spostate, sollecitando
un sopralluogo e l'interrogatorio formale della controparte. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno confermato al dibattimento finale dell'8 agosto 2002 le rispettive
domande.
C. Con
sentenza del 20 settembre 2002 il Pretore ha accertato che 5 piante di tuia si
trovavano ancora a una distanza inferiore a quella legale. Per il resto egli
ha accolto l'opposizione di __________ al precetto esecutivo. La tassa di
giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 2 ottobre 2002 in
cui chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la tassa di
giustizia sia addebitata per intero a __________, con obbligo per quest'ultimo
di versargli un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. __________ non ha
formulato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. La
decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CC) e può
essere appellata nel termine di dieci giorni, senza riguardo al valore
litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). Nella
fattispecie il ricorso, tempestivo, può dunque essere esaminato nel merito.
-
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a
un riparto (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, addebitabili a chi le
ha provocate (cpv. 3). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e
delle ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può
essere censurato solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
-
Con
la sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore aveva ingiunto all'opponente di spostare
23 piante di tuia, che formavano la nota siepe, alla distanza legale dal
confine con la particella n. __________. Chiamato a pronunciarsi
sull'opposizione al precetto esecutivo civile, il medesimo Pretore ha accertato
che 5 piante si trovavano ancora a una distanza insufficiente e ha quindi
accolto parzialmente l'opposizione al precetto esecutivo. Viste le circostanze
concrete, egli ha ritenuto di suddividere a metà gli oneri processuali tra le
parti e di compensare le ripetibili.
-
L'appellante
sostiene che la ripartizione a metà delle spese e la compensazione delle
ripetibili non è equa e non corrisponde alla soccombenza totale dell'opponente,
il quale ha sempre sostenuto di avere spostato tutte e 23 le piante, salvo poi
essere smentito dall'istruttoria. Ne deriva, a mente sua, che gli oneri processuali
devono essere posti integralmente a carico dell'opponente, con l'obbligo di
rifondergli un'indennità per ripetibili di almeno fr. 1500.–, commisurata al
lavoro svolto dal suo patrocinatore.
-
Nella
procedura esecutiva per prestazioni non pecuniarie l'opponente può difendersi
dimostrando di avere adempiuto quanto gli era imposto dal titolo esecutivo (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, § 73 n. 1305 pag. 482; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, 5a edizione, n. 3a ad art. 409). Tale procedimento
– disciplinato nel Ticino dagli art. 488 segg. CPC – ha evidenti analogie con
la procedura di rigetto dell'opposizione prevista dagli art. 80 segg. LEF (Rep.
1971 pag. 96). In quella sede chi intende opporsi al versamento di una somma di
denaro stabilita in una sentenza esecutiva che emana da un'autorità della
Confederazione o di un Cantone deve dimostrare con documenti di avere estinto
il debito (art. 81 cpv. 1 LEF). Nella procedura esecutiva cantonale, per
analogia, chi intende opporsi alla prestazione indicata nel titolo esecutivo
deve dimostrare di avere adempiuto – appunto – quanto il titolo esecutivo gli
imponeva.
-
In
concreto all'udienza dell'11 agosto 2000 l'escusso non ha contestato
l'esecutività del titolo, né l'identità fra la prestazione imposta dalla
sentenza e quella richiesta dal precetto. Ha sostenuto di avere adempiuto
quanto gli era stato imposto, producendo a comprova del suo assunto una
dichiarazione del proprio giardiniere (doc. B) e una fotografia della nota
siepe (doc. C). Il __________ __________ ha invero attestato in uno scritto del
31 luglio 2000 di avere proceduto il 13 e 14 luglio 2000 allo spostamento,
rispettivamente al taglio di “numerose piante di tuia […] lungo il muro della
proprietà __________ a confine con il terreno __________ ad __________ (mapp.
__________e __________) nel rispetto delle distanze legali in ossequio alla decisione
23.5.2000 della lod. Pretura di Lugano 2” (doc. B). Se non che, tale dichiarazione
non consente per la sua genericità di accertare quante piante di tuia siano state
allontanate o rimosse quel 13 e 14 luglio 2000. Circa la fotografia Polaroid prodotta
(doc. C), per altro assai sfocata, essa riprende solo 8 o 9 piante e non è significativa.
I due documenti non bastavano dunque per dimostrare l'arretramento di tutte le
23 piante di tuia.
-
All'udienza
dell'11 agosto 2000, tuttavia, l'escusso ha postulato anche l'indizione di un
sopralluogo, ciò che la procedura di camera di consiglio non esclude (diversamente
dalla procedura applicabile al rigetto dell'opposizione in materia di esecuzione
e fallimento: art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF), sempre che la prova possa essere assunta
“entro breve termine e senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366
CPC). Nella fattispecie il sopralluogo è stato invero esperito il 12 giugno
2002, ma solo perché le parti avevano ottenuto una sospensione della procedura.
Ora, da tale sopralluogo è risultato, come detto, che 5 piante si trovavano
ancora a una distanza insufficiente dal confine. In tale misura l'opposizione
dell'escusso era quindi infondata e andava respinta. A ragione l'opponente
affermava invece di avere rimosso le altre 18 piante. In tale misura
l'opposizione andava accolta. L'opponente è uscito vittorioso, in ultima
analisi, nella proporzione di 18/23. Ci si fosse attenuti
al grado di soccombenza, __________ avrebbe pertanto dovuto sopportare 18/23
degli oneri processuali e rifondere all'escusso un'indennità ridotta per
ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).
-
Il Pretore
si è scostato da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali e
delle ripetibili – dividendo le spese a metà e compensando queste ultime – per
la ragione che, in definitiva, il procedente era stato indotto in buona fede a
valersi della via esecutiva. Il che rientrava senz'altro nella latitudine di
apprezzamento del primo giudice (“giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante sembra affermare che ciò non basti e che gli oneri
processuali dovessero essere posti, come le ripetibili, interamente a carico
dell'escusso. Una soluzione del genere si sarebbe giustificata, tuttavia, solo
qualora l'escusso avesse estirpato le 18 piante dopo essersi visto notificare
il precetto esecutivo. In tal caso l'equità avrebbe richiesto che egli
sopportasse le conseguenze della sua renitenza, ovvero l'intero carico degli oneri
processuali e delle ripetibili, il procedente essendo stato indotto a seguire
la via esecutiva in buona fede. L'appellante non allega tuttavia un'ipotesi
simile, né pretende che la dichiarazione in cui il noto giardiniere attesta di
avere spostato o reciso le “numerose piante di tuia” il 13 e 14 luglio 2000
(prima che il precetto esecutivo fosse consegnato alla posta, il 20 luglio
- rechi date inveritiere. Ne segue che, decidendo di ripartire a metà la
tassa di giustizia e le spese, compensate le ripetibili, il Pretore non ha
ecceduto né ha abusato del suo potere di valutazione.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili all'opponente,
che non ha presentato osservazioni. La domanda di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello dev'essere respinta, pur essendo pacificamente adempiuto il
requisito dell'indigenza (art. 3 Lag). Infondato sin dall'inizio, il ricorso
non denotava in effetti alcuna seria probabilità di esito favorevole (art. 14
Lag).
Per questi motivi,
e vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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