Salary garnishment upheld for unpaid alimony

11.2002.110Altro tribunale3 ott 2002Dismissed

Sintesi

Following the divorce, the husband unilaterally paid only CHF 1,000 instead of the agreed indexed alimony of CHF 1,400 for July and August 2002. The wife sought an immediate salary garnishment. The secretary-assessor of the Bellinzona district court granted the request. On appeal, the husband argued that the measure was disproportionate because the arrears were limited and he promised to pay regularly. The appellate court held that the filing could be treated as a timely appeal, but rejected it on the merits because the debtor had been declared bankrupt and the spouse's maintenance claim was seriously endangered. The garnishment order and costs were confirmed.

Regest

Art. 132 CC; salary garnishment for maintenance arrears. A debtors' notice is admissible not only in case of persistent default but whenever the maintenance claim is seriously endangered. The measure must respect proportionality and is not justified by a mere isolated delay; however, a debtor's insolvency or bankruptcy, combined with unilateral reduction of support payments, may establish a sufficient risk for future punctual performance. An appeal filed within the ten-day period under Art. 370 cpv. 2 CPC may be treated according to its substance and decided summarily under Art. 313bis CPC when manifestly unfounded. Costs follow the unsuccessful party under Art. 148 cpv. 1 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.110

Data decisione, Autorità: 03.10.2002, ICCA

Incarto n.: 11.2002.00110

Lugano 3 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .____.___ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 agosto 2002 da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)

contro

__________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il reclamo (recte: appello) del 20 settembre 2002 presentato da __________ contro il decreto emesso il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 28 novembre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dalle parti il 5 luglio 2000;

che in tale convenzione __________ si impegnava, tra l'altro, a erogare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensile indicizzati;

che nei mesi di luglio e agosto del 2002 egli ha versato a titolo di contributo alimentare unicamente l'importo mensile di fr. 1000.–;

che __________ si è rivolta il 13 agosto 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse al datore di lavoro dell'ex marito di trattenere immediatamente dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– mensili, riversandoli a lei direttamente;

che all'udienza del 6 settembre 2002, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la richiesta, mentre il convenuto, pur am­mettendo di avere decurtato di fr. 400.– le mensilità di luglio e agosto a seguito di asserite difficoltà finanziarie dovute al trasloco, si è opposto alla trattenuta affermando di impegnarsi a “pa­gare regolarmente”;

che, statuendo il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta __________ SA, datrice dei lavoro del convenuto, di trattenere dal­lo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– ogni mese e di riversare tale importo a __________;

che non sono state prelevate spese né tassa di giustizia;

che contro il citato provvedimento __________ è insorto il

20 settembre 2002 alla Camera civile di appello con un atto denominato “reclamo” nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della diffida ai debitori;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 132 CC quando l'obbligato trascura i doveri di mantenimento il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto;

che nel Cantone Ticino la diffida ai debitori è regolata dalla procedura di camera di consiglio contenziosa, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza (art. 4 n. 1b e 5 LAC, che rinviano agli art. 361 segg. CPC);

che il “reclamo” è in concreto tempestivo, essendo stato presen­tato prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC e può dunque essere esaminato come appello;

che il Segretario assessore, dopo avere accertato che il convenuto aveva ridotto il contributo alimentare dovuto per luglio e agosto 2002 di fr. 400.– mensili, essendo stato per di più dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza e ha ingiunto al datore di lavoro di trattenere dallo stipendio del lavoratore e di versare direttamente alla creditrice l'importo mensile di fr. 1400.–;

che l'appellante ammette di avere decurtato unilateralmente i contributi alimentari versati in luglio e agosto 2002, ma ritiene sproporzionata la trattenuta di stipendio a fronte di una morosità tanto limitata;

che la diffida ai debitori deve invero rispettare il principio di proporzionalità e non si giustifica per un semplice ritardo nei pagamenti (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC);

che nella fattispecie, tuttavia, le pretese della creditrice sono seriamente messe in pericolo, poiché il debitore è stato dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 (doc. A) e il suo stato di insolvenza non consente una prognosi positiva per il versamento puntuale dei contributi alimentari, tanto più se si considera che egli ha ammesso di avere ridotto i versamenti in luglio e agosto 2002 proprio per le intervenute difficoltà economiche;

che a giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha disposto la diffida ai debitori;

che nelle circostanze descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;

che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________, __________;

– avv. __________, __________;

– _________ SA, __________ (limitatamente al dispositivo n. 1).

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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