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11.2002.104 ΓÇó Withdrawal of appeal; no costs or compensation
11.2002.104Altro tribunale4 ott 2002Withdrawn
The appellant in a family-law appeal withdrew the appeal after the spouses reached an agreement before the Pretore. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal acknowledged the withdrawal and ordered the case removed from the docket. Given the particular circumstances and the absence of observations by the respondent, the court waived all court fees and costs and did not award any compensation.
Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of appeal and appellate costs. The withdrawal of an appeal is, as a rule, equivalent to desistance and entails liability for the costs caused by the proceedings. The appellate court may, however, waive the levying of fees and expenses in view of the particular circumstances of the case; if the respondent has not filed observations, no ripetibili are to be awarded. The withdrawal leads to striking the case off the roll.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.104
Data decisione, Autorità: 04.10.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00104
Lugano 4 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 settembre 2001 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che, statuendo il 28 agosto 2002 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 3 settembre 2001 da __________ nei confronti della moglie __________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il collocamento dal 2 settembre 2002 delle figlie __________ (nata il __________ 1992) e __________ (nata il __________ 1994) all'Istituto __________ di __________a, ha fissato il diritto di visita dei genitori e ha ordinato un sostegno terapeutico per la figlia __________, chiamando a fungere da terapeuta il dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________;
accertato che contro la citata sentenza __________ ha introdotto appello il 5 settembre 2002, chiedendo la revoca dell'incarico conferito al dott. __________ perché fosse concessa a lui e alla moglie la possibilità di trovare “un accordo soddisfacente” per loro e per le figlie;
preso atto che il 3 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello, i coniugi avendo raggiunto un accordo giudiziale davanti al Pretore per la parziale modifica della sentenza impugnata;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello;
rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appellata non avendo presentato osservazioni;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________ , __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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