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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.10
Data decisione, Autorità:
08.03.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00010
Lugano
8 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .___
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ -__________, __________ -____________________
Alla
Commissione tutoria __________, __________
riguardo
all'interdizione di __________ __________ (1917),
cittadino polacco domiciliato a __________ -__________;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 25 gennaio 2002 presentato da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
6 dicembre 2000 __________ ,
cittadino svizzero domiciliato a , ha chiesto alla Delegazione
tutoria di __________ - di
essere designato tutore del padre __________
__________ (1917), cittadino __________ domiciliato
a __________ -, producendo un certificato medico del 28 novembre 2000
in cui il __________. __________ __________ attestava
che questi non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1°
febbraio 2001 la Commissione tutoria __________, assunte le informazioni del
caso, ha privato provvisoriamente __________
__________ dei diritti civili, designandogli un rappresentante
provvisorio nella persona del figlio __________ __________. Il 12 febbraio 2001
la Commissione tutoria regionale ha presentato alla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda
di interdizione nei confronti di __________
__________ fondata sull'art. 369 CC.
B. Esperita
l'istruttoria, nel corso della quale il __________. __________ __________ del Servizio __________ -sociale
di __________ ha consegnato una perizia
psichiatrica del 9 aprile 2001, con decisione del 23 aprile 2001 l'autorità di
vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC. La decisione
è stata intimata a __________ __________,
al figlio __________ __________ e alla
Commissione tutoria __________.
C. Il
12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto,
__________ , con i figli residenti
in Svizzera __________ __________ e
__________ __________ - a esprimersi entro il 26 novembre 2001 sulla
proposta di designare come tutrice del loro congiunto __________ __________ -, persona estranea alla
famiglia. __________ __________
- si è opposta il 22 novembre
2001 a tale nomina, facendo valere che come amica della madre costei le avrebbe
impedito contatti con il padre, e ha proposto come tutore __________ __________. Con lettera del 12 dicembre 2001
__________ , preso atto delle
opposizioni formulate dalla madre e dal fratello alle sue proposte, ha chiesto
di essere designata lei medesima come tutrice del padre, asserendo di essere
l'unica persona in grado di occuparsene. Con decisione dell'8 gennaio 2002 la
Commissione tutoria regionale ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria
e in favore di __________ __________ ha
istituito una tutela, designando come tutrice __________ __________ -.
D. Contro
la nomina della tutrice __________ __________
-__________ ha inoltrato il 25 gennaio
2002 opposizione alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di essere
designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha presentato ricorso
alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di interdizione del 23
aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio 2002 dalla Commissione
tutoria regionale, affermando di essersi trovata all'estero al momento
dell'interdizione e di essere venuta a conoscenza della decisione solo il 22
febbraio 2002. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso a questa
Camera il ricorso, che non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la
decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il
quesito di sapere se l'appello, presentato il 25 gennaio 2002, sia tempestivo.
-
I
Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal
diritto federale (art. 373 cpv. 1 CC). Entro tali limiti essi sono liberi di
legiferare, in particolare per quel che riguarda le autorità competenti, i
gradi di giurisdizione e la legittimazione delle parti (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 12, 40 segg. e 168 ad art. 373 CC). Il diritto federale prevede, in particolare,
che possono postulare la tutela l'interdicendo stesso (art. 372 CC), l'autorità
tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i
beneficiari – rispettivamente i debitori – di prestazioni d'assistenza fra
parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia
degli abilitati (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 85–94 ad art. 373 CC). Nella procedura di interdizione il diritto
federale garantisce poi all'istante – anche secondo il diritto cantonale –
qualità di parte (DTF 112 II 484; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 350 in alto, n. 897), con
possibilità di ricorrere fino al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116 e 170 ad art. 373 CC). Nei
limiti e nelle forme previste dal diritto cantonale, l'istante può anche
insorgere davanti alle autorità cantonali, sempreché il ricorso sia volto
contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 116
ad art. 373 CC. Invece, per diritto federale, solo l'interdicendo può impugnare
l'istituzione della tutela, a esclusione di qualunque altro parente (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22, 27,
177 ad art. 373 CC), senza riguardo al fatto che quest'ultimo possa vantare un
“interesse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Infine, il diritto
federale prevede che la decisione di interdizione va notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19 e 50 ad
art. 373 CC).
-
In
concreto l'appellante afferma che il fratello ha approfittato della sua
assenza all'estero per far mettere il padre sotto tutela e sostiene che la
decisione litigiosa le è stata resa nota solo il
22
febbraio (recte: gennaio) 2002 (ricorso, pag. 3). Occorre determinare
quindi se la figlia avesse qualità di parte nella procedura di interdizione,
ciò che avrebbe comportato per l'autorità tutoria l'obbligo di notificarle le
decisioni.
a) Il
legislatore ticinese, facendo uso della delega contenuta nell'art. 373 CC, ha esteso
la possibilità di chiedere l'interdizione al coniuge, ai discendenti, ai genitori,
agli zii, ai fratelli, ai nipoti e al municipio del Comune di dimora abituale
(art. 37 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di “parte”. Se
ne desume che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto
federale, giusta la quale – come si è visto (consid. 2) – per “parti” vanno
intesi unicamente l'istante e l'interdicendo.
b) Nel
caso specifico la Commissione tutoria regionale ha presentato all'autorità di
vigilanza sulle tutele, competente per statuire sulle interdizioni (art. 22
lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2.1), la
sua istanza in seguito alla segnalazione del figlio dell'interdicendo.
L'appellante non era dunque “parte” alla procedura di primo grado, ciò che
esclude la sua legittimazione a ricorrere, in particolare contro una decisione
che pronuncia l'interdizione (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 177 ad art. 373 CC). Già per questo motivo il suo ricorso deve
quindi essere dichiarato inammissibile.
- Si
aggiunga in ogni modo che, quand'anche la figlia dell'interdicendo avesse il
diritto di vedersi notificare la decisione e di poterla impugnare, l'appello
sarebbe tardivo. L'interessata ha appreso l'esistenza della decisione di
interdizione il 12 novembre 2001, quando è stata interpellata dalla Commissione
tutoria regionale per la designazione del tutore (lettera 22 novembre 2001
prodotta a questa Camera). Ora, il destinatario di una decisione notificata
irregolarmente non deve subire pregiudizio (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298)
e ha diritto per principio di impugnare una simile decisione anche dopo la
scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento la
decorrenza del termine (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334 e rinvii, 111 Ia
280; I CCA, sentenza dell'8 settembre 2000 pubblicata in FamPra.ch 2001 pag.
336). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che
egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie
(DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una decisione notificata
irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha
potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della
diligenza richiesta dalle circostanze.
Nella
fattispecie l'appellante ha scritto alla Commissione tutoria il 22 novembre e
il 12 dicembre 2001 per opporsi alla nomina come tutrice della persona indicata
da quest'ultima autorità e per proporre sé medesima in tale veste, ma non ha
contestato la pronuncia dell'interdizione né ha chiesto copia della decisione
emanata il 23 aprile 2001. Solo il 25 gennaio 2002, dopo aver appreso che la
Commissione tutoria aveva designato come tutrice la persona da lei avversata,
essa ha sollevato contestazioni sulla regolarità dell'interdizione.
L'insorgente ha quindi atteso tre mesi per ricorrere contro la messa sotto
tutela del padre, ciò che non è ammissibile. In siffatte circostanze il ricorso
sarebbe stato tardivo anche se l'interessata fosse stata legittimata a
ricorrere.
- Gli
oneri processuali, eccezionalmente contenuti per tenere conto del caso particolare,
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili
alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso non è nemmeno stato
intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ __________ -,
__________ -;
– Commissione
tutoria __________, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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