AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.92
Data decisione, Autorità:
12.08.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00092
Lugano
12 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 25 maggio 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. Carlo __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 16 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1951) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________
il ____________________ 1975. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è
funzionario di __________ a __________. La moglie, senza particolare formazione,
dopo il matrimonio si è sempre occupata dell'economia domestica. I coniugi
vivono separati dal maggio 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale a __________. Dal dicembre 2000 egli vive con __________ __________
in un appartamento a __________a.
B. Il
25 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già
in via cautelare, un contributo di mantenimento di fr. 4500.– mensili dal 30
maggio 2000, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, il blocco di conti
facenti capo al marito presso la Banca __________ __________ a __________, la
messa a disposizione dell'importo di fr. 64 415.75, una provvigione ad
litem di fr. 8000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Il 15 giugno 2001 __________ __________ ha adito a sua volta il
Pretore, chiedendo la pronuncia della separazione dei beni e la liquidazione
del regime limitatamente all'abitazione coniugale mediante la vendita e
l'assegnazione del provento, dedotti gli oneri ipotecari, ai coniugi in parti
uguali.
C. All'udienza
del 20 giugno 2001, indetta per la discussione, le parti si sono opposte alle
rispettive richieste, __________ __________ riconoscendo nondimeno alla moglie
un contributo di fr. 2500.– mensili. Esperita l'istruttoria, al dibattimento
finale del 10 luglio 2001 __________ __________ ha ridotto a fr. 32 207.85
la domanda di ripartizione degli averi bancari, mentre il coniuge ha confermato
l'offerta di un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Per il resto
entrambi hanno mantenuto le proprie posizioni. Statuendo il 16 luglio 2001, il
Pretore ha fissato il contributo alimentare in
fr.
2800.– mensili dal 1° giugno 2000 e ha attribuito l'abitazione famigliare alla
moglie, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 150.– e
le spese di fr. 50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 27
luglio 2001 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, un contributo
di mantenimento di fr. 4500.– mensili dal 30 maggio 2000 (salvo deduzione degli
importi versati dal marito nel frattempo) o, in subordine, un contributo di
“fr. …
mensili” e il versamento di fr. 32 207.85. Nelle sue osservazioni del 3
settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con
procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella
quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In concreto
l'atto impugnato non è quindi un mero “decreto” (giudizio impugnato, pag. 4): è
tale in quanto comporta una decisione appellabile sulle domande cautelari; è
invece una sentenza in quanto pone fine al contenzioso sulle domande a
protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, la sentenza si sostituisce
immediatamente al decreto, giacché la decisione finale fa decadere l'assetto
cautelare. L'imprecisa intestazione del giudizio pretorile, in ogni modo, non
ha nuociuto alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC).
In effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “decreti cautelari”
dell'art. 371 CPC (purché emessi “previo contraddittorio” nel senso dell'art.
382 cpv. 1 CPC, come in concreto) sono impugnabili entro dieci giorni. Quanto
alla domanda di appello subordinata volta a ottenere un contributo di mantenimento
di “fr. ...”, ossia indeterminato, essa sarebbe irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 9 ad art.
309). Nella fattispecie tuttavia la ricorrente postula, in via principale, un
importo di fr. 4500.–, ciò che è sufficiente a individuare la domanda di
giudizio. Tempestivo, l'appello, è per il resto ricevibile.
-
L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare
dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola
a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e
dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a
edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC).
Il fabbisogno in questione è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, oltre
agli oneri fiscali. Come detto, nel Cantone Ticino le misure sono emanate con
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel
cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
431).
-
Litigiosi
in questa sede sono unicamente il contributo di mantenimento per la moglie e la
ripartizione degli averi bancari del marito. Il Pretore, ricordato che
l'istante non ha mai lavorato durante il matrimonio, ha valutato che in ragione
delle sue precarie condizioni di salute essa non è in grado di svolgere
attività lucrativa. Per quanto riguarda il marito, il primo giudice ne ha
calcolato il reddito in fr. 6800.– mensili netti (compresa la quota di tredicesima
e le indennità per lavoro festivo e notturno) per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 3968.90, conformemente a quanto sosteneva l'interessato
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr.
880.–, premio della cassa malati fr. 431.40, assicurazioni auto e mobilia fr.
132.60, imposta di circolazione fr. 37.40, onere fiscale fr. 507.50). Ritenuto
che il convenuto, una volta sopperito alle proprie necessità, dispone ancora di
fr. 2831.10 mensili, il primo giudice ha fissato in fr. 2800.– il contributo di
mantenimento per l'appellante dal 1° giugno 2000, con effetto retroattivo di un
anno rispetto alla data dell'istanza.
-
L'appellante
contesta anzitutto le entrate conteggiate al marito. Fa valere che le indennità
per lavoro festivo e notturno sono ricorrenti e ammontano in media ad almeno
fr. 286.– mensili. Ricorda la notoria carenza di personale nel settore e il
costante aumento dei compiti della polizia, i cui agenti sono tenuti a sottostare
a rotazione al lavoro a turni. Per l'appellato, invece, il calcolo del Pretore
è corretto, essendo irrilevante ogni considerazione sulla carenza degli
effettivi della polizia.
a) Agli
atti figurano i certificati di salario dell'interessato da gennaio a maggio
2001, dai quali risulta uno stipendio mensile lordo di fr. 7306.45 (doc. 4 e
9). In tale periodo il convenuto ha percepito inoltre un'indennità media
mensile di fr. 286.– lordi per lavoro festivo e notturno. Nel complesso il suo
salario mensile netto è stato così – in media – di fr. 6359.90, esclusi il
rimborso delle spese di trasferta effettive e le trattenute da riversare per le
imposte comunali e cantonali. Considerata la quota di tredicesima, che essendo
versata senza deduzione della cassa pensione ammonta a fr. 6793.– netti (fr.
7306.45, dedotto il 5.05% per AVS/AI, l'1.5% di assicurazione disoccupazione e
lo 0.47% per infortuni non professionali), il reddito mensile netto
dell'interessato nel periodo in discussione può essere stabilito in fr. 6926.–
(fr. 6359.90 + 1/12 di
fr. 6793.–).
b) Il
Pretore è giunto a un risultato simile (fr. 6924.– mensili), che ha tuttavia
ridotto a fr. 6800.– per tenere conto che le indennità per lavoro festivo e
notturno possono variare e non sono percepite nei periodi di vacanza. Sennonché
agli atti figurano anche i certificati di salario da gennaio a ottobre del 2000
(doc. D-O), dai quali si desumono indennità per lavoro festivo e notturno
ammontanti in media a fr. 330.– mensili. Per di più, una riduzione di ben fr.
124.– mensili appare eccessiva, anche ammettendo che l'interessato non abbia usufruito
nei primi cinque mesi del 2001 di nessun giorno di vacanza. Ora il marito,
cinquantunenne, ha diritto a cinque settimane di ferie all'anno (art. 41 della
legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: RL 2.5.4.1).
A un esame di semplice verosimiglianza, il suo reddito mensile netto risulta
pertanto di circa fr. 6900.– mensili (fr. 6926.– dedotti 5/52 delle indennità
medie, di fr. 286.– lordi).
c) L'appellato
obietta di non essere obbligato a lavorare “giorno e notte” per mantenere la
moglie. Per la valutazione della capacità contributiva di un coniuge occorre
nondimeno fare riferimento – di principio – ai guadagni effettivamente conseguiti,
inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia
di retribuzione di ore straordinarie, DTF del 6 giugno 2002 in re A.,
5P.172/2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella fattispecie, come si è
visto (consid. 4b), le indennità per lavoro festivo e notturno percepite dal
marito appaiono ricorrenti. Non sussistono dunque ragioni, per lo meno a un
esame di mera verosimiglianza, per escludere tali introiti dal reddito.
d) I
problemi di salute adombrati dal convenuto al dibattimento finale (memoriale
conclusivo, pag. 1, ad 2) appaiono ormai superati, non essendo più menzionati
in appello. Né il certificato medico prodotto il 20 giugno 2001 attesta
alcunché di particolare circa un'eventuale incapacità lucrativa di lui, prevedendo
unicamente “un peggioramento a corto-medio termine” delle affezioni
reumatologiche (doc. 10). Del resto l'appellato medesimo si limitava a
prospettare che, in futuro, egli avrebbe dovuto rinunciare al lavoro notturno.
Non si giustifica pertanto di ridurre sin d'ora i suoi introiti. Dovessero le
parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (in particolare il marito rendere
verosimile un impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove
circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC).
- L'appellante
adduce che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto della diminuzione del carico
fiscale gravante il marito in seguito alla tassazione intermedia dopo la separazione
di fatto e stimare la spesa di lei in base all'ammontare del contributo di
mantenimento. Essa reputa che, tenendo conto di un contributo di mantenimento
di fr. 2800.– mensili in suo favore, l'onere d'imposta del marito si riduce da
fr. 507.50 a fr. 9.50 mensili. L'appellato eccepisce che l'argomentazione è
nuova e quindi inammissibile, mentre il primo giudice non era tenuto a
procedere d'ufficio a un nuovo calcolo.
a) Il
convenuto ha esposto in prima sede un onere mensile per le imposte comunali,
cantonali e federali di fr. 507.50 (memoriale, pag. 1, ad 2). Agli atti però
figura unicamente il calcolo definitivo per l'imposta federale diretta del
2000, di fr. 570.– (doc. 17). Inoltre nel certificato di salario sono indicate
“trattenute da riversare” per le imposte cantonali e comunali di complessivi
fr. 460.– (doc. 9). Stando all'intestazione del doc. doc. 17, si tratta di
importi calcolati quando i coniugi ancora vivevano insieme, prima cioè della
tassazione intermedia. Invero l'interessata non ha mai contestato
esplicitamente tale posizione, nondimeno la metodica per il calcolo del
contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep.
1994 pag. 297) e in difetto di tassazioni separate, incombe al giudice delle
misure provvisionali stimare con prudente criterio il rispettivo aggravio (DTF
del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c; Rep. 1994 pag. 228). Né i coniugi
versano in ristrettezze finanziarie tali da giustificare l'omissione delle imposte
(DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto).
b) Ciò
premesso, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie
(sotto, consid. 8) e le usuali deduzioni per spese professionali e premi
assicurativi, l'onere d'imposta mensile può essere prudentemente stimato in fr.
320.– mensili (istruzione per la compilazione della dichiarazione d'imposta
delle persone fisiche 2001-2002, edito dalla Divisione delle contribuzioni,
pag. 19, 31, 32, 43, 45 e 46; moltiplicatore al 100% per Bellinzona). Per
quanto attiene alla moglie, si dirà in appresso (sotto, consid. 6e).
c) Tutto
considerato, il fabbisogno minimo del marito può dunque essere valutato in
complessivi fr. 3014.25 mensili, così composti: minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 880.– (doc. 11), premio della cassa
malati fr. 431.40 (doc. 12), assicurazione auto 112.85 (doc. 13), imposta di
circolazione fr. 37.40 (doc. 14), assicurazione mobilia
fr.
132.60 (doc. 13), imposte fr. 320.– (sopra, consid. 6b). È appena il caso di
rilevare che le posizioni corrispondono a quelle esposte dal convenuto (memoriale
del 20 giugno 2001, pag. 2), salvo un manifesto errore di calcolo che va corretto
d'ufficio. La somma delle posizioni indicate dal marito, pur considerando un
onere d'imposta di fr. 507.50, è infatti di fr. 3088.90 e non di fr. 3968.90
mensili come figura nella sentenza impugnata.
- Il
Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo della moglie. Con l'appello
l'interessata fa valere che le sue necessità assommano a fr. 4593.– mensili,
rinviando a quanto indicato nell'istanza. Il convenuto obietta che l'assunto è
irricevibile per carenza di motivazione, il richiamo agli atti di prima sede
non essendo sufficiente. Se non che, come detto (sopra, consid. 5a), la
metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF
114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297) e il suo ammontare non dipende solo
dai redditi, ma anche dalle necessità dei coniugi (sopra, consid. 2). Nel suo
allegato introduttivo l'istante aveva indicato in modo particolareggiato le
poste del proprio fabbisogno: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, premio della cassa malati fr. 471.60, costo dell'alloggio fr. 2472.30,
medicamenti e cure ricorrenti fr. 150.–, spese per il cane fr. 200.–, automobile
fr. 200.– (act. I, pag. 6).
Quanto ai
costi dell'abitazione, in specie, l'appellante adduce che le misure di protezione
dell'unione coniugale hanno lo scopo di tutelare il vincolo coniugale e gli interessi
comuni, compresa l'abitazione familiare, tanto più che la relazione del marito
con l'attuale convivente non si è ancora consolidata e che lei è tuttora
disposta a riprendere la vita in comune. Considerato altresì che la difficile
situazione è stata causata dal marito, questi deve essere tenuto ad affrontare
sacrifici per evitare la vendita dell'immobile, della quale in futuro i coniugi
potrebbero pentirsi. L'appellato obietta che la relazione con la sua nuova
compagna è stabile e che, per costante giurisprudenza, un'abitazione coniugale
eccessivamente onerosa dev'essere venduta. Alla discussione del 20 giugno 2001
egli ha ammesso un onere locativo per la moglie non superiore a fr. 1000.–
mensili (memoriale del 20 giugno 2001, pag. 2, n. 3).
a) L'interessata
calcola i costi per l'abitazione in complessivi fr. 2472.30 mensili, inclusi
gli interessi ipotecari, gli ammortamenti, i costi per il riscaldamento elettrico,
le assicurazioni, la tassa rifiuti, fognatura, acqua, il contributo di canalizzazione,
gli abbonamenti del telefono e della televisione (doc. CC e DD). Per il convenuto
l'onere mensile ammonta invece a fr. 2190.70 (doc. H). Ora, in primo luogo
occorre defalcare dalla distinta le spese che già sono comprese nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo, come i costi per la televisione, i rifiuti e il telefono
(FU / del __________ __________ __________, pag.
__________, punto I), che non rientrano né nella nozione di supplemento ai
minimi esecutivi né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale
(DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). L'assicurazione economia
domestica di fr. 41.10 è invece una posta distinta e andrà conteggiata
separatamente (DTF 114 II 395 consid. 4c;
v. pure Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 81 n. 02.38). Tuttavia, anche con simili correzioni, il costo
per l'abitazione coniugale rimane elevato (fr. 2337.30 mensili secondo l'appellante,
fr. 2055.70 secondo il convenuto).
b) La
separazione di fatto e la conseguente creazione di due economie domestiche
separate comporta necessariamente maggiori costi per l'unione, che – di principio
– devono essere sopportati da entrambi i coniugi secondo le rispettive possibilità
(DTF 114 II 17 consid. 5). Essi hanno diritto in effetti al medesimo tenore di
vita, sicché eventuali sacrifici e risparmi devono essere ripartiti fra
entrambi (v. per analogia, nell'ambito delle misure provvisionali in causa di
stato: Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 ad art. 137 CC con
rimandi). La colpa nella disunione è irrilevante (Leuenberger, op. cit., n. 39 ad art. 137 CC con rimandi; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, Berna 2000, pag. 275 n. 632). Inoltre i coniugi hanno diritto, per
principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 79 n.
02.34; Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), indipendentemente da un'eventuale convivenza
(I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000
pag. 135; DTF del 30 aprile 2001 in re B, 5P.101/2001, consid. 4).
c) Ne
discende che nessuno dei coniugi può chiedere contributi all'altro per conseguire
un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in comune e non
può pretendere che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione occupata
in precedenza da due persone (I CCA, sentenza dell'11 maggio 1999 in re S., consid.
1, pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 144 con rimandi). Ove un coniuge occupi
un alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quello dell'altro, la spesa
va ricondotta nella norma (I CCA, sentenza del 4 novembre 1996 in re L.,
consid. 7b; Rep. 1993 pag. 150, consid. 2; 1991, pag. 371 consid. 5; in materia
di esecuzione: DTF 114 III 14 consid. 2). Nella fattispecie il marito chiede da
tempo la vendita dell'abitazione coniugale, che giudica troppo onerosa (doc. 1)
e, dal canto suo, espone un onere locativo di fr. 880.–, ammettendo per la
moglie un costo di fr. 1000.– mensili. A un esame dei fatti limitato alla
verosimiglianza e considerata la situazione del mercato nella regione, tale
importo appare adeguato per una persona sola. La spesa per l'alloggio
dell'interessata va quindi stimata in complessivi fr. 1000.–.
d) Per quanto attiene al premio della cassa malati, l'appellato
sostiene che la moglie potrebbe ridurre il suo fabbisogno chiedendo il sussidio
cantonale. In realtà, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento
(sotto, consid. 8), il reddito imponibile dell'interessata sarà verosimilmente
superiore al limite per il diritto al sussidio (fr. 20 000.– per persone
sole: art. 29 LCAMal; RL 6.4.6.1). Il premio per la cassa malati di fr. 471.60
va dunque ammesso per intero (doc. GG). L'interessata espone ulteriori fr.
150.– mensili per spese mediche. Nel fabbisogno minimo è già compreso tuttavia
– per principio – il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e
146). In concreto l'interessata ha prodotto un conteggio delle prestazioni
della propria cassa malati per il biennio 1999/2000 (doc. EEE), una propria
distinta dei farmaci assunti giornalmente (doc. UU), alcune fatture e ricette
(doc. JJ, TT, FFF e GGG) e due certificati medici attestanti la necessità di
cure regolari e l'assunzione quotidiana di medicinali (doc. QQ e RR). Ora, dal
conteggio allestito dalla cassa malati risulta una spesa mensile di fr. 58.50
per l'usuale partecipazione del 10%, calcolata sul totale delle prestazioni fornite
dall'assicurazione (esclusi i costi di fr. 22 603.– per lunga degenza, che
non appare un onere ricorrente). A un esame limitato alla verosimiglianza si giustifica
pertanto di considerare nel fabbisogno dell'interessata ulteriori fr. 60.–
mensili per spese mediche.
e) L'appellante
fa valere anche un onere di fr. 200.– mensili per il mantenimento del proprio
cane. Essa spiega di averlo dovuto acquistare a scopi terapeutici e su
consiglio del proprio medico (istanza , pag. 8 in alto). Agli atti figura in
effetti una dichiarazione in tal senso da parte del suo psicologo (doc.
PP). Una simile voce, nondimeno, non rientra nella nozione di supplemento ai
minimi esecutivi (FU ____________________del ____________________ __________,
pag. __________ e segg.), né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale
federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). La spesa non può
dunque essere ammessa.
f) Né
possono essere considerati i costi di fr. 200.– mensili per il veicolo, giacché
la necessità di una vettura privata non si giustifica per scopi professionali o
per motivi di salute (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Tutt'al più, ritenuto
che la moglie deve sottoporsi a cure ricorrenti (doc. QQ e RR), può essere
considerato il costo di fr. 58.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due
zone, che le permette di raggiungere il capoluogo dal proprio domicilio. Quanto
all'onere d'imposta, esso può essere prudentemente stimato in fr. 320.–
mensili, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento, il valore
locativo dell'abitazione in proprietà, le deduzioni per i premi
d'assicurazione, per gli interessi ipotecari e le spese per l'immobile (sopra,
consid. 5b; moltiplicatore del 100% per il Comune di __________).
g) In
definitiva, pertanto, il fabbisogno mensile dell'appellante ammonta a fr.
3050.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di
alloggio fr. 1000.–, assicurazione mobilio fr. 41.10, premio della cassa malati
fr. 471.40, spese mediche fr. 60.–, trasferte fr. 58.–, imposte fr. 320.–).
Quanto ai redditi, è appena il caso di ricordare che il Pretore ha ritenuto che
essa non può svolgere attività lucrativa in ragione del suo precario stato di
salute. L'appellato sostiene che la mancanza di redditi potrebbe essere
imputabile a un atteggiamento negligente della moglie. Egli non si confronta,
tuttavia, con la motivazione addotta dal primo giudice. La censura, immotivata,
riesce pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cap.
5).
-
L'appellante afferma inoltre che nella fattispecie non si giustifica
di ripartire l'eccedenza mensile per metà, giacché essa ha diritto di
conservare il tenore di vita antecedente, salvaguardando la proprietà
dell'abitazione coniugale. Essa ritiene pertanto che le si debba attribuire
l'intera eccedenza, mentre al convenuto va lasciato unicamente il fabbisogno
minimo. Ora, come detto (sopra, consid. 6b e 6c), in circostanze come quelle
concrete il coniuge può anche essere tenuto a trasferirsi in un'abitazione meno
onerosa. Inoltre la ripartizione dell'eccedenza a metà è la regola. A tale
chiave di riparto si può derogare ove essa conduca a una tesaurizzazione del
contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale
(Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). Nemmeno l'interessata pretende che ciò
sia il caso in concreto. Giovi rammentare, infine, che l'eventuale colpa di uno
dei coniugi non è un fattore rilevante nella determinazione del contributo
(sopra, consid. 6b). Ne discende che nel caso in esame non si ravvisano motivi
per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza.
-
Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
reddito del marito fr.
6900.–
reddito
della moglie fr. –.–
fr.
6900.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3014.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3050.–
fr.
6064.– mensili
eccedenza fr.
836.– mensili
metà
eccedenza fr. 418.– mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3014.– + fr. 418.– = fr. 3432.– mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
6900.– ./. fr. 3432.– = fr. 3468.– mensili.
L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.
- In
subordine l'appellante postula, per il caso in cui il contributo di
mantenimento riconosciutole sia inferiore ai fr. 4500.–, che le sia attribuita
la metà di tutti i risparmi accumulati dal coniuge in costanza di matrimonio,
in modo che possa far fronte agli oneri per l'abitazione coniugale, chiedendo
pertanto che le siano versati fr. 32 207.85. L'interessata tuttavia non
spiega su quale base giuridica fondi la propria pretesa. Il giudice delle
misure di protezione dell'unione coniugale, infatti, può prendere unicamente i
provvedimenti previsti dalla legge (art. 172 cpv. 3 CC). In particolare,
dandosi sospensione della comunione domestica, egli “prende le misure riguardanti
l'abitazione e le suppellettili domestiche” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Egli decide,
in sostanza, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e la ripartizione
del mobilio e delle suppellettili (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., pag. 300, n. 719).
Inoltre il giudice “stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore
dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), con i quali il beneficiario fa fronte al
proprio mantenimento, incluso – appunto – l'onere per l'alloggio.
Tutt'al
più il giudice può ordinare “la separazione dei beni se le circostante lo giustificano”
(art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). In concreto il Pretore ha tuttavia respinto la
richiesta del marito in tal senso. La questione poi non è più litigiosa in questa
sede e, del resto, l'interessata medesima vi si era opposta. Il giudice può
anche ordinare la diffida ai debitori (art. 177 CC), ipotesi estranea al caso
concreto. Per il resto, egli può stabilire restrizioni del potere di disporre
(art. 178 CC). La ricorrente, tuttavia, ha abbandonato in appello la domanda di
blocco degli averi bancari del marito, che aveva formulato in primo grado. Ne
discende che la richiesta di ripartire i risparmi del coniuge non può trovare
accoglimento, nessuna delle disposizioni predette consentendo siffatta misura.
Per di più, una suddivisione anticipata della sostanza coniugale, seppur
parziale, è improponibile.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui vede aumentare il
suo contributo di mantenimento, sebbene non nella misura richiesta, mentre
soccombe sulla questione dell'attribuzione della metà dei risparmi del marito.
Si giustifica quindi che essa sopporti due terzi della tassa di giustizia e
delle spese. Il rimanente terzo va messo a carico dell'appellato. La ricorrente
rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del giudizio odierno non incide per converso in maniera apprezzabile sul
dispositivo di prima sede in materia di spese e ripetibili, che può rimanere
invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare alla moglie
__________ __________i, a titolo di contributo alimentare, l'importo mensile
anticipato di fr. 3468.– dal 1° giugno 2000.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico
dell'appellato. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________
fr. 400.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________ ____________________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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