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Numero d'incarto:
11.2001.89
Data decisione, Autorità:
25.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00089
Lugano,
25 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
__________ __________ __________ in fallimento, __________ (__________)
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ e __________ __________, __________
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Comunione dei comproprietari del
Condominio __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 26 giugno 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________
__________ in fallimento, __________ __________, __________ ,
__________ e __________ , __________ __________ e __________
__________ (cui si era aggiunto il 13 novembre 2000 anche il comproprietario
__________ __________ -), un nuovo amministratore al “Condominio
__________ ” di __________ (particella n. RFD), revocando dalla
funzione __________ - __________ di __________ (Canton Friburgo) e
affidando l'incarico alla “, __________ __________ Immobiliari SA” di
__________;
ricordato
che contro tale sentenza si è appellata il 9 luglio 2001 la Comunione dei comproprietari,
postulando la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la
domanda di revoca;
constatato
che nelle loro osservazioni del 20 agosto 2001 gli istanti hanno proposto di
dichiarare l'appello temerario e di confermare la sentenza del Pretore;
accertato
che con lettera del 12 settembre 2001 la Comunione dei comproprietari definisce
il suo appello come privo d'oggetto, l'assemblea dei condomini avendo designato
nel frattempo, il 3 settembre 2001, un nuovo amministratore nella persona di
__________ __________, __________, a valere dal 1° ottobre 2001;
preso
atto che in tale lettera l'appellante dichiara di assumere i costi
dell'appello, prospettando la compensazione delle ripetibili;
appurato
che con scritto del 18 settembre 2001 gli istanti comunicano di aderire allo
stralcio dell'appello e alla compensazione delle ripetibili;
considerato
che nelle circostanze descritte l'appello non è senza oggetto, ma è divenuto
senza interesse, le parti rinunciando a sottoporre il sindacato del Pretore al
giudizio di questa Camera, né vi è motivo per scostarsi dalla loro libera
pattuizione in materia di ripetibili;
stabilito
che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di
giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ritenuto
che appare opportuno comunicare il presente decreto anche alla “__________,
__________ __________ Immobiliari SA”, cui il Pretore ha notificato la propria
sentenza;
richiamato
l'art. 351 CPC,
decreta: 1. La
causa è divenuta senza interesse ed è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________o;
–
avv. __________ __________, __________a.
Comunicazione:
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
–
__________, __________ __________ Immobiliari SA, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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