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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.85
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00085
Lugano,
27 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 16 giugno 2000 da
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________, e
__________ __________ __________ (1997), già in __________
(quest'ultima rappresentata dalla prima
litisconsorte
ed entrambe patrocinate dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
visto
l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza
emessa l'8 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 6 (ammontare dei contributi di mantenimento);
ricordato
che il 9 luglio 2001 l'appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera
a depositare entro venerdì 27 luglio 2001, a titolo di anticipo per le spese
giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale
--__________ del Tribunale di appello, introiti __________,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'invio raccomandato è stato ritirato
dal destinatario l'indomani, 10 luglio 2001;
constatato che finora non risulta essere intervenuto
versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale
restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso
non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali (con tassa di
giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha
provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle attrici, cui
l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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