AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.84
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00084
Lugano
31 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 30 maggio 2001 da
__________ __________,
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto
il 26 giugno 2001 tanto dal Pretore quanto dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accertato il
caso di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________
__________ (1946) e __________ nata __________ (1960). La convenzione sugli
effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva
l'affidamento del figlio __________ (nato il ____________________ 1985) alla
madre, riservato il diritto di visita del padre.
B. Il 30 maggio 2001 __________ __________ ha promosso davanti al
medesimo Pretore un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio,
rivendicando l'affidamento del figlio. Il Pretore ha sentito __________ il 20
giugno 2001. Alla discussione del 21 giugno successivo, tenuta dal Segretario
assessore, le parti non hanno trovato un accordo. In calce al relativo verbale
il Segretario assessore ha invitato l'attore a munirsi di un avvocato, con la
comminatoria della nomina di un patrocinatore d'ufficio.
C. Il
22 giugno 2001 __________ __________ ha scritto al Segretario assessore, al
Pretore e ad altre persone quanto segue:
(…)
Nonostante
abbia chiaramente detto che sarò assente con __________ e tornerò il 23.7. il
Segretario assessore intima la designazione di un avvocato entro 20 giorni e
ventila un incontro durante la mia assenza, con possibilità di farmi
rappresentare.
Non
designo alcun avvocato difensore e non riconoscerò alcun avvocato designato
dalla Pretura. In nessun caso mi faccio dunque rappresentare.
Ritengo da cittadino che paga le tasse, che
non ha mai avuto nulla con la giustizia, che è inserito in un comune da cui si
sente apprezzato, che si adopera impegnandosi socialmente nello stesso comune
in cui vive, che forse ha già un minimo di esperienza con i figli, visto che
precedentemente ne ha già tirato su uno di persona con un minimo di successo e
che cerca di inserire suo figlio __________ nella socialità, abbia il diritto
di difendersi da solo. Non ho insultato nessuno, non ho alzato la voce e
nemmeno lo ha fatto la controparte e il suo legale – contrariamente a quanto
fatto nei miei confronti dal Segretario – e ho citato fatti inerenti il
rapporto madre-figlio, suffragati da testimonianze, risalenti al 1997 – sui
quali però la Pretura non vuole palesemente chinarsi.
Ricuso la
presenza del segretario assessore.
Ha infatti
insegnato all'__________ (parole sue) e dalle sue parole traspare che vede
malvolentieri la testimonianza di un docente dell'__________ (accenno alla
presenza del direttore della scuola media di cui il Segretario assessore dice –vedremo
poi se dirà le stesse cose che afferma lei –). Ne deduco che esiste già sin
d'ora la presunzione da parte del Segretario assessore che io affermi il falso.
(...)
Ritengo che
il Segretario assessore non può garantire un'equidistanza di giudizio, viste
che parecchie testimonianze a sfavore della madre provengono proprio
dall'__________.
Il Segretario
assessore mi rimprovera con toni assai esasperati e intimidatori alzando la
voce che richieste come le mie non dovrebbero nemmeno essere accolte se non
formulate da un avvocato, che le pratiche pendenti sono innumerevoli e che
posso essere contento che alla mia lettera del 30 maggio è seguita una
convocazione in tempi assai ristretti. (…)
Grazie ma
avrei preferito una discussione alcuni giorni più tardi, ma in cui si fosse entrati
nel merito della mia richiesta e delle motivazioni che hanno portato alla
stessa. (…)
Il Segretario
assessore mi dice che la Pretura non può tenere in considerazioni e chinarsi su
tutte le lettere che la Pretura riceve. Se non può permettersi di leggere tutte
le lettere che vi giungono direttamente, come detto dal Segretario assessore,
mi sembra altrettanto fuorviante sentenziare senza prima essere infirmati. (…)
Il Segretario
assessore non accetta nemmeno di ricevere copia di una lettera del 30 maggio
2000 inviatami dal direttore della scuola media dell'__________ (…). Queste
sono note sottoposte al Segretario assessore che lui nemmeno ha voluto leggere.
(…)
Il Segretario
assessore si è rivolto al sottoscritto con toni assai alterati, quando gli
dissi che non accettavo la sua proposta di tenere il figlio per i prossimi sei
mesi in prova lasciandolo comunque affidato alla mamma. Un figlio che
abita già da mesi dal papà e a cui gli sta bene così (confermato durante il
colloquio con il Pretore del 20.06.2001. A proposito: come mai non è stato
fatto un verbale, visto che le informazioni, secondo il Segretario assessore,
gli sono state passate a voce dal Pretore, e chi era presente?).
Ma signor
Segretario assessore, lei si rende conto di ciò che ha detto? Vuole affidarmi
il figlio in prova? Ma si è dato la pena di informarsi sulla mia persona? (…)
E per finire
il signor Segretario assessore minaccia di ammonirmi e di metterlo verbale.
Un'osservazione più sconclusionata non l'avevo mai sentita.
Mi sono
comportato civilmente, così come ha fatto d'altronde la controparte, non ho
insultato nessuno, non ho alzato la voce, non ho usato termini incivili.
L'unico che
l'ha alzata è stato lui. Perché? Forse perché non ho accettato la sua proposta
per il periodo di prova? O forse perché ho mantenuto la mia richiesta
aggiungendo che mi sarei incontrato qualche volta con la mamma, ma alla
presenza di qualcuno di una delegazione tutoria? (…)
Se qualcuno
dovesse ricevere delle scuse è mio figlio che ha dovuto sobbarcarsi i
comportamenti diseducativi della mamma da ben 5 anni. Al 1996 (al mio avvocato
patrocinatore) e al 1997 risalgono infatti le lettere che ho scritto al
riguardo alla Pretura.
Lettere che –
traspare dalle parole del Segretario assessore – non sono state prese in
considerazione. Ma cosa siete lì a fare? Con i soldi delle mie imposte io
contribuisco a pagare il vostro salario, signori! E io le imposte le ho sempre
pagate entro i termini. (…)
Mi spiace ma
leggo le parole e il comportamento del Segretario assessore come un segnale
palese di disprezzo nei confronti di un papà che, a quanto pare, pur citando
fatto concreti, crea qualche imbarazzo alla Pretura stessa.
Ma leggo
anche il comportamento della Pretura nel senso che non tornare, senza peraltro
alcun valido motivo, su una decisione presa in precedenza, parteggiando
apertamente per il genitore affidatario.
Si insiste da
parte del Segretario assessore e dell'avvocato della controparte sul dialogo
tra genitori, divagando in dissertazioni di psicologia sui rapporti
madre-padre, ma si tralascia di accennare che il figlio ha passato 5 anni della
sua vita in modo disordinato, quasi fosse colpa del papà. (…)
Nella
testimonianza del 20.06.01 raccolta dal Pretore, passata a voce al Segretario,
mi risulta che il figlio, alla proposta del Pretore per definire giorni precisi
in cui la mamma lo possa vedere, abbia detto “va dalla mamma quando lo
desidera”. Ma qui traspare comunque l'intenzione di accogliere la domanda mia e
di __________. Forse un adolescente di 16 anni, dopo averne viste di cotte e di
crude si rende conto, pur rispettando i ruoli di entrambi i genitori, che nella
figura del papà sono raccolte pregi e qualità in maggior misura che non nella
figura della madre. E allora perché si vuole ostacolarlo? D'altronde la mia
richiesta era chiara, il legale della controparte sembrava anche orientato
verso un'adesione alla mia richiesta pur condizionando la sua risposta all'obbligo
per il figlio di presentarsi alla madre.
È solo il
Segretario assessore che ha indirizzato il discorso verso un'altra soluzione,
fuori da ogni logica (ma forse mi si dirà che anche questo non è vero).
Perché?
Se inoltre la
Pretura accoglie la domanda che ho inoltrato direttamente – ma mi risulta che
la legge non me lo impedisce – non me lo deve dopo rimproverare. Non ci posso
fare niente se le pratiche pendenti sui vostri tavoli – come il Segretario
assessore dice – sono innumerevoli. E se i costi degli avvocato dissanguano chi
si rivolge loro non ci posso fare niente. Non ho risparmiato un qualche mille
franchi per spenderlo in avvocati. Per di più quando la legge in questa
circostanza non me lo può imporre. (…)
E per la
cronaca, se il figlio ha passato la quarta media non è sicuramente grazie alla
madre, bensì grazie all'impegno e agli interventi del padre. E che dire di una
madre che lo scorso anno dinanzi alla Delegazione tutoria di Pregassona afferma
che “se il figlio vuole studiare studia e se non vuole lei non lo inviterà a
farlo”? Ma signori a diciott'anni il figlio sarà sul gobbo del papà che però,
secondo voi, non ha alcuna possibilità di istradare la sua vita verso indirizzi
più positivi.
Se mio figlio
sarà disoccupato lo pagherà il Segretario assessore? Lo paga la Pretura?
Provvederanno loro a raddrizzare il tiro? Secondo voi non erano spie, queste,
per farvi almeno lontanamente nascere il dubbio che qualche cosa tra il
rapporto madre-figlio non funzionava… e non funziona tuttora?
E il
Segretario assessore propone di mettermi sotto “osservazione” per 6 mesi. Ma
dove siamo? Questi sono comportamenti dittatoriali che fanno di questa Pretura
un luogo in cui il genitore affidatario, pur con argomentazioni molto valide,
viene semplicemente messo da parte. (…)
Questa
Pretura mi ha trattato già dal giorno della firma della convenzione come se non
esistessi. Infatti la convenzione prevedeva un ampio diritto di visita del
papà, che io in sede di firma davanti al Pretore volevo fosse specificata.
(“I
genitori intendono esercitare con impegno e responsabilità il loro ruolo genitoriale
nei confronti del figlio anche dopo il divorzio e ritengono di uguale
importanza il ruolo di entrambi i genitori.
In
quest'ottica il genitore affidatario si impegna a garantire a quello non affidatario
l'esercizio ottimale delle sue relazioni personali con il figlio, secondo la
regolamentazione qui sotto indicata… Il genitore affidatario ritiene necessario per il bene
del figlio dette relazioni e dichiara di non frapporre alcun ostacolo alle
stesse”.). Mi sentii dire dal Pretore, in quella circostanza, che “la
madre ha comunque tutti i suoi diritti”. Ciò vuol dire che la convenzione, al
di là di quel che mi è costata, per il genitore non affidatario è semplicemente
carta straccia.
Questa è la
vostra giustizia, se così volete chiamarla. Io definisco questi aspetti
ricattatori, denigratori, e immagine di comportamenti istituzionali che non
hanno nulla a che fare con un sano e corretto rapporto tra le persone e
istituzioni.
E se mio
figlio è oggi quel che è, è anche merito vostro! L'ho già scritto e lo ripeto.
Grazie alla frase citata dal Pretore e la controparte ha fatto sempre il bello
e il brutto.
Tutto questo
è disgustoso, tanto più in un paese dove si pensa ognuno possa avere gli stessi
diritti di fronte alla legge. Ma questa è una prova evidente che così non è.
(…)
Non mi
prenderò un avvocato: l'ausilio di un legale fa sì che i veri problemi non
vengono a galla ma restino sottaciuti tra il linguaggio “giuridichese”, e ciò a
immagine di un rapporto che giudico di sudditanza con la Pretura.
E da ultimo,
tanto per indicare il partitismo della Pretura, che dovrebbe comunque essere
equa, il signor Segretario assessore non si ricorda nemmeno di accennare
minimamente al fatto che il papà, nonostante il figlio sia da lui da ca. 6
mesi, ha sempre pagato gli alimenti nella misura di fr. 1'300.– mensili. (…).
Ma è giusto che io paghi se il figlio vive da me? Ma ovviamente anche
quest'aspetto il segretario assessore non lo solleva nemmeno!
Capisco che
taluni papà rinunciano a vedere i figli, Se una Pretura mette in tal modo i
bastoni tra le ruote tra i rapporti genitore non affidatario-figlio/a, c'è chi
rinuncia definitivamente.
Io per vostra
sfortuna no. Continuerò la mia battaglia contro un'istituzione palesemente di
parte, che secondo me non trova motivo di esistere in uno Stato come il nostro.
Ribadisco pertanto la mia richiesta di
affidamento del figlio __________ che abita tuttora con me da parecchi mesi non
ostacolando come d'altronde sempre fatto, i rapporti con la madre (e con il suo
parentado).
Occorrerà,
qui giunti, anche chinarsi sugli aspetti finanziari che finora sono gravati sul
sottoscritto.
Confermo quanto detto in conclusione
dell'incontro del 21 giugno 2001 in sede di Pretura, e cioè che se entro
termini ragionevoli non riceverò risposta favorevole consegnerò l'incarto ai
mass-media, perché forse questa è l'unica e ultima strada per portare alla
ragione chi non la vuol conoscere.
D. Il
26 giugno 2001 il Pretore e il Segretario assessore, visto il contenuto della
citata lettera, hanno ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a
occuparsi della lite e hanno notificato alle parti la loro intenzione di
astenersi. Il 28 giugno 2001 __________ __________ si è dichiarato d'accordo
con l'astensione, così come __________ __________ con scritto del 2 luglio
2001. Il 4 luglio 2001 il Pretore e il Segretario assessore si sono pertanto
dichiarati esclusi dal procedimento e hanno trasmesso la causa al Pretore della
sezione 4. Questi ha inviato gli atti il 4 luglio 2001 alla Camera civile di appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore e il Segretario assessore hanno ravvisato nello
scritto loro indirizzato dall'attore pesanti denigrazioni, onde a loro giudizio
l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia da parte di
__________ __________, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora,
contrariamente a quanto ritengono il Pretore e il Segretario assessore, in
concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati
esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto
all'art. 27 CPC, esso dispone che le parti possono ricusare il giudice o
il segretario se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna
delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice o il segretario che riconosce in
sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne
immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del
Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del
Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art. 30 cpv. 1 CPC).
- La
decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio
e non può essere impugnata (art. 30
cpv. 3
CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che
in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire
dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo.
Tanto più ch'esse aderiscono all'(auto)ricusazione del Pretore. Questo solo
fatto non esonera la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al
riguardo (Rep. 1997 pag. 212).
- Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva dall'art. 58 vCost.,
sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si può far
capo alla relativa giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 3a, 170 consid. 2b; FF
1997 I 169 segg.). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso
sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il
magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte;
al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la
qualità di “giusto mediatore” (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 consid. 8a,
124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).
a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale
è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali
sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da
assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle
esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a).
Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU
assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non
prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale.
Sebbene la mera affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi e
personali di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non
occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete,
idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di
parzialità, bastano per giustificare la ricusazione (DTF 126 I 169 consid. 2a,
125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti).
b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4,
115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice
dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende
a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni
legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere
funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono
denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero
interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid.
2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il
giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
-
Il
Pretore scorge nella lettera indirizzatagli il 22 giugno 2001 dall'attore
motivi di chiara inimicizia verso i giudici della sua sezione. Se non che, per
giustificare una ricusa non basta un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre
un'inimicizia grave e profonda (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 4.2 ad art. 23). Per di più, l'avversione dev'essere quella del magistrato
verso la parte e non viceversa, poiché lo scopo della norma è di assicurare alla
parte un giudice imparziale. La giurisprudenza ammette quale titolo di ricusa,
per esempio, l'avvio di un procedimento penale da parte del giudice verso la
parte, non però il contrario (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 24
e 25 ad art. 27).
-
Nella
fattispecie l'attore ha espresso apprezzamenti poco lusinghieri verso il Segretario
assessore, al punto da sollecitarne la ricusa (pag. 1 in basso). Come si è
detto, nondimeno (consid. 1), il giudizio sulla ricusa del Segretario assessore
non incombe a questa Camera, bensì al giudice da cui dipende (consid. 1).
Qualora la ricusa del Pretore fosse confermata in questa sede, competerà al
Pretore viciniore statuire (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 30 CPC).
-
Nei
confronti del Pretore l'attore non ha formulato critiche, né il Pretore ha
presenziato all'udienza del 21 giugno 2001. Nella nota lettera, in effetti,
l'interessato accenna al Pretore in un solo punto, riferito alla procedura di
divorzio del 1997 (pag. 6 a metà). Non può dirsi quindi che verso il Pretore
sussistano motivi di grave inimicizia.
-
Per
il resto lo scritto in questione si esaurisce in invettive dirette alla Pretura
come autorità giudiziaria (“questi sono comportamenti dittatoriali che fanno di
questa Pretura un luogo in cui il genitore affidatario viene messo in
disparte”, “questa Pretura mi ha trattato come se non esistessi”, “tanto per
indicare il partitismo della Pretura”, “se una Pretura mette i bastoni tra le
ruote tra i rapporti genitore non affidatario-figlio” e “continuerò la mia
battaglia contro un'istituzione palesemente di parte che secondo me non trova
motivo di esistere in uno stato come il nostro”: pag. 6 e 7). Si tratta di esternazioni
soggettive, pesanti e finanche sconvenienti, oltre che inutilmente polemiche,
ma nella misura in cui sono rivolte all'istituzione sono inidonee a giustificare
una ricusa, la quale può riferirsi solo a una persona e non all'autorità come tale.
È
possibile che il Pretore sia stato soggettivamente colpito da queste critiche
al sistema. Egli non pretende tuttavia di averle recepite come un’offesa
personale, che dia adito a una situazione di aperto conflitto con la parte. Non
che egli sia tenuto ad accettare qualsiasi comportamento o sfogo di una parte.
In procedure combattute e cariche di emotività ci si può aspettare nondimeno
che il giudice conceda maggiore tolleranza, mantenendo nell'esercizio del suo
ufficio un atteggiamento distaccato, non lasciandosi coinvolgere in diatribe di
natura personale. Se così non fosse, del resto, basterebbe a una parte
trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa di un magistrato,
ciò che altrimenti non potrebbe conseguire. Il che non è ragionevolmente
ammissibile, tanto meno se si pensa che alla ricusa si deve far capo con
riserbo, per non sovvertire inutilmente l'ordine giurisdizionale (Rep. 1983
pag. 319).
Un
magistrato non è tenuto a sopportare comportamenti che ritiene lesivi della sua
integrità e onorabilità. Critiche all'autorità giudiziaria come tale non devono
comunque indurlo a svestirsi di quella imparzialità richiesta dalla funzione
giurisdizionale che, per sua natura, non di rado è confrontata con situazioni
spinose anche dal profilo personale. D'altro lato l'attore non deve interpretare
ogni decisione dell'autorità che non risponda alle sue prospettive come un atto
di prevenzione o di personale ostilità. Inoltre è appena il caso di ricordare
che, dovesse offendere le convenienze, turbare l'andamento delle udienze o far
uso di espressioni ingiuriose od offensive, egli potrà vedersi sanzionare a
norma dell'art. 68 cpv. 1 e 2 CPC.
- Dato
che l'istanza proviene dalla Pretura, si rinuncia alla percezione di tasse o spese.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che non sussistono motivi di ricusazione
verso il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel trattare la causa
intesa alla modifica di sentenza di divorzio promossa da __________ __________
nei confronti di __________ __________ -__________
(..__________).
-
Per quanto
riguarda eventuali motivi di ricusazione verso il Segretario assessore nel
trattare la medesima causa, gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, perché statuisca al riguardo.
-
Non
si riscuotono tasse o spese.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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