AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.79
Data decisione, Autorità:
17.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00079
Lugano
17 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.. (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 13 aprile 1999 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 20 giugno 2001 presentata da __________ __________
__________ contro la sentenza emessa il 1° giugno 2001 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1951) e __________ __________ (1956) si sono sposati a
__________ il ____________________ __________ 1976. Dal matrimonio sono nati
__________ (____________________1983) e __________ (____________________1985).
Il marito è dipendente dell'Azienda __________ __________ del Comune di
; la moglie, di formazione vetrinista, non ha esercitato attività
lucrativa durante la vita in comune. Il 20 dicembre 1994 __________ __________
ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 gennaio 1995 (inc.
__________ /). Nei mesi seguenti essa ha lasciato l'abitazione coniugale
con i figli e nel settembre del 1995 ha cominciato a lavorare a tempo parziale
come aiuto cucina alla Casa dello studente a __________.
B. Il
26 marzo 1996 e il 24 gennaio 1997 __________ __________ si è rivolta al medesimo
Pretore per due altri tentativi di conciliazione, decaduti infruttuosi il 20 maggio
1996 e il 24 febbraio 1997 (inc. ..e
..). L'11 giugno 1997 essa ha instato per l'adozione
di misure provvisionali, chiedendo un contributo di mantenimento di fr. 1'000.–
mensili per sé e di fr. 900.– mensili per entrambi i figli. Statuendo inaudita
parte il 16 luglio 1997, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha attribuito i figli alla madre, e ha obbligato __________ Carlo __________ a
versare mensilmente fr. 850.– per __________, fr. 800.– per __________ e fr.
400.– per la moglie. Alla discussione del 19 settembre 1997 i coniugi hanno
concordato l'assetto provvisionale nel senso che i figli rimanessero con la
madre (riservato il più ampio diritto di visita al padre) e che __________
__________ __________ versasse contributi alimentari di fr. 2'100.– mensili per
moglie e figli (fr. 700.– mensili per ciascuno). Nel settembre del 1998
__________ __________ è poi stata assunta quale ausiliaria a metà tempo dalla
Scuola dell'infanzia del Comune di __________.
C. Il
14 settembre 1998 __________ __________ ha sollecitato un nuovo tentativo di
conciliazione, pure decaduto infruttuoso il 13 ottobre 1998 (inc.
..__________). Il 13 aprile 1999 essa ha promosso azione di
divorzio, chiedendo un contributo mensile indicizzato di fr. 900.– per
__________, di fr. 1'000.– per __________ e di fr. 1'000.– per sé, il
versamento di fr. 19'500.– per alimenti arretrati e fr. 50'000.–, rimborsabili
a rate, in ragione del consumo dei suoi beni propri, oltre al trasferimento
della metà degli averi di cassa pensione del marito. Nella sua risposta del 10
giugno 1999 __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di
divorzio, postulando l'affidamento dei figli e opponendosi alle ulteriori
pretese. Con la replica del 30 agosto 1999 l'attrice ha rivendicato
l'affidamento dei figli, riservato un ampio diritto di visita dal padre, ha
aumentato a fr. 23'000.– la richiesta di pagamento degli alimenti arretrati, ha
abbandonato la pretesa di fr. 50'000.– e ha confermato le rimanenti domande.
Nella duplica del 5 novembre 1999 il convenuto ha ribadito la propria posizione.
Nel frattempo, il 2 settembre 1999, il Pretore ha decretato, su istanza della
moglie, una trattenuta di
fr.
1'734.– dallo stipendio del marito (inc. ..__________).
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha
assegnato alle parti il 5 gennaio 2000 un termine per presentare nuove
conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile.
Nei loro rispettivi memoriali del 17 gennaio 2000 le parti hanno ribadito le
loro richieste di giudizio. All'udienza del 16 febbraio 2000, indetta per
l'audizione dei coniugi, il marito ha dichiarato di “non essere convinto” di
voler divorziare. Il 23 febbraio 2000 il primo giudice ha ordinato la nomina di
un curatore di rappresentanza per ciascun figlio e di un curatore educativo per
Loris, quale misura di protezione. Il 9 maggio 2000 egli ha poi autorizzato la
sostituzione del curatore del figlio maggiore. In seguito egli ha ascoltato
__________ il 20 dicembre 2000, mentre ha rinunciato all'audizione del
fratello, dato il rifiuto del ragazzo.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando
al dibattimento finale. Nel suo allegato del 13 febbraio 2001 l'attrice ha
confermato la domanda di divorzio e le richieste di affidamento dei figli, di
un contributo mensile di fr. 1'000.– per __________, di fr. 900.– per
__________ e di fr. 1'000.– per sé fino al pensionamento, oltre alla metà degli
averi di cassa pensione del coniuge, rinunciando a ulteriori pretese. Nelle sue
conclusioni del 19 febbraio 2001 il convenuto si è opposto al divorzio,
instando a titolo subordinato perché il figlio __________ fosse interdetto fino
alla maggiore età e a carico dei genitori fosse posto un contributo mensile di
fr. 400.– ciascuno. Inoltre egli ha postulato l'affidamento del figlio
__________, offrendosi di provvedere direttamente al mantenimento di lui e ha acconsentito
alla ripartizione a metà dei rispettivi averi di cassa pensione accumulati in
costanza di matrimonio, opponendosi alle altre richieste avversarie. I curatori
dei figli sono rimasti silenti.
F. Statuendo
il 1° giugno 2001, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha affidato i figli
alla madre (riservato il diritto di vista del padre), fissando il contributo
mensile per __________ a fr. 1'350.– e quello per la moglie a fr. 1'000.– fino
al 30 giugno 2003. Il primo giudice ha stabilito altresì in fr. 103'906.– il
diritto della moglie sugli averi di cassa pensione del coniuge. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1'100.–, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un
appello del 20 giugno 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 950.– mensili
indicizzati e che quello per la moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni
del 21 agosto 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi di
mantenimento per la moglie e per __________, mentre i dispositivi sullo
scioglimento del matrimonio per divorzio, l'affidamento dei figli e le relazioni
personali, così come il riparto degli averi di cassa pensione, sono passati in
giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).
-
Il
Pretore ha accertato il reddito mensile del marito in fr. 6'331.– e quello
della moglie in fr. 1'861.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno minimo
del marito in fr. 3'482.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1'100.–, cassa malati fr. 400.70, locazione fr. 1'550.–, assicurazione
domestica fr. 34.65, costi di automobile fr. 147.10, imposte fr. 250.–), il
fabbisogno minimo della moglie in fr. 3'321.40 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1'100.–, cassa malati fr. 399.–, locazione fr. 1'490.–, assicurazione
RC privata e domestica fr. 35.30, costi di automobile fr. 147.10, imposte fr.
150.–) e il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 1'350.– mensili. Quanto
al contributo per il figlio, il primo giudice, dipartendosi dal fabbisogno
medio indicato delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
(fr. 1'920.– mensili), ha dedotto la posta per cura e educazione di fr. 300.–,
riducendo poi l'importo di altri fr. 270.– a titolo equitativo per tenere conto
dell'ampio periodo di tempo che il figlio trascorre con il padre.
-
Nella
procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i
figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della
filiazione (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 133 CC; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n.
16 ad art. 133 CC). Giusta l'art. 285
cpv. 1 CC
il contributo alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori; inoltre deve tenere conto
della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del
genitore non affidatario alle cure (Wullschleger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Secondo la giurisprudenza di
questa Camera, il fabbisogno dei figli minorenni si determina fin dagli anni
ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo, applicandovi i necessari correttivi e adattandole alla singola
fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori
(Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5).
- L'appellante
sostiene che il contributo alimentare per il figlio è manifestamente
sproporzionato per rapporto alla realtà ticinese e reputa che il fabbisogno di
__________ sia quello previsto dalle note raccomandazioni nel caso di due
fratelli giacché l'altro figlio (__________), sebbene maggiorenne dal 4 giugno
2001, continua ad abitare con la madre. Ora, questa Camera ha già avuto modo di
precisare che nel calcolo dei contributi di mantenimento vanno considerati solo
i fabbisogni dei genitori e dei figli minorenni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21), il
giudice del divorzio non occupandosi di figli maggiorenni (Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berna 2000, pag. 158 n. 724). Tutt'al più, dandosi le premesse dell'art. 133
cpv. 1 in fine CC, il giudice del divorzio può fissare un contributo per figli
minorenni anche dopo la maggiore età. Tale è il caso in particolare quando il
figlio minorenne sia prossimo alla maggiore età e si trovi in una formazione professionale
di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo
per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal
giudice (DTF 107 II 473 consid. 6; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora –
più semplicemente – quando i coniugi sono d'accordo che il contributo in
questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse,
un coniuge non può far valere in suo nome pretese del figlio maggiorenne né
esigere che il fabbisogno di lui sia inserito nel proprio.
Analogamente,
il reddito di un figlio maggiorenne non va incluso in quello dei coniugi, salvo
che nel fabbisogno della famiglia si sia tenuto conto di un eventuale contributo
erogato al figlio stesso (I CCA, sentenza del 4 maggio 1999 nella causa S.,
pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 127 n. 5 con riferimenti e in: RDAT II-1999 pag. 238 n. 63). In concreto è
dunque possibile che __________ viva ancora con la madre e il fratello, ma ciò
non basta perché il fabbisogno di lui sia incluso nel fabbisogno della
famiglia, i coniugi non avendo pattuito alcun contributo in suo favore (per
altro mai chiesto). Non sussistono quindi i requisiti per stabilire il
fabbisogno di __________ in base a quello che le note raccomandazioni prevedono
nel caso “di uno di due figli”. Al riguardo l'appello è infondato.
- Il
Pretore, pur dipartendosi dal presupposto che gli importi delle predette
raccomandazioni vadano ricommisurati per principio al minor costo della vita
nel Ticino rispetto a quello dell'area urbana di Zurigo, ha nondimeno
rinunciato a decurtazioni, ritenendo il minor costo della vita nel Ticino
compensato dal reddito complessivo delle parti, superiore a quello cui si
riferiscono le raccomandazioni. Il ricorrente opina che i fabbisogni previsti
dalle raccomandazioni devono invece essere ridotti del 15% per tenere conto del
minor costo della vita nel Ticino e si duole che la moglie non contribuisca al
mantenimento del ragazzo, quantunque incassi l'assegno di famiglia e un
contributo di mantenimento per sé di fr. 1'000.– mensili.
a) La
prima argomentazione non può essere condivisa. Nella versione delle raccomandazioni
in vigore dal 1° gennaio 2000 invero i fabbisogni non sono più commisurati al
costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma si rapportano a valori
medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni,
inoltre, si situa sotto la media svizzera, al punto che gli importi esposti
sono consigliati soprattutto per famiglie di situazione finanziaria modesta
(cit. loc.). In circostanze siffatte non vi è più motivo per adattare verso il
basso gli importi indicati nelle raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro, del
resto, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va
stabilito in funzione non solo dei bisogni del figlio, ma anche delle capacità
contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb). Ne discende che,
seppure per altri motivi, nel suo risultato la sentenza del primo giudice
resiste alla critica.
b) Quanto
alla partecipazione della madre al mantenimento di __________, va ricordato che
i genitori contribuiscono al sostentamento dei figli in proporzione alle
rispettive capacità, tenendo conto del contributo per cure e educazione
prestato in natura dal genitore affidatario (Wullschleger,
op. cit., n. 59 ad art. 285 CC). In concreto la madre consegue un salario netto
mensile di fr. 1'861.–. Quand'anche si volesse tenere conto del contributo
versato dal marito (fr. 1'000.–), in ogni modo essa non appare in grado di
sopperire al proprio fabbisogno mensile di fr. 3'321.40 e non si vede come
potrebbe contribuire in denaro al mantenimento del figlio. Qualora le capacità
finanziarie e le necessità di lei dovessero mutare in modo rilevante,
l'appellante potrà sempre chiedere al giudice un adeguamento del contributo
(art. 286 CC).
- A
parere del ricorrente il contributo per il figlio dev'essere in ogni modo
contenuto in fr. 950.– mensili, visto il suo diritto di visita particolarmente
esteso. Ora, come detto, nella commisurazione di un contributo alimentare
occorre senz'altro considerare anche la partecipazione del genitore non
affidatario alle cure (art. 285 cpv. 1 in fine CC). Una riduzione del
contributo di mantenimento si giustifica – in specie – qualora il diritto di
visita risulti più ampio dell'usuale, sicché il genitore affidatario si trovi
sollevato in modo sensibile dalla propria parte di prestazioni per cura e
educazione (Wullschleger, op.
cit., n. 46 ad art. 285 CC). Quanto al fabbisogno in denaro, esso si
trasferisce solo limitatamente da un genitore all'altro. Nel caso di un ampio
diritto di visita diminuiscono infatti le spese correnti, come ad esempio il
vitto, ma gli oneri fissi come quelli per l'alloggio, per l'abbigliamento, per
le assicurazioni e gli altri costi accessori restano invariati a carico del genitore
affidatario (Wullschleger, op.
cit., n. 47 ad art. 125 CC).
a) L'appellante
afferma che il ragazzo trascorre presso di lui circa 200 giorni l'anno, ciò che
giustifica una riduzione del contributo di almeno il 50%. Ora, il conteggio
dell'interessato non manca di lasciare perplessità, le vacanze del padre sovrapponendosi
verosimilmente – almeno in parte – a quelle del figlio e alcune feste infrasettimanali
di legge coincidendo, come per esempio Natale, con i periodi delle vacanze
scolastiche. D'altro lato è indubbio che il diritto di visita a __________ sia
esercitato in misura maggiore rispetto a quello usuale (nel Ticino: I CCA,
sentenza del 23 settembre 1999 nella causa B. riassunta in BOA 18 pag. 8;
FamPra.ch 2/2000 pag. 320). L'appellante dichiara che il figlio si reca da lui
il mercoledì pomeriggio, il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera,
tutti i giorni festivi infrasettimanali, tutti i giorni delle vacanze
scolastiche e quelli delle sue ferie o assenze dal lavoro per malattia
(verbali, pag. 10, domanda n. 1). La madre, da parte sua, lascia al figlio la
più ampia libertà e riconosce che __________ frequenta il padre durante i fine
settimana e anche durante il periodo estivo (verbali, pag. 8, domanda 4). Nella
sua audizione pure il ragazzo ha confermato di “trascorrere abbastanza tempo
presso il padre, ove pernotta il fine settimana” (verbali, pag. 13).
b) In
concreto il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1'920.–
mensili indicato dalle note raccomandazioni per un figlio unico fra i 13 e i 18
anni. Ora, se il coniuge affidatario lavora al 50% – come in concreto – non si
può esigere che fornisca in natura più del 50% della cura e educazione, la
rimanenza rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 117).
Ne segue che in concreto, diversamente dall'opinione del primo giudice, dal fabbisogno
in denaro del figlio vanno dedotti unicamente fr. 150.– della posta per cura e
educazione che la madre può prestare solo parzialmente in natura. L'importo,
insufficiente, di fr. 1'620.– stabilito dal primo giudice va pertanto corretto
d'ufficio, a tutela del minorenne, in fr. 1'770.– mensili.
c) Nelle
circostanze descritte la riduzione di fr. 420.– di cui si trova a beneficiare
di fatto l'appellante (cui il Pretore ha imposto un contributo di fr. 1'350.–
mensili) appare compensare sufficientemente le prestazioni in natura e in
denaro assunte direttamente dal padre durante l'esercizio del diritto di
visita. Si ricordi, per di più, che l'interessato medesimo ha indicato di avere
affrontato spese in favore dei due figli, sull'arco di tre anni e nove mesi,
per complessivi fr. 25'088.– (indicazioni contenute nel doc. 6, pag. 1 e pag.
14: metà del totale di fr. 7'313.70 per spese alimentari; doc. 7, pag. 5:
totale di fr. 4'104.95; doc. 8, pag. 23: totale di fr. 17'326.20). Per tacere
dal fatto che buona parte di tali costi appaiono di indole voluttuaria, in
simili condizioni egli ha speso circa fr. 280.– mensili per figlio (fr.
25'088.– : 2 figli : 45 mesi). Per il resto le spese inerenti a un diritto di
visita usuale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, sono di
principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der
Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999,
pag. 102 con rimandi). Si aggiunga che dal settembre del 1997 l'interessato
versa unicamente fr. 700.– mensili a titolo di contributo per il figlio, sicché
la madre non sarebbe presumibilmente in grado di assumere spese sopportate dal
padre. Ne discende che la valutazione del primo giudice, nel suo complesso,
sfugge a censura, tanto più se si considera che al primo giudice compete pur
sempre un certo margine di apprezzamento (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I
97).
- In
merito al contributo di mantenimento per la moglie il Pretore, considerata la
lunga durata del matrimonio, il riparto dei compiti fra i coniugi, il tenore di
vita, le buone aspettative previdenziali dell'attrice, ha suddiviso a titolo
puramente indicativo l'eccedenza mensile a metà, ottenendo una spettanza in
favore di lei di
fr.
1'479.40 mensili. Ciò posto, egli ha rilevato che l'interessata, sebbene
quarantacinquenne, non deve più occuparsi costantemente dei figli e può
riprendere un lavoro a tempo pieno entro due anni, anche perché la professione
di vetrinista può verosimilmente essere svolta al 50% e integrare così
l'attività da lei esercitata. In tale situazione, pur ritenendo equo un
contributo di mantenimento di fr. 1'300.– mensili, il primo giudice ha
stabilito la cifra in fr. 1'000.– (per la durata di due anni), come chiedeva
l'interessata, escludendo estremi di manifesta iniquità che giustificassero un
rifiuto o una riduzione del contributo medesimo.
a) L'appellante ribadisce che, vista l'età dei figli e la formazione
di vetrinista, la moglie può senz'altro riprendere immediatamente un'attività a
tempo pieno, come avrebbe dovuto fare già in corso di procedura, tanto più che
il figlio minore trascorre molto tempo con lui. Chiede pertanto di computare
alla moglie un reddito ipotetico, esonerandolo da contributi di mantenimento.
Se non che, egli omette completamente di indicare a quanto ammonterebbe
il guadagno potenziale della moglie, ciò che basterebbe per dichiarare
l'argomentazione improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 309). Sia come sia, la tesi è in ogni
modo destinata all'insuccesso.
b) Per
l'art. 125 cpv. 1 CC, in effetti, se non si può ragionevolmente pretendere che
un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge, dopo il divorzio,
deve sovvenire al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/Spycher, Unterhalt
nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 12 ad art. 125
CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve
ponderare gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali
corrispondono in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza relativa al
vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna
1999, pag. 41 nel mezzo). Egli deve considerare – in particolare – la ripartizione
dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita
dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito
e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai
figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il
presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le
aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato
prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La
colpa non entra, per converso, in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).
c) Nella
fattispecie, come sottolinea il primo giudice, l'età e lo stato di salute della
moglie, così come le cure ancora da prestare al figlio minore quindicenne non ostano
alla ripresa entro tempi brevi di un'attività lucrativa a tempo pieno. Il matrimonio
fra le parti tuttavia ha avuto una notevole incidenza sulla capacità lucrativa
dell'attrice. Da un lato l'unione è stata di lunga durata, giacché al momento
della separazione di fatto nel 1995 i coniugi erano sposati da 19 anni (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125
CC). Dall'altro la ripartizione dei compiti, adottata di comune intesa durante
il matrimonio, ha allontanato la moglie dal mondo del lavoro per un lungo periodo,
poiché essa si è dedicata alla conduzione della casa e alle cure dei figli (Schwenzer, op. cit., n. 42 ad art. 125
CC). Infine va considerato che, sebbene abbia una formazione di vetrinista, da
molti anni l'interessata non esercita più tale attività, ragione per cui essa
necessiterà di un adeguato periodo di reinserimento per riallacciare i contatti
con i clienti e riappropriarsi delle tecniche lavorative (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 93 ad
art. 125 CC; Schwenzer, op. cit.,
n. 63 ad art. 125 CC).
d) In
simili circostanze appare ragionevole lasciare all'interessata un adeguato periodo
di reinserimento professionale e ritenere la stessa in grado di far fronte autonomamente
al suo fabbisogno solo dal 30 giugno 2003. Del resto i coniugi sono tenuti ad
assumere le conseguenze della ripartizione dei compiti che hanno concordato
durante il matrimonio, motivo per cui una parte può essere obbligata a versare
un contributo di mantenimento finché l'altra non abbia potuto riacquistare la
propria autonomia finanziaria (DTF 127 III 135 consid. 2a con riferimenti).
Richiamato anche il potere di apprezzamento del giudice in questo ambito (DTF
127 III 140 in fondo consid. 2c con rimando), tutto considerato si giustifica
di confermare la decisione del Pretore, tanto più che l'appellante è in grado
di fornire tale contributo senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. Anche
in proposito l'appello va dunque respinto.
- L'appellante
sostiene che la moglie avrebbe già dovuto trovare un'occupazione a tempo pieno
già nel corso della procedura di divorzio.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva
esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a
intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò
apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi,
dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune
aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia
domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere –
un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF
115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva
essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10
anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento
in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11
consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) In
una sentenza recente, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo
di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato
limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che nemmeno ha portata propria
nel caso in esame, la convenuta essendo nata nel 1956. In una sentenza inedita
di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc.
./__________) in materia di misure a protezione dell'unione
coniugale, esso non ha più accennato neppure al criterio per cui il coniuge che
durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere
obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo
ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate. Pur evocando esplicitamente DTF 114 II 17 consid.
5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può
essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito
se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico
(consid. 3). In una sentenza ancora più recente il Tribunale federale ha
ricordato nondimeno, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale,
che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con
riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia
domestica (DTF inedita del 28 giugno 2001 in re X, inc. .
/__________1).
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro
assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva
durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno
scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad
assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid.
19).
d) Nella
situazione in cui si trovava la moglie, in concreto non vi era la necessità di
imporle un'estensione dell'attività lucrativa. Intanto, durante la vita in
comune essa si è occupata dell'economia domestica e ha ripreso un'attività di
ausiliaria solo dopo la separazione, intervenuta nel 1995. Inoltre il figlio
__________ compirà sedici anni solo nel novembre del 2001, di modo che, stando
alla precedente giurisprudenza, solo da tale data l'interessata avrebbe dovuto
lavorare al 100%, senza disconoscere nondimeno ch'essa avrebbe avuto 45 anni.
Infine non era scontato che la separazione sarebbe sfociata nello scioglimento
del matrimonio, il marito opponendosi ancora con le conclusioni al divorzio. Ne
discende che alla moglie non può essere rimproverato di non avere esteso la sua
attività lucrativa. Del resto, mai prima d'ora il marito ha preteso estensione
un'estensione del genere né ha chiesto la soppressione del contributo
provvisionale. L'appello, infondato, deve essere dunque respinto anche su
questo punto.
- L'appellante
contesta infine l'addebito degli oneri processuali di prima sede, chiedendo che
essi siano posti per due terzi a carico della moglie, tenuta a rifondergli
un'indennità di fr. 2'000.– per ripetibili. Spiega che davanti al Pretore
l'attrice aveva postulato una pensione alimentare prima vita natural durante e
poi fino al pensionamento. Confrontando la capitalizzazione del contributo
richiesto con quello accordato – egli continua – risulta una soccombenza
dell'appellata di oltre il 90%, ragione per cui, pur considerando la questione
relativa all'affidamento dei figli, essa si rivela come la parte maggiormente
soccombente.
Ora, la
giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che nella determinazione
degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia
latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per
abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171). In concreto la moglie
ottiene causa vinta sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei
figli, sulla concessione di un contributo di mantenimento per il figlio minore
e, seppure per una durata limitata, per sé. Quanto al contributo per
__________, esso è negato unicamente in ragione della maggiore età del figlio.
Da parte sua il convenuto, all'udienza del 16 febbraio 2000 indetta per
l'audizione dei coniugi, ha in pratica negato il suo accordo al divorzio,
benché vi avesse già aderito con la risposta e la duplica. Ancora con le conclusioni
egli ha proposto di respingere la petizione, senza neppure spiegare il motivo
della sua opposizione. Quanto agli effetti del divorzio, in subordine
l'appellante ha chiesto di interdire il figlio maggiore, di attribuirgli il
minore e di rifiutare ogni contributo di mantenimento alla controparte. Per il
resto le parti in sede di conclusioni concordavano sul principio dell'avvenuta
liquidazione dei rapporti patrimoniali e della ripartizione a metà degli averi
di cassa pensione.
È vero
che da un punto di vista strettamente numerico l'attrice risulta in parte soccombente,
ma la valutazione del primo giudice non appare per ciò solo la risultante di un
eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Intanto nelle cause di diritto
di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente numerico degli oneri
processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Inoltre il
Pretore avrebbe finanche potuto rinunciare a prelevare l’irrilevante quota che
avrebbe gravato la moglie. Ciò posto, l'appello, destituito di buon diritto,
deve essere respinto.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta poiché,
foss'anche dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC; cfr. verbale di pignoramento
prodotto con l'appello), mancava sin dall'inizio all'appello la probabilità –
cumulativa – di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è
respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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