AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.78
Data decisione, Autorità:
06.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00078
Lugano
6 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
e nella
analoga causa ..__________della medesima Pretura introdotta
dai convenuti nei confronti dell'attore;
giudicando
ora sul decreto del 30 maggio 2001 con cui il
Pretore ha accolto la richiesta di riduzione dei contributi di mantenimento
presentata da __________ __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ e __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 30 maggio 2001 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria
presentata da __________ e __________ __________ con l'appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto: A. Con sentenza
del 20 luglio 1994, passata in giudicato, il Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore
il divorzio tra __________ __________ (1943) e __________ nata __________
(1938), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il
29 marzo 1994. In quest'ultima il marito si impegnava a versare un contributo
alimentare indicizzato di fr. 5'600.– mensili sulla base dell'art. 151 cpv. 1
vCC per la moglie e uno di fr. 1'020.– mensili per il figlio __________ (1977)
fino al momento in cui la relativa formazione potesse ritenersi normalmente conclusa.
B. Il 10 marzo 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che i contributi fossero ridotti, già
in via cautelare, a fr. 3'173.– mensili per l'ex moglie e a fr. 537.– per il
figlio. Con decreto del 18 novembre 1998 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza e ha ridotto a fr. 4'193.– mensili (fr. 4'593.– dal 1° febbraio 1999)
la pensione per l'ex moglie e a fr. 700.– mensili (fr. 800.– dal 1° febbraio
1999) il contributo per il figlio. Un appello presentato il 30 novembre 1998 da
__________ __________ è stato parzialmente accolto il 12 maggio 1999 da questa
Camera (inc. ..), che ha fissato il contributo
per l'ex moglie in fr. 3'743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 (fr. 4'143.–
mensili dal 1° febbraio 1999) e quello per il figlio in fr. 650.– mensili fino
al 31 gennaio 1999 (fr. 750.– mensili dal 1° febbraio 1999). Una domanda di
interpretazione introdotta il 7 giugno 1999 da __________ e __________
__________ è stata accolta il 24 giugno 1998 da questa Camera, nel senso che il
contributo mensile per l'ex moglie è stato rettificato in fr. 3'868.– mensili
fino al 31 gennaio 1999 e in fr. 4'278.– mensili successivamente, rispettivamente
quello per il figlio in fr. 675.– e in fr. 775.– mensili (inc.
..).
C. Il
27 dicembre 1999 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore per
ottenere un'ulteriore riduzione del contributo mensile a fr. 1'735.20 per l'ex
moglie e a fr. 140.40 per il figlio (inc. ..__________).
Con decreto del 19 gennaio 2000, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
ridotto a fr. 2'400.– mensili il contributo per __________ __________ e a fr.
600.– quello per __________. Con istanza del 10 febbraio 2000 costoro hanno
postulato una provvigione ad litem di fr. 5'000.– o, quanto meno,
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. __________.
__________. __________). All'udienza del 24 maggio 2000, indetta per le
discussioni di entrambe le istanze cautelari, __________ __________ ha offerto
un contributo mensile di fr. 2'031.– per l'ex moglie e di fr. 600.– per il
figlio, opponendosi alla richiesta di provvigione ad litem. __________ e
__________ __________ hanno proposto il rigetto dell'istanza di riduzione del
contributo. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 6 febbraio 2001
__________ __________ ha chiesto di ridurre la pensione per l'ex moglie a fr.
2'400.– mensili dal 1° gennaio 2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr.
1'400.– dal 1° gennaio 2001, rispettivamente a fr. 600.– mensili il contributo
per il figlio, mentre i convenuti hanno proposto di confermare i contributi
fissati da questa Camera fino al 30 aprile 2000 e di ridurli in seguito a fr.
2'400.– mensili e a fr. 600.– mensili.
D. Statuendo
il 30 maggio 2001, il Pretore ha accolto l'istanza del 27 dicembre 1999, ha
ridotto il contributo per l'ex moglie a fr. 2'400.– mensili dal 1° gennaio
2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr. 1'400.– dal 1° gennaio 2001, rispettivamente
a fr. 600.– mensili quello per il figlio. L'istanza 10 febbraio 2000 dei
convenuti è stata dichiarata irricevibile. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 300.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla
controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
E. Contro
il citato decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello
del 18 giugno 2001 nel quale chiedono – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– che il contributo per l'ex moglie sia ridotto a fr. 2'400.– mensili e quello
per il figlio a fr. 600.– mensili solo dal 1° maggio 2000. Nelle sue
osservazioni del 25 giugno 2001 __________ __________ conclude per la reiezione
dell'appello e per la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in
diritto: 1. L'art. 7a cpv.
3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta
dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla
procedura. La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151
cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge
continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
- L'emanazione
di misure provvisionali in processi volti alla modifica di contributi
alimentari o di rendite d'indigenza in favore dell'ex coniuge era regolata per
analogia, nel vecchio diritto, dall'art. 145 cpv. 2 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 30 ad art. 153 vCC con richiami). Di per sé la soppressione
o la riduzione cautelare dell'importo fissato nella sentenza di divorzio era
quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e
da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di
circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso).
Estremi
del genere si ravvisavano ad esempio – ed era l'unico citato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza – quando, in seguito a un peggioramento delle sue
condizioni economiche, il debitore non era più in grado di erogare la rendita (o
il contributo) senza trovarsi in gravi difficoltà, mentre si poteva ragionevolmente
pretendere che il creditore sopportasse la riduzione o la soppressione del beneficio
(Lüchinger/Geiser, loc. cit. con
riferimenti; DTF 118 II 229 in alto). Estremi analoghi si potevano
prospettare altresì, nel caso in cui fossero migliorate le condizioni
economiche del beneficiario, ove il pagamento della rendita (o del contributo),
per quanto possibile al debitore, lasciasse a quest'ultimo solo il minimo
esistenziale o poco più, mentre il beneficiario si ritrovasse già a prima vista
– in virtù del miglioramento – con un agio considerevole (I CCA, sentenza del
19 febbraio 2001 in re P., consid. 4).
Come nel vecchio diritto, le misure cautelari possono sempre essere
modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura
le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto il Pretore ha accertato che sino alla fine del 2000 l'istante ha guadagnato
mensilmente fr. 6'510.– e che in seguito le sue entrate sono diminuite a fr.
5'250.– (fr. 1'750.– dall'assicurazione contro la disoccupazione e fr. 3'500.–
dalla __________), senza che fossero emersi altri introiti. Il primo giudice ha
inoltre rilevato che il capitale di liquidazione ricevuto dal datore di lavoro
(____________________) è stato consumato e che il riscatto di una polizza vita
non dimostra che l'istante disponga ancora di capitale. Egli ha poi stabilito
il fabbisogno dell'istante in fr. 3'249.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 925.–, locazione fr. 1'200.–, premio della cassa malati fr. 579.–,
spese di trasporto fr. 45.–, spese di fisioterapia fr. 200.– e imposte fr.
300.–). Per quanto riguarda la convenuta, il Pretore ha appurato che dal 1°
maggio 2000 essa percepisce una rendita AVS di fr. 1'800.– mensili per sé e di
fr. 700.– per il figlio. Quanto al fabbisogno, egli lo ha calcolato in fr.
3'031.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, locazione
fr. 1'200.–, premio della cassa malati fr. 170.–, assicurazione mobilia
domestica fr. 59.–, assicurazione RC privata fr. 14.–, assicurazione sulla vita
fr. 330.–, contributo AVS fr. 33.– e imposte fr. 300.–). Ciò premesso, il
Pretore ha ridotto il contributo per l'ex moglie a fr. 2'400.– mensili dal 1°
gennaio 2000, a fr. 1'845.– dal 1° maggio 2000 e a fr. 1'400.– dal 1° gennaio
2001, rispettivamente a fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 2000 quello per il figlio.
-
Gli
appellanti fanno valere che nel reddito della controparte non è stato considerato
il capitale di liquidazione di fr. 70'000.– ricevuto nel febbraio 2000 dall'ex
datore di lavoro e censurano il fatto che il Pretore l'ha ritenuto consumato,
senza tenere conto della circostanza che tale importo è stato ricevuto pendente
causa, ossia in un momento in cui i contributi sono stati drasticamente
ridotti, e che parte dei debiti pagati, in particolare le spese legali e le
imposte arretrate, sono estranei al calcolo del fabbisogno personale. Essi
ritengono pertanto che il reddito della controparte dal mese di febbraio 2000
al mese di febbraio 2001 ammonti a fr. 12'343.– mensili.
-
Dagli
atti risulta che nel febbraio 2000 il marito ha ricevuto dalla ditta
__________ __________, di cui era dipendente, un'indennità di uscita di fr.
70'000.–. Con questo capitale egli ha pagato debiti fiscali per fr. 22'309.25,
debiti privati per fr. 9'500.–, debiti bancari per fr. 7'195.45, onorari di
professionisti per fr. 22'127.–, contributi alimentari per fr. 7'500.–, debiti
per prestazioni mediche per fr. 1'446.30 e debiti per manutenzione dell'auto di
fr. 1'459.40, per un totale di fr. 71'537.40 (doc. Ax8). Ora, è pacifico che
nel calcolo dei contributi alimentari occorre considerare anche il reddito
della sostanza e, contrariamente a quanto pretende l'appellato, non è dato a
divedere il motivo per cui il capitale ricevuto dal datore di lavoro non
andrebbe considerato. In concreto qualche perplessità desta il fatto che
l'interessato abbia immediatamente consumato il capitale per il pagamento di
debiti pur essendo conscio dei suoi impegni nei confronti dell'ex moglie e del
figlio, tanto più se si pensa che l'obbligo di mantenimento è prioritario
rispetto ai debiti verso terzi. Tuttavia, nella misura in cui il debitore della
rendita ha alienato il suo patrimonio e non è più possibile ricostituirlo, ci
si deve fondare sul reddito effettivo che resta a disposizione (DTF 117
II 16 consid. 2b). Ne discende che, per quanto ciò possa apparire insoddisfacente,
non è possibile computare all'istante un reddito della sostanza. L'appello, su
questo punto, deve pertanto essere respinto.
-
Gli
appellanti contestano il fabbisogno dell'istante e chiedono di stralciare fr.
200.– per le spese di fisioterapia, fr. 50.– per le spese di trasporto e di
ridurre a fr. 311.20 il premio cassa malati.
a) Nel
fabbisogno minimo è compreso il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994
pag. 142 e 146), sempre che ne sia dimostrata la necessità e l'entità (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, n. 16 ad art. 163 CC, n. 40 ad art. 166 CC; DTF 112 II 404
consid. 6). Dagli atti risulta che nella fattispecie l'istante nel 1999 si è
sottoposto a sedute di fisioterapia di riabilitazione in seguito a problemi
cardiaci. I relativi costi sono stati assunti però dalla Cassa malati
__________ (doc. Vx5 e Px8), senza che risultino franchigie a carico
dell'assicurato. In siffatte circostanze, l'interessato non ha reso verosimile
l'addebito di oneri non coperti dall'assicurazione. L'importo di fr. 200.–
mensili deve quindi essere stralciato dal suo fabbisogno.
b) Le spese
di trasporto possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se
indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145, 1993
pag. 266). Nella fattispecie l'interessato non esercita più un'attività
lavorativa e nemmeno ha reso verosimile la necessità di utilizzare un veicolo
privato per visite mediche o di fisioterapia (né egli lo spiega). Anche tale
posta segue pertanto il destino della precedente.
c) Per
quanto riguarda il premio cassa malati, questa Camera ha già avuto modo
di rilevare che, tenuto conto dei problemi di salute dell'istante, è nell'interesse
dei convenuti garantirgli un grado di copertura che in caso di malattia gli
consenta di far fronte agli obblighi contributivi, di modo che si giustificava
di inserire nel fabbisogno minimo il premio per le indennità giornaliere, ma
non altri costi non rientranti nelle assicurazioni strettamente necessarie (sentenza
del 12 maggio 1999, consid. 4a). Non vi sono ragioni, né l'interessato le
indica, per modificare tale conclusione, sicché si giustifica ammettere nel
fabbisogno solo l'importo di fr. 311.20 mensili (doc. Ox8).
-
L'istante
fa valere che dal 1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo
è aumentato a fr. 1'100.–. Il Pretore ha invero ripreso l'importo indicato dall'interessato,
ma ciò non è decisivo poiché la metodica per il calcolo del contributo
alimentare, in particolare per la determinazione dei rispettivi fabbisogni, è
di diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7;
Rep. 1994 pag. 297). Ritenuto che questa Camera inserisce sempre nel fabbisogno
di un coniuge il minimo del diritto esecutivo per persona sola, senza riguardo
ad un'eventuale coabitazione (da ultimo: I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 in
re R., consid. 6a), nel fabbisogno dell'interessato va incluso l'importo di fr.
1'100.– mensili (FU __________/__________del ____________________ __________,
pag. __________). In conclusione il fabbisogno minimo dell'istante risulta così
di fr. 2'912.– mensili.
-
Gli appellanti chiedono che l'onere di locazione loro riconosciuto
dal Pretore sia aumentato da fr. 1'200.– a fr. 2'000.– mensili. Dagli atti
risulta che gli interessati abitano a __________ in un appartamento di 5 locali
e mezzo per il quale versano una pigione complessiva di fr. 2'000.– mensili
(doc. 34). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, il richiamo alla parità
di trattamento vale tra persone sposate, ma non più dopo lo scioglimento del
matrimonio (I CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 nella causa P., consid. 7a).
In concreto il costo di fr. 1'200.– mensili ammesso dal primo giudice è quello
che si può ragionevolmente riconoscere per un appartamento a __________
destinato a una persona sola. Ne segue che l'apprezzamento del Pretore resiste
alla critica, sicché il fabbisogno dell'interessata, con l'adeguamento del
minimo del diritto esecutivo (consid. 7), deve essere stabilito in fr. 3'206.–
mensili.
-
Nelle circostanze descritte, con un reddito mensile fino al 31
dicembre 2000 di fr. 6'510.– l'istante, dedotto il fabbisogno di fr. 2'912.–
mensili, dispone di un agio di fr. 3'598.–, che deve mettere a disposizione dei
convenuti. Il minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il
diritto di vedersi garantire (DTF 127 III 70 consid. 2c, 123 III
5 consid. 3b/bb) è così salvaguardato. Il contributo per l'ex moglie
deve quindi essere ridotto a fr. 2'998.– mensili e quello per il figlio a fr.
600.– mensili.
-
Dagli atti risulta che dal 1° maggio 2000 l'ex moglie percepisce una
rendita AVS di fr. 1'800.– mensili (doc. 33). Ora, se non è escluso, in
effetti, che un notevole miglioramento della situazione economica del
beneficiario possa bastare per modificare una rendita d'indigenza già in via
provvisionale, si deve ancora valutare se il pagamento della rendita pendente
causa lasci al debitore un margine iniquo sul minimo esistenziale per rapporto
a quello di cui gode il creditore in seguito al miglioramento della sua
condizione finanziaria (sopra, consid. 2 a metà). Dedotto dal reddito di fr.
6'510.– mensili il fabbisogno di fr. 2'912.–, come pure il contributo per la
moglie (fr. 2'998.–) e quello per il figlio (fr. 600.–), l'istante non ha a
fine mese alcun agio rispetto al suo fabbisogno minimo. All'ex moglie rimane
invece, a fine mese, un saldo attivo di fr. 1'592.– (fr. 2'998.– + fr. 1'800.–
./. fr. 3'206.–). Tale differenza può invero apparire urtante e iniqua, ma ciò
non significa ancora che il contributo debba essere ridotto già in via cautelare.
Intanto, contrariamente a quanto esposto dall'istante nel suo memoriale
conclusivo (sostanzialmente ripreso dal Pretore), la ripartizione delle
eccedenze si riferisce alla fissazione di contributi alimentari fra persone
ancora sposate e il cui obbligo di mantenimento è retto dall'art. 163 CC (DTF
inedita dell'11 maggio 1999 in re B., inc. 5P.131/1999). Inoltre la situazione
della moglie non può dirsi migliorata rispetto alla sentenza di divorzio per il
solo fatto di percepire una rendita AVS, la quale sostituisce unicamente parte
del contributo versato (doc. A: convenzione sugli accessori del divorzio,
clausola n. 4.2). Del resto il contributo, fondato sull'art. 151 vCC, garantiva
alla moglie il tenore di vita avuto durante il matrimonio e l'istante non
pretende che dopo avere versato i contributi gli rimanesse un agio mensile. Non
vi sarebbe dunque spazio, a un esame sommario come quello che presiede
all'emanazione di misure provvisionali, per una riduzione pendente causa del
contributo. L'appellante, tuttavia, si limita a rivendicare per sé un contributo
mensile di fr. 2'400.–, di modo che la prestazione deve essere ridotta a tale
importo.
Dal 1° gennaio 2001, come si è visto, il reddito dell'istante è
sceso a fr. 5'250.–, ragione per cui l'agio si riduce a fr. 2'338.–, importo
che deve essere messo a disposizione dei convenuti. Invariato il contributo per
il figlio (fr. 600.–), quello per l'ex moglie deve essere fissato pertanto in
fr. 1'700.– mensili. L'appello, in ultima analisi, deve essere accolto entro
questi limiti.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Gli appellanti
ottengono causa vinta solo parzialmente, onde la suddivisione dei costi tra le
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'esito dell'attuale
giudizio implica la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che
segue la medesima ripartizione.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti non può essere
accolta. Dagli atti risulta che la convenuta, oltre a disporre di un agio
mensile di fr. 294.–, è titolare di un libretto di risparmio all'__________ di
__________ il cui saldo, al 31 ottobre 2000, ammontava a fr. 3'149.20 (interrogatorio
formale del 14 novembre 2000, risposta n. 9 e doc. 38), che l'interessata non
pretende avere nel frattempo consumato. Essa non può di conseguenza essere
ritenuta indigente.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
- In
parziale accoglimento dell'istanza 27 dicembre 1999, __________ __________ è
tenuto a versare i seguenti contributi alimentari mensili:
–
dal 1° gennaio 2000
fr. 2'998.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________;
–
dal 1° maggio 2000
fr. 2'400.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________;
–
dal 1° gennaio 2001
fr. 1'700.– per __________ __________ e
fr. 600.– per __________ __________.
- La tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 300.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello è respinta.
IV. Intimazione a:
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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