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Numero d'incarto:
11.2001.76
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00076
Lugano
25 giugno
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza dell'8 mar-zo 2001 dall'
ing. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, già
in __________, ora d'ignota dimora
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza (recte: decreto cautelare) emessa il 1° giugno 2001 in luogo e
vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente dal
28 dicembre 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città una
causa di separazione, ora sospesa (inc. ..__________);
che il 26
ottobre 1999 __________ __________ ha instato per l'emanazione di provvedimenti
cautelari, chiedendo l'attribuzione dell'abitazione coniugale a , il
versamento di un contributo alimentare e la consegna di un'automobile (inc.
..);
che,
statuendo il 15 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha fissato in fr. 3'000.– mensili il contributo provvisionale dovuto da
__________ __________ alla moglie dal 1° gennaio 2001;
che l'8
marzo 2001 __________ __________ ha presentato un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, postulando la sospensione dal 1° settembre 2000 del
contributo predetto;
che alla
discussione del 5 aprile 2001 egli, con l'accordo della convenuta, ha convertito
l'istanza a protezione dell'unione coniugale in un'istanza volta alla modifica
delle misure provvisionali decretate dal Segretario assessore il 15 gennaio
2001;
che a
tale udienza l'istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposta
la convenuta;
che le
parti hanno proceduto lo stesso 5 aprile al dibattimento finale, non essendovi
prove da assumere oltre ai richiami degli incarti già pendenti tra i coniugi;
che,
statuendo il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto l'istanza e ha posto a carico del marito la tassa di
giustizia di fr. 400.– e le spese, con obbligo di rifondere alla convenuta fr.
800.– per ripetibili;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18
giugno 2001 nel quale chiede, in riforma del decreto impugnato, la sospensione
del contributo alimentare in favore della moglie dal 1° settembre 2000;
che
l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
il decreto impugnato, emesso il 1° giugno 2001, è stato intimato all'istante il
5 giugno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta allegata
all'appello;
che
secondo l'art. 419c cpv. 1 CPC le misure provvisionali previste
dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;
che in
tale procedura il termine per l'appello è di dieci giorni, non sospesi dalle
ferie giudiziarie (art. 419c cpv. 3 CPC);
che nella
fattispecie il termine è venuto a scadere dunque venerdì 15 giugno 2001, con la
conseguenza che il gravame del
18 giugno
2001 risulta tardivo;
che, data
la manifesta impossibilità di esaminare l'appello, l'impugnazione può essere
decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;
che i
costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), cui
l'appello non è nemmeno stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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