AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.65
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00065
Lugano,
3 aprile 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 27 gennaio 1997 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 10 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha ricevuto in donazione dal padre __________ il
5 ottobre
1984 la particella n. __________RFD di __________ (665 m²), scorporata dalla
particella n. __________, sulla quale ha costruito nel 1986/87 la propria casa
d'abitazione. In concomitanza con l'ottenimento del permesso per l'abitabilità
dello stabile, il 12 marzo 1987, egli ha ricevuto in donazione dal padre anche
un contiguo scorporo di terreno a nord (170 m²), staccato esso pure dalla
particella n. __________ (ove continuava ad abitare il genitore) e aggiunto
alla particella n. __________, su cui __________ __________ ha formato un
posteggio coperto per due automobili. Il 14 maggio 1991 __________ __________
ha poi donato all'altro suo figlio, __________, quanto rimaneva della
particella n. __________ (748 m²), riservandosi per sé e la moglie __________
un diritto d'abitazione a vita sugli edifici ivi censiti (subalterni A, B e
C).
B. La
particella n. __________è accessibile in automobile, dalla pubblica via (“via
__________ ”), percorrendo poco più di trenta metri lungo una stradina comunale
asfaltata (particella n. __________) e transitando poi sulle particelle n.
__________ e __________ (gravate da un onere di passo veicolare sin dal 1936).
Quando dalla particella n. __________è stata scorporata la particella n.
__________, nell'ottobre del 1984, i due diritti di passo appena citati sono
stati iscritti anche in favore di quest'ultimo fondo. Non è stato regolato
invece l'accesso veicolare attraverso la stessa particella n. __________. Per
raggiungere i due posteggi coperti sulla sua particella n. __________, infatti,
__________ __________ deve ancora attraversare il giardino della particella n.
__________, lungo 29 m. Fino alla morte di __________ __________i, avvenuta nel
1994 (____________________è deceduta nel 1993), egli ha potuto attraversare il
fondo indisturbato. Dopo di allora sono sorte divergenze tra i fratelli sulla
legittimità del passo.
C. Il
27 gennaio 1997 __________ __________ ha convenuto __________ __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo che contro
versamento di fr. 10 000.– fosse costituita a carico della particella n.
__________ una servitù di passo veicolare su una striscia di terreno larga 2.30
m in favore della sua particella n. __________. Con risposta del 12 maggio 1997
__________ __________ ha proposto di respingere la petizione; in subordine egli
ha dichiarato di consentire alla servitù, purché gli fosse versata un'indennità
di fr. 115 000.– “o oltre” a dipendenza delle risultanze istruttorie.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
L'attore ha mantenuto immutata la sua domanda anche nel memoriale conclusivo
del 22 dicembre 2000. Il convenuto ha fatto altrettanto nel proprio, del 9
gennaio 2001, salvo precisare la richiesta subordinata nel senso che, fosse
stata costituita la servitù, gli si sarebbe dovuta corrispondere un'indennità
di fr. 104 800.–, con obbligo per l'attore di eseguire inoltre, a proprie
spese, i provvedimenti tecnici definiti dal perito giudiziario per limitare l'aggravio
del passo. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 10 aprile
2001, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2900.–
e le spese processuali di fr. 3369.80 sono state addebitate all'attore, tenuto
a rifondere al convenuto fr. 5000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello
dell'11 maggio 2001 per ottenere l'accoglimento della sua petizione e
l'iscrizione della servitù contestata dietro versamento di fr. 10 000.–.
Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello; in subordine, nel caso in cui fosse accordato il diritto
in questione, egli postula un'indennità di fr. 104 800.– e
l'attuazione a spese dell'attore delle misure tecniche definite nella perizia
giudiziaria per limitare l'aggravio del passo veicolare.
Considerando
in diritto: 1. Il
valore litigioso è stato fissato dal Pretore in fr. 64 800.–, pari alla
“svalutazione minima” del fondo serviente in caso di aggravio (art. 9 cpv. 3
CPC; sentenza impugnata, consid. 10). Le parti non hanno sollevato obiezioni al
riguardo, né si ravvisano elementi che inducano a reputare palesemente inverosimile
la cifra indicata dal primo giudice. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
è dunque ricevibile.
- Il
Pretore ha scartato come irrilevante, anzitutto, sia l'eventualità che
__________ __________ possa avere avuto l'intenzione di concedere a suo tempo
una servitù di passo attraverso la particella n. 2066 (decisive essendo solo le
iscrizioni a registro fondiario) sia la circostanza che l'attore sia transitato
indisturbato per anni lungo il giardino di tale particella (una servitù non potendosi
acquisire per usucapione). Ciò premesso, egli ha verificato se fossero dati in
concreto i requisiti per un accesso necessario a norma dell'art. 694 CC,
traendo la conclusione che l'impossibilità di raggiungere la particella n.
__________con l'automobile non impedisce all'attore un uso razionale del fondo,
adibito ad abitazione. Del resto – egli ha soggiunto – altre case edificate su
terreni collinari di __________ non hanno accessi veicolari. Inoltre, con una
spesa di
fr. 40
000.– o 50 000.– l'attore potrebbe ricavare un paio di posteggi da un altro terreno
di sua proprietà, la particella n. __________posta a lato della “via
__________ ”, che disterebbe meno di 20 m da casa sua se appena si formasse una
scala di collegamento. La servitù in questione svaluterebbe invece la
particella n. __________di fr. 64 800.– e la deprezzerebbe ancora maggiormente
nel caso in cui cambiassero le norme di piano regolatore comunale. Per di
più, il suo tracciato passerebbe proprio a ridosso dei fabbricati esistenti,
compromettendo gravemente la possibilità di vendere il fondo. Che l'attore
abbia costruito la propria casa contando sull'accessibilità dei due posteggi
poco importa. E poco importa altresì che l'indennità possa compensare il
convenuto del disagio subìto, la ponderazione dei contrapposti interessi non
giustificando l'aggravio. Donde, in sintesi, il rigetto della petizione.
-
L'appellante
sostiene che il motivo principale per cui il Pretore gli ha negato l'accesso
necessario, ossia la possibilità di ricavare due posteggi a lato della “via
__________ ”, non ha consistenza, poiché – contrariamente all'opinione del
perito giudiziario – il permesso di costruzione a tal fine non gli può essere
rilasciato. Che poi egli possieda un fondo nei pressi è una circostanza fortuita,
ininfluente per l'applicazione dell'art. 694 CC, giacché il diritto di accesso
necessario è di natura prediale e non dipende dal fatto che il richiedente
abbia altri terreni nella zona. Quanto alla svalutazione del fondo serviente,
la cifra di fr. 64 800.– indicata dal Pretore (pari a un quinto del valore
venale del fondo) presuppone che gli stabili ivi esistenti possano essere
ristrutturati, ciò che il diritto edilizio comunale non consente, mentre in caso
di semplice riattazione il deprezzamento sarebbe di soli fr. 21 600.–.
Inoltre il passo veicolare avverrebbe solo di primo mattino e a sera inoltrata,
ciò che non pregiudicherebbe eccessivamente l'uso del giardino sul fondo
gravato. Tanto più – soggiunge l'appellante – che il transito è già stato
esercitato pacificamente per anni e non costituisce una semplice comodità, ma
una vera e propria esigenza, senza la quale il Municipio di __________ nemmeno
gli avrebbe concesso l'abitabilità dello stabile.
-
Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a
una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale
accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato
preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente
esigere la concessione del passo”; in secondo luogo al vicino per il quale il
passaggio risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del
passo necessario, in ogni modo, “devesi aver riguardo agli interessi delle due
parti” (art. 694 cpv. 3 CC), ponderando debitamente le specificità del caso
concreto (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB II, Basilea 1998, n. 11 ad art. 694 CC con rinvii). Per “accesso
sufficiente” va inteso un collegamento alla pubblica via che garantisca,
dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del
fondo, conforme alla relativa destinazione (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 161, n. 1863; Rey, op. cit., n. 6 ad art. 694 con
rimandi). Trattandosi di un terreno edificato che si trovi all'interno di una
località, in linea di principio l'accesso non è sufficiente se non è
carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142
consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la
giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la
servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 161, n.
1863a; Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid.
2a).
-
Recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare
altresì che per ottenere un accesso carrozzabile al suo fondo il proprietario
deve far capo, prima che all'art. 694 CC, agli istituti del diritto pubblico
che disciplinano l'urbanizzazione del territorio (art. 19 cpv. 2 LPT),
conformandosi alle disposizioni sulla sicurezza del traffico (DTF 120 II 187
consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere
allacciamenti e raccordi idonei, per vero, non sussiste uno stato di necessità
che giustifichi un passo necessario a mente dell'art. 694 CC. Per invocare
quest'ultima norma, in altri termini, il proprietario deve dimostrare di avere
fatto tutto il possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con
gli strumenti che il diritto pubblico gli mette a disposizione, sempre che
l'accesso richiesto sia indispensabile per un uso conforme alla destinazione
del fondo (DTF inedita del 4 aprile 2000 in re B., inc.
./__________, consid. 3a con rinvii). Nella fattispecie il
terreno dell'attore è già edificato da anni e il piano regolatore comunale ha
rinunciato alla formazione di altre strade in quel comparto (deposizione
__________ __________: verbali, pag. 4 verso il basso). Ne segue che il diritto
pubblico non offre all'attore alcun mezzo per ottenere un accesso ai suoi due posteggi.
Anche in questa prospettiva la richiesta di servitù fondata sull'art. 694 CC è
dunque ammissibile.
-
In concreto è fuori discussione che il fondo dell'attore può essere
raggiunto in automobile unicamente attraverso la particella del convenuto
(planimetrie doc. C e D). La stradina comunale già citata (particella n.
__________: sopra, lett. A) è carrozzabile solo per i primi trenta metri circa
(sopralluogo, fotografia n. 3), dopo di che diviene troppo stretta per il
transito di automezzi (fotografia n. 6) e continua a una quota più alta di
oltre 3 m rispetto alla particella dell'attore (perizia, pag. 9; fotografia n.
14). Ciò obbliga a proseguire sulle particelle n. __________ (per qualche
metro) e __________ (fotografie n. 13 e 17), entrambe gravate da servitù di
passo veicolare in favore della particella n. __________. L'ultimo tratto
implica – come detto – l'attraversamento della particella n. __________ (fotografia
n. 7), fino a raggiungere i due posteggi coperti (fotografia n. 9). Percorsi
alternativi non esistono (perizia, pag. 9). Ora, che il fondo dell'attore si
trovi “all'interno di una località” (nel senso della giurisprudenza: sopra,
consid. 4) non fa dubbio, la zona collinare a lato di “via __________ ”
essendo finanche densamente abitata. In linea di massima la particella n.
__________, che non dispone di un passo carrabile, ha quindi diritto “dietro
piena indennità” a un accesso sufficiente giusta l'art. 694 cpv. 1 CC. Il
problema è ancora di sapere se ciò si giustifichi nel caso precipuo con
“riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC).
-
Il Pretore ha ritenuto di poter transigere sul diritto a un
accesso sufficiente, invero, con l'argomento che molti fondi situati nella zona
collinare di __________ sono raggiungibili solo con lunghe scalinate o con
ascensori su rotaia (sentenza, consid. 5). Un conto però è la situazione di
fondi il cui collegamento con la pubblica via è impossibile per la morfologia
dei luoghi (DTF 93 II 169 in basso; DTF inedita del 27 giugno 2000 nella causa
S., inc. ./__________, consid. 3c), un altro è la
situazione di fondi che tecnicamente possono essere raccordati alla strada.
Senza dimenticare che in collina taluni alloggi sono notoriamente accessibili
solo con scale o ascensori, per questioni di dislivello, anche se il fondo è
raggiungibile in automobile. Nulla di tutto ciò pertiene al caso in esame, ove
la particella n. __________può senz'altro essere allacciata alla “via
__________ ”, per di più attraverso un passaggio che già esiste. Il problema
non consiste dunque nel domandarsi se la particella in questione abbia un
“accesso sufficiente”, bensì – come detto – nell'esaminare se la servitù
litigiosa si giustifichi con “riguardo agli interessi delle due parti”.
-
Il Pretore ha risolto la questione negativamente perché, in sostanza,
l'attore possiede lungo la “via __________ ” una striscia di terreno (la
particella n. __________: sopralluogo, fotografie n. 4 e 5) da cui potrebbe
ricavare due posteggi, l'uno dietro l'altro, erigendo un muro di sostegno a
valle. Una volta raccordato il terrapieno per mezzo di una scala alla
sottostante stradina comunale (planimetria doc. B), gli rimarrebbero da
percorrere solo 16 m a piedi per raggiungere il suo fondo (sentenza impugnata,
pag. 7 a metà). L'appellante obietta che per formare una simile opera occorrerebbe
un muro di sostegno alto più di 3 m, sicché il posteggio non potrebbe essere
considerato una mera costruzione accessoria e dovrebbe rispettare – contrariamente
a quanto sembra asserire il perito giudiziario (referto, pag. 7, risposta n. 3)
– la distanza di 6 m dai fabbricati esistenti (art. 13 NAPR), in particolare
dalla casa che sorge sulla sottostante particella n. __________ (planimetria
doc. D; Scolari, Commentario
della legge edilizia, __________ 1996, pag. 414, n. 853). L'argomentazione non
manca di verosimiglianza, ove appena si osservi il dirupo che separa la “via
__________ ” dalla stradina a valle (sopralluogo, fotografie n. 6 e 15).
D'altro lato il perito si è limitato a prospettare l'ipotesi di una costruzione
accessoria (“si potrebbe invocare la definizione di costruzione accessoria”:
complemento, pag. 5), senza valutare l'altezza del muro di sostegno. A poco
rileva quindi che verso la “via __________ ” lo stabile situato sulla
particella n. __________ sia privo di finestre (complemento di perizia, ultimo
foglio in fondo). Sia come sia, si volesse anche ammettere la fattibilità
dell'opera, ciò è solo uno degli elementi che entrano in linea di conto nella
ponderazione d'interessi prevista dall'art. 694 cpv. 3 CC (sotto, consid. 15),
senza essere un fattore dirimente né determinante. La questione sarà dunque ripresa
in appresso.
-
L'appellante soggiunge che, comunque sia, il diritto di passo necessario
ha natura prediale e non dipende dalla circostanza – fortuita – che il richiedente
possieda altri terreni nella zona. L'opinione è infondata. È vero che
l'esistenza di un accesso sufficiente a norma dell'art. 694 CC va esaminata
dal punto di vista oggettivo, nel senso che le esigenze personali del
proprietario devono risultare obiettivamente consone alla destinazione economica
dell'immobile secondo le condizioni locali (DTF 107 II 330 consid. 3). I
requisiti per un accesso necessario devono nondimeno essere valutati di volta
in volta, soppesando anche le particolarità concrete (compresa la natura della
particella e i suoi dintorni: Rey,
op. cit., n. 7 ad art. 694 CC). Quando il Tribunale federale ha ritenuto non
potersi pretendere che un proprietario raggiunga la sua abitazione a piedi,
lasciando l'automobile in un posteggio pubblico a circa 130 m di distanza (DTF
93 II 169), esso ha considerato anche le specificità del caso e non si è limitato
a ponderare criteri astratti. Che nella fattispecie l'appellante possa formare
due posteggi a circa 20 m da casa con una spesa di fr. 40 000.– o 50 000.– è
dunque uno dei parametri di cui tenere conto, come detto, nell'apprezzamento
degli interessi in gioco cui accenna l'art. 694 cpv. 3 CC.
-
Per quanto riguarda la valutazione dei contrapposti interessi,
giovi ricordare che lo scapito arrecato al fondo serviente dall'eventuale
servitù non deve eccedere il vantaggio ridondante al proprietario del fondo
beneficiario (Rey, op. cit., n.
11 ad art. 694 CC; Rep. 1981 pag. 337 consid. 4.1 con rimandi). Il Pretore non
ha disconosciuto tale principio, ma ha reputato che il pregiudizio causato dal
passo litigioso alla particella n. __________sarebbe superiore al tornaconto
che ne trarrebbe la particella n. __________. Senza l'accesso litigioso,
l'attore non può difatti raggiungere la sua abitazione in automobile, ma può
pur sempre – secondo il Pretore – creare due posteggi (ancorché scoperti) su
un altro suo fondo a una ventina di metri, spendendo fr. 40 000.– o 50 000.–
(di cui
fr. 20
000.– per formare la scala di collegamento alla stradina sottostante). Nel caso
in cui fosse costituita la servitù, invece, il convenuto vedrebbe il suo fondo
deprezzarsi di fr. 64 800.– (o addirittura di fr. 104 800.– ove in
avvenire fossero elevati gli indici di piano regolatore). Inoltre egli si
troverebbe notevolmente limitato nell'uso del giardino, dovrebbe tollerare il
transito di automobili a ridosso dei fabbricati posti sulla sua particella e
incontrerebbe “difficoltà macroscopiche di alienazione futura dell'immobile”.
Quanto ai due posteggi esistenti, spettava all'attore assicurarsene l'accessibilità
prima di costruirli. Anzi, coprendoli con una tettoia egli “si è di fatto precluso
l'unico sbocco [pedonale] diretto del suo fondo verso la pubblica via e verso
il suo, non distante, ulteriore mappale n. __________”.
-
Il deprezzamento che la particella n. __________subirebbe in
seguito alla costituzione della servitù è stato stimato dal perito giudiziario
in fr. 64 800.– (referto, pag. 10, risposta n. 3), calcolati secondo il
“miglior uso” ottenibile con riattamento completo dei fabbricati odierni
situati sulla particella, senza modifiche esterne (complemento, pag. 3).
L'esperto ha rilevato che la servitù non limiterebbe l'edificabilità del fondo
secondo il vigente diritto edilizio (pag. 10, risposta n. 2), gli stabili
esistenti potendo essere riattati, ma non demoliti e ricostruiti in un'altra
posizione (pag. 4 in alto). L'aggravio per la particella n. __________si
ricondurrebbe perciò alla limitata possibilità di sfruttare il giardino
antistante gli edifici (che perderebbe “intimità” e “sicurezza”, segnatamente
in presenza di bambini: complemento, pag. 2) e al disturbo occasionato dal
transito dei veicoli, che nuocerebbe alla qualità dell'alloggio e ridurrebbe il
reddito da locazione (perizia, pag. 6). Il deprezzamento di fr. 104 800.–
accennato dal Pretore, ancorato su una variante di piano regolatore “lungi
dall'essere conclusa” (perizia, pag. 11 a metà), non è invece di rilievo.
Determinante è lo stato di fatto al momento del giudizio, non previsioni più o
meno aleatorie. La modifica strutturale dei fabbricati odierni che il passo
precluderebbe (cui ha alluso il testimone __________ __________: verbali, pag.
10 seg.), del tutto ipotetica, non è dunque di sussidio.
-
Secondo il Pretore, al deprezzamento previsto nella fattispecie
si cumulano gli inconvenienti legati al ridotto uso del giardino e le
difficoltà nella possibile alienazione della particella. Tali svantaggi però
sono già stati considerati dal perito nella valutazione dell'indennità di fr.
64 800.–, che già tiene conto delle limitazioni connesse al limitato
sfruttamento del giardino e al disturbo occasionato dal passaggio di veicoli
(perizia, pag. 6). Certo, l'indennità così calcolata permette di tacitare
unicamente il pregiudizio oggettivo, che ogni proprietario riscontrerebbe
nell'uso del fondo (Caroni Rudolf,
Der Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 133). Esistono anche situazioni in cui un
proprietario subisce ulteriori danni, dovuti a un uso soggettivo dell'immobile
o ai rapporti che egli si trova a intrattenere con il proprietario del fondo
dominante (Caroni Rudolf, op.
cit., pag. 134). In concreto tuttavia non risulta l'esistenza di danni
aggiuntivi, né il convenuto li prospetta (tali sarebbero, ad esempio, l'impossibilità
di usare il giardino come parco giochi per un asilo nido o come terreno
agricolo). Quanto alle accresciute difficoltà correlate alla possibile alienazione
della particella, si tratta di un pregiudizio tipicamente pecuniario, che va
ritenuto compreso nella “piena indennità” garantita dall'art. 694 cpv. 1 CC.
-
Circa la rivalutazione di cui fruirebbe la particella n.
__________in esito alla costituzione del passo veicolare, nulla risulta dalla
sentenza impugnata. Dal profilo economico non consta ad ogni modo che la
svalutazione arrecata al fondo gravato dall'eventuale servitù eccederebbe il
vantaggio derivante al proprietario del fondo dominante. Il convenuto
sostiene, ancora nelle osservazioni all'appello, che l'investimento necessario
per la formazione del posteggio menzionato dal Pretore sulla particella n.
__________sarebbe di fr. 40 000.– o 50 000.–, assai inferiore al deprezzamento
di
fr. 64
800.– che subirebbe il suo fondo (memoriale, pag. 13 nel mezzo). Ma a prescindere
dal fatto che tale assunto potrebbe anche lasciare qualche dubbio, agli atti
non trovandosi alcun riscontro né sulla spesa di fr. 20 000.– stimata dal primo
giudice per la formazione della scala di collegamento né sui costi necessari per
l'eliminazione – almeno parziale – della tettoia che copre il posteggio
(sopralluogo, fotografie n. 9, 11 e 14), indispensabile per far passare la
scala, tale argomento non è di sussidio per stimare l'eventuale rivalutazione
del fondo beneficiario giusta l'art. 694 CC. Sia come sia, nemmeno il convenuto
pretende che la rivalutazione di cui fruirebbe la particella n. __________ ove
fosse costituita la servitù sarebbe minore della svalutazione arrecata alla sua
particella n. __________. Sul tema, non controverso, non deve quindi
intervenire d'ufficio questa Camera.
- A parere dell'appellante il deprezzamento che subirebbe il fondo
gravato in caso di costituzione del passo veicolare è finanche inferiore a fr.
64 800.– e, anzi, nemmeno supererebbe fr. 21 600.–. Ora, la “piena indennità”
cui si riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC corrisponde, per principio, alla
differenza tra il valore venale del fondo senza l'onere e con l'onere
litigioso (DTF 121 II 445, 120 II 424, 114 Ib 321 consid. 3 con rinvii; Rey, op. cit., n. 26 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art.
694 CC; Caroni Rudolf, op. cit.,
pag. 133). Solo qualora il passo necessario riguardi una strada già costruita
l'indennità si calcola sulla base del valore commerciale relativo alla superficie
concretamente gravata dalla servitù (DTF 120 II 423 consid. 7a). Nella commisurazione
del risarcimento non è di rilievo invece l'eventuale colpa del proprietario che
ha causato lo stato di necessità (Caroni
Rudolf, op. cit., pag. 134 in fondo). Quanto all'indennizzo, esso va
corrisposto, salvo diverso accordo tra le parti, sotto forma di capitale e
diventa esigibile nel momento stesso in cui la richiesta di iscrizione della
servitù è presentata all'ufficiale del registro fondiario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 82 ad art.
694 CC; Steinauer, op. cit., pag.
164, n. 1868 in fine).
a) In
concreto il perito ha determinato il valore venale della particella n.
__________in fr. 378 700.– senza la servitù di passo e in fr.
313 900.– con la servitù, onde un aggravio di fr. 64 800.–
(perizia, pag. 7, risposte n. 1 e 2; pag. 10, risposte n. 2 e 3). L'appellante
asserisce che tale calcolo non è attendibile poiché i fabbricati esistenti sul
fondo possono essere solo riparati, non rimaneggiati o mutati di destinazione, sicché
il deprezzamento non eccederebbe fr. 21 600.–, come risulta dal
complemento di perizia. Dipartendosi da tale importo, egli offre un'indennità
di fr. 10 000.– rinviando ad argomenti fatti valere in primo grado. Il
mero richiamo a motivi esposti in allegati di prima sede non adempie tuttavia i
requisiti minimi di un appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 20 e 21 ad art. 309 CPC con rimandi).
Su tal punto il ricorso va dichiarato irricevibile.
b) Quanto
all'indennità di fr. 64 800.–, è accertato che gli edifici esistenti sulla particella
n. __________non rispettano le norme sulle distanze da confine (perizia, pag. 3
nel mezzo) e potrebbero essere riattati, ma non ricostruiti in un'altra posizione
(perizia, pag. 4, punto 3.100). A torto l'appellante asserisce tuttavia che ciò
consentirebbe solo riparazioni indispensabili, come il rifacimento dei servizi
sanitari, dei pavimenti, dei serramenti, dell'impianto elettrico, del
riscaldamento centrale o della cucina (complemento peritale, pag. 3). L'art. 39
cpv. 1 RLE (RL 7.1.2.1.1) vieta bensì “lavori di trasformazione sostanziali”,
ma non impedisce “trasformazioni più importanti”, purché non pregiudichino
“in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini”. A giusto
titolo, quindi, il perito ha calcolato l'aggravio fondandosi sul “miglior uso,
che si configura nella riattazione completa della casa, senza modificarne
l'aspetto esteriore, onde ottenere un appartamento di qualità che non deprezzi
il valore del terreno e che possa garantire il giusto reddito” (complemento
peritale, pag. 3). Contrariamente a quanto assume l'appellante, in siffatta
eventualità i subalterni B (stalla) e C (“sostra”) rimarrebbero nello stato
attuale (perizia, pag. 5). E siccome la costituzione del passo litigioso pregiudicherebbe,
in certa misura, lo sfruttamento del terreno, a ragione il perito si è
fondato sull'importo di fr. 64 800.– (DTF 121 II 436 consid. 8a).
c) Il convenuto insiste, nelle osservazioni all'appello, per un'indennità
di fr. 104 800.– che tenga conto dei più favorevoli indici previsti nella
futura revisione del diritto edilizio comunale. Se non che, come si è visto,
non solo la revisione del piano regolatore è “lungi dall'essere conclusa”, ma
il lieve aumento degli indici che si prospetta rimane nel vago (perizia, pag.
11), tant'è che l'importo di fr. 104 800.– è stato calcolato dal perito
“azzardando una previsione”, nell'ipotesi in cui la stalla e la “sostra” possano
essere destinate a scopi abitativi (perizia, loc. cit.). A prescindere dal
fatto però che un simile cambiamento di destinazione potrebbe anche rivelarsi
in contrasto con l'art. 39 RLE (RDAT 1995-II pag. 97 n. 36), l'indennità
disposta dall'art. 694 cpv. 1 CC compensa il danno subìto dal proprietario del
fondo serviente al momento in cui è costituita la servitù (Steinauer, op. cit., pag. 164, n. 1868d; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art.
694 CC), non eventuali speculazioni future (Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1995, pag. 453 n. 91). Ciò posto, non si ravvisano
motivi sufficienti per scostarsi dalla somma di fr. 64 800.– stabilita nel
referto peritale.
- Nella
ponderazione d'interessi cui si richiama l'art. 694 cpv. 3 CC si deve dunque
considerare, in sintesi, che nel caso specifico – da un lato – il tracciato
richiesto è l'unico possibile, che tale accesso è stato usato pacificamente dal
1987 al 1994 e che il diritto pianificatorio comunale non prevede la creazione
di altri accessi nella zona; d'altro lato si deve considerare che la servitù richiesta
deprezzerebbe il fondo serviente di fr. 64 800.– (pregiudicandone in
particolare lo sfruttamento, l'uso del giardino e la commerciabilità) e che
l'attore potrebbe formare due posteggi scoperti (almeno così si presume) su un
altro suo fondo a una ventina di metri da casa a un costo di fr. 40 000.– o 50
000.–. Se la ponderazione dei contrapposti interessi si esaurisse in questi
soli termini, la giustificazione del passo richiesto apparirebbe dubbia. Nel
caso precipuo tuttavia occorre por mente anche a un altro elemento, riconducibile
all'origine stessa della controversia. Non bisogna dimenticare in effetti che
sino al marzo del 1987, quando è stata scorporata dalla particella n. 2066,
l'area in cui si trovano i posteggi dell'attuale particella n. __________ era
perfettamente agibile con automezzi dalla pubblica via, proprio attraverso il
passo ora richiesto. Non per caso il piano regolatore comunale rinuncia a ulteriori
strade in quel comparto: l'accesso alla superficie dei posteggi coperti
sull'odierna particella n. __________esisteva sin dal 1936; l'ha tolto
__________ __________, frazionando la particella
n.
__________ senza curarsi di come l'area smembrata sarebbe poi stata raggiungibile.
Tale circostanza non può semplicemente essere ignorata.
-
È
vero che nell'ottobre del 1984 l'attore ha accettato in donazione la particella
n. __________così com'era, senza accesso carrabile, ma è anche vero che nel
marzo del 1987 egli ha ricevuto dal genitore un ulteriore scorporo di 170 m²
(staccato, una volta ancora, dalla particella n. __________) proprio per
formare i due posteggi coperti. Come dovessero essere raggiunti questi ultimi
se non passando sul tratto di giardino ora in contestazione non è dato a
divedere. Certo, un diritto di servitù non si acquisisce per usucapione. Del
fatto che per anni l'attore ha esercitato il passo pacificamente è giusto
nondimeno tenere conto nella ponderazione degli interessi in gioco ai fini
dell'art. 694 cpv. 3 CC. Né il convenuto è – per avventura – un terzo estraneo,
che ha acquisito la proprietà della particella n. __________facendo assegnamento
sul solo registro fondiario (art. 973 CC). Egli ha ricevuto il fondo in donazione,
nel maggio del 1991, ben sapendo che sin dal 1987 il fratello lo attraversava
in automobile per raggiungere i suoi due posteggi, tant'è ch'egli medesimo ha
tollerato quello stato di fatto sino alla morte del padre, nel 1994. Tali circostanze
del caso particolare – come detto – non possono essere semplicemente disattese.
-
Il
convenuto sostiene – con il Pretore – che l'appellante avrebbe dovuto
assicurarsi la servitù di passo prima di costruire il posteggio coperto. Non
avendolo fatto, egli deve imputare la mancanza a sé stesso. Ora, chi si
preclude deliberamente un accesso veicolare, creando uno stato di necessità,
non può poi valersi in buona fede dell'art. 694 CC. Una mera omissione o
dimenticanza non basta tuttavia per denotare malafede (Rey, op. cit., n. 9 e 10 ad art. 694 CC con rimando; Meier-Hayoz, op. cit., n. 55 e 56 ad
art. 694 CC; Caroni Rudolf, op.
cit., pag. 129 seg.). In concreto il notaio che ha rogato le donazioni della
particella n. __________nel 1984 (compreso il noto scorporo nel 1987) e della
particella n. __________nel 1991 ha dichiarato che in tali occasioni l'accesso
alla particella n. __________non è stato nemmeno discusso (deposizione
__________ __________, verbali, pag. 7). Negli ultimi anni di vita __________
__________ sembra invero essersi lamentato del fatto che l'attore passava sul
suo giardino, riproponendosi finanche di tirare una catena all'imbocco (teste
__________ __________, verbali, pag. 17). Ciò sembra ricondursi tuttavia, più
che al disturbo del transito, alla circostanza che l'attore disapprovava
l'avvenuta donazione della particella n. __________al fratello (deposizione
__________, verbali, pag. 8). Comunque sia, lo stesso __________ __________
aveva donato all'attore il terreno necessario proprio per formare i posteggi
coperti (deposizione __________ __________, verbali, pag. 5 verso il basso;
deposizione __________ __________, verbali, pag. 12 nel mezzo). In siffatte
circostanze non si può rimproverare all'appellante di avere creato egli
medesimo uno stato di necessità.
-
Se ne
conclude, tutto ben ponderato, che il caso in esame non può semplicemente
essere equiparato a quello di due estranei, di cui l'uno chieda un accesso
necessario, senza averne mai beneficiato, e l'altro resista, senza avere mai
avuto parte alcuna nella mancanza di un tale accesso. In concreto l'area su cui
sorge il posteggio coperto dell'odierna particella n. __________ha beneficiato
legalmente di un accesso veicolare dal 1936 fino al 1987 (data in cui lo
scorporo di 170 m² è stato staccato dalla particella n. __________). Inoltre il
tracciato di fatto sussiste immutato, è stato utilizzato pacificamente dal 1987
al 1994 con frequenza pressoché quotidiana e il convenuto è il successore in
diritto (consapevole) di chi ha deliberatamente eseguito il frazionamento
appunto per consentire la creazione di due posteggi. Pur ammettendo che
l'attore possa formare un terrapieno scoperto una ventina di metri a monte da
casa sua, nelle particolari circostanze del caso non è fuori luogo riconoscere
quindi che la particella n. __________possa disporre di un “accesso sufficiente”
come tutti i fondi fabbricati in genere. Quanto alle inevitabili limitazioni
d'uso che il passo arreca alla particella n. __________, senza nulla togliere,
il pregiudizio può ritenersi ragionevolmente tacitato con la “piena indennità”
peritalmente accertata di fr. 64 800.–.
-
D'altro lato è anche giusto che il disturbo arrecato dal
passaggio veicolare sulla particella n. 2066 sia ridotto al minimo. Il convenuto
chiede, a tal fine, che il ricorrente attui a proprie spese i provvedimenti
tecnici auspicati dal perito (osservazioni all'appello, pag. 2; conclusioni del
9 gennaio 2001, pag. 21). Questi ha precisato che per attenuare gli
inconvenienti dovuti all'esercizio del transito è opportuno limitare la larghezza
del passo a 2.50 m e ridurre “al minimo indispensabile” l'eventuale spazio di
manovra per entrare nel posteggio del fondo dominante (perizia, pag. 10, punto
7.400, risposta n. 4). Se non che, l'attore non ha mai chiesto né un accesso
più largo di 2.30 m né ha mai preteso spazi di manovra per accedere ai suoi
posteggi. Le misure di contenimento in questione si rivelano dunque prive
d'oggetto. Rimane da esaminare l'ultimo suggerimento del perito: quello di
pavimentare la superficie gravata dal passo “con elementi grigliati di cemento
tra i quali può essere seminata dell'erba a prato verde” (perizia, loc. cit.).
L'attore non si è espresso al riguardo, limitandosi – ancora nell'appello – a
offrire la nota indennità onnicomprensiva di fr. 10 000.–. Il problema deve
pertanto essere approfondito.
a)
Se per l'esercizio di una servitù sono necessarie delle opere, spetta
all'avente diritto mantenerle (art. 741 cpv. 1 CC). Chi debba finanziare la
costruzione di tali opere la legge non la dice (Petitpierre in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8
ad art. 741), ma la dottrina reputa che l'art. 741 cpv. 1 CC si applichi anche
al proposito per analogia (Steinauer,
op. cit., pag. 327, n. 2283; Liver,
Das Eigentum, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/I, Basilea 1977, n. 28 ad art. 741 CC; Simonius/Sutter, op. cit., pag. 451, n.
84). Del resto l'obbligo di manutenzione discende dal principio per cui il beneficiario
di una servitù è tenuto
a
usare del suo diritto con ogni possibile riguardo (art. 737 cpv. 2 CC; Petitpierre, op. cit., n. 3 ad art. 741
CC). Gli incombe pertanto di ridurre nella misura da lui esigibile gli inconvenienti
arrecati all'altro proprietario (Steinauer,
op. cit., pag. 326, n. 2281). Quest'ultimo può pretendere, da parte sua, le
misure ragionevolmente intese a eliminare gli effetti dannosi della servitù,
sempre che l'esercizio del diritto non ne risulti pregiudicato (DTF 100 II 195;
v. anche Steinauer, op. cit.,
pag. 327 n. 2281b).
b) Nella
fattispecie l'accesso necessario è destinato a essere esercitato lungo un
giardino, su un tratto erboso già oggi solcato da due carraie in terra battuta
(sopralluogo, fotografie n. 7, 12 e 17). Si tratta di una via d'accesso
precaria, inidonea a sopportare il transito quotidiano, ancorché di due soli
veicoli. Le immissioni di polvere in periodi di siccità, la formazione di fango
in periodi umidi, il possibile dissesto del suolo che non appare
particolarmente consolidato giustificano l'adozione di provvedimenti atti a
ridurre il disagio imposto al convenuto. Il perito prospetta la pavimentazione
della superficie gravata – come detto – “con elementi grigliati di cemento tra
i quali può essere seminata dell'erba a prato verde”. La copertura dell'intera
superficie appare nondimeno sproporzionata, le ruote dei veicoli poggiando solo
sulle carraie, ciò che rende inutile selciare la parte centrale. La posa di
sagomati in cemento perforati di larghezza giudiziosa, con sufficiente base d'appoggio
(almeno di 40 cm) lungo le carraie appare invece una misura consona a prevenire
polvere, fango e buche, senza essere di intralcio al passo. All'appellante deve
dunque essere fissato un termine entro cui provvedere in tal senso a sue spese.
- Nelle cause volte all'iscrizione di accessi necessari gli oneri
processuali e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo,
l'iscrizione di una tale servitù avendo effetti analoghi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art.
694 CC; Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Si applica quindi la regola per cui,
anche in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi e deve
versare ripetibili al convenuto, salvo che con il suo comportamento quest'ultimo
abbia provocato la lite, abbia preteso un'indennità esorbitante oppure abbia
resistito a oltranza (Caroni Rudolf,
op. cit., pag. 115 in fondo). Nella fattispecie il convenuto ha proposto di respingere
l'appello, ma in subordine ha consentito a un accesso necessario dietro piena
indennità. Certo, egli non si vede corrispondere fr. 104 800.–, ma ottiene
pur sempre fr. 64 800.– e la pavimentazione parziale del passo. Inoltre non si
deve dimenticare che il caso specifico risultava molto particolare (sopra, consid.
- e il suo esito non poteva dirsi scontato. Per di più l'attore ha offerto,
ancora in appello, un'indennità irrisoria di fr. 10 000.–, priva di qualsiasi
riscontro peritale. Tutto sommato, non si può dire quindi che il convenuto
abbia ecceduto o abusato dei suoi diritti, né davanti al Pretore né in sede di
appello. Si giustifica così che l'attore assuma i costi della procedura e
rifonda al convenuto un'equa indennità per ripetibili in entrambi i gradi di
giurisdizione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1.1 La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto
a costituire sulla particella n. __________RFD di __________o, in favore della
contigua particella n. __________, una servitù di passo con ogni veicolo lungo
una striscia di terreno larga 2.30 m seguendo il percorso indicato in rosso
sulla planimetria acclusa, dichiarata parte integrante della presente sentenza.
1.2 Al
momento in cui la richiesta di iscrizione sarà presentata all'ufficio del
registro fondiario, __________ __________ verserà immediatamente ad __________
__________ un'indennità di fr. 64 800.–.
1.3 Entro
tre mesi dall'iscrizione della servitù nel registro fondiario __________
__________ è tenuto a posare a regola d'arte e a sue spese sulle carraie del
passo, senza soluzione di continuità lungo tutto il tracciato sulla particella
n. __________RFD di __________, elementi grigliati di cemento per una larghezza
di almeno 40 cm lungo ogni carraia.
Per il
resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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