Appeal against adjournment order inadmissible; recusal request remitted

11.2001.6Altro tribunale12 gen 2001Partially Granted

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Sintesi Omnilex

The appellant challenged a first-instance order refusing to postpone a preliminary hearing and also asked for recusal of the judge and for help obtaining a lawyer. The Civil Chamber held that the postponement refusal was an unappealable order and therefore the appeal was inadmissible. However, because the filing also contained a recusal request, that part was remitted to the Pretura for translation into Italian and subsequent handling. The request for assistance in finding counsel was denied for lack of any showing that counsel had been unsuccessfully sought. Costs of CHF 150 were charged to the appellant, with no ripetibili awarded.

Massima Omnilex

Art. 136, 286, 95 cpv. 1, 313bis CPC; appealability of an order refusing postponement of a hearing; mixed filings containing a recusal request. An order on a request to postpone a hearing is an interlocutory order. Orders issued pursuant to Art. 286 CPC are neither appealable nor challengeable by any other remedy; an appeal directed solely against such an order is therefore inadmissible and may be dealt with summarily under Art. 313bis CPC. If the filing also contains a recusal request, that portion is not absorbed by the inadmissibility of the appeal and must be remitted to the first instance for translation and treatment in accordance with Arts. 117 cpv. 2 and 142 cpv. 3 CPC. Assistance in finding counsel under Art. 39 cpv. 3 CPC presupposes at least a plausible showing of unsuccessful efforts to retain a lawyer.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.6

Data decisione, Autorità: 12.01.2001, ICCA

Incarto n.: 11.2001.00006

Lugano 12 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .._____ (azione creditoria e iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 dicembre 1998 dalla

Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ”,


(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

ing. __________ __________. __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 5 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________) ha convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico del foglio PPP n. 6763;

che quest'ultima richiesta è stata avanzata già in via cautelare, per ottenere l'iscrizione provvisoria del pegno;

che con decreto emanato il 24 dicembre 1998 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria l'ipoteca richiesta;

che __________ __________. __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il 7 giugno 1999 il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese versati in eccedenza;

che nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni;

che l'udienza preliminare è stata indetta per il 17 gennaio 2001;

che il 28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza presentata da __________ __________. __________ il 22 dicembre 2000;

che contro tale provvedimento __________ __________. __________ ha presentato il 5 gennaio 2001 un “ricorso” in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore;

che l'atto non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che l'insorgente contesta anzitutto il mancato rinvio dell'udienza preliminare, deciso dal Pretore il 28 dicembre 2000;

che su una domanda di rinvio dell'udienza il giudice statuisce mediante ordinanza (art. 136 CPC);

che, emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);

che pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile e può essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare un termine per la traduzione dell'atto in italiano;

che, nondimeno, il “ricorso” contiene anche un'istanza di ricusa nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 29 CPC;

che nella misura in cui chiede ausilio per trovare un avvocato (art. 39 cpv. 3 CPC) l'interessato dovrebbe rendere almeno verosimile di averlo cercato invano, ciò che egli neppure pretende;

che a tale riguardo non soccorrono quindi i presupposti per un intervento di questa Camera;

che gli oneri processuali correlati all'irricevibilità del rimedio giuridico seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.

  1. Trattato come istanza di ricusa, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– ing. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inadmissibilityinterlocutory orderrecusaltranslationlegal aidcourt costscondominium chargesprovisional lien

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to postpone the preliminary hearing was admissible

Decisione estratta

It was inadmissible because the challenged ruling was an interlocutory order not subject to appeal or any other legal remedy.

Motivazione estratta

A ruling on a request to postpone a hearing is an order; orders issued under Art. 286 CPC are not appealable under Art. 95(1) CPC and may be summarily disposed of under Art. 313bis CPC.

Questione giuridica chiave

Whether the recusal request against the first-instance judge should be dealt with

Decisione estratta

The filing had to be remitted to the Pretura so the appellant could be given a proper deadline to translate it into Italian and the request could then be handled under Art. 29 CPC.

Motivazione estratta

Although the filing was inadmissible as an appeal, it also contained a recusal request; that part had to be processed by the first instance after translation.

Questione giuridica chiave

Whether legal assistance to find a lawyer should be granted

Decisione estratta

No assistance was granted because the applicant did not even make it plausible that he had tried unsuccessfully to obtain counsel.

Motivazione estratta

Under Art. 39(3) CPC, the prerequisite of failed search efforts was not shown.

Questione giuridica chiave

How costs and party compensation should be allocated

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant, and no party compensation was awarded because the appeal was not even served on the opposing party.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Art. 148(1) CPC; no ripetibili were justified.

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