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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.6
Data decisione, Autorità:
12.01.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00006
Lugano
12 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
creditoria e iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 dicembre 1998
dalla
Comunione dei comproprietari
del “__________ __________ ”,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
ing. __________ __________. __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 5 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro
l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del
“__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________) ha
convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr.
46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale
per lo stesso importo a carico del foglio PPP n. 6763;
che
quest'ultima richiesta è stata avanzata già in via cautelare, per ottenere
l'iscrizione provvisoria del pegno;
che con
decreto emanato il 24 dicembre 1998 senza contraddittorio il Pretore ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria
l'ipoteca richiesta;
che
__________ __________. __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha preteso il 7 giugno 1999 il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr.
15'995.35 per contributi e spese versati in eccedenza;
che nei
successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni;
che
l'udienza preliminare è stata indetta per il 17 gennaio 2001;
che il 28
dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza presentata
da __________ __________. __________ il 22 dicembre 2000;
che
contro tale provvedimento __________ __________. __________ ha presentato il 5
gennaio 2001 un “ricorso” in tedesco nel quale chiede, in sostanza, l'annullamento
dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca
di un patrocinatore;
che
l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che l'insorgente contesta anzitutto il mancato rinvio dell'udienza
preliminare, deciso dal Pretore il 28 dicembre 2000;
che su
una domanda di rinvio dell'udienza il giudice statuisce mediante ordinanza
(art. 136 CPC);
che,
emanate giusta l’art. 286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono
essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);
che
pertanto il “ricorso” introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame,
improponibile e può essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC,
senza che sia necessario assegnare un termine per la traduzione dell'atto in italiano;
che,
nondimeno, il “ricorso” contiene anche un'istanza di ricusa nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
che in
tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante
un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3
CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 29 CPC;
che nella
misura in cui chiede ausilio per trovare un avvocato (art. 39 cpv. 3 CPC)
l'interessato dovrebbe rendere almeno verosimile di averlo cercato invano, ciò
che egli neppure pretende;
che a
tale riguardo non soccorrono quindi i presupposti per un intervento di questa
Camera;
che gli
oneri processuali correlati all'irricevibilità del rimedio giuridico seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili all'attrice, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Trattato
come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.
-
Trattato
come istanza di ricusa, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia
trattato di conseguenza.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– ing.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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