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Numero d'incarto:
11.2001.55
Data decisione, Autorità:
03.10.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00055
Lugano
3 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con petizione del 31 gennaio 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 9 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 luglio 1998 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ __________
__________ (1948) e __________ nata __________ (1950), omologando la
convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta il 25 giugno 1998.
Tale accordo prevedeva, tra l'altro, una rendita di indigenza per la moglie di
fr. 2'500.– mensili ai sensi dell'art. 152 vCC sino al 31 dicembre 2001,
ridotta poi a fr. 1'200.– fino al pensionamento della beneficiaria, come pure
un contributo alimentare per ciascuno dei figli __________ (1982) e __________
(1984) di fr. 1'500.– mensili indicizzati, oltre l'impegno per il padre di
provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne __________ secondo accordi
separati. __________ __________ beneficia dal 1° agosto 1997 di una mezza
rendita d'invalidità.
B. __________
__________ si è risposato il 15 febbraio 2000, ad __________ __________
(Libano), con __________ __________ __________ (1964). Dal nuovo matrimonio è
nata __________, il ____________________ 2000. Il 31 gennaio 2001 __________
__________ ha promosso causa contro l'ex moglie __________ __________ davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la soppressione
della rendita a lei dovuta, subordinatamente per ottenerne la riduzione a fr.
500.– mensili. Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato in via
cautelare la soppressione immediata della rendita, in via subordinata la sua
riduzione a fr. 500.– mensili. Il 5 febbraio 2001 egli ha instato per il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 28 marzo 2001, indetta
per la discussione cautelare, __________ __________ si è opposta alle
richieste. Non essendovi istruttoria da compiere, le parti hanno proceduto
seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le proprie domande. Con decreto
del 9 aprile 2001 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la
tassa di giustizia con le spese di fr. 320.– a carico dell'istante, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 23
aprile 2001 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
la sua istanza sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. La procedura verte in concreto sulla soppressione cautelare del
contributo alimentare per la moglie. Ora, l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC
stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge
anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La
riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di
rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua pertanto
a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC).
-
Introdotta
l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate per analogia dall'art.
137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag.
86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il giudice può, se sono
adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, ridurre o sopprimere il
contributo già in via cautelare (Leuenberger,
op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti), come per esempio nel caso in
cui una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere
dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del
processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La
soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di
divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo
eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza
di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina
adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).
-
In
concreto il Pretore ha accertato che dopo il divorzio la situazione dell'attore
si è modificata, essendosi egli risposato e avendo avuto, il 7 dicembre 2000,
la figlia Nur. Parallelamente il primo giudice ha constatato però che nel frattempo
erano decaduti gli impegni alimentari dell'istante verso i figli del primo
matrimonio, diventati maggiorenni, sicché l'aumento del fabbisogno dovuto alla
nascita della quinta figlia appariva compensato da tale minor onere alimentare.
Egli ha rilevato inoltre che non appare possibile alcun raffronto della
situazione attuale dell'attore con quella al momento del divorzio, in mancanza
di dati sui redditi conseguiti nel 1998. Donde la reiezione dell'istanza
provvisionale.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto dell'onere supplementare a suo
carico dopo la nascita di __________, né del fatto che il suo fabbisogno, in
particolare per i maggiori costi di alloggio, non è più coperto dalle entrate.
Egli sostiene dipoi che non gli è possibile incrementare i propri redditi,
vista l'attività di guaritore che dipende dalla generosità dei pazienti, e
l'invalidità al 50%, che non gli consente altre attività lucrative.
-
Nell'istanza
cautelare del 31 gennaio 2001 l'istante aveva addotto di essere invalido al 50%
(dal 1997, prima del divorzio) e di lavorare per il resto quale guaritore (dal
18 giugno 1993, come risulta dall'autorizzazione rilasciata dalla Sezione
sanitaria del Dipartimento delle opere sociali il 18 giugno 1993, doc. E), conseguendo
un reddito mensile di fr. 8'500.– che non gli permetteva di far fronte al
fabbisogno di fr. 11'560.–. Il nuovo matrimonio e la nascita della figlia Nur
imponevano quindi la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie,
vista la sua impossibilità di migliorare le entrate. Il Pretore, ricordati i
presupposti per modificare una rendita di indigenza, ha ritenuto superfluo ricalcolare
i fabbisogni delle parti, poiché il maggior onere derivante dalla nascita della
quinta figlia appariva compensato – come detto – dalla decadenza dei contributi
alimentari per le figlie __________ e __________, ormai maggiorenni (decreto,
pag. 6). L'appellante non si confronta con tale argomentazione. Si limita ad
affermare di non poter estendere la propria attività lucrativa a causa
dell'invalidità parziale. Ciò non è tuttavia pertinente ai fini del giudizio
sull'istanza provvisionale. L'attore avrebbe dovuto rendere verosimile – come
si è spiegato – che nella fattispecie soccorrono circostanze straordinarie e urgenti
che impongono una modifica già in via provvisionale della sentenza di divorzio.
-
Ora,
l'istante non ha precisato quali erano le sue entrate e il suo fabbisogno nel
1998, quando ha assunto l'impegno di versare i contributi alimentari all'ex
moglie e alle figlie, né ha fornito dati attendibili sulla sua attività di
guaritore. Egli prospetta un fabbisogno di fr. 11'560.– mensili, valendosi di
taluni giustificativi sulle sue spese nel 2000 e della tassazione 1999/2000,
dalla quale risulta un reddito annuo imponibile di fr. 30'044.– (doc. F). Ma
ciò non basta per un confronto attendibile, foss'anche solo a livello di
apparenza, tra la sua situazione del 1998 e quella attuale. A ragione il primo
giudice ha ritenuto pertanto che l'interessato non ha reso verosimili i presupposti
dell'art. 153 vCC né, tanto meno, circostanze straordinarie e urgenti a sostegno
della sua istanza cautelare. Il che rende effettivamente superfluo indagare sui
rispettivi redditi e fabbisogni. Con ogni evidenza l'apprezzamento cautelare
non pregiudica né anticipa alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali e i
confronti con i redditi e i fabbisogni esistenti nel 1998 potranno essere
debitamente accertati nella causa di merito, ove il giudice fruisce di pieno
potere cognitivo. Giovi ricordare, nondimeno, che in caso di nuovo matrimonio
del debitore alimentare, il coniuge di lui ha il dovere di assisterlo nell'adempimento
dei suoi doveri di mantenimento verso l'ex coniuge o verso i figli (art. 159
cpv. 3 CC; DTF 79 II 140/131; SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, Berna 1999, n. 41 ad art. 159 CC; ZBJV 133 [1997] pag. 546). In sede
di merito andrà accertata, quindi, anche la capacità lucrativa della seconda moglie
dell'appellante.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere accolta, dato che all'appello mancava sin
dall'inizio ogni seria possibilità di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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