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Numero d'incarto:
11.2001.42
Data decisione, Autorità:
02.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00042
Lugano
10 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, giudice presidente,
Cocchi e Chiesa
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza di ricusazione
presentata il 7 marzo 2001 da
__________ __________ __________ , __________ - e
__________ __________ , __________ -
nei confronti della presidente della Prima Camera
civile del Tribunale di appello __________ __________ -__________ e
del vicepresidente __________ __________. __________ e del giudice
__________ __________;
nell'ambito dell'istanza di revisione
("dichiarazione di nullità") presentata il 1° marzo 2001 dagli
istanti contro la sentenza 28 dicembre 2000 della Prima Camera civile
(..__________) in materia di trascrizione di un
matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'istanza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con sentenza del 28 dicembre 2000 la Prima Camera civile del
Tribunale di appello ha parzialmente accolto un ricorso presentato da
__________ __________ __________ e __________ __________ __________ contro una
decisione della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sullo stato civile, nel senso che "il matrimonio
contratto il 28 aprile 1996 da __________ __________ __________ con __________
__________ è riconosciuto e va trascritto nel registro delle famiglie di
__________ " (inc. n. ..__________).
Il 1°
marzo 2001 __________ __________ __________ e __________ __________ __________
hanno presentato alla Prima Camera civile una "dichiarazione di
nullità" della decisione emessa dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, del processo
per il riconoscimento del matrimonio svoltosi davanti al Tribunale di appello e
della sentenza 28 dicembre 2000 (inc. ..__________). Il 6
marzo successivo __________ __________ __________ è stato invitato a versare
entro il 26 marzo 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte,
la somma di fr. 300.–, con l'avvertenza che in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l'appello sarebbe
stato dichiarato deserto.
B. Il 7
marzo 2001 __________ __________ __________ e __________ __________ __________
hanno presentato un'istanza di ricusazione nei confronti dei giudici della
Prima Camera civile "firmanti la decisione" e hanno postulato l'ammissione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle loro rispettive osservazioni i
magistrati si sono rimessi al giudizio del Tribunale, mentre l'autorità di
vigilanza ha rilevato di non avere osservazioni da formulare. Nel frattempo, il
15 marzo 2001 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di
diritto amministrativo presentato da __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ contro la sentenza 28 dicembre 2000.
Considerando
In diritto: 1. L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o
il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure
se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti
(lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni”
(lett. b). Il giudizio sulla ricusazione dei giudici del Tribunale di appello
spetta alla Camera adita cui appartengono i giudici ricusati, completata con
altri giudici o supplenti (art. 30 cpv. 2 CPC). La decisione è pronunciata con
decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
Gli istanti affermano, in estrema sintesi, di avere presentato una
"dichiarazione di nullità" contro una sentenza della prima Camera
civile e che pertanto i giudici della stessa "sono direttamente
interessati all'approvazione della validità della sentenza e del processo
stesso per il semplice motivo che essi hanno accettato una causa che per legge
non poteva svolgersi essendo in diretto contrasto con la legge". Essi rilevano
inoltre che i magistrati hanno diffamato uno degli istanti accusandolo di querulomane
e altro. Ciò premesso, l'istanza in esame deve reputarsi ancorata all'art. 27
lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui
esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio
l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta
nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
31 ad art. 27).
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost.,
sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica
di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid.
2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato
sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto
mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid.
3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite,
come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità
e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto
cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto
di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di
parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è
sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi
legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze
concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un
rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541
consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172
consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere
valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire
se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio
di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le
apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore
del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia
408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può
ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
-
In concreto, gli istanti hanno chiesto il 1° marzo 2001 di
"dichiarare nulla" la sentenza 28 dicembre 2000 della prima Camera civile.
Sul piano cantonale gli unici rimedi straordinari contro una sentenza emessa da
una Camera del Tribunale di appello, sono la revisione (art. 340 e segg. CPC) e
la restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 segg. CPC). Ora, la
domanda di revisione di una sentenza della Camera civile si propone alla camera
che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC) e non costituisce dunque, per ciò solo,
un motivo di ricusazione del giudice (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992,
n. 1.1 ad art. 141). La domanda di restituzione in intero contro le sentenze di
una Camera civile di appello si propone dinanzi al giudice che ha statuito in
prima istanza (art. 349 cpv. 1 CPC), per cui in tal caso i medesimi magistrati
neppure sarebbe competenti per decidere sulla domanda. Nella misura in cui gli
istanti non indicano altre concrete circostanze idonee a suscitare l'apparenza
di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità, i motivi da loro
addotti non sono sufficienti per fondare una ricusa dei magistrati. Né, per
avventura, basta suffragare una tale domanda il fatto che la presidente della
prima Camera civile ha invitato gli istanti a versare l'importo di fr. 300.– a
titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, questa richiesta essendo
espressamente prevista dalla legge (art. 147 CPC e 11 LTG).
-
Gli
istanti si lamentano del fatto che nella sentenza 28 dicembre 2000 la prima Camera
civile si è così espressa:
"Anzi, a essere rigorosi ci si
potrebbe finanche domandare se sia equo far sopportare allo Stato i costi di
una perizia di fronte al contegno querulomane di un soggetto che ingiuria e
denuncia a vanvera funzionari, giudici e perito
(______________________________si è visto redarguire e comminare sanzioni
disciplinari perfino dal Tribunale federale….)".
Ora, a prescindere dal fatto che la maniera di procedere da querulomane
si concretizza in genere con l'introduzione di innumerevoli procedure per
qualsiasi motivo con un'evidente sproporzione tra la posta in gioco e il modo
di procedere attuato, ciò che l'istante per altro ammette, i magistrati si sono
limitati a riprendere quanto espresso dal Tribunale federale (da ultimo: DTF
del 15 marzo 2001 nella causa 5A.3/2001, consid. 5). Questi apprezzamenti, in
assenza di altre circostanze concrete, non costituiscono ancora un indizio
sufficiente per ritenere che i giudici abbiano preconcetti e non siano in grado
di far capo alla necessaria indipendenza di giudizio. È possibile che con tali
affermazioni essi abbiamo destato nell'interessato l'impressione di avere già
un'idea precisa sulla persona dell'istante, ma ciò non basta a comprovare una
grave e radicata ostilità nei confronti di lui. Eventuali dissapori tra il
giudice e la parte, nella misura in cui non ingenerano una vera e riconoscibile
predisposizione sfavorevole nella trattazione della vertenza, non consentono
una ricusazione del magistrato (RDAT 1976 pag. 62). Se ne conclude che
l'istanza deve essere respinta senza dover sentire i testi proposti dagli
istanti, la cui audizione non porterebbe altri elementi suscettibili di
influire sull'esito del giudizio.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dagli istanti non può essere
accolta poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso
in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di
buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti, in solido, a carico degli istanti.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________ __________ e __________ __________ , __________
-;
– giudice
__________ __________ -__________, sede;
– giudice
__________ __________. __________, sede;
– giudice
__________ __________, sede.
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di
vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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