AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.40
Data decisione, Autorità:
14.04.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00040
Lugano
14 aprile
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .._____
(iscrizione provvisoria e definitiva di ipoteca legale con azione creditoria) e
OA.2000.00351 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promosse con petizioni del 23 dicembre 1998 e 9 giugno 2000 dalla
Comunione dei comproprietari
del Condominio
“__________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
ing. __________ __________. __________, __________,
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 gennaio 2001 dal convenuto nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “Condominio
__________ ” (particella n. __________ RFD di __________) ha convenuto il
comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali
arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico
della proprietà per piani n. __________. In via cautelare l'attrice ha
postulato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, domanda che il Pretore
ha accolto inaudita parte con decreto del 24 dicembre 1998. Nella sua risposta
di merito, del 7 giugno 1999, __________ . __________ si è opposto
alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il rimborso di fr. 6'209.10,
fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese a suo dire versati in
eccedenza. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro
posizioni, l'attrice avversando la domanda riconvenzionale (inc.
..). Nel frattempo, il
9 giugno
2000, la Comunione dei comproprietari del “Condomi-nio __________ ” ha di nuovo
convenuto __________ __________ davanti al medesimo Pretore postulando il versamento
di fr. 66'034.45 per altri contributi condominiali arretrati. Nella sua
risposta del 25 settembre 2000 il convenuto si è opposto alla petizione e nei
successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito il loro punto di vista
(inc. ..__________).
B. Il
28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza
preliminare, indetta per entrambe le cause il 17 gennaio 2001, presentata il 22
dicembre 2000 dal convenuto. Contro tale diniego __________ .
__________ è insorto con un “ricorso” del 5 gennaio 2001 a questa Camera nel
quale ha chiesto l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del
Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore. Statuendo il 12
gennaio 2001, questa Camera ha dichiarato irricevibile il “ricorso”, trattato
come appello, e ha trasmesso gli atti al Pretore perché considerasse il rimedio
giuridico come istanza di ricusa e promuovesse il relativo scambio di atti
scritti (inc. ..).
C. Preso
atto di ciò, il 6 marzo 2001 il Pretore ha rilevato che i motivi addotti
dall'interessato non giustificavano la sua astensione e ha ritrasmesso gli atti
a questa Camera. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2001, inoltrate al Pretore,
la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” dichiara di
opporsi all'istanza, che propone di dichiarare irricevibile. Convocate all'udienza
del 6 aprile 2001 davanti a questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro
punti di vista.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove
questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave
inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione
del Segretario assessore statuisce il Pretore medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La
decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere
impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L'istante
afferma in sintesi che, complice l'arbitrarietà della giustizia ticinese, da vent'anni
si promuovono ingiustificate azioni legali nei suoi confronti. Egli sostiene
che il Pretore ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza preliminare nella
nota causa con toni arroganti, e chiede la ricusa dell'intera Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, che è prevenuta e lo maltratta da due decenni.
Ciò premesso, l'istanza in esame deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b
CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano
“gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità
del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime
condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27).
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost.,
sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica
di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid.
2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato
sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto
mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid.
3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite,
come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità
e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto
cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto
di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità
fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente
per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi
non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete
idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di
parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e
b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz
in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172
consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere
valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire
se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio
di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le
apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore
del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia
408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può
ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
-
In
concreto l'istante ha postulato il 22 dicembre 2000 il rinvio dell'udienza
preliminare. In casi del genere il Pretore decide con ordinanza, secondo il suo
potere discrezionale, valutando se il rinvio è giustificato, tempestivo e
compatibile con il seguito del processo (art. 136 cpv. 2 e 3 CPC). Ora,
nell'ordinanza del 28 dicembre 2000 non è dato a divedere – contrariamente
all'opinione dell'istante – alcun atteggiamento o tono arrogante del magistrato,
tanto meno se si pensa che quest'ultimo ha semplicemente confermato la data
dell'udienza per il 17 gennaio 2001. Del resto, il Pretore non aveva alcun
obbligo di motivare l'ordinanza (art. 286 cpv. 3 CPC). Ne segue che per questo
solo fatto non si ravvisa alcuna prevenzione da parte del primo giudice.
-
L'istante
asserisce inoltre che da vent'anni egli è maltrattato dalla Pretura, prevenuta
nei suoi riguardi. Stessero così le cose, ci si potrebbe chiedere se la domanda
non sia tardiva, il Tribunale federale avendo già avuto modo di precisare che
una ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un
atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). Sia come sia, la
questione può rimanere aperta poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione
è destinata all'insuccesso.
L'interessato
non indica episodi concreti suscettibili di denotare una qualsiasi inimicizia
del Pretore nei suoi confronti. È vero che la sistematica pronuncia di
decisioni sfavorevoli nei confronti di una parte può destare in quest'ultima
una soggettiva parvenza di prevenzione. È notorio però che tra il 1983 e il
2001 l'istante è stato parte ad almeno una trentina di procedimenti civili
giudicati in secondo grado dalle Camere civili del Tribunale di appello e che
l'esito di tali giudizi non adombra alcun elemento atto a far ritenere il
magistrato prevenuto agli occhi di una persona ragionevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag.
123). Intanto le cause di cui si è occupato il Pretore in questione sono 17, le
altre essendo state giudicate da altri magistrati. In due occasioni il Pretore
ha accolto – in tutto o in parte – le azioni dell'istante, in un altro caso ha
respinto un'eccezione della controparte e in un ulteriore caso ha parzialmente
respinto un'azione promossa nei confronti di lui. Per quanto riguarda tali
procedure, dalle quali l'istante è uscito in tutto o in parte vittorioso, non
si scorge prevenzione di sorta. Per quel che è delle altre, solo in tre casi la
decisione negativa del Pretore nei confronti dell'interessato è stata riformata
in appello. Il che non basta manifestamente a sostanziare prevenzione. Del
resto, quand'anche il Pretore avesse errato ripetutamente (e non solo tre
volte), ciò non basterebbe a suffragare una domanda di ricusazione, poiché
sentenze erronee possono essere impugnate con i rimedi giuridici offerti dalla
legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per
giustificare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e
ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF
115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere, come si è visto, non si ravvisano
nella fattispecie. È possibile che l'istante sia soggettivamente convinto di
avere subìto ingiustizie, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro
in fatti oggettivi. Ne segue che l'istanza è destinata all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della
decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che si è
costituita all'udienza del
6
aprile 2001 davanti a questa Camera, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte
fr. 800.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
–
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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