AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.36
Data decisione, Autorità:
21.03.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00036
Lugano
21 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____/R. . (riaffidamento
del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ -__________, __________
alla
Delegazione tutoria di __________
in relazione alla custodia del figlio __________
__________ (1983);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'appellazione del 27 febbraio 2001 presentata da __________
__________ -__________ contro la decisione emanata l'8 febbraio 2001 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal
matrimonio tra __________ __________ (1951), cittadino germanico, e __________
nata __________ (1951), cittadina svizzera, sono nati i figli __________
(1975), __________ (1976), __________ (1981) e __________ (1983). Il 9 giugno
1988 la Delegazione tutoria di Lugano ha provvisoriamente privato la madre
della custodia parentale sui figli, collocandoli dapprima alla “__________
__________ ” di __________ e, dal 23 luglio 1992, presso gli zii __________ e
__________ __________ -. Il 25 novembre 1993 il Dipartimento delle
istituzioni ha poi privato __________ e __________ __________ dell'autorità
parentale sui figli. Un appello presentato da __________ __________ -
è stato parzialmente accolto il
16 marzo
1995 da questa Camera, che ha lasciato alla madre l'autorità parentale, ma ha
confermato la privazione della sua custodia sui quattro figli citati, come pure
su __________ (1992), avuta da __________ __________ da un altro uomo (inc.
..__________).
B. Il 9
dicembre 1999 __________ __________ -__________ si è rivolta alla Delegazione
tutoria di Lugano per riottenere la custodia dei figli __________ e __________.
Statuendo il 29 maggio 2000, la Delegazione tutoria ha dichiarato la richiesta
priva d'oggetto per quanto riguardava __________ (divenuto maggiorenne),
respingendola invece per quanto si riferiva a . __________ __________
- ha introdotto ricorso il 10 giugno 2000 alla Sezione enti locali,
autorità di vigilanza sulle tutele. Sentita la madre, il minorenne e i genitori
affilianti, con decisione dell'8 febbraio 2001 la Sezione degli enti locali ha
respinto il ricorso. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.–
sono state poste a carico della ricorrente.
C. Insorta
contro la decisione appena citata con un appello del 27 febbraio 2001,
__________ __________ -__________ chiede che, in riforma della decisione impugnata,
sia ripristinata la sua custodia parentale e l'autorità parentale del padre su
Joel. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello
(cfr. art. 54a LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione o
il ripristino dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza
statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 39d
cpv. 1
LAC e 55 segg. RTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio enunciate
dagli art. 307 segg. CC, al cui proposito l'autorità di vigilanza statuisce
come giurisdizione di ricorso (art. 92 RTC). Tempestivo, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
-
L'appellante chiede, oltre al ripristino della sua custodia parentale,
il ripristino dell'autorità parentale del padre sul figlio. A prescindere dal
fatto però che tale richiesta non è per nulla motivata, che essa esula
dall'oggetto dell'odierno procedimento ed è avanzata per la prima volta in
questa sede, legittimato a chiedere tale reintegra è il padre medesimo, il
quale tuttavia non è parte in causa. Già a prima vista, perciò, su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
-
L'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza presentata dalla madre
per riottenere la custodia parentale, rilevando che il figlio __________,
collocato da molto tempo presso gli zii, ha fissato il centro delle sue
relazioni e del proprio mondo affettivo presso la famiglia affidataria. Pur
ritenendo auspicabile il ripristino di relazioni tra madre e figlio, essa ha
ritenuto che la contraria volontà espressa dal ragazzo, le stabili condizioni
della sua presa a carico e il frammentario rapporto con la madre escludevano la
possibilità di reintegrazione nella custodia.
L'appellante,
dopo avere esposto la cronistoria delle vicende che hanno colpito la sua
famiglia, adduce che in realtà al momento in cui essa è stata privata della custodia
parentale i figli non correvano alcun pericolo. Soggiunge che, nonostante le
sia stata lasciata l'autorità parentale, gli affilianti si sono praticamente sostituiti
a lei, arrogandosi diritti che non avevano. Contesta inoltre che un cambiamento
della situazione nuocerebbe al bene del figlio.
-
L'art.
310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto
al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o
dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del minore sotto l'autorità parentale dei
genitori (Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, Berna 1999, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia
parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne,
che deve corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215-216 n.
27.41). Modificandosi le circostanze, la misura va adattata alla nuova
situazione (art. 313 cpv. 1 CC): se è insufficiente, va completata, e se non è
più necessaria, va ridotta o soppressa (Hegnauer,
op. cit., pag. 218 n. 27.50). Per modificare la misura l'autorità tutoria deve
formulare una prognosi sull'evoluzione delle circostanze determinanti, ciò che
implica l'esame – da un lato – del comportamento anteriore delle persone
coinvolte e – dall'altro – delle circostanze a fondamento della misura adottata
(DTF 120 II 386 consid. 4d).
-
Dal
fascicolo processuale non risulta, né l'appellante indica, quali circostanze
siano mutate rispetto al momento in cui è stata decisa la privazione della custodia
parentale. È possibile che nel frattempo l'interessata sia riuscita a gestirsi
in modo finanziariamente e personalmente corretto, ma ciò non basta per reintegrarla
nella custodia. Dagli atti si evince che il contesto in cui si trova il ragazzo
è stabile e consolidato: __________ frequenta la terza liceo a __________ e ha
l'intenzione di proseguire gli studi. Sentito dall'autorità di vigilanza, egli
ha affermato di trovarsi bene e a suo agio presso la famiglia affidataria, di
non desiderare alcun cambiamento di situazione e di incontrare raramente la madre,
in media due volte l'anno (audizione del 29 agosto 2000). Anche gli operatori
del servizio sociale di __________, incaricati dall'autorità tutoria di
valutare la situazione, hanno dichiarato che il ragazzo ha espresso il chiaro
intendimento di rimanere presso la famiglia affidataria, anche perché con la
madre, visti i pochi contatti, egli non ha instaurato una relazione
significativa (referto del 6 aprile 2000, allegato 7 al doc. 2). Nelle circostanze
descritte una modifica della situazione non appare né opportuna né consona al
bene del figlio. L'interesse del minorenne è il criterio principe cui deve
ispirarsi l'autorità, soprattutto per valutare le misure di protezione e il
collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326). Il
bene del figlio prevale, in ogni caso, su eventuali interessi contrari dei
genitori. Del resto la madre ha precisato che, se riavesse __________, se ne
andrebbe dalla Svizzera, intenzione che contrasta con i legittimi desideri del
figlio.
-
In realtà l'appellante sembra piuttosto censurare il modo in cui
la famiglia affidataria si comporta, tant'è che si duole di non poter
esercitare correttamente il suo diritto di visita. Dall'istruttoria non emerge
tuttavia che alla ricorrente sia mai stato precluso tale diritto. Anzi, la
stessa ricorrente ammette di avere evitato le relazioni con il figlio per non
trovarsi in situazioni “che poi vengono ritorte; non è piacevole vedersi mandare
il figlio in fondo alle scale del palazzo per consegnargli un dono; se poi mi
permetto di contattarlo a scuola, ne viene fatto un dramma” (osservazioni
finali dell'8 gennaio 2001, pag. 3). Ora, che la madre abbia il diritto di
mantenere con il figlio relazioni personali adeguate alle circostanze è
indubbio (art. 273 CC; Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad
art. 310 CC). Tenuto conto però
che nella fattispecie il figlio è disposto a incontrare la madre “a condizione
che si faccia avanti lei” (verbale del 29 agosto 2000), gli inconvenienti
legati all'esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai diretti
interessati, seguendo le direttive precise e puntuali che la curatrice deve
prendere di volta in volta. Ove la madre, il figlio o gli affidatari si
rivelassero inadempienti o incapaci di seguire tali indicazioni, il curatore si
rivolgerà all'autorità tutoria perché adotti provvedimenti idonei (per quanto
riguarda gli affidatari: Hegnauer,
op. cit., pag. 183 n. 25.14). Né il curatore può sottrarsi a tale incombenza
(DTF 118 II 242 consid. 2d); al contrario: egli è abilitato, in collaborazione
con i genitori, a intervenire direttamente sul figlio, regolando in maniera
obbligatoria i particolari delle visite (SJ 1979 pag. 292).
-
Se ne conclude che nel caso specifico non soccorrono le premesse per
reintegrare l'appellante nella custodia parentale sul figlio e che a giusto
titolo l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta. Quanto agli oneri
processuali, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la
particolarità del caso e la circostanza che, dal profilo umano, la domanda
dell'appellante appare soggettivamente comprensibile, si può nondimeno rinunciare
a prelevare tasse e spese. Non si assegnano in ogni modo ripetibili alla
Delegazione tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________ -__________, __________;
– Degazione
tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster