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Numero d'incarto:
11.2001.34
Data decisione, Autorità:
13.06.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00034
Lugano
13 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____/R..____
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________ __________, __________, con
__________ , __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________
-, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________
(ora Commissione tutoria regionale 5, __________)
riguardo la
custodia parentale di
__________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
sulla
figlia __________ __________ (1990);
premesso che __________ __________ è nata il
____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e
__________ __________ (1959);
tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la
Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei
confronti della bambina;
posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso
presentato da __________
__________, __________ __________ e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________
__________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001
alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________,
regolando nel contempo il diritto di visita della madre;
rilevato che contro la citata decisione __________
__________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede
l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un
diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;
accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo
2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________
hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto
l'immediato affidamento di __________;
preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________
ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per
principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito
degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla
controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto
che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro
dell'ap-pello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151; Poudret, Commentaire
de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira
l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie
legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
stabilito
che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato
che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno
profuso dalla legale di __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e
dell'appello adesivo (art. 17 TOA);
valutato
in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la
causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro
dell'appello principale.
-
L'appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico di __________ __________o, che rifonderà a __________
__________, __________ __________ e __________ __________ fr. 1'500.–
complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
–
Commissione tutoria regionale 5, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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