AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.33
Data decisione, Autorità:
29.01.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00033
Lugano
29 gennaio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 3 febbraio 2000 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 febbraio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall'istante con le osservazioni all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1964) e __________ __________ (1959), cittadini belgi, si sono
sposati a __________ (__________) il ____________________ 1989. Dal matrimonio
sono nate __________ (____________________1991) e __________ (4 ottobre 1993).
Il marito, fisioterapista, è titolare della ditta individuale __________ di
__________ __________ a __________, mentre la moglie, diplomata in segreteria
d'albergo e turismo, non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati
di fatto nell'agosto del 1999 e il 13 di quel mese __________ __________ ha
instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l'11 ottobre 1999.
B. Il 3
febbraio 2000 __________ __________ ha presentato allo stesso Pretore un'istanza
di misure protettrici dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare –
l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento delle figlie a sé medesima
con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservata in caso di
disaccordo la decisione prevalente di lei) e un ampio diritto di visita al
padre, un contributo alimentare mensile dal 1° agosto 1999 di fr. 3000.– per sé
e di fr. 840.– per ogni figlia, una provvigione ad litem di fr. 5000.–
o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del
18 febbraio 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha chiesto
che il suo diritto di visita fosse regolato, ha offerto un contributo mensile
dal 1° marzo 2000 di fr. 1800.– per la moglie, di fr. 600.– per __________ e di
fr. 845.– per __________, opponendosi alle altre richieste. Con decreto
cautelare del 22 febbraio 2000, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, ha regolato
il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo mensile dal 1°
febbraio 2000 di fr. 2700.– per la moglie, di fr. 835.– per __________ e di fr.
600.– per __________, obbligando inoltre il marito a versare alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 2000.–. Conclusa l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi nei
quali hanno confermato le rispettive posizioni, la moglie aumentando tuttavia
la richiesta di contributo per le figlie a fr. 1180.– mensili ciascuna.
C. Dopo
di allora le parti hanno segnalato al Pretore l'insorgere di difficoltà nelle
relazioni personali tra genitori e figlie. Il Pretore ha pertanto disposto un
complemento d'istruttoria, facendo sentire il 6 ottobre 2000 __________ e
__________ da __________ __________ -__________, specialista in pedagogia
curativa, e ha riferito i risultati dell'audizione ai genitori il 6 dicembre
2000. Le parti hanno potuto esprimersi sul complemento di istruttoria e hanno
prodotto il 26 e il 27 dicembre 2000 un memoriale conclusivo, inoltrando
entrambe ulteriori documenti. In tale ambito il marito ha diminuito il
contributo offerto per la moglie a fr. 1676.– mensili, la quale ha invece
ribadito il proprio punto di vista. Statuendo il 9 febbraio 2001, il Pretore,
espunti dagli atti i documenti prodotti con le conclusioni, ha affidato
__________ e __________ alla custodia della madre, ha regolato il diritto di visita
del padre, al quale ha prescritto di non incontrare le figlie alla presenza
della sua nuova compagna per almeno sei mesi, ha stabilito un contributo
alimentare mensile a carico del marito in fr. 1100.– per ogni figlia e in fr.
2800.– per la moglie dal 1° febbraio 2000 e ha respinto ogni altra domanda. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste per due quinti
a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per
quest'ultimo di rifondere alla prima fr. 800.– per ripetibili ridotte.
__________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
il predetto giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 23
febbraio 2001 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, in riforma della decisione impugnata il contributo alimentare
mensile per la moglie sia fissato a fr. 305.– dal 1° febbraio 2001 (con facoltà
di compensare quanto versato in eccesso), subordinatamente a fr. 1034.– dal 1°
febbraio 2001 a condizione che le sue entrate nel 2001 raggiungano fr.
80 631.– netti. Preliminarmente egli chiede che siano acquisiti agli atti
i documenti espunti dal Pretore e sollecita nuove prove. Con decreto del 5
marzo 2001 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2001 __________ __________ propone,
previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata. Il 25 marzo e il 7 maggio 2001 l'appellante
ha postulato l'assunzione di nuove prove, reiterando la domanda di effetto
sospensivo. La presidente di questa Camera ha respinto tali richieste il 20
giugno 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi
è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art.
137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si
calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II
302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art.
176 CC).
Il
fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
__________ (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al
singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone
Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel
cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
431).
- L'appellante
postula, in questa sede, la riduzione del contributo per la moglie dal 1°
febbraio 2001 a fr. 305.– mensili o, in subordine, a fr. 1034.– mensili da
versare nella misura di fr. 305.– alle scadenze mensili e per il resto entro il
15 febbraio 2002, sempre che le sue entrate nel 2001 raggiungano i fr.
80 631.– netti. Pur tenendo conto dei contributi per ogni figlia stabiliti
dal Pretore in fr. 1100.– mensili, la domanda principale dell'appellante è dunque
intesa a ottenere la riduzione dei contributi alimentari a complessivi fr.
2505.– mensili (fr. 305.– per la moglie, fr. 1100.– per __________, fr. 1100.–
per __________). Se non che, ancora con le proprie conclusioni completive del
26 dicembre 2000 egli offriva complessivamente contributi dal 1° agosto 1999
per fr. 3121.– mensili, ossia fr. 1676.– per la moglie e fr. 845.– e fr. 600.–
per le figlie, con l'unica riserva di compensare fino a concorrenza di fr.
800.– mensili quanto versato in eccesso fino a quel momento.
Ora, in
appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC, nel senso
che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili. La facoltà di formulare
“davanti all'istanza cantonale superiore nuove conclusioni, purché siano
fondate su fatti e mezzi di prova nuovi” (art. 138 cpv. 1 CC, ripreso dall'art.
423b cpv. 2 CPC) si riferisce infatti solo alle cause di divorzio o di separazione,
non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza inc.
..del 28 giugno 2000, pubblicata in: FamPra.ch
2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza
inc. 11.2002.6 del 10 luglio 2002, consid. 2), sempre che non sussistano
contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio
inquisitorio illimitato: DTF 122 III 404). Ciò, come si vedrà in appresso
(sotto consid. 5c), non è il caso in concreto, essendo litigioso unicamente il
contributo per la moglie. Nella misura in cui davanti a questa Camera postula
un contributo complessivo inferiore ai fr. 3121.– mensili offerti davanti al
Pretore, l'appellante formula quindi una proposta nuova e come tale
irricevibile (I CCA, sentenza inc. .. del 7
maggio 2001, consid. 1). Inammissibile è anche la richiesta, nuova, di sottoporre
il contributo a condizioni.
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche
in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. art. 315b
cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico __________ e
__________ sono state ascoltate, su incarico del Pretore, dalla specialista in
pedagogia curativa __________ __________ -__________. Il precetto dell'art. 144
cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è ragione d'altro canto perché
questa Camera disponga una nuova audizione, ove si consideri che in appello è
litigioso unicamente il contributo alimentare per la moglie.
-
Il
convenuto acclude all'appello una fattura per un biglietto aereo da __________
-__________ a __________ e la relativa ricevuta di versamento, allo scopo di comprovare
le maggiori spese dovute alle modalità per l'esercizio del diritto di visita
stabilite nella sentenza impugnata. Ora, come detto (sopra, consid. 2), l'art.
138 cpv. 1 CC relativo ai “fatti e mezzi di prova nuovi” si riferisce solo alle
cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali o alla
protezione dell'unione coniugale. Per queste ultime procedure continua a valere
il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano
contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio
inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nella
fattispecie è litigioso unicamente, in questa sede, il contributo per la moglie,
non disciplinato dal principio inquisitorio (Rep. 1995 pag. 277). Anche sotto
questo profilo, come si vedrà oltre (consid. 5c), le nuove prove sono dunque improponibili.
-
L'appellante
si duole inoltre che il Pretore abbia espunto dagli atti i documenti da lui
prodotti con le conclusioni completive del 26 dicembre 2000, ossia la distinta
dei pagamenti da lui effettuati nel 2000 in favore della moglie, il conteggio
delle proprie spese (imposte, cassa malati, terzo pilastro, auto, locazione)
nel 2000, entrambi con i giustificativi, e la nota d'onorario del suo precedente
patrocinatore. Ora, per la formazione del proprio convincimento la Camera
civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art.
322 lett. b CPC). La questione è di sapere se in concreto ne ricorrano gli
estremi.
a) In
concreto il Pretore ha spiegato che, anche laddove vige il principio
inquisitorio e la massima ufficiale come nel caso delle questioni relative ai
figli, non è consentito alle parti produrre in modo informe documentazione che,
come in concreto, esse avrebbero potuto esibire prima (sentenza, pag. 12 in
basso e seg.). Il convenuto obietta, in sintesi, che l'acquisizione agli atti
di siffatti documenti s'impone per economia di giudizio, non essendo
ragionevole che ogni pagamento debba formare oggetto di un'assunzione suppletoria
di prove o di una restituzione in intero. Tanto più che, come indipendente,
egli non ha un salario fisso e che solo alla fine dell'anno può determinare
quali siano state le entrate e le uscite effettive. Soggiunge che, per legge,
una contestazione del contributo per la moglie comporta la necessità di
riconsiderare anche quelli per i figli, di modo che il “giudizio
sull'ammissibilità delle prove deve essere generoso” (appello, pag. 10).
b) L'appellante
sembrerebbe richiamare, ciò premesso, l'art. 148 cpv. 1 seconda frase CC, in
virtù del quale se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge,
possono essere oggetto di giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli.
La norma si riferisce unicamente, tuttavia, alle cause di divorzio, mentre la
procedura a tutela dell'unione coniugale continua a essere disciplinata essenzialmente
dai Cantoni (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 313 n. 756). Ciò non toglie che
i contributi per il coniuge e per i figli formino, dal punto di vista della capacità
contributiva del debitore, un insieme i cui singoli elementi non possono essere
fissati in modo indipendente l'uno dall'altro, tanto più che il coniuge
debitore deve vedersi garantire almeno il fabbisogno minimo (sentenza del
Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 verso la fine
con rimandi). Per di più, in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto della filiazione (art. 280 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 176
cpv. 3), spetta al giudice intervenire d'ufficio a tutela del minorenne il cui
contributo fosse insufficiente (DTF 122 III 408 consid. 3d).
c) Rimane
il fatto che, nonostante quanto si è illustrato, il principio inquisitorio
illimitato è volto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il
figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a
edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma
oneri esorbitanti (Rep. 1994 pag. 239 consid. 2b), ipotesi estranea al caso in
esame, come si vedrà in seguito (consid. 12). La giurisprudenza ha già
rammentato, in effetti, che il principio inquisitorio non esonera la parte in
causa, in specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto
possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più
totale insufficienza istruttoria (sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002,
loc. cit. con rimandi, DTF 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4,
1994 pag. 311 con riferimenti). E nel caso precipuo mal si comprende – né l'interessato
spiega – come mai la citata documentazione sia stata prodotta solo con il
memoriale conclusivo del 26 dicembre 2000, allorché tali documenti erano finanche
anteriori all'udienza del 6 dicembre 2000. Né è dato a divedere quali ulteriori
elementi utili al giudizio possano apportare i conteggi dei pagamenti effettuati
dal marito alla moglie o delle spese affrontate da costui nel corso del 2000,
trattandosi di costi già noti o che, come si vedrà ancora (sotto, consid. 8)
non rientrano nella nozione di fabbisogno. Non rivelandosi di presumibile
utilità ai fini del giudizio (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125
I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I
306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), non v'è ragione dunque perché questa
Camera ne promuova l'assunzione d'ufficio.
d) Il
convenuto sottolinea, infine, che le proprie entrate e uscite possono essere determinate
con precisione solo a posteriori. L'argomento poco sussidia. Che il reddito da
attività indipendente del marito sia soggetto a variazioni già si tiene conto
calcolando una media degli utili sull'arco di più anni (sotto, consid. 7a).
Quanto al suo fabbisogno minimo, nozione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid.
7; Rep. 1994 pag. 297), esso è necessariamente determinato pronosticando, sulla
base di dati recenti, le necessità future dell'interessato. Ci si dovesse attenere,
per ipotesi, alla tesi dell'appellante sarebbe infatti possibile fissare contributi
solo per il passato, mentre questi hanno per scopo di garantire il mantenimento
corrente della famiglia. Tutt'al più,
dandosi mutate circostanze oppure qualora
le constatazioni alla base del precedente giudizio dovessero rivelarsi inesatte
o incomplete, le misure adottate potranno
essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 323 n. 783; Hasenböhler in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 3 e 4 ad art. 179 CC). Per il resto, le richieste di nuove
prove formulate dall'appellante il 25 marzo e il 7 maggio 2001 sono già state
respinte dalla presidente di questa Camera con ordinanza del 20 giugno 2001
(sopra, consid. D), sostanzialmente per i motivi appena esposti. Ciò premesso,
nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
- In
concreto il Pretore, dichiarati irricevibili i documenti prodotti dalle parti
con i memoriali conclusivi, ha calcolato le entrate medie del marito in fr.
8304.– mensili, compresi fr. 7099.– di reddito da attività indipendente, fr.
955.– di vantaggio indiretto dall'attività professionale per l'uso del veicolo
in leasing e fr. 250.– a titolo di ripresa di una deduzione fiscale per spese
di pubblicità, non provata dall'interessato. Il Pretore ha quindi determinato
il fabbisogno minimo di lui in fr. 3030.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati
fr.
280.–, canone di locazione fr. 850.– stimati, spese d'automobile fr. 400.–,
onere fiscale fr. 400.– stimati), quello della moglie in fr. 2370.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 890.–, premi della
cassa malati fr. 280.–, onere fiscale fr. 100.– stimati) e quelli delle figlie
in fr. 1100.– mensili ciascuna. Dedotti i fabbisogni complessivi dall'insieme
dei redditi, egli ha suddiviso l'eccedenza di fr. 704.– mensili in ragione di
fr. 452.– alla moglie e di fr. 252.– al marito, onde un contributo mensile per
lei di fr. 2800.– e per le figlie di fr. 1100.– ciascuna.
- Litigioso
è anzitutto, in questa sede, il reddito del marito. L'appellante fa valere, in
sostanza, che come indipendente egli non può contare su un'entrata fissa, che
gli utili della sua attività stanno subendo una flessione, che nel 1997 egli ha
potuto beneficiare di un reddito eccezionale non ripetutosi, che finora egli ha
potuto far fronte agli alimenti solo intaccando il capitale, mentre la moglie
non ha fatto il minimo sforzo per contenere le spese. Egli chiede pertanto di
stralciare dal suo reddito del 1999 l'importo di fr. 6371.– esposto per ragioni
meramente fiscali nella contabilità della società semplice Fisioterapia
__________, di reintegrare la deduzione annua di fr. 3000.– per spese
pubblicitarie ammessa dall'autorità fiscale e la spesa per il leasing
dell'autovettura, di cui necessita per prestazioni a domicilio. Ciò posto, egli
calcola il proprio reddito netto in fr. 5988.– mensili nel 1999, rispettivamente
in fr. 6719.– secondo la media degli ultimi quattro bienni.
a) Trattandosi
di un lavoratore indipendente, il reddito determinante non è necessariamente
quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco
di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit.,
n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da considerare le
fluttuazioni che possono verificarsi nell'andamento di una ditta individuale.
Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del
risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20
dicembre 2001, consid. 3a con
rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite
e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che
risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 42 ad art. 125 CC), tenendo conto in ogni modo di eventuali
detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (sentenza
del Tribunale federale 5P.342/2001, loc. cit. con numerosi richiami).
b) Nella
fattispecie il fiduciario che cura la contabilità della ditta del convenuto ha
attestato che, da quando è stata costituita la società semplice Fisioterapia
__________, tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998, la situazione del suo
cliente si è degradata e che questi, prelevando un salario superiore agli utili
della ditta, ha consumato circa fr. 30 000.– di capitale proprio. Inoltre
il fiduciario ha definito poco buone le prospettive future (deposizione
__________ __________, verbali, pag. 15 nel mezzo e pag. 13 a metà). Se non
che, dalla contabilità agli atti emerge un utile d'esercizio di fr.
71 864.– nel 1999 (doc. 34, 2° foglio), di fr. 69 475.– nel 1998
(doc. 32, 2° foglio) e di fr. 118 397.20 nel 1997 (doc. 31, 2° foglio),
mentre per il biennio fiscale relativo al 1995 e al 1996 l'interessato ha dichiarato
un reddito aziendale medio di fr. 84 210.– annui (doc. 13, dichiarazione
d'imposta 1997/98, 2° foglio) e nel biennio precedente è stato tassato per un
utile aziendale medio di fr. 73 300.– annui (doc. 12, tassazione 1995/96).
A un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, pertanto, non vi sono
ragioni per considerare unicamente l'utile dell'ultimo anno, non ravvisandosi
una flessione durevole degli introiti.
c)
Il convenuto chiede di stralciare dal proprio reddito del 1999 l'importo di
fr. 6371.– conteggiato dal Pretore come quota di partecipazione agli utili
conseguiti dalla società semplice Fisioterapia __________, della quale egli
detiene il 18%. Adduce che fin dal 1995 la società ha registrato perdite annue
tra i
fr.
141 297.– e i fr. 70 000.–, di modo che il risultato del 1999 è
unicamente una posta di pareggio contabile. L'interessato non spiega tuttavia
da dove ricavi cifre siffatte. Agli atti figurano unicamente i dati contabili
della società semplice per gli anni 1997–1999, dai quali emerge una perdita di
complessivi fr. 7908.95 nel 1997, esposta dall'appellante nella propria dichiarazione
d'imposta per fr. 1423.–, di fr. 5735.65 nel 1998, esposta per fr. 1032.–
(richiami “I” dall'Ufficio circondariale di tassazione, dichiarazione d'imposta
1999/2000) e un utile di complessivi fr. 35 396.80 nel 1999 (doc. 35, 2°
foglio). Ne discende che non si scorgono ragioni per prescindere dall'utile
conseguito quale partecipazione alla società nel 1999, fermo restando che
occorrerà conteggiare anche le perdite subite nel biennio precedente.
d) L'appellante
contesta l'aggiunta di fr. 250.– mensili al proprio reddito, corrispondenti
alla deduzione per spese di rappresentanza e pubblicitarie. Egli spiega che
l'autorità fiscale riconosce solo parte delle spese effettive. Il giudice
civile, tuttavia, non è tenuto ad attenersi alle risultanze fiscali (sopra, consid.
7a; Spycher, Kommentar zu ausgewählten
Themen der Unterhaltsberechnung, in: www.berechnungsblaetter.ch, n. 2.2. con
rimando). Poco importa quindi che tale posizione possa essere fiscalmente
dedotta, giacché – come ha attestato il contabile della ditta – si tratta di
una deduzione forfetaria concordata con il fisco (deposizione __________
__________, verbali, pag. 14 nel mezzo). Né il convenuto ha saputo rendere verosimile
un esborso effettivo a tale titolo.
e) Il
marito chiede inoltre di tenere conto della spesa per il leasing
dell'automobile, della quale necessita per le visite e i trattamenti a
domicilio, prestazioni che gli consentono di mantenere la clientela. Spiega che
siffatto onere resta in ogni modo a suo carico, che anche aumentando teoricamente
il suo reddito egli non ha la disponibilità effettiva di quell'importo e che
non vi sono ragioni per omettere il costo di un macchinario aziendale per la
sola ragione che è utilizzato solo per una parte della clientela. La censura
non è priva di pertinenza. Certo, nel valutare il reddito di un indipendente
occorre tenere conto dei consumi privati occulti (Spycher, loc. cit.; Bühler/
Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 153 ad art. 145
CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a
edizione, n. 75 ad art. 163 CC). Nella fattispecie, tuttavia, il noto contabile
ha dichiarato che simile spesa è “essenzialmente aziendale” (deposizione
__________ __________, pag. 14 verso il basso). Né è contestato che il
convenuto svolga prestazioni a domicilio. Inoltre si tratta di una spesa
effettiva, riscontrabile nella contabilità della ditta fin dal 1995 (doc. 29–32
e 34, 2° foglio, posizione “leasing”).
D'altro
canto, un onere di fr. 955.– mensili (fr. 11 469.70 annui: doc. 34, 2°
foglio), cui si aggiungono i costi per l'assicurazione, le imposte di
circolazione e la benzina, appare eccessivo, tanto più ove si pensi che – come
si vedrà oltre (consid. 12) – il reddito del marito è insufficiente a coprire
i fabbisogni della famiglia. Si giustifica pertanto di esigere dall'interessato
una riduzione della spesa a un massimo di fr. 400.– mensili, risparmio che egli
potrà ottenere, per esempio, utilizzando un'auto meno costosa rispetto all'__________
“__________ ” di cui dispone oggi (interrogatorio formale, verbali, pag. 12 risposta
n. 11). La riduzione dell'onere, in ogni modo, non può essere imposta con
effetto retroattivo. Occorre concedere all'interessato un adeguato periodo transitorio
per disdire il contratto di leasing e cambiare automobile (sentenza del
Tribunale federale 5P.112/2001 del 27 agosto 2001, consid. 5d/aa; I CCA,
sentenza inc. ..__________del 7 novembre 2002, consid. 8e).
Ora, agli atti non figura il contratto di leasing, di cui si ignorano pertanto
termine di disdetta e la scadenza. A una prudente stima, un termine di tre mesi
appare nondimeno adeguato. L'onere per il leasing dell'autovettura va quindi ricondotto
a
fr.
400.– mensili (con un risparmio di fr. 555.–) dal 1° giugno 2001, ritenuto che
al più tardi al momento in cui ha statuito il Pretore egli non poteva ignorare
la necessità di contenere le spese e doveva quindi procedere in tal senso.
f) Da
parte sua l'istante fa valere che, comunque sia, gli oneri sociali sono stati
già dedotti dal reddito aziendale del marito. La critica cade nel vuoto,
giacché il Pretore si è dipartito, appunto, dall'utile netto della
fisioterapia, senza operare altre decurtazioni. E il reddito determinante ai
fini del contributo di mantenimento si calcola, appunto, previa deduzione di
siffatti oneri (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 40 ad art. 125 CC). L'interessata adduce inoltre che al reddito
del coniuge vanno aggiunti i costi di “rappresentanza” e il maggior costo per
“elettricità, posta e telefono”. Dalla contabilità agli atti, tuttavia, emerge
che tali spese corrispondono a esborsi effettivi (doc. 34: registrazioni ai
conti n. __________e __________). A un esame di mera verosimiglianza non si
giustifica pertanto di procedere a codesta rettifica.
g) Ciò
posto, il reddito dell'interessato può essere valutato, operando una media
sugli ultimi tre anni, in fr. 87 884.– annui (fr. 118 397.20 ./. fr.
1423.– per il 1997 + fr. 69 475.– ./. fr. 1032.– per il 1998 + fr.
71 864.– + fr. 6371.– per il 1999, diviso su tre anni), pari a fr. 7323.–
mensili (sopra, consid. 7b e 7c). A tale importo vanno aggiunti fr. 250.–
mensili per la deduzione non dimostrata delle spese di pubblicità, per
complessivi fr. 7573.– (sopra, consid. 7d). Inoltre dal 1° giugno 2001 si giustifica
di computare al convenuto un reddito di fr. 8128.– mensili, in modo da tenere
conto di un risparmio di almeno
fr.
555.– per la diminuzione dell'onere di leasing per l'auto (sopra, consid. 7e).
- L'appellante
chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento in 12 rate per
debiti d'imposta di fr. 8797.35, spiegando che la spesa riguarda l'intera famiglia
e che egli non ha più sostanza per eseguire il pagamento. Se non che, detto
onere non è comprovato, la relativa documentazione essendo stata espunta dagli
atti (sopra, consid. 5). D'altro lato il mantenimento della famiglia è
prioritario rispetto ai debiti personali, che possono essere considerati solo
se contratti nell'interesse della famiglia medesima e con l'accordo dell'altro
coniuge, sempre che non intacchino il fabbisogno minimo complessivo (Rep. 1994
pag. 302; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb), ciò che – come si vedrà (sotto, consid.
- – sarebbe il caso in concreto. L'onere per arretrati d'imposta non può
dunque essere preso in considerazione.
Sostiene
l'appellante che occorre tenere conto anche delle spese supplementari causate
dall'obbligo – impostogli dal Pretore – di esercitare il diritto di visita alle
figlie in assenza della sua nuova compagna per almeno sei mesi. Spiega che egli
abita nella casa di lei, alla quale non può chiedere di allontanarsi per consentirgli
di esercitare il diritto di visita e dovrà pertanto trovare un'altra
sistemazione, organizzare attività fuori casa e viaggi dai parenti in
__________, con notevoli costi supplementari. Il fatto è che l'interessato
neppure quantifica l'importo di cui chiede l'inserimento nel suo fabbisogno,
sicché la censura sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC
combinato con il cpv. 5). Per di più la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare che in materia di alloggio determinante non è tanto il costo effettivo
a carico dell'interessato, ma la spesa che a questi può essere riconosciuta se abitasse
da sé solo (FamPra.ch 2000 pag. 135; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
..__________del 23 dicembre 2002, consid. 6). L'eventuale
maggior costo per l'esercizio del diritto di visita rientrerebbe dipoi nel
fabbisogno delle figlie, non in quello del genitore. Ne discende che il
fabbisogno minimo del marito, per il resto incontestato, va confermato in fr.
3030.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 280.–, canone di locazione stimato fr. 850.–, spese d'automobile
fr. 400.–, onere fiscale stimato fr. 400.–).
-
Per
quanto attiene alla moglie, è pacifico che essa non consegue reddito da lavoro
o dalla sostanza. Né il convenuto pretende che essa inizi un'attività
lucrativa, del resto non ancora conciliabile con le cure da prestare alle
figlie di 11 e 9 anni (DTF 115 II 10). In merito al fabbisogno minimo
dell'istante, l'appellante adduce che essa ha rifiutato di lasciare
l'abitazione coniugale, da lui ritenuta troppo dispendiosa. Egli non indica
tuttavia in che misura andrebbe ridotta la spesa per l'alloggio, di modo che la
censura, indeterminata, sarebbe irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC
combinato con il cpv. 5). Del resto il Pretore già ha ridotto siffatta posta da
fr. 2160.– a fr. 890.– mensili, dedotta la quota a carico delle figlie
(sentenza, pag. 16). Il fabbisogno minimo dell'appellata, per il resto
incontroverso, ammonta dunque a fr. 2370.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 890.–, premi della cassa malati fr.
280.–, onere fiscale stimato fr. 100.–).
-
Quanto ai fabbisogni delle figlie __________ (1991) e __________
(1993), le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton __________ in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella
pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedono per due figli fra i 7 e i 12 anni
un fabbisogno in denaro di fr. 1540.– mensili ciascuno, compresi fr. 360.–
per cura e educazione. Se il coniuge affidatario non svolge attività lucrativa,
come in concreto, la cura e educazione sono prestate in natura. Ne segue che
dalla cifra di fr. 1540.– vanno dedotti fr. 360.– per cura e educazione. Il
fabbisogno in denaro delle due ragazze ammonta, pertanto, a fr. 1180.– ciascuna.
a) Il
Pretore ha ridotto tale importo a fr. 1100.– mensili per tenere conto del
minore costo della vita in Ticino. Contrariamente all'opinione del primo
giudice, tuttavia, non si giustifica alcuna riduzione percentuale del
fabbisogno in denaro. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000
infatti non sono più commisurate al costo della vita nell'area urbana di
__________, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala
nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati
corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie
di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per
rapporto alle cifre figuranti nella tabella sono possibili, ma devono
giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un
ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli:
op. cit., pag. 12 in basso) e non solo per il fatto che i genitori non siano
economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit.,
pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata in: Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11). Ciò posto, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione il fabbisogno in
denaro delle figlie dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– fissati dal
primo giudice a fr. 1180.–.
b) Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i
coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che il giudice le limiti
nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da
provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Inoltre le parti possono sempre sollecitare
un adattamento a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non rispetta però il
principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni
qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Di per sé andrebbero pertanto
fissati contributi di mantenimento scalari secondo l'età delle figlie, che
raggiungeranno il tredicesimo anno di età rispettivamente nel novembre 2003 e
nell'ottobre 2005 (Hausheer/Spycher,
Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Per di più, di regola, la moglie
potrebbe anche essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a metà tempo nel
novembre 2003, quando la figlia minore Aurélie avrà compiuto i 10 anni (DTF 115
II 10). Nella fattispecie, tuttavia, già risulta pendente davanti al Pretore
un'istanza del 6 agosto 2001 introdotta dal marito per la modifica delle misure
a protezione dell'unione coniugale, avente per oggetto – tra l'altro – la riduzione
dei contributi. Non è il caso pertanto di stabilire contributi scalari con il
giudizio odierno, tanto più che non è ancora possibile formulare concreti
pronostici sulle future possibilità lucrative della moglie, sulle quali le
parti neppure si sono espresse.
-
Il
Pretore ha attribuito l'eccedenza mensile del bilancio familiare per fr. 452.–
alla moglie e per fr. 252.– al marito, richiamandosi alla giurisprudenza del
Tribunale federale pubblicata in DTF 126 III 9. Il convenuto contesta tale
suddivisione, facendo valere di dovere ricorrere a terzi per i lavori di casa e
di avere spese supplementari per l'esercizio del diritto di visita. Ora, la
divisione dell'eccedenza a metà è di principio la regola. A tale chiave di riparto
si può derogare solo ove essa conduca a una tesaurizzazione del contributo
alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994
pag. 148 con riferimenti), ciò che non è il caso in concreto. Nella sentenza
alla quale si è ispirato il Pretore, il Tribunale federale ha precisato che
un'ulteriore eccezione si impone, qualora uno dei coniugi debba provvedere a
figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato
indipendentemente e separatamente da quello dei genitore affidatario (DTF 126
III 9; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 5P.69/2001 del 26 marzo 2001, consid.
4b). Nel Cantone Ticino il consolidato indirizzo giurisprudenziale è quello di
calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del genitore affidatario,
sulla base delle citate raccomandazioni. La sola presenza di figli non è quindi
un motivo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza (I CCA, sentenza del
3 agosto 2001 in re D., menzionata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n.
22 pag. 9).
-
Nelle
condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite
coniugali si presenta come segue:
Periodo fino al 31 maggio 2001
reddito del marito fr.
7573.–
reddito
della moglie fr. –.–
fr.
7573.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3030.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2370.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1180.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1180.–
fr.
7760.– mensili
ammanco fr.
187.– mensili
Il marito può
conservare per sé
(fabbisogno minimo) fr. 3030.– mensili,
e dovrebbe corrispondere alla moglie
(fabbisogno
minimo) fr. 2370.– mensili
versando per
le figlie
__________ fr. 1180.– mensili
e __________ fr. 1180.– mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno
dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione.
Contrariamente a quanto adduce l'appellante, infatti l'uno non è prioritario
rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
..__________del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche
sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2
con rimandi). L'appellante ha poi il diritto di conservare l'equivalente del suo
fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356
consid. bb). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione del marito
fr.
7573.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno) = fr. 4543.– mensili,
somma dovuta
fr. 2370.– + fr. 1180.– + fr. 1180.– = fr. 4730.– mensili
contributo
per la moglie
fr.
2370.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 2277.– mensili
contributo
per __________
fr.
1180.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 1133.– mensili
contributo
per __________
fr.
1180.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 1133.– mensili.
Periodo dal 1° giugno 2001
reddito del marito fr.
8128.–
reddito
della moglie fr. –.–
fr.
8128.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3030.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2370.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1180.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1180.–
fr.
7760.– mensili
eccedenza fr. 368.–
metà eccedenza fr. 184.–
Il marito può
conservare per sé
fr. 3030.– + fr. 184.– = fr. 3214.–
mensili
e deve
versare
per la moglie
fr.
2370 + 184.– = fr. 2554.–– mensili
per
__________ fr. 1180.— mensili
e per __________ fr. 1180.— mensili.
In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 122 II 408), il contributo alimentare per le figlie
deve dunque essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– mensili fissati dal
Pretore a fr. 1133.– fino al 31 maggio 2001 e a fr. 1180.– dopo di allora, già
compresi eventuali assegni familiari. L'appello va pertanto accolto entro
questi limiti e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante vede accogliere il suo gravame solo in minima parte e si
giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle
spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per
ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera
apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle
ripetibili, che può rimanere invariato. L'attribuzione di ripetibili rende
senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata, del resto in subordine,
dall'appellata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
2.2 A
titolo di contributo alimentare per le figlie, __________ __________ verserà
mensilmente e anticipatamente alla madre __________ __________:
fr.
1133.– per __________ e fr. 1133.– per __________ dal 1° febbraio 2000 fino al
31 maggio 2001, compresi eventuali assegni familiari, e
fr.
1180.– per __________ e fr. 1180.– per __________ dal 1° giugno 2001 in poi, compresi
eventuali assegni familiari.
2.3 A
titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ verserà
mensilmente e anticipatamente a __________ __________:
fr.
2277.– dal 1° febbraio 2000 fino al 31 maggio 2001 e
fr. 2554.– dal 1° giugno 2001 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico per nove decimi e per il
resto a carico della controparte. __________ __________ rifonderà inoltre a
__________ __________ fr. 1500.– per ripetibili ridotte di appello.
III. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
dichiarata senza oggetto.
IV. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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