AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.32
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, ICCA
Incarto n°
11.2001.32
Lugano
12 gennaio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza del 3 luglio 2000 dallo
Stato del Cantone
(rappresentato dall'Ufficio dei registri del
Distretto di Lugano)
contro
__________ __________. __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
__________ __________. __________, __________
ing. __________ __________, __________
__________ ,
__________ ()
Comunione ereditaria fu __________ __________, composta di:
__________ __________, __________;
__________ __________, __________; __________ __________, __________; __________
__________, __________; __________
__________ e __________ , ____________________ ()
__________, __________, __________ e __________
, __________
()
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 febbraio 2001 presentato da __________ __________, __________,
dalla Comunione ereditaria fu __________ __________, da __________ __________ e
__________ __________ contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2001 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
29 marzo 1993 la ditta __________ __________ & __________ __________ ha
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, che fosse iscritta in
via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma
di fr. 460 000.– con interessi al 7% da quello stesso giorno collettivamente su
tutte le proprietà per piani formanti la “__________ __________ ” di __________
__________ (particella n. __________RFP). La proprietà per piani n. 1
apparteneva ad __________ __________, la
n. 6 a
__________ __________, la n. 7 a __________ __________, la n. 8 a __________
__________, la n. 9 a __________ e __________ __________, la n. 10 a __________
e __________ __________, la n. 12 a __________ e __________ __________, la n.
16 a __________ __________ e __________ __________ __________r. Tutte le altre
proprietà per piani (n. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15 e 17) appartenevano alla
__________ __________ __________ in moratoria concordataria. Il Pretore ha accolto
l'istanza senza contraddittorio il 2 aprile 1993 e l'ufficiale del registro
fondiario ha eseguito l'iscrizione provvisoria il 5 aprile successivo.
B. Dopo
una lunga sospensione della procedura dovuta a trattative fra le parti, il contraddittorio
sull'iscrizione provvisoria ha avuto luogo il 13 novembre 1997 ed è continuato
il 2 dicembre 1997. Statuendo l'11 dicembre 1997, il Pretore ha confermato
l'iscrizione provvisoria, ma ha suddiviso l'aggravio dell'ipoteca legale
proporzionalmente sulle singole proprietà per piani – eccettuate la n. 12 e la
n. 17, sulle quali la ditta aveva rinunciato ad avanzare diritti – in base a una
chiave di riparto che la ditta medesima aveva proposto al contraddittorio, per
un valore complessivo di fr. 446 427.95 oltre interessi al 7% dal 29 marzo
1993. Con decisione del 17 dicembre 1997 l'ufficiale del registro fondiario ha
rifiutato di dar seguito al decreto, comunicando che l'iscrizione provvisoria
iscritta senza contraddittorio era stata cancellata nel frattempo, il 26 giugno
1997, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti di __________ “a seguito di
aggiudicazione”, ciò che rendeva impossibile eseguire l'ordine.
C. Contro
la decisione predetta la __________ __________ & __________ __________ ha ricorso
il 19 gennaio 1998 all'autorità di vigilanza sul registro fondiario, facendo
valere che l'Ufficio dei fallimenti aveva chiesto bensì la cancellazione
dell'iscrizione provvisoria, ma solo sulle proprietà per piani della __________
__________ __________ realizzate all'asta il
7 marzo
1997, mentre l'ufficiale aveva radiato l'iscrizione provvisoria – per sbaglio –
anche dalle proprietà per piani n. 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 16, estranee alla
procedura di fallimento. Statuendo il
1°
settembre 1998, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. Tale decisione
non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
D. Frattanto, il 10 marzo 1998, la ditta ha intentato un'azione di rettifica
del registro fondiario (art. 975 CC) contro i titolari delle proprietà per
piani n. 1 (), n. 6 (r), n. 7
(. __________r), n. 8 (), n. 9 (____________________e
Comunione ereditaria fu __________ ________), n. 10
(____________________________), come pure contro il Comune di __________
__________ e lo Stato del Cantone __________, perché fosse accertata l'inesistenza
dell'intervenuta cancellazione e fosse ripristinata l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale collettiva sui sette fondi citati. Quest'ultima richiesta è
stata formulata già in via cautelare ed è stata accolta dal Pretore con decreto
del 23 luglio 1998, l'ufficiale del registro fondiario essendosi visto ordinare
la reinscrizione provvisoria, sulle citate proprietà per piani, dell'ipoteca
legale collettiva cancellata il 26 giugno 1997.
E. In
parziale accoglimento di un appello introdotto il 30 luglio 1998 da __________
__________, della Comunione ereditaria fu __________ __________, da __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ __________, il 7 febbraio 2000 questa Camera ha
riformato il decreto del Pretore. Pur rilevando che – di per sé – l'istanza
cautelare sarebbe stata da respingere, poiché trattandosi di un'inavvertenza
commessa dall'ufficiale sarebbe stata possibile solo una rettifica (amministrativa)
sulla base dell'art. 977 CC, questa Camera – vincolata alle richieste degli
appellanti – ha suddiviso l'ammontare dell'ipoteca legale collettiva gravante
le proprietà per piani come stabiliva il decreto cautelare dell'11 dicembre
1997, ossia fr. 31 689.20 a carico della proprietà per piani n. 6 di __________
__________,
fr.
29 564.30 a carico della proprietà per piani n. 9 di __________ __________
e della Comunione ereditaria fu __________ __________,
fr.
28 971.70 a carico della proprietà per piani n. 10 di __________ e
__________ __________ e fr. 45 139.20 a carico della proprietà per piani n. 16
di __________ __________ e __________ __________ __________, oltre interessi al
5% dal 29 marzo 1993. Essa ha confermato invece il ripristino dell'iscrizione
provvisoria relativo all'ipoteca legale di
fr.
460 000.– con interessi al 7% dal 29 marzo 1993 gravante collettivamente
le proprietà per piani n. 1, 7 e 8 appartenenti ai convenuti __________
__________, __________ __________. __________ e __________ , che non
avevano presentato appello (inc. ..). La trattazione
dell'azione di rettifica è frattanto proseguita nel merito e il dibattimento
finale è avvenuto il 6 settembre 2000. La sentenza non è ancora stata emessa.
F. Nel
frattempo, preso atto della sentenza pronunciata da questa Camera, il 3 maggio
2000 l'ufficiale del registro fondiario ha interpellato i proprietari delle
proprietà per piani n. 1 (acquistata il 29 febbraio 2000 da __________
__________), n. 6 (), n. 7 (.
__________), n. 8 (donata il 30 novembre 1999 a __________ __________r), n. 9
(____________________e Comunione ereditaria fu __________ __________), n. 10
(__________e __________ __________) e n. 16 (donata il
30
settembre 1999 a __________, __________, __________ e __________ __________),
chiedendo di essere autorizzato a rettificare l'iscrizione giusta l'art. 98
cpv. 3 RRF mediante il ripristino delle ipoteche legali provvisorie suddivise
su ciascuna proprietà per piani secondo quanto figurava nel decreto cautelare
dell'11 dicembre 1997. Non avendo ottenuto il consenso, il 16 giugno 2000
l'ufficiale ha proposto ai comproprietari di iscrivere nuovamente l'ipoteca legale
provvisoria di fr. 460 000.– collettivamente sulle loro proprietà per
piani. Anche tale proposta è stata respinta.
G. Il 3
luglio 2000 lo Stato del Cantone __________ ha promosso nei confronti dei citati
comproprietari un'azione di rettifica del registro fondiario fondata sugli art.
977 cpv. 1 CC e 98 RRF davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo il ripristino dell'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria di fr.
460 000.– con interessi al 7% dal 29 marzo 1993 da annotare
collettivamente sulle proprietà per piani n. 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 16. Alla
discussione del 6 settembre 2000 esso ha precisato che la reinscrizione doveva
avvenire sulla base del documento giustificativo n. __________del 5 aprile
1993 (ossia sulla base del decreto pretorile emanato prima del contraddittorio)
e che l'ufficiale, eseguita la rettifica, avrebbe cancellato le ipoteche
legali relative alla medesima fattispecie iscritte posteriormente. Il convenuto
__________ __________ (proprietario delle proprietà per piani n. 1 e 8) ha proposto
di respingere l'azione o quanto meno, in subordine, di suddividere l'ipoteca
legale collettiva fra le proprietà per piani come prevedeva il decreto
cautelare dell'11 dicembre 1997, con un aggravio di
fr.
31 689.20 sulla sua unità n. 1 e di fr. 26 564.30 sull'unità n. 8.
Anche i convenuti __________ __________ (titolare della proprietà per piani n.
6), __________ __________ e Comunione ereditaria fu __________ __________ (n.
9), __________ e __________ __________ (n. 10) e __________, __________,
__________ e __________ __________ (n. 16) hanno proposto di respingere l'azione,
mentre il convenuto __________ __________ (titolare della proprietà per piani
n. 7) non si è costituito in giudizio.
H. Esperita
l'istruttoria, le parti – salvo l'istante e il convenuto __________ __________–
hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro
posizioni, rinunciando al dibattimento finale in occasione di un'udienza del 7
novembre 2000, alla quale il convenuto precluso non è comparso. Statuendo il 16
febbraio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha ordinato
all'ufficiale del registro fondiario la reinscrizione in via provvisoria dell'ipoteca
legale di fr. 460 000.– con interessi al 7% dal 29 marzo 1993 gravante
collettivamente le proprietà per piani n. 6 (di __________ __________), n. 7
(di __________ __________), n. 9 (di __________ __________ e della Comunione
ereditaria fu __________ __________) e n. 10 (di __________ e __________
__________r). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state
poste per un mezzo a carico dello Stato e per l'altra metà a carico dei
titolari delle proprietà per piani n. 6, 7, 9 e 10 in solido, tenuti a
rifondere all’istante fr. 500.– per ripetibili ridotte. A sua volta lo Stato
del Cantone __________ è stato condannato a versare fr. 1200.– complessivi per
ripetibili ai convenuti __________ __________ e __________, __________
__________ e __________ __________.
I. Contro
la sentenza appena citata __________ __________, __________ __________h, la
Comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 26 febbraio 2001 nel
quale chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, l'azione nei loro
confronti sia respinta. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2001 lo Stato del
Cantone __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la
decisione impugnata. __________ __________, __________, __________, __________
e __________ __________ e __________ __________ sono rimasti silenti.
M. Le
risultanze degli accertamenti sono state comunicate alle parti il 19 febbraio
2003, alle quali è stata accordata la facoltà di chiedere, entro dieci giorni,
un dibattimento finale. __________ __________ ha comunicato di rinunciarvi,
così come __________ __________, __________ __________h, la Comunione
ereditaria fu __________ , __________ e __________ ,
, , __________ e __________ . __________
__________ è nuovamente rimasto silente. Il 9 aprile 2003 __________ __________
ha comunicato di avere raggiunto un accordo con la __________ __________ &
__________ , di modo che con decreti dell'8 aprile 2003 il Pretore lo
ha dimesso dalla lite concernente la rettifica del registro fondiario a norma
dell'art. 975 CC (..) e da quella inerente
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale
(..), mentre l'ipoteca legale di fr.
31 689.20 iscritta in via provvisoria sulla proprietà per piani n.
__________ (già n. 6) è stata cancellata. __________ __________ ha quindi
chiesto di essere dimesso anche dalla causa in esame, proponendo di porre le
spese a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili. Il 29
aprile 2003 __________ e __________ __________ hanno fatto una comunicazione
analoga, chiedendo anch'essi di essere dimessi dalla lite. Il giudice delegato
di questa Camera ha notificato i due scritti, fissando allo Stato un termine di
dieci giorni per esprimersi. Il 31 ottobre 2003 il Cantone ha reso noto di non
avere particolari osservazioni da formulare, sollecitando nondimeno la
rifusione delle spese e la corresponsione di un'equa indennità.
Considerando
in diritto: 1. La
rettifica nel registro fondiario di iscrizioni indebite sin dall'inizio è
disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di
operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero
adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella
richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni
eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 RRF), ovvero per inavvertenza
dell'ufficiale, sicché l'iscrizione o l'annotazione non corrisponde ai
documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. Una via preclude
l'altra (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).
La possibilità dell'art. 977 CC decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti
l'immobile facendo assegnamento in buona fede sul contenuto del registro. In
tale eventualità rimane solo l'azione dell'art. 975 CC, la quale tuttavia è
data unicamente per contestare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni
ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più
dato alcun rimedio (DTF 123 III 461 consid. 2c e 350 consid. 2).
-
L'art.
977 CC, in particolare, va interpretato alla luce dell'art. 98 RRF, che
prospetta due possibilità: o l'ufficiale del registro constata immediatamente
l'inavvertenza e la rettifica “senz'altro” (art. 98 cpv. 2 RRF), oppure egli
ravvisa l'inavvertenza solo in un secondo tempo, “dopo che gl'interessati o dei
terzi abbiano avuto notizia dell'iscrizione inesatta”. In quest'ultimo caso
egli deve avvertire gli interessati, “chiedendo loro di consentire per iscritto
alla rettificazione e procedere a quest'ultima tostoché sia in possesso del
consenso di tutti” (art. 98 cpv. 3 RRF). Se uno degli interessati rifiuta,
l'ufficiale deve invitare il giudice competente a ordinare la rettificazione
(art. 98 cpv. 4 RRF). L'intervento del giudice avviene allora nel quadro di
una procedura amministrativa avente per oggetto la rettifica di un
errore dovuto a svista dell'ufficiale (DTF 117 II 45 consid. 5). Se
l'ufficiale, benché sollecitato, non agisce, ogni interessato può adire
l'autorità di vigilanza con ricorso per denegata o ritardata giustizia a norma
dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46 consid. 6). Dal profilo formale le azioni
di rettifica del registro fondiario a norma dell'art. 977 CC sono trattate con
la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia
l'art. 4 n. 25 LAC combinato con l'art. 5 della legge stessa), in esito della
quale il giudice statuisce con sentenza (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile alla
Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). L'appello
in esame, tempestivo, è quindi ricevibile.
-
Gli
appellanti producono in questa sede le istanze di iscrizione relative alla
compravendita delle proprietà per piani n. __________ (già n. 6) e __________
(n. 10). Sull'ammissibilità di tale documentazione, nuova, non occorre
interrogarsi poiché, comunque sia, il 15 gennaio 2003 l'ex presidente di questa
Camera ha ordinato l'acquisizione degli estratti del registro fondiario
provvisorio riguardanti tutte le proprietà per piani oggetto della presente
controversia.
-
Secondo l'art. 120 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene
con la consegna di un esemplare al destinatario (cpv. 1) nel luogo in cui egli
dimora o svolge la sua attività (cpv. 2), nelle sue mani o, se assente, “a
persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente” (cpv. 3). Se
il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo
(cpv. 4). In concreto risulta che tutti gli atti di causa intimati a __________
__________ sono stati notificati a una fiduciaria, il cui direttore deteneva
una procura generale (lettera 30 gennaio 2003 della __________ & __________
__________). Se non che, nel __________ la rappresentanza processuale è
riservata agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone e alle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1
CPC), ciò che non è il caso in concreto. Ne discende che le notifiche eseguite
alla fiduciaria sono irregolari.
La
prassi, invero, non reputa inefficace qualsiasi notifica solo perché irrita;
tale è unicamente quella che ha causato pregiudizio al destinatario (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, pag. 360 nota 427 con rimandi). Se non che, un pregiudizio si è
verificato appunto in concreto, poiché non consta che gli atti siano mai stati
trasmessi al convenuto, il quale non si è neppure costituito in giudizio. Ciò
offende l'art. 84 CPC. Ora, gli atti di procedura compiuti in violazione del contraddittorio
sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC), vizio che dev'essere rilevato
d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non
di un semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con
cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una
sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione
può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi
mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Ciò non toglie però che nella
fattispecie il convenuto, cui non è pervenuta la sentenza del Pretore, non ha
nemmeno potuto appellare. E una sentenza non comunicata alla parte non esplica
effetti (DTF 122 I 99). Ne segue che, in quanto riguarda __________ __________,
la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla (I CCA, sentenza del 9 marzo
2001 in re S., consid. 3). Dato che l'interessato non ha potuto difendersi
nemmeno davanti al Pretore, incomberà a quest'ultimo intimare regolarmente
l'istanza, convocare il convenuto per la discussione e statuire di nuovo nei
confronti di lui (art. 326 lett. a CPC).
-
Con lettere del 9 e del 29 aprile 2003 gli appellanti __________
__________, __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato a
questa Camera di avere raggiunto un accordo con la ditta beneficiaria delle
ipoteche legali provvisorie, la cui cancellazione dal registro fondiario è
oggetto dell'attuale causa. Essi chiedono pertanto di essere dimessi dalla
lite, sostenendo che, per quanto li riguarda, la procedura è ormai senza
oggetto. L'istante, interpellato al proposito, non si è opposto alla domanda,
protestando nondimeno le spese e un'adeguata indennità. Ne discende che, per
quanto concerne i convenuti in rassegna, la causa va dichiarata priva d'oggetto
e stralciata dai ruoli. Per quanto attiene agli oneri processuali e alle
ripetibili, si dirà in appresso (consid. 14). Il provvedimento non riguarda, ad
ogni buon conto, gli appellanti __________ __________ e Comunione ereditaria fu
__________ __________, titolari della proprietà per piani n. __________ (già n.
9), la cui posizione non è toccata dallo stralcio.
-
La
legittimazione di una parte – attiva o passiva – è un presupposto di merito, da
verificare d'ufficio per diritto federale in ogni stadio di causa (DTF 126 II
63 consid. 1 con rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid.
1; Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17 e 18). Ora, giusta l'art. 98
cpv. 4 RRF “l'ufficiale deve chiedere al giudice competente di ordinare la
rettificazione”. Il disposto dev'essere interpretato nel senso che la
legittimazione per agire in giudizio spetta alla corporazione di diritto
pubblico competente per la tenuta del registro fondiario, rappresentata
dall'ufficiale (Schmid in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 26 ad art. 977). La legittimazione
attiva dello Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'ufficiale dei
registri del Distretto di Lugano, è pertanto data (v. anche l'art. 953 cpv. 1
CC e l'art. 2 della legge sul registro fondiario; RL 4.1.3.1).
-
Per
quanto attiene alla legittimazione passiva, l'azione dell'art. 977 CC – come l'azione
dell'art. 975 CC – dev'essere intentata contro “tutti gli interessati” (art. 98
cpv. 3 RRF), ossia contro tutti coloro i cui diritti reali siano lesi dall'iscrizione
inesatta e contro tutti coloro che, al contrario, escano avvantaggiati o
pregiudicati dalla rettifica (Deschenaux,
Le registre foncier, in: Traité de droit privé, vol. V/II/2, Friburgo 1983,
pag. 732 in alto), compresi quelli che già hanno dato il loro consenso all'operazione
(art. 98 cpv. 3 CC; Schmid, op.
cit., n. 26 ad art. 977 CC). E la rettifica ordinata dal giudice potrà essere
iscritta a registro fondiario solo ove tutti gli interessati siano stati
coinvolti nella procedura (Schmid,
loc. cit.). In particolare, trattandosi di reinscrivere un diritto di pegno
cancellato erroneamente, vanno convenuti non solo i proprietari del fondo
gravato, ma anche gli altri titolari di diritti reali che siano formalmente
toccati, segnatamente i creditori ipotecari iscritti posteriormente o in pari
grado e i titolari di servitù, la cui iscrizione sia avvenuta nel frattempo (Deschenaux, op. cit., pag. 683 in basso).
a) Nella
fattispecie si desume dagli atti che, contestualmente alla donazione della
proprietà per piani n. __________ (n. 16) alle convenute __________,
, __________ e __________ , è stato costituito il 30
settembre 1999 sulla proprietà stessa un diritto di abitazione vita natural
durante a favore dei donanti __________ - e __________ -
__________ (doc. C). Costoro andavano pertanto convenuti in giudizio. Se non
che, il Pretore ha respinto – seppure per altri motivi – l'istanza relativa
alla citata proprietà per piani e le interessate non hanno presentato appello.
La questione è dunque superata. Analogamente non giova accertare se vi siano
ulteriori interessati alla rettifica dell'iscrizione sulle proprietà per piani
n. __________ e __________ (n. 1 e 8), al cui riguardo l'azione è stata
respinta. Quanto alle proprietà per piani n. __________, __________,
__________e __________ (già n. 6, 7, 9 e 10), questa Camera ha proceduto
d'ufficio all'ispezione del registro fondiario, assumendo i relativi estratti
dai quali emerge che non sono stati iscritti nuovi diritti di pegno o nuove
servitù nel periodo intercorso fra l'erronea cancellazione, intervenuta il 26
giugno 1997 (doc. B), e l'avvio della presente causa, il 3 luglio 2000.
b) È
vero che dopo il 3 luglio 2000 sono stati iscritti trapassi di proprietà concernenti
le proprietà per piani n. __________, __________, __________ (già n. 6, 7 e 10,
v. anche sopra, consid. L), come pure nuovi pegni immobiliari (proprietà per
piani n. __________e __________). Ed è vero altresì che la rettifica amministrativa
degli art. 977 CC e 98 RRF è esclusa quando, dopo all'iscrizione erronea, la
proprietà del fondo è passata a un terzo (DTF 123 III 346 consid. 2a). Se non
che, diversamente dalla fattispecie odierna, la sentenza appena citata si riferiva
a un caso in cui la proprietà era stata acquistata da un terzo prima dell'avvio
della causa. Del resto, si applicasse tale giurisprudenza in concreto, il proprietario
gravato potrebbe in ogni tempo rendere vana la procedura avviata sulla base
dell'art. 977 CC alienando la particella in pendenza di causa. Per il resto
giovi ricordare che, gli acquirenti non avendo chiesto di subentrare nel
processo, quest'ultimo continua fra le parti in causa e – fatte salve le
disposizioni del diritto civile in merito all'acquisto del terzo in buona fede
– la sentenza passerà in giudicato anche nei loro confronti (art. 110 cpv. 1
CPC; Rep. 1981 pag. 335 consid. 2; Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,
pag. 424).
-
Il
Pretore ha rammentato anzitutto il tenore dei documenti giustificativi sulla
base dei quali erano intervenute le cancellazioni dell'ipoteca legale
collettiva sulla proprietà per piani dei convenuti, desumendone che ciò era
avvenuto per inavvertenza manifesta. Onde l'ammissibilità della procedura
amministrativa secondo l'art. 977 CC. Ciò posto, egli ha respinto l'eccezione
di cosa giudicata sollevata da __________ __________, ritenendo che l'oggetto
della decisione emanata a suo tempo dall'autorità di vigilanza sul registro
fondiario (in seguito al ricorso contro la decisione di rigetto dell'ufficiale)
non è quello della causa pendente. Quanto alle domande di giudizio, egli le ha
reputate sufficientemente precise, giungendo per finire alla conclusione che in
concreto nulla ostava al ripristino di un'annotazione o di un'iscrizione provvisoria
ordinata dal giudice prima del contraddittorio. Tuttavia, ricordato che una rettifica
sulla base dell'art. 977 CC non è lecita quando la proprietà dell'immobile è
passata a un terzo, il Pretore ha respinto l'istanza nella misura in cui si
riferiva ai titolari delle proprietà per piani n. 1, 8 e 16 (ora n. __________,
__________e __________). Egli non ha mancato di precisare inoltre che
l'iscrizione da ripristinare sulle proprietà per piani n. 6, 7, 9 e 10 (ora n.
__________, __________, __________e __________) è quella erroneamente
cancellata, ossia l'ipoteca legale provvisoria collettiva di fr.
460 000.–, mentre la ripartizione dell'importo fra le singole proprietà
per piani sarebbe potuta avvenire solo più tardi. Da ultimo, appurato che la
parallela causa di rettifica a norma dell'art. 975 CC è ancora pendente, egli
ha respinto la domanda volta a far cancellare tutte le altre ipoteche legali
iscritte dopo il 1993 nel medesimo ambito.
-
Gli
appellanti evocano la sentenza emanata da questa Camera nell'azione di
rettifica giusta l'art. 975 CC, sottolineando che un riesame della fattispecie
si impone alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria odierna. In
sintesi, essi contestano che la cancellazione dell'ipoteca legale collettiva
sia avvenuta per mera svista. Affermano che, contrariamente a quanto assume il
Pretore, una procedura di rettifica a norma dell'art. 977 CC non è data solo
perché sussista discrepanza fra i documenti giustificativi e l'iscrizione
litigiosa. Occorre che sia adempiuto anche un presupposto soggettivo, ovvero
che l'errore sia stato involontario. Nella fattispecie – essi continuano –
l'ufficiale ha avviato una procedura di rettifica nel senso dell'art. 98 RRF
solo in seguito alla sentenza di questa Camera. Inoltre la funzionaria che si è
occupata materialmente della cancellazione ha confermato di essere tuttora
convinta di avere agito correttamente. Non sussisterebbe perciò alcuna
inavvertenza. Per di più – concludono – a mente della dottrina un'annotazione
cancellata non può più, in alcun caso, essere reinscritta.
-
Come
si è spiegato (consid. 1), una procedura di rettifica a norma dell'art. 977 CC
presuppone che l'operazione contestata sia stata eseguita “per isvista” (art. 98
cpv. 1 RRF: aus Versehen, par mégard). L'inesattezza dev'essere
quindi involontaria e ricondursi a inavvertenza dell'ufficiale. Essa non deve
dipendere da un eventuale errore nell'istanza o nei documenti giustificativi,
di per sé validi e legittimi, bensì da una loro erronea trascrizione (DTF 117
II 44 in fondo e 45 con rimandi; BGBR/RNRF 81/2000 pag. 411 n. 41 consid. a con
rinvii). Recare la prova dell'inavvertenza può essere difficile, dovendosi
dimostrare la causa psicologica dell'errore (come definita da Deschenaux , op. cit., pag. 719). La
svista può nondimeno essere presunta qualora l'iscrizione a registro fondiario
non corrisponda manifestamente al documento giustificativo e se, a un attento
esame, non è possibile spiegare l'operazione altrimenti se non con uno sbaglio
dell'ufficiale (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 266 n. 970a, citato in: DTF
117 II 45 e BGBR/RNRF 81/2000 pag. 412).
-
Nella fattispecie, come questa Camera ha già avuto modo di accertare
nella precedente sentenza (doc. C, consid. 2), l'Ufficio dei fallimenti del
Distretto di __________ ha invitato il 9 giugno 1997 l'ufficiale del registro
fondiario a cancellare – tra l'altro – l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale collettiva gravante le proprietà per piani n. 2 (ora n. __________,
comperata all'asta da __________ __________: doc. B1), 3, 4, 5, 11,
13, 14 e 15 (ora n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________e __________, comperate all'asta da __________ __________: doc. B2,
B3, B4, B5, B6, B7 e B8),
già appartenenti alla __________ __________ __________. La richiesta, pervenuta
all'ufficiale del registro il 26 giugno 1997 (doc. B1–8), è stata
eseguita il giorno stesso (doc. D2). Fraintendendo la locuzione “da
cancellarsi totalmente” riferita, nelle otto richieste dell'Ufficio dei
fallimenti, alle singole proprietà per piani (doc. B1–8, pag. 2
punto 6 lett. b n. 2), l'ufficiale del registro ha radiato totalmente
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale non solo dalle proprietà n. 2, 3,
4, 5, 11, 13, 14 e 15, bensì da tutte le proprietà per piani formanti la
particella n. __________ (doc. D2), comprese quelle estranee alla
liquidazione fallimentare della __________ __________ __________. Ora, non fa
dubbio che nessuna richiesta di cancellazione a tale proposito è mai stata
inviata all'ufficiale (doc. D3, pag. 3 in fondo). La radiazione
dell'iscrizione provvisoria dalle proprietà per piani n. 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 16
(ora n. __________, __________, __________, __________, __________, __________e
__________) è avvenuta quindi senza titolo. A identica conclusione è giunta,
del resto, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario nella sua decisione
del 1° settembre 1998 (doc. D3, consid. B). Nelle circostanze
descritte si può pertanto presumere che – di per sé – l'operazione litigiosa
sia stata eseguita per svista.
-
Gli
appellanti obiettano che, contrariamente alla presunzione d'inavvertenza cui si
è giunti nell'ambito del precedente esame cautelare, dalle risultanze istruttorie
della procedura odierna risulta che l'operazione è stata effettuata “con piena
determinazione e consapevolezza”, di modo che – per finire – la procedura di
rettifica dell'art. 977 CC non sarebbe praticabile.
a) Dagli
atti emerge che il 17 dicembre 1997 l'ufficiale ha respinto la richiesta intesa
alla conferma dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, adducendo che
questa era stata “cancellata totalmente” il 26 giugno 1997 su richiesta dell'Ufficio
dei fallimenti in seguito ad aggiudicazione (doc. D2). Nelle sue
osservazioni del 30 gennaio 1998 al ricorso contro tale decisione, l'ufficiale
ha sostanzialmente confermato l'avvenuta cancellazione sulla base della nota
richiesta dell'Ufficio dei fallimenti, senza ammettere errore alcuno (doc. 1;
doc. D3 pag. 2 verso il basso). Il 1° settembre 1998 l'autorità di
vigilanza sul registro fondiario ha poi respinto il ricorso, rilevando
nondimeno che la cancellazione dell'ipoteca legale da tutte le proprietà per
piani costituenti la particella n. __________era dovuta a un errore (doc. D3,
consid. B). Nonostante ciò, inizialmente l'ufficiale è rimasto inattivo.
b) Solo
dopo la sentenza emanata da questa Camera il 7 febbraio 2000 nella parallela
procedura di rettifica fondata sull'art. 975 CC (doc. C; v. anche sopra,
consid. E), l'ufficiale ha interpellato il 3 maggio 2000 i titolari delle
proprietà per piani toccate dalla cancellazione, sollecitando il loro consenso
per rettificare l'iscrizione a norma dell'art. 98 cpv. 3 RRF con l'argomento di
essere “incorso in un errore procedendo alla totale cancellazione” dell'ipoteca
legale provvisoria (doc. E, pag. 1). Tale giustificazione è stata ribadita
ancora nella lettera del 16 giugno 2000 (doc. F, pag. 1) e nell'istanza inoltrata
al Pretore giusta l'art. 98 cpv. 4 RRF il 3 luglio 2000 in rappresentanza dello
Stato (act. I, pag. 2 n. 1). Ne discende che l'ufficiale si è avveduto
dell'errore e ha reagito di conseguenza solo in un secondo tempo, dopo essere
stato reso attento dall'autorità di vigilanza e da questa Camera. Il problema è
dunque di sapere se, in simili circostanze, si possa ancora presumere che
l'errore sia stato commesso per inavvertenza.
c) Il
Tribunale federale ha precisato a suo tempo che quando un'operazione sia
eseguita sulla base di una decisione esplicita dell'ufficiale e dopo un secondo
esame approfondito, la rettifica deve avvenire per la via giudiziaria dell'art.
975 CC (DTF 65 I 160). Quanto alla dottrina, essa conferma che ove l'ufficiale
abbia proceduto all'iscrizione contestata consapevolmente e dopo esame del
caso, la rettifica deve seguire la procedura dell'art. 975 CC (Steinauer, op. cit., pag. 266 n. 970; Deschenaux, op. cit., pag. 721 in
alto). Il fatto è che in concreto l'operazione litigiosa non risulta essere
stata preceduta da alcun esame. La funzionaria che ha effettuato materialmente
la cancellazione ha precisato, anzi, di non “esser[si] posta dei particolari
problemi al momento della cancellazione dell'ipoteca legale né di esser[si]
consultata in merito con dei colleghi” e che la “cancellazione divenne (…) un
problema solo più tardi”, una volta ricevuta la seconda richiesta dalla Pretura
(act. IV, deposizione di __________ __________, verbale del 7 novembre 2000,
pag. 2 verso il basso). Ciò non depone sicuramente a favore di una
cancellazione eseguita consapevolmente e dopo ponderazione del caso. Rimane la
circostanza che, come detto (consid. 12b), l'ufficiale ha tardato ad avvedersi
dell'errore e a reagire di conseguenza.
d) Secondo
Deschenaux la via dell'art. 977
CC è preclusa non solo quando l'ufficiale ha agito con consapevolezza, ma anche
quando egli si avvede dell'errore unicamente in un secondo tempo (loc. cit.).
La tesi non è condivisa da Krenger,
il quale definisce sorprendente precludere a un ufficiale che si accorga
dell'errore la possibilità di rimediarvi, se non altro a norma dell'art. 98
cpv. 3 RRF (Die Grundbuchberichtigungsklage, 2a edizione, pag. 22). Sia come sia, nella fattispecie
non si ravvisano indizi sufficienti – come detto – per ritenere che l'ufficiale
abbia proceduto a un primo esame della richiesta, la cancellazione essendo
avvenuta senza alcun approfondimento. Non si può concludere perciò che l'ufficiale
si sia ricreduto in esito a un ripensamento. Krenger
opina, invero, che la rettifica dell'art. 977 CC sia possibile esclusivamente
qualora l'ufficiale giunga da sé solo alla conclusione di essere incorso in
un'inavvertenza, non qualora questa sia rilevata dall'autorità di vigilanza.
Tale opinione è stata esplicitamente smentita però dal Tribunale federale, il
quale ha specificato che se l'ufficiale, quantunque sollecitato, rimanga
passivo, ogni interessato può adire l'autorità di vigilanza con ricorso per
denegata o ritardata giustizia a norma dell'art. 104 cpv. 2 RRF (DTF 117 II 46
consid. 6). Poco importa, di conseguenza, che l'ufficiale tardi a intentare la
procedura dell'art. 98 cpv. 3 e 4 RRF, la via della rettifica amministrativa
essendo possibile finanche in caso di totale inazione di lui.
e) A
parere degli appellanti la presunzione di inavvertenza è totalmente sovvertita
nel caso in esame dal fatto che la funzionaria delegata alla cancellazione è
tuttora convinta di avere agito correttamente. All'atto di trattare la
richiesta intesa alla conferma dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
costei ha verificato infatti la cancellazione, concludendo “di non aver
commesso un errore cancellando l'ipoteca, bensì di aver agito conformemente
alla richiesta dell'Ufficio fallimenti”. Al punto da ribadire che, dovesse
presentarsi un caso analogo, essa agirebbe allo stesso modo (act. IV,
deposizione di __________ __________, verbale del 7 novembre 2000, pag. 3 in
alto). Se non che, in più di un'occasione l'ufficiale medesimo ha espressamente
riconosciuto di essere “incorso in un errore procedendo alla totale
cancellazione” dell'ipoteca legale provvisoria (doc. E, pag. 1; doc. F, pag. 1;
act. I, pag. 2 n. 1). E siccome nel Cantone Ticino l'ufficio dei registri è
diretto dall'ufficiale (art. 2 cpv. 2 della legge sul registro fondiario: RL 4.1.3.1),
l'opinione discordante di una funzionaria non è decisiva. Del resto, al momento
dell'operazione controversa non è intervenuto un esame del caso neppure da
parte della funzionaria (sopra, consid. 12c), mentre le successive valutazioni
di lei nulla mutano. Tutto considerato, dunque, il caso in rassegna non denota
indizi sufficienti per scostarsi dalla presunzione secondo cui l'errore è stato
commesso per inavvertenza.
-
Gli
appellanti allegano che, comunque sia, la rettifica del registro fondiario a
norma dell'art. 977 CC non è data qualora vengano radiate annotazioni, tanto
che secondo Meier-Hayoz non è possibile
ripristinare in virtù dell'art. 975 CC un diritto di prelazione cancellato
indebitamente (Berner Kommentar, 3a edizione, n. 135 ad art. 681
vCC). Ora, la prelazione è un diritto personale suscettibile di essere annotato
a registro fondiario nei limiti previsti dalla legge (art. 216a CO e
art. 959 cpv. 1 CC). Per la dottrina maggioritaria, l'annotazione non ne muta
la natura personale, sicché la cancellazione – seppure indebita – ne annulla
gli effetti anche verso eventuali terzi di malafede. In tali condizioni una
rettifica del registro fondiario giusta l'art. 975 CC non è più possibile (v.
anche Deschenaux, op. cit., pag.
662 nota 5 in fondo con rimandi; Krenger,
op. cit., pag. 63 seg.). A parte il fatto però che Krenger ammette la rettifica anche nel caso in cui l'ufficiale
cancelli inavvertitamente l'annotazione di diritti personali (pag. 63 nel
mezzo), nella fattispecie l'annotazione radiata indebitamente attiene
all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
(art. 839 e 961 cpv. 1 n. 1 CC), istituto di natura reale. Che il termine trimestrale
dell'art. 839 cpv. 2 CC sia frattanto decorso nulla muta. Anche su quest'ultimo
punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148
cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili allo Stato, che
si è limitato a osservazioni di poche righe. Quanto agli appellanti __________
__________ e __________ e __________ __________, nei cui confronti la causa è
divenuta priva d'oggetto, giovi ricordare che – per giurisprudenza invalsa –
ove una lite diventi caduca o senza interesse giuridico per le parti, si
applica analogicamente, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della
procedura civile federale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 9 ad art. 151 CPC con richiamo). In tal caso il tribunale statuisce
quindi con motivazione sommaria, “tenendo conto dello stato delle cose prima
del verificarsi del motivo che termina la lite” (v. DTF 118 Ia 494 consid. 4,
111 Ib 191 consid. 7a). In concreto, dato l'esito dell'appello introdotto da
__________ __________ e dalla Comunione ereditaria fu __________ __________,
mal s'intravede come l'appello dei convenuti __________ __________, __________
__________ e __________ __________ sarebbe stato destinato ad altra sorte. Gli
oneri processuali vanno dunque a loro carico anche per quanto li concerne.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui riguarda __________ __________, __________ __________ e
__________ __________, la causa è dichiarata senza oggetto e l'appello è stralciato
dai ruoli.
-
Nella
misura in cui riguarda __________ __________ e la Comunione ereditaria fu
__________ __________, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Nella
misura in cui riguarda __________ __________ (proprietà per piani n.
__________RFD di __________ __________, già proprietà per piani n. 7 della
particella n. __________ RFP), la sentenza impugnata è dichiarata nulla e la
causa è rinviata al Pretore per nuova intimazione degli atti e nuovo giudizio.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
75.–
fr.
475.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– Ufficio
dei registri del Distretto di __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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