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Numero d'incarto:
11.2001.28
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00028
Lugano
12 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 24 febbraio 2000 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Comunione dei comproprietari del
__________ “__________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 12 febbraio 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 29 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ possiede la proprietà per piani n. __________, pari a 52/1000
della particella n. __________RFD __________ (“Condominio __________ ”). Il 10
dicembre 1999 l'assemblea dei comproprietari ha deciso a maggioranza dei presenti,
con il voto contrario di __________ __________ che rappresentava anche la
comproprietaria __________ __________ __________, il risanamento e l'impermeabilizzazione
dei ballatoi, la chiusura dell'entrata dello stabile e del vano scale e il
ritinteggio della facciata est, con un limite di spesa di fr. 95'000.– oltre ai
costi della direzione dei lavori.
B. Il
24 febbraio 2000 __________ __________ ha convenuto la Comunione dei comproprietari
del “__________ __________ ” davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere l'annullamento delle risoluzioni assembleari n. 1 (approvazione
dei verbali delle assemblee tenutesi il 20 novembre 1998 e il 25 febbraio 1999)
e
n. 5
(interventi edili) prese il 10 dicembre 1999.
C. Con risposta del 25 maggio 2000 la Comunione dei comproprietari ha
contestato la tempestività dell'azione, opponendosi alla petizione anche nel
merito. Esperita l'istruttoria sull'eccezione d'ordine, al dibattimento finale
del 25 gennaio 2001 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista, mentre
__________ __________ ha postulato il rigetto dell'eccezione, rimettendosi al
contenuto del suo riassunto scritto.
D. Statuendo
il 29 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
respinto la petizione in ordine siccome tardiva. La tassa di giustizia di fr.
1'300.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo di
versare alla Comunione dei comproprietari un'indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.
E. Contro
la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 12
febbraio 2001 nel quale chiede che – previo conferimento da parte del primo
giudice dell'effetto sospensivo al ricorso – l'eccezione di tardività sia
respinta. In via cautelare essa chiede inoltre che sia ordinato
all'amministrazione della Comunione dei comproprietari di non cominciare i
lavori di risanamento litigiosi. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2001 la Comunione
dei comproprietari propone il rigetto dell'appello e la conferma del giudizio
pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L'azione intesa alla contestazione di una delibera assembleare ha
per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77). Il valore litigioso si determina
sulla base di quello che la delibera contestata ha per la comunione dei
comproprietari, facendo astrazione della quota di comproprietà dell'attore (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar,
Berna 1988, n. 126 ad art. 712m CC). Nella fattispecie il risanamento
dello stabile oggetto della delibera n. 5 comporta una spesa preventivata di
fr. 95'000.– (doc. F). L'appello supera quindi il valore appellabile di fr.
8'000.– e può essere esaminato nel merito.
-
Per i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario
che non abbia aderito a una decisione assembleare ha la facoltà di impugnare
quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza
(Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 3a edizione, pag. 368 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 126 e 140 ad art. 712m
CC). Una decisione è annullabile quando è stata adottata in violazione degli
statuti o di norme imperative oppure di norme che, pur dispositive, sono destinate
a proteggere gli interessi privati dei singoli (Rep. 1989 pag. 480 consid. 2.1
con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Il termine per promuovere
l'azione è perentorio e la sua decorrenza dev'essere verificata d'ufficio (Riemer in: Berner Kommentar, n. 63 ad
art. 75 CC; Heini/Scherrer in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996 n. 21 art. 75
CC; DTF 85 II 536 consid. 3). Rimane riservato il caso di decisioni assembleari
nulle, il cui vizio può essere constatato in ogni momento (Steinauer, op. cit., pag. 367 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 146 ad
art. 712m CC). Nulle sono tuttavia, secondo dottrina e giurisprudenza,
le decisioni adottate in dispregio di norme legali o statutarie fondamentali (Riemer, in: ZBGR 56/1975, pag. 267). La
violazione di norme imperative non configura necessariamente un caso di
nullità, il quale si ravvisa solo quando la deliberazione sia in contrasto con
disposizioni fondamentali, destinate a proteggere l'interesse pubblico (Riemer, op. cit., loc. cit.; cfr. gli
esempi in: Heini/Scherrer, op. cit., n. 34 ad art. 75 CC). Sapere se si
tratti di un caso di nullità o di annullabilità dipende dalle circostanze
specifiche, ritenuto che nel dubbio l'annullabilità va preferita alla nullità
già per questioni di sicurezza giuridica (Riemer,
op. cit., loc. cit.; Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 148 ad art. 712m CC;
Heini/Scherrer, op. cit., n. 32 ad art. 75 CC).
-
In
concreto il Segretario assessore ha respinto la petizione, rilevando che
l'attrice era presente all'assemblea del 10 dicembre 1999 e avrebbe pertanto
dovuto promuovere causa nei trenta giorni successivi. Ha poi soggiunto che le
deliberazioni litigiose non apparivano viziate da nullità assoluta, ciò che
l'attrice nemmeno pretendeva. La petizione, promossa solo il 24 febbraio 2000,
risultava quindi tardiva e doveva di conseguenza essere respinta in ordine.
L'appellante non nega di avere partecipato all'assemblea del 10 dicembre 1999.
Sostiene tuttavia che il termine di trenta giorni per contestare le note
deliberazioni decorreva solo dal 26 gennaio 2000, data alla quale le è
pervenuto il verbale assembleare, il quale ometteva per di più di menzionare
fatti rilevanti. Essa afferma di avere constatato tali omissioni solo dopo la
lettura del documento, accertando in particolare che esso non indicava la sua
esplicita richiesta di citare gli art. 25 e 26 del regolamento, né la
circostanza che essa rappresentava la comproprietaria __________ __________
__________ nella votazione sul risanamento delle scale. Ne discende, a mente
sua, che il termine per contestare la decisione assembleare decorreva solo dal
26 gennaio 2000.
-
Il termine di un mese previsto dall'art. 75 CC decorre dal momento
in cui il comproprietario viene a conoscenza della deliberazione che intende
contestare. Per l'interessato che è presente all'assemblea, tale momento
coincide di regola con la data della deliberazione stessa (Riemer, op. cit., n. 71 ad art. 75 CC; Heini/Scherrer, op. cit., n. 24 ad art.
75 CC). Nella fattispecie occorre quindi verificare se l'attrice, presente
all'assemblea (doc. F, pag. 2, elenco dei condomini presenti), avesse bisogno
di conoscere il contenuto del verbale per comprendere la portata della
decisione alla quale si è opposta.
a) All'assemblea
del 10 dicembre 1999 la maggioranza dei presenti ha approvato il risanamento e
l'impermeabilizzazione dei ballatoi, la chiusura dell'entrata dello stabile e
del vano scale e il tinteggio della facciata est, per un limite di spesa di fr.
95'000.– oltre al costo della direzione dei lavori (doc. F, pag. 5 seg.). Il
risanamento dell'immobile era già stato posto all'ordine del giorno della
precedente assemblea, tenutasi il 25 febbraio 1999 (doc. B). In quell'occasione
i comproprietari avevano esaminato tre varianti di intervento (A, B e C) e l'assemblea
aveva risolto, a maggioranza, di conferire a un architetto il mandato di
allestire un preventivo definitivo dei costi per la “variante C”, che
comprendeva il risanamento dei ballatoi e la chiusura del vano delle scale con
vetrate apribili dai ballatoi (doc. B, pag. 4). L'attrice si era opposta a tale
soluzione e aveva informato il 29 marzo 1999 l'amministrazione di essere
contraria alla “variante C” perché essa comportava la chiusura del vano delle
scale (doc. C).
b) Nella
petizione l'attrice non ha negato di avere capito la portata dell'oggetto posto
in votazione il 10 dicembre 1999 (pag. 2). Essa ha del resto comunicato telefonicamente
alla comproprietaria da lei rappresentata, assente all'estero, che l'assemblea
avrebbe votato la chiusura del vano delle scale “probabilmente il giorno dopo”
(deposizione testimoniale __________ __________ del 5 dicembre 2000, pag. 6).
In siffatte circostanze è indubbio che l'attrice ha compreso la portata della
deliberazione implicante la chiusura del vano delle scale, da lei avversata,
già il 10 dicembre 1999 e non si può seriamente sostenere che il termine di un
mese per impugnare tale delibera decorresse solo dalla ricezione del verbale. A
maggior ragione se si considera che le asserite difformità del verbale rispetto
alla discussione assembleare non riguardano, per ammissione dell'attrice
medesima, la decisione di chiudere il vano delle scale in sé, ma le precisazioni
che la comproprietaria dissenziente voleva far inserire nel verbale (appello,
pag. 5). Tali indicazioni sarebbero invero potute essere di rilievo qualora
l'azione fosse stata promossa dalla comproprietaria rappresentata dall'attrice,
ma sono ininfluenti per l'azione intentata dall'attrice stessa, presente
all'assemblea, la quale ha avuto modo di capire immediatamente l'oggetto della
decisione contestata, per altro già ampiamente discussa nell'assemblea precedente.
c) Un
verbale assembleare deve enunciare partitamente le deliberazioni prese (art.
712n cpv. 2 CC; art. 30.7 del regolamento condominiale, doc. A).
L'approvazione del verbale precedente figura, di regola, tra gli oggetti posti
all'ordine del giorno (si veda in concreto il doc. F, pag. 2). All'assemblea
ogni comproprietario può poi chiedere la correzione di imprecisioni e omissioni
(Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 33
e 36 ad art. 712n CC). La questione di sapere se l'attrice avesse capito qual
era l'oggetto su cui l'assemblea aveva deliberato non va confusa, in ogni modo,
con la fedefacenza del verbale medesimo. Nelle condizioni illustrate in
precedenza, all'attrice non occorreva del verbale per sapere quale decisione aveva
preso l'assemblea, essendo conscia da mesi che la “variante C”, scelta dalla
maggioranza, comportava la chiusura del vano delle scale (doc. C e D). Il termine
di un mese per promuovere l'azione di annullamento decorreva pertanto dal 10
dicembre 1999. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
-
La
tempestività dell'azione sarebbe invero irrilevante qualora la decisione
litigiosa fosse nulla (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 146 ad art. 712m CC; Heini/Scherrer,
op. cit., n. 31 ad art. 75 CC). In concreto l'assemblea del 10 dicembre 1999 si
è regolarmente costituita con la presenza o la rappresentanza della maggioranza
qualificata dei comproprietari (art. 712p cpv. 1 CC; doc. F, pag. 3),
ciò che l'attrice non contesta. Non si ravvisa dunque alcuna violazione del quorum
(Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n.
147 ad art. 712m CC). L'appellante non adduce nemmeno irregolarità nella
convocazione dell'assemblea o nella sua conduzione, né fa valere disattenzioni
di norme fondamentali sulla proprietà per piani (Heini/Scherrer, op. cit., n. 33 e 34 ad art. 75 CC). Quanto
all'asserita inosservanza dell'art. 26 del regolamento condominiale, che
riprende il testo dell'art. 647e CC, essa non rientra nei casi –
eccezionali – suscettibili di comportare la nullità di una delibera (cfr. gli
esempi citati da Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 147 ad art. 712m CC e da Heini/Scherrer,
op. cit., n. 33 e 34 ad art. 75 CC). Ne discende che la petizione 24 febbraio
2000, promossa ben oltre un mese dopo l'assemblea del 10 dicembre 1999, era
tardiva. L'appello, sprovvisto di buon diritto, deve di conseguenza essere
respinto. L'emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto, per altro,
la richiesta di misure cautelari presentate con l'appello.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno quindi a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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