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Numero d'incarto:
11.2001.20
Data decisione, Autorità:
08.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00020
Lugano
8 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(annullamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 9 settembre 2000 da
__________ __________, , ed
__________ __________,
(patrocinate dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto dell'11 gennaio 2001 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dalle attrici con
la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 25 gennaio 2001 presentata da __________ __________ ed
__________ __________ contro il decreto cautelare emesso l'11 gennaio 2001 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ è proprietario della particella n.
__________RFD di __________, confinante con la particella n.
__________appartenente per metà ad __________ __________ e per l'altra metà
alla comunione ereditaria fu __________ __________l, composta della stessa
__________ __________ e di __________ __________;
che con
atto pubblico del 23 agosto 1999 i proprietari dei fondi predetti hanno costituito
una servitù, iscritta a registro fondiario il 24 agosto 1999, dal tenore
seguente:
servitù prediale reciproca di costruzione
in deroga alle distanze legali a carico rispettivamente a favore dei part. n.
__________ (…) e __________ (…) RFD di __________, nel senso che i subalterni A
dei due mappali (…) potranno essere sopraelevati alle distanze da confine e tra
edifici attualmente in essere per i due fabbricati;
che,
preso atto di tale servitù, il 13 settembre 1999 il Municipio di __________ ha
rilasciato a __________ __________ una licenza per la sopraelevazione, in
deroga alle distanze da confine previste dal piano regolatore, di un rustico
situato sul fondo n. __________;
che un
ricorso inoltrato da __________ __________ ed __________ __________ contro tale
decisione è stato dapprima dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato il 29
marzo 2000 e successivamente respinto dal Tribunale cantonale amministrativo il
17 agosto 2000, sicché la licenza edilizia è passata in giudicato;
che il 9
settembre 2000 __________ __________ ed __________ __________ hanno chiesto al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di accertare la nullità o, in
subordine, di annullare l'atto costitutivo della servitù per vizio della volontà
e di ordinare la cancellazione del diritto dal registro fondiario;
che, in
via cautelare, le attrici hanno concluso perché fosse vietato a __________ __________,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di iniziare i lavori, compresi quelli
preparatori, previsti nella licenza edilizia;
che
all'udienza dell'11 dicembre 2000, indetta per discutere la cautelare,
__________ __________ ed __________ __________ hanno confermato la loro
domanda, cui __________ __________ si è opposto, sollecitando in caso di accoglimento
dell'istanza il deposito di almeno fr. 35 000.– a titolo di garanzia;
che
statuendo l'11 gennaio 2001 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico delle istanti in solido, tenute a
rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili;
che
contro il decreto appena citato __________ __________ ed __________ __________
sono insorte con un appello del 25 gennaio 2001 nel quale chiedono – previa
concessione dell'effetto sospensivo – l'accoglimento della loro istanza e la
conseguente riforma del giudizio impugnato;
che in
via cautelare le appellanti chiedono di vietare a __________ __________
l'inizio dei menzionati lavori;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che i decreti cautelari soggiacciono alla procedura sommaria e
possono essere impugnati mediante appello entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1
CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);
che il decreto impugnato, stando al timbro postale figurante sul
retro della busta d'intimazione, risulta essere stato notificato alle
appellanti il 12 gennaio 2001 e non il 15 gennaio, come sostengono queste
ultime, sicché ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività del
gravame, presentato il 25 gennaio 2001;
che la
questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo
essere respinto per i motivi in appresso;
che il
Pretore ha rigettato la domanda di misure cautelari non ravvisando alcun rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile, nemmeno ove il convenuto cominciasse
i lavori di costruzione, le istanti potendo sempre chiedere il ripristino della
situazione anteriore con la rimozione dell'opera;
che per
le appellanti non vi è invece alcuna certezza sul fatto che, foss'anche annullata
la servitù, l'autorità amministrativa ordini e faccia eseguire la demolizione
dell'opera costruita in deroga alle distanze legali previste dal piano
regolatore;
che
nondimeno, a prescindere dalle asserite difficoltà di repressione sul piano amministrativo,
la violazione di norme sulle distanze contenute in un piano regolatore può
anche essere censurata dinanzi al giudice civile, nell'ambito di un'azione
intesa alla protezione della proprietà o del possesso (Rep. 1997 pag. 145
consid. 7, 1996 pag. 181 consid. 1 con rinvii);
che, ciò
posto, non è dato a divedere – né le appellanti spiegano – quali impedimenti
possano ostare alla demolizione dell'opera in via di esecuzione effettiva a
norma degli art. 497 segg. CPC qualora l'azione civile dovesse rivelarsi
fondata nel merito;
che in
siffatta evenienza il convenuto non potrebbe, in effetti, invocare la garanzia
di una situazione acquisita, non potendo egli ignorare in buona fede il rischio
legato a un eventuale accoglimento della petizione;
che a
ragione il Pretore ha negato dunque l'esistenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile, sicché la domanda di misure cautelari appare già per questo motivo
destinata all'insuccesso, senza che occorra esaminare gli altri requisiti
cumulativi previsti dall'art. 376 CPC;
che l'appello, manifestamente infondato, può di conseguenza essere
respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo
e di misure cautelari contenute nell'appello;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza delle appellanti (art. 148 cpv. 1
CPC);
che non
si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno
vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato costi apprezzabili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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