AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.16
Data decisione, Autorità:
25.04.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00016
(rinvio TF)
Lugano,
25 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(rapporti di vicinato: accertamento di confine e di servitù) della Pretura del
Distretto di Leventina promossa con petizione del 21 novembre 1983 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________
-__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________RFD di __________ (n. 986 della vecchia mappa), situata nella
frazione di __________, particella che confina a nord e a ovest con la n.
(n.
__________/__________della vecchia mappa), appartenente alla sorella __________
__________ __________Sui due fondi sorgono case d'abitazione contigue. Con
petizione del 21 novembre 1983 __________ __________ si è rivolta al Pretore
del Distretto di Leventina perché accertasse il confine tra le due particelle
in conformità a una planimetria da lei prodotta e le attribuisse, sul fondo
della sorella, un diritto di sporgenza comprendente taluni locali (una cucina,
un bagno e un wc a pianterreno, così come la cantina sottostante). Essa ha
chiesto inoltre che fosse ordinato alla sorella di “adottare i provvedimenti,
indicati nella perizia, atti a ridurre convenientemente le immissioni foniche,
nonché polvere e sudiciume dal pavimento del primo piano” nei locali oggetto
del diritto di sporgenza, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
effettiva qualora i lavori non fossero stati ultimati entro sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza. Nella sua risposta del 13 novembre 1983
__________ __________ ha proposto di respingere la petizione, postulando in
ordine la sospensione del processo (limitatamente all'accertamento del confine
e del diritto di sporgenza) finché il perito unico cantonale non avesse
statuito sui reclami presentati dalle parti contro la nuova misurazione
catastale nel Comune di __________. Nel successivo scambio di allegati
__________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto le loro
posizioni, l'attrice opponendosi alla sospensione del processo.
B. Chiusa
l'udienza preliminare il 10 settembre 1986, con ordinanza del 19 febbraio 1987
il Pretore ha deciso di sospendere l'intera causa, rinviando al merito il
giudizio sulle spese e le ripetibili del provvedimento. Il 19 febbraio 1991
__________ __________ ha poi dichiarato di aderire alle richieste di giudizio
sull'accertamento del confine e sul diritto di sporgenza, sicché con decreto
del 24 giugno 1991 il Pretore ha disgiunto tali domande da quella riguardante
la cessazione della turbativa, ha stralciato la causa dai ruoli per i primi due
oggetti e l'ha riattivata per il terzo, commissionando al geometra revisore un
piano di mutazione che definisse il diritto di sporgenza e il confine tra i
fondi. Alla convenuta il primo giudice ha addebitato le spese per l'allestimento
del piano, per l'aggiornamento della mappa e per l'iscrizione del registro
fondiario, come pure gli oneri del decreto, con obbligo di rifondere all'attrice
fr. 1250.– per ripetibili. A carico di quest'ultima egli ha posto invece gli
oneri dell'ordinanza 19 febbraio 1987, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 250.– per ripetibili. Un appello presentato da __________
__________ contro il predetto giudizio è stato parzialmente accolto il 13
ottobre 1994 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sulle spese per
il piano di mutazione, l'aggiornamento della mappa e l'iscrizione a registro
fondiario (inc. 86/91). Esperita l'istruttoria, le parti non hanno presentato
conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo
il 9 aprile 1999, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha ordinato
a __________ __________ di adottare d'intesa con l'attrice – entro otto mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza – i provvedimenti indicati dal perito
giudiziario e ha suddiviso i costi di tali provvedimenti fra le parti in
ragione di metà ciascuno. La tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr.
9050.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a
carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1600.– per
ripetibili ridotte.
D. __________
__________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 3
maggio 1999 nel quale ha chiesto il rigetto della petizione o, quanto meno,
l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché
indicasse con precisione i lavori da eseguire e “quali costi necessari [andassero]
ripartiti fra le parti in ragione di ½ ciascuno”. Nelle sue osservazioni del 14
giugno 1999 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello. Con
sentenza del 3 maggio 2000 questa Camera ha accolto l'appello e ha respinto la
petizione, riformando di conseguenza il giudizio impugnato; gli oneri di entrambi
i gradi di giurisdizione sono stati addebitati all'attrice (inc.
..__________).
E. Contro
la sentenza di appello __________ __________ ha introdotto il
7 giugno
2000 un ricorso per riforma al Tribunale federale volto all'annullamento del
giudizio impugnato e al rinvio degli atti a questa Camera per nuova decisione
o, in subordine, alla conferma della sentenza del Pretore. Il Tribunale
federale ha statuito il 3 ottobre 2000 accogliendo il ricorso, annullando il
giudizio impugnato e rinviando la causa all'autorità cantonale per nuova
decisione. Esso ha invitato questa Camera ad accertare, in sostanza, se il
soffitto litigioso abbia subìto modifiche dopo la costituzione della servitù di
sporgenza, se la caduta di polvere possa essere eliminata con interventi che
permettano di conservare il soffitto esistente, se invece il pavimento di legno
sia ormai usurato e vada sostituito con una struttura più moderna, sempre che
ciò sia concretamente fattibile, e se in tal caso sia possibile determinare in
che misura tali lavori comprendano anche una quota delle spese di manutenzione.
F. Con
ordinanza del 3 settembre 2001 il giudice delegato di questa Camera ha dato
alle parti la possibilità di esprimersi in un memoriale complementare sul tema
formante oggetto del rinvio. __________ __________ ha presentato un esposto del
4 ottobre 2001 nel quale chiede che sia ingiunto all'attrice di eseguire a sue
spese “gli interventi necessari, che permettono di conservare il soffitto di
legno esistente, atti ad eliminare gli inconvenienti nel locale di sua
proprietà” o – se non altro – di adottare a sue spese, con l'accordo della
convenuta, “i provvedimenti meno incisivi, che arrechino il minor disagio
possibile”. __________ __________ ha confermato il suo punto di vista in un
memoriale del 19 novembre 2001, chiedendo che l'appello sia respinto.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza del 3 maggio 2000 questa Camera si era interrogata
sulla liceità di un diritto di sporgenza come quello costituito nel 1991 in
favore dell'attrice, servitù che riguarda opere non indipendenti, bensì
incorporate nell'edificio sul quale sporgono. Per finire essa aveva lasciato la
questione irrisolta. Fosse stata valida una simile servitù (come ammetteva una
corrente di dottrina minoritaria), l'attrice sarebbe risultata infatti
proprietaria della “soletta” litigiosa e avrebbe quindi dovuto assumerne i
costi di risanamento. Fosse stata inefficace la servitù, l'attrice nemmeno avrebbe
potuto vantare diritti sui locali sporgenti e non avrebbe potuto pretendere che
la convenuta intraprendesse lavori di sorta. La Camera ne aveva dedotto in
sintesi che, comunque si opinasse, l'attrice non poteva esigere che la
convenuta eseguisse gli interventi richiesti. Onde l'accoglimento
dell'appello, il rigetto della petizione e la conseguente riforma del giudizio
impugnato.
-
Il
Tribunale federale si è fondato sulla premessa che questa Camera avesse negato
la validità della servitù e, da parte sua, ne ha accertato l'efficacia, anche
se i locali dell'attrice hanno parti comuni (in specie la “soletta”) con
l'edificio situato sul fondo serviente. Ciò posto, esso ha stabilito che i
rapporti tra l'attrice e la convenuta non dipendono dalla proprietà della
“soletta” o da norme di vicinato, ma dalle disposizioni che reggono le servitù
prediali. E, secondo l'art. 741 CC, la manutenzione di strutture destinate
all'esercizio di una servitù va a carico dell'avente diritto (cpv. 1) o, se le
opere servono anche gli interessi del fondo serviente, a carico di entrambi i
proprietari “in proporzione dei rispettivi vantaggi” (cpv. 2). In concreto –
ha proseguito il Tribunale federale – i rumori lamentati dall'attrice sono
dovuti verosimilmente al tipo di pavimento, rimasto in apparenza immutato dalla
costituzione della servitù, sicché l'eliminazione della molestia “non pare
rientrare nella manutenzione” (consid. 4b/aa). Per quanto riguarda invece la
caduta di polvere, il Tribunale federale ha ricondotto l'inconveniente alla
probabile usura del manufatto e in tali circostanze ha rinviato gli atti a
questa Camera perché accerti quali lavori siano indispensabili per rimediare
al disturbo. Fosse possibile conservare il soffitto di legno esistente – esso
ha soggiunto – “tali lavori incombono alla sola attrice, essendone l'unica
beneficiaria. Se invece dovesse risultare indispensabile sostituire il
pavimento in questione con un nuovo pavimento moderno – e questa operazione
risulti possibile – occorrerà accertare in che misura questi lavori
comprendano una parte di manutenzione, che dovrà essere ripartita fra le parti
in virtù dell'art. 741 cpv. 2 CC; i costi della parte eccedente la manutenzione
dovranno invece essere sopportati dall'attrice, venendo intrapresi nel suo
interesse” (consid. 4b/bb).
-
Dalla
sentenza del Tribunale federale risulta, in definitiva, che il nuovo giudizio
di questa Camera presuppone cinque accertamenti: sapere se il soffitto abbia
subìto modifiche dopo la costituzione della servitù (consid. 4b/aa), se la
caduta di polvere possa essere eliminata con interventi che permettano di
conservare il soffitto esistente (consid. 4b/bb), se il pavimento di legno sia
ormai usurato e vada sostituito con una struttura più moderna, se ciò sia
concretamente fattibile e sia possibile determinare in che misura tali lavori
comprendano anche una quota delle spese di manutenzione (loc. cit.). Giovi
subito premettere che tali accertamenti non possono essere oggetto di nuova
istruttoria. Intanto perché le parti vanno reintegrate nella stessa situazione
in cui si trovavano prima che questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000,
n. 23 ad art. 322). Inoltre perché nella fattispecie questa Camera non ha
respinto l'assunzione di prove rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC),
né il Pretore ha istruito la causa in funzione di un erroneo convincimento
sull'onere probatorio, precludendo a una parte l'offerta di mezzi istruttori
(Rep. 1985 pag. 148, menzionato anche da Poudret
in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 595 verso il basso). Nemmeno le parti
del resto, che hanno avuto modo di esprimersi per scritto dopo la motivazione
del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 2d), lamentano una
violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC). Ne segue che gli
accertamenti imposti dal Tribunale federale devono essere eseguiti in base al
medesimo fascicolo del processo sulla scorta del quale è stata emanata la prima
sentenza.
-
Per
quanto si riferisce anzitutto ai rumori di cui si duole l'attrice, dagli atti
non risulta che il manufatto abbia subìto una qualsivoglia modifica dopo la
costituzione della servitù di sporgenza, disposta con decreto pretorile del 24
giugno 1991. Al contrario: la caduta di polvere dovuta al deterioramento
dell'assito (perizia dell'arch. __________ __________, risposta A.3) – su cui
si tornerà oltre – conferma se mai che la struttura in legno è ancora quella
del 1991. Né è possibile, contrariamente all'opinione espressa dall'attrice nel
memoriale complementare del 19 novembre 2001, ascrivere la sonorità del
soffitto all'usura. Il perito ha avuto modo di appurare che l'inconveniente non
è “un difetto causato dalla vetustà”, bensì un incomodo “comune in tutti gli
edifici coevi a quello in questione” (referto, loc. cit.). Il fastidio denunciato
dall'attrice è inerente perciò al tipo di pavimento (travi di legno che
sorreggono assi, anziché struttura in cemento armato) e non dipende da problemi
di manutenzione (indipendentemente dalla questione di sapere a chi questa
incomba). Come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale, l'attrice
non può esigere dunque che la convenuta intraprenda opere a sue spese per ovviare
ai rumori.
-
Quanto
alla caduta di polvere, l'istruttoria conferma – come si è anticipato – che ciò
“è dovuto al deterioramento dell'assito del pavimento del piano superiore (…)
manifestatosi in seguito all'invecchiamento delle strutture dell'edificio”
(perizia, risposta A.3; delucidazione scritta dell'11 marzo 1997, risposta
1.1). Certo, il perito non è stato interpellato specificamente sui rimedi idonei
a togliere il pulviscolo. Interrogato sulle misure auspicabili per eliminare
ambedue i disagi (rumori e polvere), egli ha dichiarato che “la soluzione più
adeguata per risolvere entrambi gli inconvenienti (…) consiste nella
sostituzione della soletta con una nuova struttura massiccia e isolata”
(perizia, risposta A.4, con rinvio al referto allestito dall'ing. __________
__________ il 28 luglio 1989, pag. 2 nel mezzo). L'ing. __________ __________,
che era stato chiamato dal Pretore a dare indicazioni prima che si esperisse
la perizia giudiziaria, reputava addirittura “necessaria” la sostituzione del
manufatto, altre misure non potendo “dare garanzie soddisfacenti”
(delucidazione orale del 9 ottobre 1989, pag. 2 in fondo). Ma che per rimediare
alla sola caduta di polvere bastino provvedimenti meno radicali si desume dalla
già citata perizia giudiziaria. Nella sua delucidazione scritta dell'11 marzo
1997 l'arch. __________ __________ ha precisato in effetti – di sua iniziativa
– che la sostituzione dell'assito “comporterebbe automaticamente
l'eliminazione” del fastidio (risposta 2.1). In simili circostanze non è dato a
divedere perché occorrerebbe rifare l'intera “soletta”.
-
Nel
segno della proporzionalità ci si potrebbe domandare invero se alla caduta di
polvere non possa ovviarsi con provvedimenti ancor meno onerosi, come il
semplice rivestimento dell'assito o il rinnovo dell'attuale isolazione a
soffitto, la quale, “tenuto conto della modalità di esecuzione, risulta
assolutamente inefficace” (perizia, risposta B.1). Misure del genere potrebbero
fors'anche evitare la sostituzione dell'assito come tale, tuttora “sostanzialmente
in buono stato” (perizia, loc. cit.). L'appellante medesima parrebbe ammettere
che il rinnovo del solo materiale isolante è “la soluzione meno incisiva nei
confronti dell'esistente edificio” (memoriale complementare, pag. 5 in basso e
pag. 6 in alto; appello, pag. 15 in alto). Gli atti però non danno ragguagli
concreti sul costo effettivo di tale operazione, né lasciano trasparire elementi
che consentano di valutarne l'affidabilità. Nelle circostanze descritte l'unico
intervento di cui sia accertata dal profilo tecnico l'idoneità a eliminare la
caduta di polvere – oltre al rifacimento dell'intero soffitto – deve ritenersi perciò
la sostituzione dell'assito evocata dall'arch. __________ __________ nella sua
delucidazione scritta dell'11 marzo 1997.
-
Rimangono
da esaminare le conseguenze legate alla soluzione predetta, che consente di
mantenere quanto meno le travi esistenti. Il Tribunale federale ha stabilito –
come si è visto – che, dandosi la possibilità di conservare il soffitto
odierno, l'intervento di manutenzione per eliminare la caduta di polvere
incombe all'attrice giusta l'art. 741 cpv. 1 CC “come unica beneficiaria” (sopra,
consid. 2). Ove si debba invece sostituire il manufatto “con un nuovo pavimento
moderno”, occorre accertare “in che misura questi lavori comprendano una parte
di manutenzione”, che va suddivisa fra le parti a norma dell'art. 741 cpv. 2 CC
(sopra, loc. cit.). L'unica pretesa che l'attrice potrebbe avanzare verso l'appellante
consiste dunque in una partecipazione di quest'ultima alle spese di
manutenzione, sempre che si impongano opere di rifacimento, le quali restano a
carico dell'attrice stessa come beneficiaria della servitù (Liver in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1980, n. 28 ad art. 741 CC). Invero questa Camera non si pregia di capire
perché, potendosi conservare il soffitto, l'attrice debba assumere tutte le
spese di manutenzione “come unica beneficiaria” della servitù, mentre dovendosi
sostituire il manufatto essa possa esigere una partecipazione della convenuta
alle spese medesime. La citazione nella sentenza del Tribunale federale non è
di sussidio, Liver non
prospettando una siffatta distinzione (op. cit., n. 30 ad art. 741 CC). Ma
tant'è. Ci si volesse anche dipartire dall'ipotesi più favorevole all'attrice,
nel senso di riconoscere a quest'ultima il diritto di chiedere una partecipazione
della convenuta alle spese di manutenzione per il rifacimento dell'assito, la
petizione sarebbe ad ogni modo destinata all'insuccesso per le ragioni che seguono.
-
Nella
petizione l'attrice chiedeva, per quanto riguardava il soffitto, che fosse
ordinato alla sorella di “adottare i provvedimenti, indicati nella perizia,
atti a ridurre convenientemente le immissioni foniche, nonché polvere e
sudiciume dal pavimento del primo piano” nei locali oggetto del diritto di
sporgenza. Il Pretore ha accolto parzialmente l'azione e ha ingiunto alla
convenuta di adottare d'intesa con l'attrice – entro otto mesi dal passaggio in
giudicato della sua sentenza – i provvedimenti indicati dal perito giudiziario.
Davanti a questa Camera l'attrice postula, di fatto, la conferma della sentenza
del Pretore (nel suo memoriale complementare del 19 novembre 2001 essa rinvia
alle “domande formulate con le osservazioni 14 giugno 1999 all'appello”, ove
proponeva il rigetto puro e semplice del ricorso). Se non che, come si è visto,
alla convenuta non incombe di adottare provvedimento alcuno. Tutt'al più essa
può essere tenuta a concorrere alle spese di manutenzione che gravano
l'attrice, ma una domanda in tal senso non è mai stata formulata né davanti al
Pretore né – ammesso e non concesso che ciò fosse possibile – dinanzi a questa
Camera. Tanto meno il problema della manutenzione è stato istruito, in un
modo o nell'altro. Non può quindi essere giudicato nell'ambito dell'attuale
causa, in esito alla quale ci si deve limitare a respingere le domande
litigiose.
-
La
convenuta da parte sua non chiede più, nel memoriale complementare del 4 ottobre
2001, che questa Camera respinga la petizione o rimandi gli atti al Pretore per
nuovo giudizio (come postulava nell'appello del 3 maggio 1999), ma propone che
sia ordinato all'attrice di eseguire a proprie spese “gli interventi necessari,
che permettono di conservare il soffitto di legno esistente, atti ad eliminare
gli inconvenienti nel locale di sua proprietà” o quanto meno – in subordine –
di adottare a proprie spese, con l'accordo dell'appellante, “i provvedimenti
meno incisivi, che arrechino il minor disagio possibile”. Ora, domande del
genere sono doppiamente irricevibili. In primo luogo perché, come si è già
rilevato, nel caso specifico le parti devono essere reintegrate nella condizione
in cui si trovavano prima che questa Camera giudicasse (sopra, consid. 3). E la
procedura ticinese, da cui dipende la possibilità di modificare le richieste in
appello (DTF 116 II 222 consid. 4a), esclude tale facoltà (art. 321 cpv. 1
lett. a CPC). In secondo luogo perché, foss'anche possibile formulare nuove domande
in sede di rinvio, le conclusioni in rassegna avrebbero dovuto formare oggetto
di azione riconvenzionale già davanti al Pretore. Trattandosi di obbligare
l'attrice a intraprendere essa medesima prestazioni, la convenuta non poteva in
effetti limitarsi allora – con tutta evidenza – a postulare il rigetto dell'azione.
-
Se ne
conclude che, pur seguendo altre vie, l'appello della convenuta va giudicato
nello stesso modo in cui questa Camera l'aveva deciso il 3 maggio 2000. Con una
lieve differenza: che le nuove domande enunciate dall'appellante nel memoriale
complementare del 4 ottobre 2001, inammissibili, fanno lievitare di qualche
poco la tassa di giustizia, ma alleviano nella stessa proporzione la
soccombenza dell'attrice. Esse non influiscono invece sull'entità delle
ripetibili, i memoriali in questione essendo vicendevolmente intimati alle
parti solo con la presente sentenza. L'esito dell'attuale giudizio impone di
riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che
vanno addebitate all'attice.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 750.– e le spese di fr. 9050.– sono poste a carico dell'attrice,
che rifonderà alla convenuta fr. 4800.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un ottavo a carico di quest'ultima e
per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante
fr. 2000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster