Late appeal against counsel fee taxation in divorce case

11.2001.148Altro tribunale1 ott 2003Inadmissible

Sintesi

In a divorce matter, the first-instance court had taxed the remuneration of the child’s representative and allocated it equally between the spouses. The wife later challenged that taxation, first before the trial judge and then before the moderation authority, which declined jurisdiction and forwarded the matter. The Court of Appeal held that the challenge had to be treated as an appeal against the divorce judgment’s costs portion, but the appeal was manifestly late because the decision had been validly served in 2000 and the appeal was filed only in 2001. Any request for restoration of the deadline was also rejected. The appeal was declared inadmissible, with no court fees and no party compensation.

Regest

Art. 419e cpv. 3 CPC, art. 423b cpv. 1 CPC, art. 137 CPC; contestation of the remuneration of a child’s representative designated under art. 146 CC. The judge determines the remuneration by reference to the applicable tutorship and curatorship tariff and allocates it between the parents according to maintenance duties and the outcome of the proceedings. Such remuneration forms part of the procedural costs of the divorce case and is challenged only by appeal. If the challenged decision was duly served on counsel, the appeal period runs from that service; a request for restoration of the time limit is admissible only if filed within 10 days of the end of the impediment and only where the party or representative was without fault prevented from acting.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.148

Data decisione, Autorità: 01.10.2003, ICCA

Incarto n. 11.2001.148

Lugano 1 ottobre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, giudice delegato, Epiney-Colombo e Cocchi

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ._. (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 gennaio 1999 da


contro

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l’8 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, con decreto del 13 gennaio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disposto in favore del figlio __________ (1994) una curatela di rappresentanza (art. 146 CC);

che la Delegazione tutoria di __________ ha designato in qualità di curatore l'avv. __________ __________;

che con sentenza del 22 maggio 2000 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e regolato gli effetti del divorzio;

che il 13 giugno 2000 l'avv. __________ ha inviato al Pretore la sua nota professionale, indicando di avere dedicato alla pratica 15 ore di lavoro ed esponendo spese per fr. 317.40;

che con sentenza dell'8 settembre 2000 il Pretore ha tassato la nota in complessivi fr. 3'888.70 (fr. 3'297.– di onorario, fr. 317.40 di spese e fr. 271.30 di IVA), ponendo la somma a carico di __________ e __________ __________ in ragione di metà ciascuno;

che il 26 settembre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore, contestando la nota professionale del curatore;

che con decreto del 4 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ammettere la contestazione;

che il 27 novembre 2001 __________ __________ si è rivolta al __________ di moderazione, contestando la citata parcella;

che il 19 dicembre 2001 il Consiglio di moderazione ha dichiarato irricevibile l’istanza, non ritenendosi competente per tassare la nota a suo tempo emessa dall’avv. __________ __________, e ha trasmesso gli atti alla prima Camera civile perché avesse modo di valutare se fosse possibile trattarla come appello, se non contro la sentenza “integrati­va” dell'8 settembre 2000, quanto meno contro il decreto del 4 ottobre 2001;

che il 21 marzo 2002 __________ __________ ha inviato una dichiarazione dell’avv. __________ __________, suo patrocinatore nell’ambito della procedura di divorzio, attestante la mancata comunicazione tempestiva all’appellante della sentenza emessa l’8 settembre 2000;

che l’appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che per l'art. 419e cpv. 3 CPC la remunerazione del curatore di rappresentanza designato in base all'art. 146 CC è stabilita dal giudice, “avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele, e viene ripartita tra i genitori tenuto conto degli obblighi di mantenimento e dell'esito del processo”;

che la legge non prevede norme specifiche sul modo in cui si possa contestare la decisione del giudice nelle circostanze descritte;

che, nondimeno, i costi derivanti dalla rappresentanza del figlio rientrano nelle spese processuali della causa tra i genitori (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 46 ad art. 147 CC con riferimenti; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 146/147 CC);

che quindi la sentenza dell'8 settembre 2000 con cui il Pretore ha fissato la retribuzione del patrocinatore, addebitandola a __________ e __________ __________ in ragione di metà ciascuno, deve intendersi come un'integrazione del dispositivo (n. 4) sulle spese relative alla sentenza di divorzio emanata il 22 maggio 2000, del quale avrebbe dovuto far parte;

che l'unico rimedio esperibile contro le sentenze di divorzio, anche solo in materia di oneri processuali, è l'appello (art. 423b cpv. 1 CPC);

che in concreto la lettera del 26 settembre 2001 con cui __________ __________ si è rivolta al Pretore, contestando la nota professionale del curatore, andava quindi considerata come appello;

che a torto il Pretore ha ritenuto di statuire egli medesimo in proposito, ma da questa circostanza non è derivato alcun pregiudizio all’appellante poiché l’atto del 26 settembre 2001 è stato trasmesso alla prima Camera civile ad opera del Consiglio di moderazione, al quale l’attrice si era rivolta il 27 novembre 2001;

che nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);

che la decisione di cui trattasi è stata validamente notificata al patrocinatore dell’attrice in data 8 settembre 2000, sicché l’appello del 26 settembre 2001 è manifestamente tardivo;

che con lettera 21 marzo 2002 l’attrice, pur riconoscendo la tardività dell’appello, sostiene di non aver potuto inoltrare ricorso nei termini di legge, non avendo mai ricevuto il decreto pretorile concernente la nota professionale in questione;

che, anche volendo considerare il suddetto scritto quale domanda di restituzione del termine per appellare (art. 137 CPC), la richiesta andrebbe respinta perché tardiva, la restituzione in intero contro il lasso dei termini dovendo essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che, comunque, la restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato (art. 137 CPC);

che in concreto non risulta, né la ricorrente lo sostiene, che il di lei patrocinatore, al quale è stata intimata la decisione, fosse in qualche modo impossibilitato a procedere;

che, ciò posto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile;

che, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

che non si giustifica di attribuire ripetibile alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

; -;

  • Commissione tutoria regionale 6, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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