AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.113
Data decisione, Autorità:
13.05.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00113
Lugano
13 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__ (revoca
dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile
2001 da
__________ __________ __________, ora in __________
riguardo al figlio __________ __________
__________ (1970), __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) dell'11 giugno 2001 presentato da __________ __________
__________ contro la decisione emanata l'11 maggio 2001 dalla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso dell'11 settembre 2001 presentato da __________
__________ __________ contro la risoluzione emessa il 22 agosto 2001 dal
Consiglio di Stato;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 21 dicembre 1998 la Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________
__________ __________ (1970) in virtù dell'art. 369 CC;
che con
“istanza di petizione” del 6 aprile 2001 __________ __________ __________,
madre dell'interdetto, ha chiesto alla stessa Sezione degli enti locali la
revoca del provvedimento “per abuso di autorità”;
che il 9
aprile 2001 la Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante un termine
di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare
“una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua
disposizione”;
che
contro tale atto __________ __________ __________ ha presentato il 26 aprile
2001 un reclamo al Consiglio di Stato, reclamo che quest'ultimo ha trasmesso il
30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;
che,
statuendo l'11 maggio 2001 sul citato reclamo, l'autorità di vigilanza ha
accertato che __________ __________ __________ non aveva completato la domanda
entro il termine assegnatole e ha dichiarato l'istanza irricevibile senza
prelevare spese;
che
contro tale decisione __________ __________ __________ è nuovamente insorta al
Consiglio di Stato mediante “ricorso” dell'11 giugno 2001 in cui ha postulato,
in sostanza, la revoca dell'interdizione;
che con
risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso
irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;
che con
ricorso dell'11 settembre 2001 __________ __________ __________ chiede a questa
Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito
patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione;
e considerando
in diritto: che le decisioni della Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile
del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, in vigore dal 1° gennaio 2001: RL
4.1.2.2);
che in
concreto il “ricorso” (recte: appello) dell'11 giugno 2001 contro la
decisione emessa l'11 maggio 2001 dall'autorità di vigilanza è stato
erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato anziché a questa Camera;
che
l'autorità amministrativa, accertata la propria incompetenza, non poteva
tuttavia limitarsi a dichiarare il ricorso irricevibile, ma doveva far seguire
d'ufficio il memoriale alla giurisdizione competente (art. 4 LPAmm; cfr. DTF
118 Ia 243 consid. 3c);
che
l'opinione del Consiglio di Stato, secondo cui la trasmissione d'ufficio vale
solo tra autorità amministrative e non quando risulti competente un tribunale
civile, penale o una giurisdizione federale (Relazione della Commissione
speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura
amministrativa, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1966, pag.
246, citata da Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, n. 1 ad art. 4 LPAmm) non è
più sostenibile in casi come quello specifico;
che,
intanto, l'obbligo di far seguire d'ufficio l'atto all'autorità competente è
un principio generale, desunto dal divieto del formalismo eccessivo, e si
applica anche al diritto cantonale (DTF 118 Ia 243 consid. 3c; Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 96), né l'art. 4 LPAmm distingue tra autorità amministrative e
autorità giudiziarie civili o penali, limitandosi a sancire il principio della
trasmissione d'ufficio;
che,
inoltre, nelle procedure in materia di tutele l'appello costituisce ormai un
rimedio completo e ordinario, che inibisce il passaggio in giudicato della
decisione impugnata (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, art. 424a cpv. 1 CPC), sicché non sarebbe
ammissibile che in tale ambito la giurisdizione amministrativa ignori quella
civile o viceversa;
che la
mancata trasmissione a questa Camera del ricorso introdotto l'11 giugno 2001 da
__________ __________ __________ al Consiglio di Stato non deve pertanto
pregiudicare l'interessata;
che ciò
vale a maggior ragione ove si consideri che la decisione dell'autorità di vigilanza
non recava l'indicazione dei rimedi giuridici, contrariamente a quanto prescrive
l'art. 26 cpv. 2 LPAmm, applicabile per il rinvio all'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (v. anche Borghi/ Corti, op. cit., n. 5a ad art. 26 LPAmm con riferimenti);
che, ciò
premesso, questa Camera deve pronunciarsi sull'appello (“ricorso”) dell'11
giugno 2001 contro la decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele e non
sul ricorso dell'11 settembre successivo contro la risoluzione del Consiglio di
Stato, la Camera civile di appello non essendo autorità di ricorso contro
risoluzioni governative;
che il
memoriale dell'11 settembre 2001 si rivela irricevibile nella misura in cui
tende a far riformare la risoluzione del Consiglio di Stato;
che,
nella misura in cui tende invece alla nomina di un difensore d'ufficio e alla
concessione dell'assistenza giudiziaria, l'atto va trasmesso all'autorità di
vigilanza perché si pronunci sulle nuove domande dell'istante;
che, per
quanto riguarda l'appello dell'11 giugno 2001, esso consiste in una lettera
nella quale l'interessata lamenta non meglio precisati abusi di potere e
d'autorità, come pure un “favoreggiamento di reati di diritto penale”;
che la
procedura in materia di tutele è retta, per diritto federale, dalla massima ufficiale
e dal principio inquisitorio, i quali esimono il richiedente dall'onere di
allegare e comprovare le circostanze atte a fondare la sua domanda, bastando al
riguardo che si capiscano – nel complesso – le argomentazioni fatte valere (Geiser in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1999, n. 21 ad
art. 433 CC);
che non è
il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali
dell'appello, quantunque esso sia ai limiti della ricevibilità;
che ciò
vale anche per l'“istanza di petizione” del 6 aprile 2001, da cui si evince nondimeno
la volontà di postulare “l'annullamento dell'interdizione (art. CCS 369)” e
– seppure in modo confuso – per quali motivi;
che nelle
condizioni descritte l'autorità di vigilanza sulle tutele non poteva quindi limitarsi
a dichiarare l'istanza irricevibile;
che nulla
induce nemmeno a dubitare della legittimazione dell'appellante – madre
dell'interdetto – a chiedere la revoca della tutela o a insorgere davanti a
questa Camera contro il rigetto dell'istanza (art. 433 cpv. 3 CC; I CCA,
sentenza dell'11 agosto 1995 in re D., consid. 4);
che
diverso sarebbe stato il caso qualora l'appellante avesse abusato dell'istituto
della revoca dell'interdizione, introducendo ripetute istanze senza che fossero
intervenute modifiche rilevanti della situazione (cfr. Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 433 CC);
che
siffatta eventualità non si ravvisa tuttavia in concreto, non risultando che
l'autorità di vigilanza sia stata adita con analoghe domande di revoca, per
tacere del fatto che il 6 aprile 2001 erano ormai trascorsi oltre due anni
dall'adozione della misura, risalente al 21 dicembre 1998;
che per
l'art. 433 CC in caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte
dell'autorità competente (cpv. 1), la quale è obbligata a ordinarla non appena
la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);
che la
revoca della tutela, decretata per infermità o debolezza di mente, può essere
pronunciata solo previa relazione di periti e quando sia stabilito che la causa
d'interdizione più non esiste (art. 436 CC);
che a
norma dell'art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che
nondimeno, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, nella procedura
di revoca dell'interdizione il diritto federale esige l'audizione
dell'interdetto (DTF 117 II 380 consid. 2);
che tale
orientamento è seguito pure dalla dottrina (Deschenaux/
Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1036; Geiser,
op. cit., n. 11 ad art. 434 e n. 6 ad art. 436 CC; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 107 n. 200;
Strub, Die
Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag. 148
segg.);
che anche
l'art. 23 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele sancisce – per principio – il diritto della persona direttamente
toccata dalla misura di essere sentita personalmente;
che
l'autorità può rinunciare a sentire il tutelato unicamente qualora l'audizione
sia sconsigliata da un perito per motivi medici o appaia senza senso per
l'evidente incapacità di discernimento dell'interessato (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 segg.
e 84 segg. ad art. 374 CC; Strub,
op. cit., pag. 146; ZVW 45/1990 n. 12 pag. 157 consid. 4);
che in
concreto l'autorità di vigilanza non ha sentito l'interessato, né ha fondato la
rinuncia all'audizione su ragioni di carattere medico o sull'incapacità di
discernimento di lui;
che
neppure dalla decisione del 21 dicembre 1998, volta alla pronuncia della
tutela, emergono particolari impedimenti all'audizione dell'interessato, tant'è
ch'egli è stato invitato più volte a comparire davanti all'autorità di
vigilanza per essere sentito, ma “si è rifiutato di ritirare e, quindi, di
prendere conoscenza delle convocazioni notificategli” (consid. 3);
che la
reticenza dell'interdicendo nella prima procedura non esime l'autorità di vigilanza
dal convocare nuovamente l'interessato per essere sentito, all'occorrenza con
l'ausilio del tutore, e – in caso di rifiuto – di valutare se ragioni mediche
ostino a un eventuale ordine di comparizione forzata;
che in
siffatte circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all'autorità di vigilanza sulle tutele affinché emani un giudizio di merito
dopo avere istruito la domanda di revoca dell'interdizione del 6 aprile 2001;
che, data
la particolarità del caso concreto, si giustifica di rinunciare al prelievo di
oneri processuali, mentre non è il caso di assegnare ripetibili ridotte
all'appellante, la quale si è difesa senza l'ausilio di un legale senza
affrontare costi apprezzabili;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello (“ricorso”) dell'11 giugno 2001 è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione della Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele è annullata e gli atti sono rinviati a
quest'ultima affinché valuti l'opportunità di disporre una perizia sul
tutelato, proceda alla sua audizione ed emani una decisione sulla domanda di
revoca dell'interdizione.
-
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso dell'11 settembre 2001 è trasmesso all'autorità
di vigilanza sulle tutele affinché valuti l'opportunità di designare
all'istante un difensore d'ufficio e si pronunci sulla domanda di assistenza
giudiziaria.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
__________ __________ __________, __________;
–
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Comunicazione al Consiglio
di Stato, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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