Appeal stricken for late advance payment

11.2001.108Altro tribunale29 ott 2001Dismissed

Sintesi

In a divorce-related interim measures appeal concerning an ad litem contribution, the appellate court found that the appellant paid the CHF 250 advance for costs after the deadline set by the court and did not seek restoration of time. As a result, the appeal could not be examined and was struck from the roll. The appellant was ordered to pay reduced court costs of CHF 100, while no party compensation was awarded because the appeal had not even been served on the respondent.

Regest

Art. 312 cpv. 2 CPC; late payment of the advance on costs in appellate proceedings renders the appeal incapable of being heard where the party does not seek restoration of the time limit under Art. 137 CPC. In such a case the appeal is struck from the roll without examination on the merits. Under Art. 21 LTG and Art. 12 cpv. 1-2 LTG, costs are borne by the party causing the proceedings, but the judicial fee may be reduced when the appeal ends without judgment; no party compensation is due if the appeal was not communicated to the opposing party.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.108

Data decisione, Autorità: 29.10.2001, ICCA

Incarto n. 11.2001.00108

Lugano, 29 ottobre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2000 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

visto l'appello del 27 agosto 2001 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare del 6 agosto 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, gli ha imposto di versare alla moglie, pendente causa di divorzio, una provvigione ad litem di fr. 5000.–;

ricordato che il 12 settembre 2001 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì 1° ottobre 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello adesivo non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che nella fattispecie il versamento risulta essere intervenuto il 3 ottobre 2001, senza che l'interessato abbia postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anticipo.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________i, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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