AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.102
Data decisione, Autorità:
20.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00102
Lugano
20 settembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .__.__ (azione creditoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 12 luglio 1996 da
__________, __________, e
__________, __________ (__)
(patrocinati
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 agosto 2001
presentato dalla __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 luglio
2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel febbraio del 1989
__________ __________ e __________ __________ hanno acquistato, in ragione di
metà ciascuno, la particella n. __________RF di __________, che confina con la
particella n. comperata il 3 marzo 1989 dalla __________ .
I fondi, inedificati, erano compresi nel piano di quartiere “ ” a
, che imponeva ai proprietari di eseguire a loro spese talune opere
di urbanizzazione. Il 13 febbraio 1990 __________ __________ e __________
__________ hanno fondato la società semplice “ __________ ” allo
scopo di erigere sulla particella n. un complesso residenziale di
cinque appartamenti denominato “ __________ ”. La __________
__________ era a sua volta intenzionata a costruire sul proprio fondo uno
stabile di tre appartamenti denominato “ __________ ”. Il 20 aprile
1990 __________ __________ e __________ __________ hanno sottoposto il loro
fondo al regime della proprietà per piani e nel marzo del 1991 hanno venduto
tre delle cinque unità a terzi.
B. Nel frattempo,
durante l'edificazione dei fondi avvenuta fra il 1989 e il 1992, __________
__________ e __________ __________ hanno realizzato, secondo le norme contenute
nel citato piano di quartiere, un accesso veicolare e altre strutture comuni a
entrambe le particelle, per le quali la __________ __________ ha versato nel
giugno del 1990 un acconto di fr. 100 000.–. Completati i lavori, i
proprietari del fondo n. __________hanno inviato il 30 ottobre 1992 alla
__________ __________ un conteggio finale dei costi di costruzione per fr.
843 527.50 complessivi, di cui fr. 380 239.30 a carico di quest'ultima,
e hanno chiesto alla società il pagamento del saldo di fr. 280 239.30.
Il 9 agosto 1993 __________ __________ e __________ __________ hanno fatto
intimare alla __________ __________ un precetto esecutivo per la medesima
somma, precetto al quale la ditta ha sollevato opposizione l'11 agosto 1993.
Nel novembre successivo la __________ __________ ha poi versato agli
interessati un importo di fr. 50 000.–. Il 30 dicembre 1994 __________
__________ e __________ __________ si sono rivolti al Municipio di __________ (Gemeindevorstand von __________) per
un esperimento di conciliazione. Con risoluzione del 21 agosto 1995 l'esecutivo
comunale ha accertato il fallimento del tentativo e ha posto i costi della procedura
(fr. 4867.05) a carico degli istanti.
C. Il 12 luglio 1996
__________ __________ e __________ __________ hanno convenuto la __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere
il pagamento di fr. 281 309.50 (fr. 276 442.45 a saldo dei costi di
costruzione, corretti in base a un conteggio del 19 febbraio 1996, e fr.
4867.05 a titolo di rifusione degli oneri del tentativo di conciliazione) con
interessi al 5% dal 20 febbraio 1993. Con risposta del 1° novembre 1996 la
__________ __________ ha proposto di respingere la petizione, contestando
preliminarmente la giurisdizione del giudice civile e facendo valere la prescrizione
della pretesa. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito il
loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo del
15 novembre 2000 gli attori hanno ridotto la loro pretesa a fr.
148 824.85, con interessi al 5% dal 20 febbraio 1993. Nelle proprie
conclusioni dello stesso 15 novembre 2000 la convenuta ha confermato le proprie
domande. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo il 19
luglio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha imposto alla
__________ __________ il versamento di complessivi fr. 72 743.49 (fr.
71 526.73 a saldo dei costi di costruzione e fr. 1216.76 a titolo di
rifusione degli oneri del tentativo di conciliazione) con interessi al 5% dal
20 febbraio 1993 sulla somma di fr. 71 526.73 e dal 15 luglio 1996 su
quella di
fr. 1216.76. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 6000.–, sono state poste per tre quarti a carico
degli attori e per il resto a carico della convenuta, alla quale gli attori
sono stati obbligati a rifondere fr. 11 000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la predetta
sentenza la __________ __________ è insorta con un appello del 31 agosto 2001
per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione avversaria
sia respinta. Nelle loro osservazioni del 22 ottobre 2001 __________ __________
e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Nelle osservazioni
all'appello gli attori rilevano preliminarmente che la convenuta non indica i
dispositivi impugnati e chiedono pertanto che questa Camera verifichi l'osservanza
dei requisiti formali dell'appello. Ora, l'atto di appello deve contenere – sotto
pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – l'indicazione precisa dei punti della
sentenza impugnata che si intendono censurare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). La
sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo
l'appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, risulti chiaramente
l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia
sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio
alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 309). In concreto si desume
senza equivoco dal memoriale di appello la volontà della convenuta di chiedere
il rigetto della petizione. Sotto questo profilo l'appello risulta pertanto
ricevibile.
-
Il Pretore ha
verificato anzitutto la sussistenza della giurisdizione civile, ravvisandola.
Nel merito, dopo avere accertato che gli attori avevano eseguito le opere
litigiose senza il previo consenso della convenuta sulle modalità di
costruzione, egli ha ritenuto che la partecipazione di quest'ultima alle spese
sopportate dagli attori non andasse calcolata sul costo effettivo delle
infrastrutture comuni, bensì in base al “costo normale e usuale della costruzione”.
Ciò posto, il Pretore ha fissato il valore “normale” delle opere comuni in fr.
441 495.20, di cui fr. 219 792.– per la rampa sotterranea, fr.
140 562.– per la tratta di passaggio, fr. 38 722.– per la rampa
“__________ ”, fr. 4216.– per la rampa esterna, fr. 3344.– per l'accesso
“__________ K-J”, fr. 25 073.20 per lo spostamento della canalizzazione e
fr. 9786.– per l'accesso pedonale comune. Applicando a tali importi la chiave
di riparto contenuta nel piano di quartiere, egli ha ottenuto un obbligo di
partecipazione della convenuta di complessivi fr. 221 526.73. Ha pertanto
riconosciuto agli attori fr. 71 526.73, già dedotti gli acconti versati
di fr. 150 000.–, cui ha aggiunto un quarto dei costi della procedura di
conciliazione (fr. 1216.76), per complessivi fr. 72 743.49.
-
L'appellante chiede
preliminarmente che questa Camera verifichi la competenza del giudice civile a
statuire sulle pretese avversarie, fondate su norme di diritto (privato o
amministrativo) comunale. Essa lamenta inoltre che il primo giudice non si sia
pronunciato né sulla qualifica del rapporto giuridico litigioso, né sulla
prescrizione delle pretese avversarie, eccepita con la risposta. E al
riguardo ritiene che la domanda di partecipazione alle spese, la quale trae
origine da un rapporto di diritto comunale (anziché da una gestione d'affari
senza mandato, come reputa la controparte), si sia prescritta un anno dopo il
versamento agli attori di fr. 50 000.–, avvenuto il 18 novembre 1993. Ma
anche se ciò non fosse – essa soggiunge – la pretesa sarebbe in ogni caso
destituita di fondamento, l'istruttoria non avendo dimostrato l'entità del postulato
indennizzo. Tutt'al più, volendo seguire i criteri di riparto enunciati dal
Pretore, essa dovrebbe contribuire ai costi sopportati dagli attori nella misura
di soli fr. 153 130.96, debito che corrisponde in sostanza alle somme
versate dall'interessata il 22 giugno 1990 e il 18 novembre 1993, di
complessivi fr. 150 000.–.
-
La giurisdizione
civile (art. 1 CPC) è un presupposto processuale la cui esistenza va esaminata
d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC). Il difetto di tale requisito
comporta l'irricevibilità della domanda (art. 99 cpv. 2 CPC; Rep. 1990 pag. 214
in fine; Cocchi/Trezzini, op.
cit., nota 2 ad art. 1 CPC). Ora, per quanto riguarda il rapporto giuridico in
esame, secondo l'art. 27 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del
Canton Grigioni (OPTC; Collezione sistematica n. 801.110), applicabile alla realizzazione
di opere urbanistiche in quel Cantone, il conteggio emanato al termine dei
lavori di urbanizzazione è suscettibile di reclamo entro 20 giorni all'esecutivo
comunale (cpv. 2), la cui decisione è impugnabile nello stesso termine con ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 3). Quest'ultima autorità, pur avendo
già avuto modo di affermare che la citata normativa non costituisce una base legale
sufficiente per la riscossione di contributi a carico di proprietari fondiari
(PVG 1992 n. 23 pag. 67 consid. 3c e 3d), ha nondimeno considerato valide le
norme della medesima disposizione relative alla procedura (PVG 2000 n. 49 pag.
178 verso l'alto). Ne discende che l'art. 27 cpv. 2 e 3 OPTC rimane applicabile
– di per sé – alla fattispecie.
L'art. 29 OPTC riserva
invero ai Comuni la facoltà di derogare alle disposizioni cantonali di
procedura. In concreto l'art. 37
cpv. 4 della legge
comunale sui piani di quartieri del 30 marzo 1976 (Quartierplangesetz)
adottata dal Comune di __________ (doc. D) subordina la realizzazione privata
di opere urbanistiche alla Erschliessungs- und
Gesamtumlegungsverordnung del 1° ottobre 1974. Quest'ultima è stata
sostituita, il 1° gennaio 1988, dalla citata ordinanza del 26 novembre 1986
sulla pianificazione territoriale (art. 60 e 61 OPTC). Quanto al piano di
quartiere “__________ ”, varato dall'esecutivo comunale nel dicembre del 1985 e
applicabile alla fattispecie (consid. A), esso demanda la soluzione di litigi
inerenti all'applicazione o all'interpretazione delle norme contenute nel piano
a un tentativo di conciliazione da parte del Municipio (Gemeindevorstand),
rinviando per il resto al diritto ordinario (ordentliches Recht:
doc. C, pag. 20 punto 9.5), che – come si vedrà in appresso – è il diritto
amministrativo (consid. 6).
Ciò posto, l'ordinamento comunale di __________, salvo l'introduzione di un
tentativo di conciliazione, non prevede alcuna deroga a quello cantonale,
motivo per cui torna applicabile la nota ordinanza sulla pianificazione
territoriale (PVG 2000 n. 49 pag. 178 a metà). Se ne deduce che, dopo il
fallimento della conciliazione, il conteggio finale emesso dagli attori il 30
ottobre 1992 era suscettibile di reclamo entro 20 giorni all'autorità comunale
(art. 27 cpv. 2 OPTC), la cui decisione poteva essere impugnata entro 20 giorni
al Tribunale cantonale amministrativo (art. 27 cpv. 3 OPTC). Del resto, già per
sua natura, la soluzione di vertenze sull'esecuzione e il finanziamento di
opere urbanistiche realizzate da privati compete – per principio – al giudice
amministrativo (DTF 105 Ia 209 consid. 2; Scolari,
Commentario alla LALPT, Bellinzona 1997, n. 592 ad art. 80–82 con riferimenti).
-
Il Pretore evoca la
risoluzione del 21 agosto 1995 con cui l'esecutivo comunale ha addebitato i
costi della procedura di conciliazione ai proprietari del fondo n.
____________________con facoltà di chiederne la rifusione alla convenuta nell'ambito
di un processo civile ordinario (im Rahmen eines
ordentlichen Zivilprozesses: doc. O, pag. 3 dispositivo n. 2). A
prescindere dal fatto però che la citata decisione non vincola il giudice
civile chiamato a statuire sulla natura – pubblica o privata – del rapporto
giuridico litigioso, l'esecutivo comunale non si è espresso sulla via
giudiziaria da seguire per chiedere la rifusione dei costi di urbanizzazione,
ma solo sui rimedi giuridici inerenti all'addebito degli oneri processuali,
tant'è che tale indicazione figura, appunto, alla fine del dispositivo n. 2.
Quest'ultimo aspetto non è per altro regolato né dalla legislazione cantonale
né dall'ordinamento comunale sulla pianificazione del territorio e configura,
in definitiva, una pretesa di natura civile. La risoluzione dell'autorità
comunale non è dunque rilevante ai fini della qualifica della domanda di
partecipazione ai costi delle opere litigiose.
-
Il Pretore ritiene
che gli art. 26 seg. OPTC non siano applicabili alla fattispecie poiché la
realizzazione delle opere urbanistiche incombe in concreto ai proprietari interessati.
A suo parere la competenza di un'autorità amministrativa è “difficilmente ipotizzabile
(…) laddove la lite tra due privati riguarda una pretesa puramente creditoria”
(sentenza impugnata, pag. 6 verso il basso). Tale opinione non può tuttavia
essere condivisa, ove appena si consideri che gli art. 26 seg. OPTC non
prevedono deroghe di procedura per l'urbanizzazione di fondi ad opera dei
proprietari. Del resto lo svolgimento di compiti di diritto pubblico può essere
delegato a privati senza che la natura del rapporto giuridico muti per ciò
soltanto (v. Crespi, Il trasferimento
di compiti amministrativi cantonali a privati in Ticino, Bellinzona 1995, pag.
187 a metà e pag. 189 in alto con riferimenti; cfr. anche DTF 102 II 57 consid.
1; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.3.50 al titolo II). E le norme di pianificazione del territorio, comprese
quelle inerenti alle opere di urbanizzazione, sono di diritto pubblico
(DTF 112 II 109 consid. 1; SJZ 98/2002 pag. 340 ultima colonna in alto con
rinvii; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 94 ad art. 685/686 CC), come riconosce per altro il Pretore nel giudizio
impugnato (pag. 4 nel mezzo).
Una soluzione diversa
s'imporrebbe invero ove l'obbligo di assumere i costi di urbanizzazione traesse
origine da un piano di quartiere “facoltativo” (privater o superprivater Quartierplan), che consiste in un
accordo fra tutti i proprietari interessati soggetto al diritto privato (v. Bösch/Suter/von Känel, Werkbuch für den Quartierplaner, Zurigo 2000, pag. 8 in alto;
Fritzsche/Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht, 2ª edizione, pag. 131 verso
l'alto; cfr. anche Pessina, Il
piano di quartiere nel diritto della pianificazione del territorio ticinese,
in: RDAT 1997 II pag. 296 a metà). Tale non è il caso però del piano di
quartiere “__________ ”, che non trova fondamento in un'intesa fra i proprietari,
ma emana – come si è visto – dall'esecutivo comunale. Esso configura
dunque un piano di quartiere “obbligatorio” (Pessina,
op. cit., pag. 297 segg.) e soggiace alla giurisdizione amministrativa (Bösch/ Suter/von Känel, op. cit., pag. 9 in basso e pag. 47 in alto; Fritzsche/Bösch, op. cit., pag. 132 in
alto e pag. 139 verso il basso). L'art. 3 cpv. 2 del Quartierplangesetz accenna bensì a rapporti di diritto
privato su impianti e strutture comuni (privatrechtlichen
Verhältnisse an gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen). Nulla
precisa tuttavia circa la natura dell'obbligo per i proprietari di partecipare
ai costi di realizzazione delle opere, sulle cui modalità l'art. 3 cpv. 3
dell'ordinamento comunale si limita a richiamare il piano di quartiere. Tale
obbligo continua quindi a essere disciplinato dal diritto pubblico (DTF 112 II
109 consid. 1; SJZ 98/2002 pag. 340 ultima colonna in alto con riferimenti).
Giovi inoltre rilevare che l'art. 39 cpv. 3 del Quartierplangesetz
conferisce ai privati, in caso di problemi nell'esecuzione delle norme del piano,
la facoltà di delegare al Comune – previo anticipo dei costi – la realizzazione
delle opere urbanistiche o l'incasso delle spese di costruzione dai proprietari
renitenti. Il compito di urbanizzare i fondi incombe quindi pur sempre, in
ultima analisi, alla collettività (cfr. anche Hänni, Planungs-, Bau-
und besonderes Umweltschutzrecht, 4ª edizione, pag. 263 nel mezzo; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna
2001, pag. 320 n. 687 e pag. 341 n. 748 con richiamo di giurisprudenza).
-
Da quanto precede se
ne conclude che la domanda degli attori intesa a far partecipare la convenuta
alle spese di realizzazione delle opere litigiose sfugge all'esame del giudice
civile. In tale misura la petizione deve perciò essere dichiarata irricevibile
(art. 99 cpv. 2 CPC), con la conseguente modifica della sentenza impugnata. Tutt'al
più il Pretore sarebbe stato abilitato a statuire sull'addebito degli oneri
della procedura di conciliazione (sopra, consid. 5). La domanda risulta
nondimeno prematura, ove si consideri che la rifusione delle spese anticipate
dagli attori dipende dall'esito dell'eventuale procedura amministrativa volta
al riparto dei costi di urbanizzazione. La richiesta andrà quindi presentata,
se mai, dopo il passaggio in giudicato della decisione amministrativa.
-
Gli oneri del
sindacato odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC),
che verseranno in solido alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle
spese e le ripetibili di prima sede, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese, comprese quelle peritali, sono
poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 3000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________ e
__________ __________ in solido, che rifonderanno alla __________ __________,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster