AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.10
Data decisione, Autorità:
13.02.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00010
Lugano
13 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa N../R..___
(approvazione di rendiconto tutelare) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ ,
__________ -
a
__________, __________
(rappresentato dal tutore __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (recte: appello) del 31 dicembre 2000 presentato da __________
__________ contro la decisione emessa il 15 dicembre 2000 dalla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Delegazione tutoria di __________ -__________ ha istituito il 7 gennaio 1993
una tutela volontaria (art. 372 CC) in favore di __________ __________ (1973),
designando come tutore il padre __________ . Statuendo il 28 agosto
1998 su due ricorsi di __________ __________ avverso risoluzioni della Delegazione
tutoria, la Sezione degli enti locali ha ordinato la sostituzione del tutore
con un collaboratore dell'Ufficio cantonale del tutore ufficiale. Un appello
interposto da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto con
sentenza del 2 febbraio 2000 da questa Camera (inc.
..).
B. Con
deliberazione del 30 maggio 2000 la Delegazione tutoria di __________ -__________
ha designato come tutore di __________ __________, in sostituzione del padre,
il tutore ufficiale __________ __________. Il 1° luglio 2000 __________
__________ ha presentato il rendiconto 1999, esponendo nei passivi un importo
di fr. 16'100.–, di cui fr. 2'300.– per spese varie da egli sostenute e fr.
13'800.– per la costituzione di un nuovo conto a favore del figlio, che egli
intendeva gestire “a maggior profitto senza interferenze e senza interventi
esterni da parte di altri uffici di tutoria” (nota del 2 ottobre 2000, allegata
al rendiconto). La Delegazione tutoria ha approvato tale rendiconto con
risoluzione del 3 ottobre 2000.
C. Contro
l'approvazione del rendiconto 1999 ha interposto ricorso il 9 ottobre 2000
__________ __________, tutore di __________ __________, chiedendo alla Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, lo stralcio dai passivi dell'importo di fr. 16'100.– rivendicato dal
precedente tutore. Preso atto delle osservazioni presentate da __________
__________, da __________ __________ e dalla Delegazione tutoria, l'autorità di
vigilanza ha statuito il 15 dicembre 2000. In accoglimento del ricorso e in
riforma della risoluzione impugnata, essa ha approvato il rendiconto con una sostanza
netta di fr. 77'699.–, ha autorizzato __________ __________ a prelevare fr.
2'500.– a titolo di mercede per la gestione della tutela negli anni 1995-1999 e
ha aggiunto
fr.
13'600.– al patrimonio del pupillo, segnalando quest'ultimo importo come pretesa
contestata. Inoltre essa ha ordinato all'ex tutore di presentare entro 15
giorni il rendiconto della tutela dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e di
consegnare immediatamente al nuovo tutore gli averi e la documentazione
bancaria di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata
posta a carico di __________ __________.
D. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un ricorso del
31 dicembre 2000 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo
al gravame, l'annullamento del provvedimento impugnato. Il rimedio non è stato
intimato alla controparte né alla Delegazione tutoria.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello
(art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000). L'atto di appello,
la cui ricevibilità va esaminata d'ufficio, deve contenere – sotto pena di
nullità – l'indicazione precisa dei punti della decisione impugnata che si
intendono censurare (art. 309 cpv. 1 lett. d CPC con rinvio al cpv. 5 CPC). La
sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo
l'appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, risulti chiara l'intenzione di
impugnare la decisione di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante
e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla parte. In
concreto si desume senza equivoco dall'insieme del ricorso la volontà di
__________ __________ di opporsi alla modifica del rendiconto 1999 da lui
presentato il 1° luglio 2000: entro tali limiti il rimedio giuridico può essere
esaminato nel merito.
-
L'autorità
di vigilanza ha ritenuto che il tutore contestava a giusta ragione l'inserimento
nel passivo del rendiconto 1999 dell'importo di fr. 16'100.– per prestazioni
dell'ex tutore e canoni di locazione da questi rivendicati. Essa ha
riconosciuto al tutore uscente un'indennità complessiva di fr. 2'500.– per la
gestione della tutela dal 1995 al 1999 e ha aggiunto fr. 13'600.– al patrimonio
del pupillo, segnalando quest'ultimo importo come pretesa contestata.
L'autorità di vigilanza ha altresì constatato che il padre non poteva
trattenere beni del pupillo e doveva consegnare la sostanza precedentemente
gestita con la relativa documentazione al rappresentante legale di questi. A
tal fine gli ha assegnato un ultimo termine per presentare il rendiconto finale
al 30 giugno 2000 e per consegnare al tutore la sostanza del figlio con la
relativa documentazione, sotto comminatoria dell'azione penale.
-
L'appellante
fa valere che è compito della Delegazione tutoria concordare l'indennità dovuta
all'ex tutore ed eventualmente modificarla nei giusti parametri, sostenendo che
il trapasso dei conti bancari al nuovo tutore deve avvenire “solo dopo l'approvazione
del rendiconto 1999 con la presentazione del rendiconto
1°
semestre 2000 e la sua approvazione” (appello, pag. 4). Egli esige inoltre che
alla consegna dei beni siano presenti l'autorità tutoria e il pupillo e chiede
infine che la tassa di giustizia sia posta a carico della Delegazione tutoria,
soccombente per avere approvato il rendiconto litigioso.
-
L'appellante
sembra dipartirsi dalla premessa che il rendiconto 1999 da lui presentato possa
essere modificato solo dalla Delegazione tutoria, alla quale l'autorità di
vigilanza avrebbe dovuto rinviare il caso per nuova decisione. Ma a torto.
L'esigenza di una procedura rapida richiede, per diritto federale, che
l'autorità di vigilanza incaricata di esaminare un ricorso giusta l'art. 420 CC
statuisca essa medesima nel merito, riformando eventualmente la decisione
impugnata (Geiser in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 23 ad art. 420). Il
diritto cantonale prevede esplicitamente, all'art. 93 del Regolamento sulle
tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (R.L. 4.1.2.2, testo in vigore fino al 31
dicembre 2000), che “la decisione dell'autorità di vigilanza può confermare,
annullare o modificare la decisione querelata”. La Sezione degli enti locali
poteva quindi modificare la risoluzione 3 ottobre 2000 della Delegazione
tutoria e approvare essa medesima il rendiconto 1999, dopo averlo corretto. Al
riguardo il gravame si rivela sprovvisto di buon diritto.
-
L'appellante
rimprovera alla Sezione degli enti locali, in sostanza, di avere ridotto a fr.
2'500.– le sue pretese per le prestazioni eseguite in favore del figlio, senza
tenere conto dei parametri previsti dall'art. 3 cpv. 1 del regolamento
concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995
(testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). A prescindere dal fatto però che
egli stesso aveva esposto nella nota del 31 dicembre 1999, allegata al
rendiconto 1999, un'indennità annua di fr. 500.– per la sua attività (doc. C,
allegata al doc. 1), cifra ripresa poi dall'autorità di vigilanza nella
decisione impugnata, egli non indica quale cifra sarebbe adeguata ai “giusti
parametri” invocati. Ora, un appello in contestazioni di carattere pecuniario,
come in concreto, deve precisare la somma postulata (Rep. 1993 pag. 227). In
concreto, mancando tale indicazione, il rimedio si rivela irricevibile nella
misura in cui contesta l'indennità riconosciuta al tutore dall'autorità di
vigilanza (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5).
-
L'appellante
ribadisce di non aver mai compiuto irregolarità nella gestione della sostanza
del figlio e afferma che quest'ultimo ha stipulato un contratto con lui
sottoscrivendo la richiesta di tutela volontaria il 20 settembre 1993, di modo
che non era più necessario concludere alcun contratto di locazione,
contrariamente a quanto reputa l'autorità di vigilanza. Egli equivoca tuttavia
sui termini. L'esistenza di una tutela volontaria, come nella fattispecie, non
dispensa il tutore dal chiedere il consenso dell'autorità tutoria per stringere
contratti con il tutelato (art. 422 n. 7 CC). Ora, l'asserito contratto di
locazione di cui si prevale l'ex tutore nella nota del 31 dicembre 1999 (per un
box e un locale per attrezzi dal 1993 al 1999) non risulta essere mai stato
sottoposto all'autorità tutoria per approvazione. Ci si potrebbe finanche interrogare
sull'esistenza di un contratto, avendo l'appellante dichiarato il 2 ottobre
2000 (nota D allegata al rendiconto, doc. 1) che nell'importo di fr. 16'100.–
figurante nella nota del 31 dicembre 1999 rientrano anche fr. 2'300.– per spese
di ricorso e ripetibili da lui rivendicati. In realtà, per sua stessa
ammissione, l'ex tutore ha inserito nel rendiconto 1999 crediti da lui vantati
nei confronti del tutelato per diminuirne la sostanza e ottenere un fondo da
gestire “senza interferenze e senza interventi esterni da parte di altri o
uffici di tutoria” (nota del 2 ottobre 2000). Un simile comportamento, a prescindere
dalle motivazioni che lo hanno indotto, esula dai poteri del tutore (cfr.
l'art. 422 n. 7 CC), anche se egli è padre del pupillo. A ragione pertanto
l'autorità di vigilanza ha stralciato dai passivi del rendiconto 1999 i crediti
dell'ex tutore che eccedono l'indennità di fr. 500.– annui, da lui medesimo
esposta. Le pretese dell'appellante nei confronti del tutelato, infatti, non
pertengono al rendiconto, nemmeno a quello finale (Affolter in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op.
cit., n. 42 ad art. 451/453 CC). Ancora una volta l'appello, nella misura in
cui è ricevibile, si dimostra perciò infondato.
-
A
detta dell'ex tutore la tassa di giustizia di fr. 300.– deve essere posta a
carico della Delegazione tutoria, che aveva approvato senza modifiche il
rendiconto 1999 e che è quindi soccombente nella procedura di ricorso.
L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. La Delegazione tutoria è invero
stata generosa nei confronti dell'ex tutore, approvando un rendiconto che
conteneva poste estranee, in particolare canoni di locazione derivanti da un
contratto fra tutore e tutelato mai autorizzato. Soccombente nella procedura di
ricorso contro la risoluzione impugnata è l'ex tutore, che ha allestito il
rendiconto finanziario in modo non conforme, per mantenere il controllo su una
parte della sostanza del pupillo anche dopo la sua sostituzione (si vedano
anche le osservazioni del 24 novembre 2000 al ricorso e l'appello, pag. 4) e
che nella procedura di ricorso ha chiesto la reiezione del gravame proposto
all'autorità di vigilanza. La decisione della Sezione degli enti locali sulla
tassa di giustizia sfugge quindi a ogni critica e l'appello si rivela
sprovvisto di buon diritto.
-
Da
ultimo l'appellante non contesta l'obbligo di presentare il rendiconto 2000 e
di restituire i beni del pupillo con la relativa documentazione, ma sostiene
che “il tutto sarà regolato con l'approvazione di un nuovo rendiconto 1999”
(appello, pag. 3). Giova ricordare che l'autorità di vigilanza ha approvato il
rendiconto 1999 dopo le modifiche necessarie per renderlo conforme alla legge
(art. 43 del regolamento sulle tutele e le curatele, testo in vigore fino al 31
dicembre 2000). Nulla si oppone quindi alla presentazione del rendiconto finale
e alla restituzione dei beni ancora in possesso dell'ex tutore, nei termini
imposti dall'autorità di vigilanza, finanche favorevoli a costui. In occasione
della presentazione del rendiconto finale e della sua approvazione, la presenza
del tutelato, invocata dall'ex tutore, è prescritta (art. 413 cpv. 3 CC, art.
44-46 e 52-53 del regolamento sulle tutele e curatele, testo in vigore fino al
31 dicembre 2000). L'appellante ha avuto ampia opportunità di spiegare la
propria presa di posizione alla Delegazione tutoria (doc. 16, incontro del 28
settembre 2000), all'autorità di vigilanza (osservazioni del 24 novembre 2000)
e a questa Camera. Un'audizione personale in questa sede, come richiesto
dall'interessato, non consentirebbe alla Camera di acquisire nuovi elementi
rilevanti per il giudizio. L'appellante stesso ammette del resto che le sue
spiegazioni riguarderebbero non tanto l'applicazione del diritto, quanto
piuttosto i risvolti morali e personali del conflitto familiare relativo al
figlio, che non riguardano come tali la gestione della tutela. Anche su questo
punto l'appello manca dunque di consistenza.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
attribuiscono ripetibili a __________ __________i, cui l'appello non è nemmeno
stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ __________, __________ -____________________;
–
__________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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