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Numero d'incarto:
11.2000.99
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00099
Lugano
26 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(provvedimenti cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ -__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 15 settembre 2000 presentata da __________ -__________
__________ contro il decreto emesso il 4 settembre 2000 in luogo e vece del
Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ -__________ __________ (1949) e __________ __________
(1960) si sono sposati a __________ il __________ 1984 e che dal matrimonio non
sono nati figli;
che il
__________ 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 5 novembre 1999;
che il 14
ottobre 1999 essa ha chiesto al Pretore l'adozione di misure cautelari, in
particolare la condanna del marito al versamento di un contributo alimentare di
fr. 5'000.– mensili;
che con
decreto cautelare del 18 ottobre 1999, emanato senza contraddittorio, il
Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha obbligato __________ -__________
__________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4'000.–
mensili, citando nel contempo le parti per la discussione;
che
all'udienza del 18 novembre 1999 l'istante ha confermato le proprie domande,
alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha offerto un contributo
alimentare di fr. 2'500.– mensili oltre al pagamento della cassa malati,
dell'assicurazione __________ del veicolo e delle imposte;
che
entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova, accolti quasi integralmente
dal Pretore con ordinanza del 10 febbraio 2000;
che
__________ -__________ __________ ha sollecitato il 15 maggio 2000 la modifica
del contributo alimentare e l'assunzione di una nuova prova, la moglie avendo
nel frattempo conseguito un certificato di capacità quale esercente;
che il
Pretore ha intimato l'istanza alla controparte il 25 maggio 2000, assegnandole
un termine di 15 giorni per presentare osservazioni, successivamente prorogato
di altri dieci giorni;
che il 12
luglio 2000, constatata la mancata introduzione di un'azione di divorzio o
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha annunciato alle
parti lo stralcio della procedura provvisionale, fissando loro un termine di
trenta giorni non sospesi dalle ferie per pronunciarsi sulle spese e le
ripetibili;
che
__________ __________ ha presentato l'11 agosto 2000 un'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale (inc. ..) con
richieste cautelari (inc. ..);
che con
decreto del 4 settembre 2000 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece
del Pretore, ha respinto senza contraddittorio l'istanza di modifica presentata
da __________ -__________ __________ il 15 maggio 2000 (act. VIII);
che lo
stesso giorno il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la procedura
provvisionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico
della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 800.– per ripetibili (act.
IX);
che con
appello del 15 settembre 2000 __________ -__________ __________ chiede di
riformare il decreto impugnato, nel senso di sopprimere dal 1° maggio 2000 il
contributo alimentare provvisionale della moglie, previo accoglimento di un'istanza
di restituzione in intero per la produzione di nuovi mezzi di prova;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un
coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la
procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC;
che
misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo
l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte
(Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da
ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);
che nella
fattispecie il Segretario assessore ha respinto il 4 settembre 2000 la modifica
dell'assetto cautelare chiesta dal marito il 15 maggio 2000, specificando di emanare
un “decreto supercautelare”, e ha poi stralciato dai ruoli la procedura provvisionale
promossa dalla moglie;
che ci si
potrebbe invero interrogare sulla competenza del primo giudice per statuire su
una domanda di modifica del decreto supercautelare del 18 ottobre 1999, poiché
il 1° gennaio 2000, data alla quale è entrato in vigore il nuovo diritto del
divorzio, tra le parti non era pendente davanti alla Pretura un'azione di
divorzio (cfr. art. 137 cpv. 2 CC) né una domanda di protezione dell'unione
coniugale (promossa solo l'11 agosto 2000);
che ad
ogni modo il decreto impugnato, sul quale figura a chiare lettere la menzione
“supercautelare”, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta improponibilità
dell'appello;
che, ciò
posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che non
si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la
quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato
alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________ __________
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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