AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.97
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.2000.00097
Lugano
30 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud promossa con istanza del 24 luglio 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare (recte: sentenza) emesso il 29 agosto 2000 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 settembre 2000 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello
adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1961) e __________ __________ __________ (1964) si sono sposati a
__________ il __________ 1986. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(__________1988) e __________ __________ (__________1992). Il marito lavora
per la __________ __________, la moglie è aiuto __________ a ore presso il ristorante
__________ __________ (ora: __________ __________) a __________, oltre a
svolgere mansioni di custode per uno stabile di appartamenti. I coniugi vivono
separati dal giugno 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
B. Il
24 luglio 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere – previa ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria – immediate misure protettrici dell'unione
coniugale, in particolare l'autorizzazione a sospendere la comunione domestica,
l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il
più ampio diritto di visita del padre, da concordare fra le parti), un contributo
di mantenimento di fr. 700.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per
ogni figlio, oltre a una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Con decreto
cautelare del 25 luglio 2000, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione
coniugale, ha affidato i figli alle cure di lei (riservato il più ampio diritto
di visita del padre), fissando con effetto immediato un contributo di mantenimento
di fr. 500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio.
Il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili è stato rinviato al merito.
C. All'udienza
del 17 agosto 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha
offerto per ciascun figlio fr. 800.– mensili, inclusi gli assegni familiari,
opponendosi alle altre richieste e postulando anch'egli l'assistenza
giudiziaria. Le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale,
riconfermandosi nelle rispettive domande. In esito all'udienza il Pretore ha
fissato l'assetto cautelare, riducendo i contributi alimentari a fr. 200.–
mensili per la moglie e a fr. 600.– mensili per ogni figlio, oltre gli assegni
familiari. Statuendo poi il 29 agosto 2000 sulle misure a protezione dell'unione
coniugale, egli ha stabilito i contributi di mantenimento dal 1° agosto 2000
in fr. 224.– mensili per l'istante e in
fr. 650.–
mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari. Non sono stati
riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
D. Contro
il predetto giudizio è insorta __________ __________ con un appello del 14
settembre 2000 nel quale chiede che, in riforma della decisione impugnata, il
contributo alimentare complessivo sia fissato dal 1° luglio 2000 in fr. 2351.–
mensili, assegni familiari compresi, di cui fr. 650.– per ogni figlio e il
resto per sé, e che le sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 29 settembre 2000 __________ __________ propone,
previa concessione dell'assistenza giudiziaria a sé medesimo, di respingere
l'appello e di confermare la decisione impugnata. Con appello adesivo dello
stesso giorno egli chiede inoltre che, in riforma del giudizio impugnato, gli
sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio davanti al Pretore.
__________ __________ non ha introdotto osservazioni all'appello adesivo.
E. La
giudice delegata di questa Camera ha completato l'istruttoria con l'audizione
dei due figli minorenni, sulle cui risultanze sono stati sentiti personalmente
i coniugi a un'udienza del 14 novembre 2001. __________ __________ e __________
__________ hanno rinunciato a esprimersi sul complemento di istruttoria.
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 LAC combinato
con l'art. 5 della legge stessa) e sono decise con sentenza (art. 368 cpv. 2
CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art.
370 cpv. 1 e 2 CPC), non con decreto. L'erronea denominazione dell'atto
impugnato non ha tuttavia causato pregiudizio alle parti (art. 143 cpv. 1 CPC).
Tempestivi, appello principale e appello adesivo sono pertanto ricevibili.
-
L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
dei contributi si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola
a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e
dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.). Nel Cantone Ticino
le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
-
In
concreto il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 5500.–
netti, comprese le indennità di trasferta, e quello della moglie in fr. 2000.–,
pari a un grado d'occupazione di circa il 60%, compatibile con la cura dei
figli. Egli ha quindi determinato il fabbisogno minimo del marito in fr.
2757.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio
della cassa malati fr. 202.20, canone di locazione fr. 530.–, spese d'automobile
fr. 600.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 200.–) e quello della moglie e
dei figli in fr. 3320.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per lei fr.
1025.–, per i figli fr. 700.–, premi della cassa malati fr. 355.–, canone di
locazione fr. 990.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 250.–). Dedotti i
fabbisogni dall'insieme dei redditi, egli ha suddiviso l'eccedenza di fr.
1422.80 mensili in ragione del 40% alla moglie e del 60% al marito, onde un
contributo complessivo per moglie e figli di fr. 1890.– mensili, compresi gli
assegni familiari. Tale importo è stato suddiviso in fr. 224.– per la madre e
in fr. 650.–, per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari, con decorrenza
dal 1° agosto 2000.
-
Litigiosi in questa sede sono i rispettivi fabbisogni e il
riparto dell'eccedenza. Essendo in discussione contributi per figli minorenni,
vige in ogni modo la massima ufficiale e il principio inquisitorio illimitato
(DTF 127 III 72 consid. 3; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 41 ad art. 176 CC; Wullschleger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18–20 delle osservazioni
generali agli art. 276–293 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Il giudice di
ogni grado non è vincolato dunque alle allegazioni, né alle prove offerte, né
alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).
Trattandosi di misure a protezione dell'unione coniugale, l'art. 176 cpv. 3 CC
stabilisce inoltre che, se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende
le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
Egli esamina d'ufficio, dunque, non solo la questione del mantenimento, ma pure
l'affidamento e la disciplina del diritto di visita (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 302 n. 726 e
727).
-
Nella
sentenza impugnata il Pretore non si è pronunciato sull'attribuzione dei figli
né sulla disciplina del diritto di visita. Certo, egli aveva disciplinato le
questioni con decreto cautelare del
25 luglio
2000, emesso senza contraddittorio (act. II, dispositivo n. 1.2). Se non
che, per loro natura i provvedimenti cautelari decadono con l'emanazione del giudizio
(Rep. 1989 pag. 129 consid. 3). È necessario pertanto integrare d'ufficio la
sentenza impugnata per quel che concerne la situazione dei figli minorenni.
Giovi inoltre ricordare che, di principio, qualora si prospettino cambiamenti
di rilievo nella situazione dei figli, l'audizione imposta dall'art. 144 cpv. 2
CC deve avvenire anche nell'ambito di una procedura di misure a protezione
dell'unione coniugale (art. 315b cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel
caso specifico i figli non risultavano essere stati ascoltati dal primo
giudice, ciò che ha reso indispensabile l'audizione in questa sede, avvenuta il
7 novembre 2001 (rapporto 16 novembre 2001). Ora, la situazione dei figli
appare stabile: essi sono rimasti con la madre nell'abitazione coniugale e
intrattengono con il padre rapporti costanti, in funzione degli orari
irregolari e notturni del genitore e dei propri impegni scolastici e ricreativi
(verbale del 14 novembre 2001, pag. 2). L'esercizio del diritto di visita,
concordato tra i genitori e i figli, non dà per altro luogo a disaccordi e non
vi è quindi motivo per rivedere la regolamentazione a suo tempo adottata dal Pretore.
La sentenza impugnata va completata dunque di conseguenza.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante
chiede che il proprio fabbisogno minimo sia aumentato a fr. 3440.– mensili,
inserendovi una spesa di fr. 120.– per il prevedibile onere fiscale. Adeguata
conseguentemente l'eccedenza a fr. 1302.80, essa propone che le sia assegnato
il 70% dell'importo, facendo valere di vivere con due figli, mentre il marito
abita da solo. Dipartendosi da tali premesse, l'interessata rivendica un
contributo alimentare complessivo di fr. 2351.– mensili, assegni familiari
compresi, di cui fr. 650.– per ogni figlio e il resto per sé. L'appellato
domanda da parte sua che, qualora fosse riconosciuto il carico fiscale alla
moglie, nel suo fabbisogno minimo siano computate le spese per le imposte e i
debiti contratti durante il matrimonio.
-
Il
Pretore ha valutato il reddito mensile del marito in fr. 5500.– netti mensili,
comprese le indennità di trasferta, fondandosi su un guadagno medio di fr.
5387.50 nel 1999 e di fr. 5300.– nei primi mesi del 2000, esclusa la
tredicesima di fr. 345.–. Le parti non muovono contestazioni al riguardo,
tuttavia la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata
d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E in concreto non è
corretto includere nelle entrate del convenuto indennità di trasferta ricevute
dal datore di lavoro in base ai chilometri percorsi, poiché esse sono destinate
a coprire le spese. Per i primi mesi del 2000 lo stipendio medio mensile del marito
risulta dunque di circa fr. 5320.– netti, compresi gli assegni familiari e la
quota di tredicesima, ma non le ritenute a titolo di “anticipo” o di “rimborso
prestito”, né le indennità di trasferta (doc. 18 e 26). Per contro, nel 1999 il
reddito netto, inclusi gli assegni familiari, era di fr. 5753.50 mensili (doc.
21, certificato di stipendio, posizioni “1G. reddito netto II” fr. 64 650.– e
“2a. assegni per figli” fr. 4392.– annui). Dagli atti non è dato di capire per
quali ragioni le entrate siano diminuite. All'udienza del 14 novembre 2001
l'interessato ha dichiarato che le variazioni di reddito dipendevano dalla disponibilità
a svolgere ore straordinarie nei giorni di libero (cosiddetta indennità PEF:
doc. 26). Il salario dell'interessato, agente di sicurezza privato, si compone
invero di un fisso mensile lordo di fr. 4150.– e di numerose indennità
variabili di mese in mese, secondo il lavoro notturno o festivo e gli
straordinari (conteggi di stipendio, doc. 26). A un esame di verosimiglianza è
legittimo pertanto stimare prudentemente il reddito medio netto mensile in fr.
5300.– mensili, per tenere conto delle citate oscillazioni, dipendenti dal
datore di lavoro. La valutazione del primo giudice va quindi corretta di conseguenza.
-
Per
quanto riguarda la moglie, il Pretore ha accertato il reddito in fr. 2000.–
netti mensili, sommando il salario di fr. 541.– per i lavori di portineria (fr.
6500.– annui netti: doc. 22) allo stipendio netto di fr. 1416.– percepito dall'__________
SA (ora __________ __________) nel
giugno del 2000 (doc. C). Ora, è vero che tra settembre e dicembre del 1999
l'interessata aveva ricavato dalla seconda attività una media di fr. 2020.–
mensili (doc. 20) ed è altrettanto vero che la remunerazione a ore comprende le
indennità per vacanze, sicché quando la dipendente è in ferie non riceve nulla.
Ma ciò non toglie che la retribuzione denoti variazioni notevoli (cfr. doc. C e
20). All'udienza del 14 novembre 2001 l'appellante ha addotto poi di avere cessato
i lavori di portineria nel settembre 2000, poiché dopo la partenza del marito essa
non era più stata in grado di assolvere tale impegno, dovendosi occupare dei
figli (verbale, pag. 2). Come ha rilevato il Pretore, la capacità di guadagno
imputata alla moglie corrispondeva a un grado d'occupazione pari a circa il
60%. Rinunciando all'attività di portineria, l'interessata lavora ancora al 50%
circa (si vedano le ore indicate nel conteggio del giugno 2000: doc. C),
attività che corrisponde sostanzialmente a quanto si può ragionevolmente
esigere da un genitore cui sono affidati due figli di 8 e 12 anni (DTF 115 II
10). Ne segue che, a un esame di mera verosimiglianza, il reddito mensile medio
dell'istante, cuoca ausiliaria senza formazione professionale specifica (doc.
C), può prudentemente essere stimato in una media di fr. 1600.– netti dal
settembre 2000, tenuto conto delle variazioni mensili derivanti dall'attività a
ore.
-
Il
Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 2757.20 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa
malati fr. 202.20, canone di locazione fr. 530.–, spese di automobile fr.
600.–, telefono, elettricità, gas e TV e fr. 200.–). Le varie poste vanno
considerate singolarmente.
a) Anzitutto
giovi rilevare che il primo giudice è incorso in un errore di calcolo, giacché
il totale delle posizioni elencate ammonta a fr. 2557.20, non a fr. 2757.20. Oltre
a ciò, e per giurisprudenza ormai decennale nota al Pretore, le spese di telefono,
elettricità, gas e televisione sono già comprese nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 consid. 5; tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, edita dalla CEF, versione in vigore fino al 31 dicembre 2000,
pubblicata in Rep. 1993 pag. 265). Non si giustifica dunque di aggiungere fr. 200.– per tale titolo.
b) I
costi di locazione ammontano a fr. 530.– mensili complessivi (fr. 450.– per
l'appartamento e fr. 80.– per il posteggio: doc. 1 e 2). Il veicolo è in
concreto necessario per l'attività professionale del convenuto, agente di
sicurezza, mentre le spese per il carburante sono rimborsate al dipendente dal
datore di lavoro (conteggi di salario doc. 18 e 26; Rep. 1994 pag. 145, 1993
pag. 266). Come spese d'automobile vanno pertanto ammessi nel fabbisogno
dell'interessato anche i costi del leasing (fr. 308.55: doc. 12),
dell'assicurazione (fr. 194.65: doc. 9) e un'indennità per l'imposta di
circolazione (fr. 35.– stimati).
c) Nel
fabbisogno si giustifica anche di considerare i costi per l'assicurazione responsabilità
civile privata (fr. 12.95: doc. 10) e gli oneri fiscali correnti (fr. 222.–
mensili, che a una prudente stima dovrebbero restare sostanzialmente invariati
pure dopo la tassazione intermedia: doc. 5,8,11 e 23). Gli oneri per le imposte
correnti possono essere tralasciati se la famiglia versa in ristrettezze
finanziarie (DTF 127 III 70 consid. 2b con rimando). Ciò avviene, in concreto,
dal 1° settembre 2000, allorché la moglie ha lasciato l'attività accessoria di
portineria. Dal 1° gennaio 2001, inoltre, i minimi esistenziali del diritto
esecutivo sono aumentati a fr. 1100.– mensili per persona sola e a fr. 1250.–
per il genitore con figli minorenni a carico (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001,
pag. 74).
d)
L'appellato chiede che nel suo fabbisogno siano inseriti anche i debiti. Il
mantenimento della famiglia però è prioritario rispetto ai debiti personali
(Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati se contratti nell'interesse
della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino
il fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). Nella
fattispecie si può quindi tenere conto degli arretrati della cassa malati
(complessivi fr. 2809.–: doc. 16), per le imposte (fr. 4220.15: doc. 4, 6, 7,
11) e per i canoni di locazione (fr. 1878.60: doc. 25), apparentemente
nell'interesse della famiglia. Non si può considerare invece la rata di fr.
627.85 per il rimborso di un mutuo contratto dal solo marito (doc. 13) né una
fattura di fr. 914.– della __________
__________ __________ (doc. 14), della cui utilità tutto si ignora.
Inoltre i citati debiti possono essere inseriti nel fabbisogno del marito solo
nella misura in cui è garantito il fabbisogno minimo degli altri membri della
famiglia. Come si vedrà in seguito, ciò è possibile, in misura limitata, solo
fino al 31 agosto 2000.
e) Nelle
condizioni descritte il fabbisogno minimo dell'appellato ammonta fino al 31
agosto 2000 (cessazione dell'attività accessoria della moglie) a fr. 2860.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fino al 31 dicembre 2000
fr. 1025.–, canone di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr.
202.20, assicurazione RC personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr.
308.55, assicurazione auto fr. 194.65, imposta di circolazione fr. 35.–, onere
fiscale fr. 222.–, rimborso rateale di debiti fr. 329.65). Da allora, e fino al
31 dicembre 2000, il fabbisogno minimo diminuisce a fr. 2308.35 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fino al 31 dicembre 2000 fr. 1025.–, canone
di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr. 202.20, assicurazione RC
personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr. 308.55, assicurazione auto fr.
194.65, imposta di circolazione fr. 35.–). Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno
minimo aumenta nuovamente a fr. 2383.35 (minimo del diritto esecutivo fr.
1100.–, canone di locazione fr. 530.–, premio della cassa malati fr. 202.20,
assicurazione RC personale fr. 12.95, leasing dell'automobile fr. 308.55, assicurazione
auto fr. 194.65, imposta di circolazione fr. 35.–).
- Il
Pretore ha calcolato il fabbisogno della moglie, compreso quello dei figli, in
fr. 3320.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per lei fr.
1025.–, per i figli fr. 700.–, premi della cassa malati fr. 355.–, canone di
locazione fr. 990.–, telefono, elettricità, gas e TV fr. 250.–). Così facendo,
però, egli ha disatteso senza giustificazione alcuna la pressoché ventennale
giurisprudenza di questa Camera, che calcola il fabbisogno dei figli minorenni
separatamente rispetto a quello del genitore affidatario, in base alle
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate di caso
in caso (Rep. 1998 pag. 175; 1994 pag. 298 consid. 5). Ciò non è ammissibile. Incombe
pertanto a questa Camera scindere i rispettivi fabbisogni sulla scorta delle considerazioni
che seguono.
a) Per
quanto riguarda la sola appellante principale, va considerato anzitutto il minimo
esistenziale del diritto esecutivo, di fr. 1025.– mensili (che già comprende le
spese di telefono, elettricità, gas e TV: sopra, consid. 9a), e il premio
personale della cassa malati, di fr. 215.10 (doc. E e 24), senza quello dei
figli (che rientra nel fabbisogno in denaro di questi ultimi: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, allegato 2, pag. 660; raccomandazioni, edizione 2000, pag. 11). Dal
1° gennaio 2001 il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta inoltre,
come detto, a fr. 1250.– mensili.
b) Le
spese per l'alloggio dei figli vanno incluse nel fabbisogno di loro e non
inserite in quello per la madre (Rep. 1988 pag. 176 con richiami di dottrina e
giurisprudenza), cui va riconosciuta una spesa di fr. 450.– mensili, pari a
quella del marito, non essendovi motivo per trattare i coniugi in modo diverso
(salvo per quanto riguarda il posteggio, che la moglie non necessita a scopo
professionale). Nel fabbisogno dei figli sarà calcolata la differenza rispetto
al canone effettivo di fr. 990.–, pari a fr. 270.– ciascuno (verbali pag. 1:
fr. 1070.–, meno fr. 80.– di posteggio, doc. 25 e 2).
c) L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno sia considerato un onere d'imposta di fr. 120.–.
La censura può essere accolta solo in parte, perché data la sua situazione
economica il carico fiscale presumibile può essere stimato con prudente
criterio in fr. 100.– mensili, e solo fino al 31 agosto 2000.
d) Ciò
posto, le necessità della sola moglie ammontano fino al 31 agosto 2000 a fr.
1790.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1025.–, cassa malati
fr. 215.10, alloggio fr. 450.– imposte fr. 100.–). Dopo di allora e fino al 31
dicembre 2000 il fabbisogno minimo diminuisce a fr. 1690.– (minimo vitale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, cassa malati fr. 215.10, alloggio fr. 450.–), salvo
aumentare nuovamente dal 1° gennaio 2001 a fr. 1915.– (minimo esistenziale per
genitore monoparentale fr. 1250.–, cassa malati fr. 215.10, alloggio fr.
450.–).
- Per
quanto attiene ai fabbisogni dei figli Alex (1988) e Patrick Angelo (1992), le
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella
pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372), prevedono un fabbisogno in denaro di fr.
1540.– mensili ciascuno, compresi fr. 360.– per cura ed educazione. Se il
coniuge affidatario lavora al 50%, come in concreto, non si può esigere che
fornisca in natura più del 50% della cura ed educazione. La differenza rientra
nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 119). Ne segue che
dalla cifra di fr. 1540.– vanno dedotti fr. 180.–, pari alla metà della posta
per cure ed educazione che la madre può prestare in natura. Inoltre l'onere per
l'alloggio va ridotto di fr. 35.–, giacché le citate raccomandazioni considerano
una spesa di fr. 305.–, mentre quella effettiva è di soli fr. 270.– (sopra, consid.
9b). Ne segue che il fabbisogno in denaro dei figli va rettificato d'ufficio (consid.
- in fr. 1325.– mensili ciascuno. Occorre ancora domandarsi se vada fissato un
contributo scalare.
a) Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i
coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che il giudice le limiti
nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da
provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Inoltre le parti possono sempre sollecitare
un adattamento a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non rispetta però il
principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni
qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Contributi di mantenimento scalari
sono quindi opportuni fino al giugno del 2006, quando __________ diventerà maggiorenne (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). A quel momento __________ avrà compiuto i 14 anni e si porrà a medio termine
una riconsiderazione della capacità lucrativa della moglie, la quale potrebbe
essere tenuta a riprendere un lavoro a tempo pieno allorché __________ avrà
compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10). Non è invece possibile formulare sin d'ora
pronostici sulle scelte scolastiche dei figli o sulle possibilità lucrative
della moglie, che possono ancora essere influenzate da numerosi fattori.
b) Le
citate raccomandazioni prevedono, nel caso di due fratelli fra i 13 e i 18 anni
di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1700.– mensili ciascuno, compresi fr.
240.– per cura ed educazione (edizione in vigore dal 1° gennaio 2000).
Apportati i correttivi per la quota di cura e educazione prestata in natura
dalla madre (50% di fr. 240.–, pari a fr. 120.–) e per il minor costo
dell'alloggio (fr. 270.– invece dei fr. 285.– considerati dalle
raccomandazioni), il fabbisogno dei figli nella fascia d'età dai 13 ai 18 anni
ammonta, sulla base dei dati attuali, a fr. 1565.– mensili per ciascuno di
loro.
-
Il
Pretore ha attribuito l'eccedenza mensile del bilancio familiare per il 60% al
marito e per il 40% alla moglie in virtù del maggior carico fiscale e dei
debiti. L'appellante chiede che la sua partecipazione sia aumentata al 70%,
facendo valere di vivere con due figli, mentre il marito abita da solo. Ora, la
ripartizione dell'eccedenza a metà è la regola. A tale chiave di riparto si può
derogare ove essa conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a
una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con
riferimenti), ciò che non è il caso in concreto. In una recente sentenza il
Tribunale federale ha precisato che un'ulteriore eccezione si impone, qualora
uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi
ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello dei
genitore affidatario (DTF 126 III 9; cfr. pure DTF inedita del 26 marzo 2001 consid.
4b, inc. 5P.69/2001). Nel Cantone Ticino il consolidato indirizzo giurisprudenziale
è quello di calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del
genitore affidatario, sulla base delle citate raccomandazioni (sopra, consid. 9
e 10). La sola presenza di figli non è quindi un motivo per scostarsi dal
riparto a metà dell'eccedenza. Men che meno costituiscono un criterio
pertinente il maggior carico fiscale e i debiti evocati dal Pretore, i quali
riguardano – se mai – il fabbisogno e non il riparto dell'eccedenza.
-
Nelle
condizioni illustrate il quadro complessivo delle entrate e delle uscite
coniugali si presenta come segue:
Periodo dal 1° luglio 2000 al
31 agosto 2000
reddito del marito fr.
5300.—
reddito
della moglie fr. 2000.—
fr.
7300.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2860.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 1790.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fr.
7300.— mensili
eccedenza fr.
–.—
Il marito può conservare per sé fr.
2860.— mensili
e deve
versare per i figli:
fr. 5'300.– ./. fr. 2'860.– = fr. 2440.—
mensili,
di cui, in
proporzione:
per
__________ (assegni familiari inclusi) fr. 1220.— mensili
e per
__________ (assegni familiari inclusi) fr. 1220.— mensili.
La moglie può
conservare per sé fr. 1790.— mensili
e destinerà
al mantenimento dei figli:
fr.
2'000.– ./. fr. 1'790.– fr. 210.—
mensili,
di cui, in
proporzione,
per
__________ fr. 105.— mensili
e
per __________ fr. 105.—
mensili.
Periodo dal 1° settembre al 31
dicembre 2000
reddito del marito fr.
5300.—
reddito
della moglie fr. 1600.—
fr.
6900.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2308.35
fabbisogno minimo della moglie fr. 1690.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fr.
6648.35 mensili
eccedenza fr.
251.65 mensili
metà
eccedenza fr. 125.80 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2'308.35 + fr. 125.80 = fr. 2435.— mensili
e deve
versare per la moglie e i figli:
fr. 5'300.– ./. fr. 2'435.– = fr. 2865.—
mensili,
di cui, per
ogni figlio (assegni familiari inclusi) fr. 1325.— mensili
e per la
moglie:
fr.
1'690.– + metà eccedenza fr. 125.80
meno
il reddito proprio di fr. 1'600.– = fr. 215.— mensili
arrotondati.
Periodo dal 1° gennaio al 31
maggio 2001 (13° anno di
età di __________)
reddito del marito fr.
5300.—
reddito
della moglie fr. 1600.—
fr.
6900.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2383.35
fabbisogno minimo della moglie fr. 1915.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fr.
6948.35 mensili
ammanco fr.
48.35 mensili
Il marito può conservare per sé fr.
2385.— mensili
e deve
versare per la moglie e i figli:
fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– = fr. 2915.—
mensili.
Periodo
dal 1° giugno 2001 al 31 marzo 2005 (13° anno di età di __________)
reddito del marito fr.
5300.—
reddito
della moglie fr. 1600.—
fr.
6900.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2383.35
fabbisogno minimo della moglie fr. 1915.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1565.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1325.—
fr.
7188.35 mensili
ammanco fr.
288.35 mensili
Il marito può conservare per sé fr.
2385.— mensili
e deve
versare per la moglie e i figli:
fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– = fr. 2915.—
mensili.
Periodo 1° aprile 2005 al 16
giugno 2006 (18° anno
d'età di __________)
reddito del marito fr.
5300.—
reddito
della moglie fr. 1600.—
fr.
6900.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2383.35
fabbisogno minimo della moglie fr. 1915.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1565.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1565.—
fr.
7428.15 mensili
ammanco fr.
528.15 mensili
Il marito può conservare per sé fr.
2385.— mensili
e deve
versare per la moglie e i figli:
fr. 5'300.– ./. fr. 2'385.– = fr. 2915.–
mensili.
- Riepilogando,
le entrate della famiglia si rivelano insufficienti per far fronte ai rispettivi
fabbisogni dal 1° gennaio 2001. In siffatte circostanze l'appellato ha il
diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid.
bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Può di conseguenza tenere per sé
fr. 2385.– mensili arrotondati, versando alla famiglia il saldo di
fr.
2915.–. La moglie avrebbe diritto dal 1° gennaio 2001 a un contributo di fr. 315.–
mensili (fabbisogno minimo di fr. 1915.–, dedotto il reddito proprio di fr.
1600.–), mentre per i figli sarebbero necessari fr. 2650.– mensili dal 1°
gennaio 2001, fr. 2890.– mensili dal 1° giugno 2001 e fr. 3130.– mensili dal 1°
aprile 2005. Siccome il contributo per la moglie non è prioritario rispetto a
quello per i figli o viceversa (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 446, n. 08.27 e 08.29 con richiami), rimane solo la
possibilità di ridurre i tre contributi in proporzione (analogamente: I CCA,
sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; sentenza del 15 dicembre
1999 in re M., consid. 8c).
In
conclusione, il marito verserà all'appellante un contributo alimentare di fr.
1220.– mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) fino al 31
agosto 2000, un contributo di fr. 265.– mensili per la moglie e uno di fr.
1325.– mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dal 1°
settembre al 31 dicembre 2000, un contributo di fr. 310.– mensili per la moglie
e di fr. 1302.50 mensili per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dal
1° gennaio al 31 maggio 2001, un contributo di fr. 286.– mensili per la moglie,
uno di fr. 1424.– mensili per __________ e uno di fr. 1205.– mensili per
__________ (compresi gli assegni familiari) dal 1° giugno 2001 e infine un
contributo di fr. 267.– mensili per la moglie e uno di fr. 1324.– mensili per
ogni figlio (compresi gli assegni familiari) dopo il 1° aprile 2005. Il
fabbisogno dei figli risulta scoperto nella misura di fr. 45.– dal 1° gennaio
al 31 maggio 2001, di fr. 261.– dal 1° giugno 2001 e di fr. 482.– dal 1° aprile
2005. In tale misura l'appellante potrà, se del caso, incassare eventuali
assegni familiari integrativi giusta gli art. 1 lett. c e art. 24 segg. della
legge sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1.), senza che ciò comporti una
riduzione delle prestazioni alimentari. L'appello va dunque accolto entro
questi limiti e la sentenza impugnata modificata di conseguenza. I contributi,
inoltre, devono essere indicizzati, nulla lasciando presumere che lo stipendio
del padre non seguirà il rincaro.
-
L'appellante chiede che i contributi di mantenimento decorrano
dal 1° luglio 2000. In effetti con l'istanza del 25 luglio 2000 la moglie
rivendicava contributi sin dal mese corrente, il marito avendo lasciato
l'abitazione coniugale. Ora, l'art. 173 cpv. 3 CC prevede la possibilità di
accordare durante la vita in comune contributi di mantenimento per l'anno
precedente l'istanza. Tale facoltà esiste, per analogia, anche durante la vita
separata secondo l'art. 176 CC (DTF 115 II 201, 205 consid. 4a). La pretesa
merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata va riformata in tal senso.
-
L'istante
si duole che il Pretore non ha statuito sulla sua domanda di assistenza giudiziaria.
Invero nell'istanza del 25 luglio 2000 l'interessata aveva postulato sia una
provvigione ad litem, sia il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il
primo giudice, “tenuto conto delle richieste di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentate da entrambe le
parti”, ha rinunciato al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di
ripetibili (dispositivo n. 6). Non si può dire quindi che il Pretore non abbia
statuito sulla domanda di assistenza. La questione è di sapere, piuttosto, se
l'istante non meritasse il gratuito patrocinio.
a) Presupposti
per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che non comprende
necessariamente il gratuito patrocinio (art. 159 lett. b CPC), sono la condizione
di indigenza e la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157
CPC). Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in
grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della
famiglia (DTF 124 I 1, 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag. 215). Tale condizione non
si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma
tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità
della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali
che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993
II 278; Rep. 1983 pag. 118). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi
sulla situazione reale e concreta del richiedente al momento in cui essa
presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179, 181 consid. 3a), rispettivamente
al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I
5, 7 consid. 4b; 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19). Una causa non denota
probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono
notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere
giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii). Per prassi invalsa di questa
Camera, nelle questioni di stato delle persone il requisito della probabilità
di esito favorevole è apprezzato con minor rigore (Rep. 1994 pag. 385).
b) In concreto la situazione finanziaria della famiglia appare critica,
se appena si pensa agli arretrati che pesano sul bilancio dell'unione (doc. 4,
6, 7, 11, 16 e 25) e ai debiti personali del marito (doc. 13 e 14). I coniugi
non dispongono neppure di sostanza (doc. 23). In tale contesto la domanda di
provvigione ad litem dell'istante, prioritaria rispetto alla concessione
dell'assistenza giudiziaria, sarebbe verosimilmente risultata infruttuosa. Né
la procedura di protezione dell'unione coniugale appariva d'acchito destinata
all'insuccesso. Non vi è motivo, di conseguenza, per negare all'appellante il
beneficio dell'assistenza in prima sede, ritenuto che spetterà al Pretore
tassare la nota d'onorario del suo patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG). Il
giudizio impugnato va pertanto modificato di conseguenza.
II. Sull'appello
adesivo
- L'appellato
chiede a sua volta che il giudizio di prima istanza sia riformato con la
concessione a suo favore dell'assistenza giudiziaria. Per i motivi esposti
poc'anzi (consid. 16), la richiesta merita accoglimento, nel senso che
all'interessato va riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio. Da un
lato la situazione d'indigenza appare comprovata (art. 155 CPC), dall'altro la
parziale opposizione all'istanza non poteva dirsi sprovvista di ogni possibilità
di esito favorevole (art. 157 CPC).
III. Sulle
spese, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria di appello
- Gli
oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante ottiene, nel complesso, contributi alimentari finanche superiori alle
sue richieste, in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di
filiazione. Gli oneri processuali vanno quindi a carico dell'appellato, che
dovrà versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Anche per
quanto concerne la concessione dell'assistenza giudiziaria l'appellante vede
accogliere la propria richiesta. La controparte però non si è opposta alla
modifica e non può pertanto essere considerata soccombente (Rep. 1987 pag.
135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può
essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa
C., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg.
ad art. 159). Ne segue che la tassa e le spese di giustizia saranno ridotte di
conseguenza e dalle ripetibili sarà esclusa la parte di indennità concernente
la questione dell'assistenza giudiziaria. Quanto all'appello adesivo, la moglie
ha rinunciato a presentare osservazioni e a sua volta non può essere
considerata soccombente. Come detto, ripetibili non possono neppure essere
richieste allo Stato. Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di tasse
e spese, senza attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non
richiede la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, il Pretore
avendo rinunciato al prelievo di tasse e spese e all'assegnazione di ripetibili.
Le parti, del resto, non censurano su questo punto il dispositivo pretorile, il
cui pronunciato sulle spese può dunque rimanere invariato.
Quanto
alla domanda di assistenza giudiziaria del marito, egli vede accolto il proprio
appello adesivo, mentre risulta totalmente soccombente per quanto attiene all'appellazione
principale. La sua opposizione, tuttavia, non poteva dirsi fin da un primo esame
priva di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC), tant'è che il gravame
è stato accolto – in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di
filiazione – per altri motivi rispetto a quelli fatti valere dalla controparte.
Data la particolarità della fattispecie, la domanda merita pertanto
accoglimento, essendo adempiuto, come si è visto (sopra, consid. 17), pure il
requisito dell'indigenza (art. 155 CPC). Per quel che è della moglie, essa non
ha formulato domanda di assistenza giudiziaria in appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1.1. I
figli __________ e __________ sono affidati alla madre __________ __________,
riservato a __________ __________ il più ampio diritto di visita concordato
dalle parti.
1.2. __________
__________ è tenuto a versare a __________ __________i, mensilmente e anticipatamente
entro il 1° di ogni mese, un contributo di mantenimento di:
1.2.1. fr. 2440.— dal 1°
luglio 2000 al 31 agosto 2000, di cui:
fr. 1220.—, inclusi gli assegni
familiari, per il figlio __________, e
fr. 1220.—, inclusi gli assegni
familiari, per il figlio __________;
1.2.2. fr. 2865.— dal 1°
settembre al 31 dicembre 2000, di cui:
fr. 1325.— per ogni figlio,
inclusi gli assegni familiari, e
fr. 215.— per la moglie;
1.2.3. fr. 2915.— dal 1°
gennaio al 31 maggio 2001, di cui:
fr. 1302.50 per ogni figlio,
inclusi gli assegni familiari, e
fr. 310.— per la moglie;
1.2.4. fr. 2915.— dal 1°
giugno 2001 al 30 marzo 2005, di cui:
fr. 1424.—, inclusi gli assegni
familiari, per il figlio __________,
fr. 1205.—, inclusi gli assegni
familiari, per il figlio __________, e
fr. 286.— per la moglie;
1.2.5. fr. 2915.— dal 1°
aprile 2005 al 16 giugno 2006, di cui:
fr. 1324.—, inclusi gli assegni
familiari, per ogni figlio, e
fr. 267.— per la moglie.
Le somme indicate saranno adeguate al
rincaro annualmente il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo del dicembre precedente, la prima volta il 1° gennaio
2003 in base all'indice di riferimento (101.4 punti) del novembre 2001.
1.3. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
II. Gli oneri
processuali dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante principale
fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
adesivo è accolto e il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così
riformato:
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. Non si
riscuotono tasse o spese per l'appello adesivo, né si assegnano ripetibili.
V. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
VI. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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