AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.93
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00093
Lugano,
9 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 2 marzo 1999 da
__________ __________ (1998), __________
(rappresentata dalla madre __________ __________,
__________,
e patrocinata dal curatore lic. iur. __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 agosto 2000 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 2000 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadina __________, ha dato alla luce
__________ __________ il __________ 1998. Il 19 gennaio 1999 la Delegazione
tutoria di __________ ha designato alla figlia un curatore nella persona del
__________. __________. __________ __________, cui è stato conferito l'incarico
di accertare la paternità della bambina e salvaguardarne il diritto al
mantenimento, come pure di consigliare e assistere la madre nel modo richiesto
dalle circostanze (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC).
B. Il 2
marzo 1999 __________ __________, patrocinata dal curatore, si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che __________
__________ (1957) fosse dichiarato essere suo padre, che fosse disciplinato il
diritto di visita di lui e che questi fosse tenuto a versarle un contributo
mensile indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla nascita
fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16°
anno, di fr. 900.– fino alla maggiore età e di fr. 1000.– fino al termine degli
studi. Con risposta del 12 aprile 1999 __________ __________ ha postulato il
rigetto della petizione o in subordine, qualora fosse stata accertata la sua
paternità, la regolamentazione del diritto di visita e un contributo alimentare
calcolato “in base ai minimi esistenziali della __________ ”. Nella replica del
7 maggio 1999 __________ __________ ha confermato le sue domande. __________
__________ non ha duplicato.
C. Esperita
una perizia sul __________ di __________ __________, di __________ __________ e
della bambina, quest'ultima ha sostanzialmente ribadito per mezzo del curatore
il suo punto di vista in un memoriale conclusivo del 14 gennaio 2000. Nelle sue
conclusioni del 10 marzo 2000 __________ __________ ha rinunciato a contestare
il rapporto di filiazione e ha offerto un contributo mensile indicizzato per la
figlia, oltre all'assegno familiare, di fr. 500.– dalla nascita fino al 6° anno
d'età, di fr. 600.– fino al 12° anno, di fr. 700.– fino al 16° anno, di fr.
800.– fino alla maggiore età e di fr. 900.– fino al termine degli studi. Al
dibattimento finale del 20 marzo 2000 l'attrice ha riaffermato le sue domande.
Il convenuto non è comparso all'udienza.
D. Statuendo
il 10 luglio 2000, il Pretore ha accertato la paternità di __________
__________, ha disciplinato il diritto di visita e ha fissato un contributo
mensile indicizzato per la figlia, oltre all'assegno familiare, di fr. 510.–
dalla nascita fino al 6° anno d'età, di
fr. 550.–
fino al 16° anno e di fr. 640.– fino al termine degli studi. La tassa di
giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico del convenuto. Non
sono state attribuite ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del
29 agosto 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
il padre sia tenuto a versarle un contributo mensile indicizzato, oltre
all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla nascita fino al 6° anno d'età, di fr.
750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno, di fr. 900.– fino alla
maggiore età e di fr. 1000.– fino al termine degli studi. Nelle sue
osservazioni del 26 settembre 2000 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Il
29
settembre 2000 __________ __________ ha presentato un memoriale di replica, che
non è stato intimato al convenuto.
Considerando
in diritto: 1. Il
Codice di procedura civile ticinese non prevede doppi scambi di allegati in
appello (art. 307 segg. CPC). Repliche non sono quindi ammesse, tanto meno ove
non siano autorizzate (cfr. anche Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che
il memoriale presentato dall'attrice a questa Camera il 29 settembre 2000 va
dichiarato irricevibile. I nuovi documenti prodotti dall'appellante sono invece
proponibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto
della filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio).
-
Litigiosa
rimane, in appello, l'entità del contributo alimentare per la figlia. Questa si
duole anzitutto che il Pretore ha dedotto dal proprio fabbisogno mensile
l'assegno familiare, il quale non è – a suo parere – un reddito e dev'essere
versato perciò in aggiunta al contributo. Essa sostiene inoltre che il primo
giudice avrebbe dovuto calcolare il suo fabbisogno in base alle raccomandazioni
più recenti pubblicate dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, nel
gennaio del 2000, e non sulla scorta delle raccomandazioni risalenti al gennaio
del 1996. Infine il Pretore non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione
finanziaria del convenuto, la cui madre avrebbe notoriamente ottenuto, verso la
metà degli anni novanta, quasi mezzo milione di franchi in seguito
all'espropriazione di un fondo. Ciò premesso, l'appellante rivendica un
contributo mensile indicizzato, oltre all'assegno familiare, di fr. 700.– dalla
nascita fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino
al 16° anno, di fr. 900.– fino alla maggiore età e di fr. 1000.– fino al
termine degli studi.
-
Nelle
osservazioni all'appello il convenuto afferma che il Pretore ha dedotto giustamente
gli assegni familiari dal fabbisogno della figlia. Il contributo litigioso – soggiunge
– è stato calcolato nel rispetto dei criteri enunciati dall'art. 285 CC. Egli
sottolinea dipoi che, secondo giurisprudenza, al debitore del contributo
alimentare va garantito almeno il fabbisogno minimo. Per quel che riguarda la
nota indennità d'espropriazione, egli ammette di avere ricevuto in donazione
dalla madre, nel 1995, fr. 128 000.–. Asserisce però di avere consumato il
capitale nel frattempo per sopperire al proprio mantenimento e per finanziare
non meglio precisati corsi professionali. Il convenuto ritiene in definitiva
che il contributo stabilito dal Pretore sia equo e adeguato alla situazione finanziaria
delle parti.
-
L'art.
285 cpv. 1 CC prevede – nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000 applicabile
alla fattispecie – che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere
commisurato ai bisogni del medesimo, alla situazione sociale e alle possibilità
dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del
figlio stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non
affidatario. Al debitore del contributo deve in ogni caso essere garantito
almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a carico del figlio
(DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Il mantenimento di
figli minorenni, come si è già accennato, è retto – per diritto federale –
dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv.
2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di giudizio,
né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep.
1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).
-
In
concreto il Pretore è stato chiamato a statuire su un'azione di paternità (art.
261 segg. CC) combinata con un'azione di mantenimento (art. 276 segg. CC).
Sulla prima egli ha giudicato con cognizione di causa, dopo avere ordinato una
perizia sul __________ dei genitori e della bambina (act. VI). Sulla seconda
invece non ha condotto in pratica alcuna istruttoria. Egli si è limitato a
richiamare il carteggio fiscale di __________ __________, ma non ha accertato
la situazione finanziaria dei genitori al momento del giudizio. Ha rilevato
solo che i redditi dei genitori risultanti dalle tassazioni per il biennio
1997/98 sono paragonabili, il padre avendo guadagnato nel 1996 fr. 18 000.– (doc.
- e la madre, nello stesso anno, fr. 18 875.– (certificati di salario allegati
alla dichiarazione d'imposta, nell'incarto fiscale richiamato). Per il resto,
egli ha soggiunto, “non sono stati messi a disposizione (…) particolari
elementi che permettano di chiarire quale sia la vera potenzialità di reddito
che i genitori possono mettere a frutto per far fronte all'obbligo di
mantenimento della figlia” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 3 in alto).
Quanto al guadagno dichiarato dal convenuto nei mesi di dicembre 1999, gennaio
e febbraio 2000 come dipendente del “__________ __________ __________
__________ ” alle __________ (US$ 735.60 mensili in media: doc. 10 e 11), il
Pretore non l'ha ritenuto concludente. In mancanza di prove al riguardo, per
finire, egli ha imputato al padre un reddito “almeno equivalente a quello della
madre” e ha ripartito i costi di mantenimento della figlia tra i genitori in
ragione di metà ciascuno.
-
Nelle
circostanze descritte è manifesto che il primo giudice, tralasciando di verificare
la reale e attuale situazione finanziaria delle parti, ha disatteso la massima
ufficiale e il principio inquisitorio che presiede al diritto di filiazione
(sopra, consid. 4). Appurato che gli atti non consentivano di determinare con
sufficiente affidabilità la capacità di reddito e i fabbisogni minimi dei
genitori, il Pretore sarebbe dovuto intervenire d'ufficio, a tutela della
figlia minorenne, non limitarsi a constatare la lacunosità del fascicolo
processuale (quasi si trattasse di una causa retta dal principio dispositivo).
Poco importa che all'udienza preliminare il curatore della bambina abbia prodotto
unicamente la tassazione 1997/98 di __________ __________, senza instare per
altre prove: le conseguenze di una simile manchevolezza, invero, non potevano
essere fatte sopportare alla minorenne. Ravvisata l'insufficienza delle prove
offerte, il Pretore avrebbe dovuto indagare di sua iniziativa sul reddito e la
sostanza attuale dei genitori, così come sul rispettivo fabbisogno minimo (cfr.
anche DTF 127 III 72 consid. 3). Certo, la Camera civile di appello potrebbe
esperire essa medesima – proprio in virtù della massima ufficiale e del
principio inquisitorio – tutte le prove ritenute idonee ai fini del giudizio
(v. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n.
4 ad art. 322 CPC). In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra
prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta di eseguire l'istruttoria
vera e propria, il semplice richiamo di un carteggio fiscale non potendosi
seriamente considerare a tale stregua.
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che non compete alla Camera civile
di appello sopperire alla più totale carenza probatoria e istruire essa
medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr.
anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid.
4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio
inquisitorio – come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – la
causa potrebbe essere istruita sommariamente in primo grado (o non essere
istruita), lasciando all'autorità di ricorso il compito di supplire a ogni
mancanza. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile. Il giudice di prima sede
che disattende la massima ufficiale e il principio inquisitorio del diritto federale
nella loro sostanza viola norme essenziali di procedura e cade nel diniego di
giustizia. E tale vizio denota nel caso in esame la nullità della fase
istruttoria, ridotta a una mera parvenza. Ne deriva, in ultima analisi, che il
dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata (sul contributo di mantenimento) va
annullato, con rinvio degli atti al primo giudice perché esegua l'istruttoria
(art. 326 lett. a CPC per analogia).
-
Oggetto
di istruttoria dovranno essere – giovi ripetere – le condizioni finanziarie in
cui versano i genitori e la figlia al momento del giudizio. A tal fine il
Pretore esigerà tutti i documenti utili a chiarire le entrate effettive e il
patrimonio, come pure i fabbisogni minimi del padre e della madre, accertando
altresì l'ammontare dell'assegno familiare concretamente riscosso. Ciò posto,
il primo giudice verificherà se all'uno o all'altro genitore vada imputato un
reddito ipotetico, tenuto conto della relativa formazione, dell'età, del tempo
a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag.
48 n. 1.52 segg.). Per calcolare i fabbisogni dei genitori, inoltre, egli
prenderà in considerazione i nuovi minimi esistenziali del diritto esecutivo,
in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74), e per stabilire quello in
denaro della figlia si fonderà sulle raccomandazioni edite dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel gennaio del
2000 (in: Rep. 1999 pag. 372).
-
Dato
il parziale accoglimento dell'appello per un vizio di procedura non rilevato
dalle parti, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese e, considerata
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), compensare le ripetibili.
Quanto agli oneri processuali di primo grado, il Pretore ha emanato un giudizio
unico, senza distinguere tra azione di paternità e azione di mantenimento.
Nella misura in cui si riferisce a quest'ultima, tuttavia, il dispositivo in
questione (n. 3) deve seguire la sorte del dispositivo n. 1.2, ove appena si
consideri che il Pretore potrà statuire sugli oneri dell'indagine relativa alla
capacità contributiva dei genitori solo al momento del nuovo giudizio. Per quel
che attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice in
questa sede, essa merita accoglimento, la bambina non risultando avere mezzi
apprezzabili per far fronte alle spese della causa (a prima vista neppure con
l'aiuto della madre: certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria prodotto il 12 settembre 2000) e l'appello rivelandosi – almeno nel
risultato – parzialmente provvisto di buon diritto (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n.
1.2 e n. 3 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al
Pretore per istruzione e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Non si
riscuotono tasse o spese di appello. Le ripetibili sono compensate.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio del __________. __________. __________ __________, __________.
- Intimazione:
– lic.
iur. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster