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Numero d'incarto:
11.2000.92
Data decisione, Autorità:
11.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00092
Lugano,
11 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (contestazione di
delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione dell' 11 dicembre 1999 da
__________ __________,
Contro
Associazione __________ __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) presentato il 29 agosto 2000 da __________ __________
contro la sentenza emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
l'11 dicembre 1999 __________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna contro la “__________ __________ e
__________ ” per ottenere l'annullamento
dell'assemblea
generale ordinaria tenuta dall'associazione il
12
novembre 1999;
che nella
sua risposta del 31 gennaio 2000 la “__________ __________ e __________ ” ha
proposto di respingere l'azione;
che le
parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista anche dopo l'istruttoria, nei
memoriali conclusivi, rinunciando al dibattimento finale;
che con
sentenza del 16 agosto 2000 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell'attore e suddividendo le spese di
fr. 155.– fra le parti;
che
contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello (“ricorso”)
del 29 agosto 2000 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di accogliere
la sua petizione;
che
l'atto non è stato intimato all'Associazione “__________ __________ e
__________ ”;
e considerando
in diritto: che
un appello deve contenere, sotto pena di nullità, l'indicazione dei motivi di
fatto e di diritto sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5
CPC);
che
l'appellante deve spiegare, in altri termini, dove e perché la sentenza
impugnata sarebbe erronea negli accertamenti di fatto o nell'applicazione del
diritto;
che nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto data la qualità di socio dell'attore,
sebbene questi avesse versato la quota annua alla convenuta il giorno stesso
dell'assemblea generale ordinaria (consid. 1 a 4);
che ciò
posto, contrariamente all'opinione dell'attore, il primo giudice ha reputato sufficiente
il modo in cui l'attore aveva avuto modo di esprimersi davanti all'assemblea
generale ordinaria, gli statuti della convenuta non garantendo a un membro il diritto
di prendere la parola prima di altri o addirittura prima del relatore di un
singolo oggetto (consid. 5);
che più
delicata, secondo il Pretore, era invece l'avvenuta esclusione dell'attore dal
diritto di voto per svista del presidente, ciò che tuttavia non bastava per
l'annullamento dell'assemblea generale, giacché il voto dell'attore “non
avrebbe minimamente influito” sull'esito delle deliberazioni (consid. 6);
che
infine, stando al Pretore, l'annullamento dell'assemblea non si giustificava nemmeno
per la mancata nomina dei revisori, essendo compito dell'associazione “provvedere
in merito, conformemente allo statuto” (consid. 7);
che nel
suo memoriale l'appellante riproduce il testo della propria petizione, ribadisce
di essere stato trattato a torto come un non socio, si duole di avere dovuto
parlare per ultimo la sera del 12 novembre 1999, nega una semplice svista del
presidente e sostiene che omettendo di eleggere i revisori “l'assemblea non ha
potuto decidere con cognizioni di causa”;
che, così
argomentando, l'appellante non spiega lontanamente perché la sentenza del
Pretore sarebbe inficiata da errore nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto, tant'è che alla sentenza egli non fa la minima
allusione;
che in
particolare, quanto alla circostanza di avere dovuto prendere la parola per ultimo
(il verbale dell'assemblea generale attesta ad ogni modo che altri hanno preso
la parola ancora in seguito: doc. 5), l'attore non accenna a norme della legge
o dello statuto che gli conferissero un diritto prioritario;
che circa
l'impossibilità di esercitare il diritto di voto, l'appellante nemmeno si confronta
con l'opinione del primo giudice, stando al quale il voto non avrebbe influito
sull'esito delle deliberazioni, e ciò nonostante che il Pretore medesimo abbia
indicato nella sentenza come il suo indirizzo giuridico non sia unanimemente
condiviso dalla dottrina (consid. 6 a metà);
che in
relazione alla mancata nomina dei revisori l'interessato non spiega perché tale
elezione non possa avvenire nell'ambito di un'assemblea ulteriore, il fatto che
i presenti non siano stati messi al corrente di “gravi mancanze contabili del
bilancio” (appello, pag. 5 nel mezzo) concernendo se mai l'approvazione dei
conti, non la nomina dei revisori;
che nelle
condizioni descritte, carente di motivazione, l'appello non adempie i requisiti
formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato irricevibile;
che gli
oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC);
che
nondimeno, viste le particolarità del caso e tenuto conto che l'appellante non
ha formazione giuridica, si può eccezionalmente soprassedere a tale prelievo,
mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'appellata, cui il “ricorso”
non è neppure stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
– Associazione
“__________ __________ e __________ ”, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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