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Numero d'incarto:
11.2000.91
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00091
Lugano
2 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
. (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 15 aprile 1993 dalla
Delegazione tutoria di __________
per chiedere
l'interdizione di
__________ __________,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 29 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro la
decisione emessa il 22 agosto 2000 dalla Divisione degli interni quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 15 aprile 1993 la Delegazione tutoria di __________, dando
seguito a una segnalazione dei __________ __________ __________ e __________
__________, ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di
interdizione nei confronti di __________ __________ (1941);
che
l'autorità di vigilanza ha sentito l'interessata e l'ha sottoposta a perizia da
parte del __________. __________ __________ dell'Organizzazione
sociopsichiatrica del __________, dopo di che ha sospeso la procedura dal 13
agosto 1996 al 4 luglio 2000;
che con
decisione del 22 agosto 2000 la Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione
di __________ __________ sulla base dell'art. 369 CC;
che con
scritto del 29 agosto 2000 __________ __________ è insorta contro la predetta
decisione;
e considerando
in diritto: che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione
sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine
di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);
che la
procedura di interdizione, retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata
nondimeno per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami);
che non è
il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali del
ricorso, quantunque il gravame in rassegna – consistente in una lettera nella
quale l'interessata si duole della sua mancata audizione – sia ai limiti della
ricevibilità;
che per
l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a
provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché
richieda durevole protezione o assistenza;
che nella
fattispecie la decisione di interdizione si fonda sul referto 26 luglio 2000
del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale di __________;
che
secondo il citato referto l'interessata presenta una debolezza di mente a causa
di un disturbo psichiatrico classificabile come “__________ __________
__________ ”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi
confronti (doc. 22);
che alle
medesime conclusioni era giunto, in sostanza, anche il __________. __________
__________ (referto del 7 luglio 1996: doc. 4);
che, ciò
posto, le affezioni di cui soffre la ricorrente trovano chiaro riscontro medico
e impongono provvedimenti;
che,
invero, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito personalmente
l'interdicenda il 29 luglio 1996 (doc. 6), prima di sospendere la procedura, ma
in seguito non l'ha più riconvocata (art. 71 RTC);
che per
l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente non può
essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno
pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo;
che la
relazione medica deve indicare se l'audizione dell'interdicenda è possibile dal
profilo medico e non se la stessa è opportuna o ragionevole (Geiser in: Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I/2, n.10 ad art. 374; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 81 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 345, n. 902a);
che a
specifica domanda (doc. 20) il perito ha risposto che “la peritanda non è in
grado di capire il significato di una tutela e delle conseguenze che questo
provvedimento comporterebbe (…), visto il suo stato psichico” (relazione del 26
luglio 2000, pag. 5: doc. 22);
che in
circostanze siffatte l'autorità di vigilanza poteva ragionevolmente rinunciare
a una nuova audizione dell'interdicenda;
che
l'interessata, certo, non è stata posta al corrente di quanto figura nella
perizia, ma nel ricorso essa non si duole di ciò, né contesta i motivi che
sorreggono la decisione impugnata;
che essa
nemmeno allude a eventuali ragioni suscettibili di inficiare le conclusioni del
perito, né può pretendere – per avventura – di esporre altre censure oralmente
davanti a questa Camera;
che nelle
circostanze descritte, visto quanto precede, l'appello risulta infondato;
che la
particolarità del caso giustifica la rinuncia al prelievo di spese;
che non è
il caso di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, le cui osservazioni
peraltro sono state introdotte tardivamente;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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