Interdiction upheld despite challenge to hearing and expert report

11.2000.91Altro tribunale2 nov 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The civil chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against an interdiction order. The appellant complained mainly that she had not been heard again after a long suspension of the proceedings. The court held that the appeal was sufficiently understandable despite its informal form, that the medical evidence established a mental weakness warranting tutelary protection, and that a renewed hearing could be dispensed with because the expert considered her unable to understand the meaning and consequences of the measure. Costs were waived and no ripetibili were awarded to the tutory delegation.

Massima Omnilex

Art. 369 CC, 373 CC, 374 cpv. 2 CC; interdiction for mental weakness and personal hearing of the interdicted person. In interdiction proceedings governed by the inquisitorial principle, formal requirements of the appeal are not to be applied with excessive strictness where the complaint is intelligible. Interdiction may be ordered when the medical evidence establishes a durable need for protection or assistance. A renewed hearing of the interdicted person may be dispensed with if the expert credibly states that, from a medical standpoint, the person is not capable of understanding the meaning and consequences of the protective measure; the expert report must address the medical possibility of hearing, not its advisability. Costs may be waived in view of the special circumstances of the case.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.91

Data decisione, Autorità: 02.11.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00091

Lugano 2 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. . (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 15 aprile 1993 dalla

Delegazione tutoria di __________

per chiedere l'interdizione di

__________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 29 agosto 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 agosto 2000 dalla Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 15 aprile 1993 la Delegazione tutoria di __________, dando seguito a una segnalazione dei __________ __________ __________ e __________ __________, ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1941);

che l'autorità di vigilanza ha sentito l'interessata e l'ha sottoposta a perizia da parte del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica del __________, dopo di che ha sospeso la procedura dal 13 agosto 1996 al 4 luglio 2000;

che con decisione del 22 agosto 2000 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ sulla base dell'art. 369 CC;

che con scritto del 29 agosto 2000 __________ __________ è insorta contro la predetta decisione;

e considerando

in diritto: che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);

che la procedura di interdizione, retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata nondimeno per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami);

che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali del ricorso, quantunque il gravame in rassegna – consistente in una lettera nella quale l'interessata si duole della sua mancata audizione – sia ai limiti della ricevibilità;

che per l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza;

che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sul referto 26 luglio 2000 del __________. __________ __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________;

che secondo il citato referto l'interessata presenta una debolezza di mente a causa di un disturbo psichiatrico classificabile come “__________ __________ __________ ”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti (doc. 22);

che alle medesime conclusioni era giunto, in sostanza, anche il __________. __________ __________ (referto del 7 luglio 1996: doc. 4);

che, ciò posto, le affezioni di cui soffre la ricorrente trovano chiaro riscontro medico e impongono provvedimenti;

che, invero, l'autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito personalmente l'interdicenda il 29 luglio 1996 (doc. 6), prima di sospendere la procedura, ma in seguito non l'ha più riconvocata (art. 71 RTC);

che per l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo;

che la relazione medica deve indicare se l'audizione dell'interdicenda è possibile dal profilo medico e non se la stessa è opportuna o ragionevole (Geiser in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch I/2, n.10 ad art. 374; Schnyder/Murer, op. cit., n. 81 ad art. 374 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 345, n. 902a);

che a specifica domanda (doc. 20) il perito ha risposto che “la peritanda non è in grado di capire il significato di una tutela e delle conseguenze che questo provvedimento comporterebbe (…), visto il suo stato psichico” (relazione del 26 luglio 2000, pag. 5: doc. 22);

che in circostanze siffatte l'autorità di vigilanza poteva ragionevolmente rinunciare a una nuova audizione dell'interdicenda;

che l'interessata, certo, non è stata posta al corrente di quanto figura nella perizia, ma nel ricorso essa non si duole di ciò, né contesta i motivi che sorreggono la decisione impugnata;

che essa nemmeno allude a eventuali ragioni suscettibili di inficiare le conclusioni del perito, né può pretendere – per avventura – di esporre altre censure oralmente davanti a questa Camera;

che nelle circostanze descritte, visto quanto precede, l'appello risulta infondato;

che la particolarità del caso giustifica la rinuncia al prelievo di spese;

che non è il caso di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, le cui osservazioni peraltro sono state introdotte tardivamente;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– Delegazione tutoria di __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

interdictiontutorshipmental weaknessexpert reportpersonal hearinginquisitorial principleappeal admissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the interdiction decision was admissible despite its informal wording.

Decisione estratta

The appeal was admissible; the court did not apply strict formal requirements because the filing, though minimal, sufficiently showed the complaint.

Motivazione estratta

Under the applicable cantonal rules, the appeal to the civil chamber had to be filed within 20 days. Because interdiction proceedings are governed by the inquisitorial principle, procedural formalism should not be excessive.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for interdiction under Art. 369 CC were met.

Decisione estratta

Yes. The medical evidence showed a mental weakness requiring durable protection and assistance.

Motivazione estratta

The expert report diagnosed a psychiatric disorder and concluded that a tutelary measure was necessary; a prior expert report had reached the same overall conclusion.

Questione giuridica chiave

Whether the authority had to hear the interdicted person again before ordering interdiction.

Decisione estratta

No. A renewed hearing was not required in the circumstances.

Motivazione estratta

The expert stated that the person was not capable of understanding the meaning and consequences of a tutelary measure. The court held that, in such circumstances, the authority could reasonably dispense with a new hearing; the medical report must address whether a hearing is medically possible, not whether it is opportune.

Questione giuridica chiave

Whether costs and ripetibili should be awarded.

Decisione estratta

No costs were charged and no party costs were awarded to the tutory delegation.

Motivazione estratta

The particular circumstances justified waiving court fees, and the delegation's observations were filed late.

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