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Numero d'incarto:
11.2000.89
Data decisione, Autorità:
12.06.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00089
Lugano
12 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
istanza del 10 febbraio 1999 da
__________ e __________ , __________ (__________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ ed __________ , __________ (), con
__________ __________ -, __________ ()
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24
agosto 2000 presentato da __________ ed __________ __________ con __________
__________ -__________ contro la sentenza emessa il 16 agosto 2000 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ , __________ __________ e __________
__________ - sono comproprietari in ragione di un quarto ciascuno
della particella
n.
__________RFD di __________ (n. __________della vecchia mappa). Il rimanente
quarto appartiene, metà ciascuno, a __________ ed __________ __________. Sul
fondo sorge una piscina, inutilizzata da tempo, i cui lavori di manutenzione e
di risanamento hanno causato discussioni tra i proprietari.
B. Il 3
aprile 1998 __________ ed __________ __________ hanno deciso, insieme con
__________ __________ -__________, di eseguire il risanamento della piscina per
un costo approssimativo di fr. 125 000.– e il 24 aprile 1998 hanno presentato
la relativa domanda di costruzione. Il Municipio di __________ ha concesso la licenza
edilizia il 27 luglio 1998, respingendo un'opposizione di __________ .
Un ricorso introdotto da quest'ultimo contro tale decisone è stato respinto
prima dal Consiglio di Stato, il 23 settembre 1998, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, il 12 gennaio 1999 (inc. ..).
C. Il
10 febbraio 1999 __________ e __________ __________ hanno promosso davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione possessoria,
chiedendo che a __________ __________, __________ __________ e __________ - fosse vietato – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – ogni intervento edilizio sulla piscina. L'ingiunzione,
postulata anche in via cautelare, è stata accolta inaudita parte dal Pretore il
giorno successivo. All'udienza dell'8 marzo 1999 i convenuti si sono opposti
all'istanza.
D. Esperita
l'istruttoria, durante la quale __________. __________ __________ è stato
chiamato a rilasciare una perizia sulla necessità dei lavori, le parti hanno
confermato il loro punto di vista nel rispettivo memoriale conclusivo,
rinunciando al dibattimento finale. Con sentenza del 16 agosto 2000 il Pretore
ha accolto l'azione possessoria e ha ordinato ai convenuti – sotto comminatoria
dell'esecuzione effettiva – di astenersi da ogni intervento previsto nella
licenza edilizia del 27 luglio 1998. La tassa di giustizia di fr. 1200.–
(compresi fr. 100.– della procedura cautelare) e le spese sono state poste a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli istanti, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ , __________ __________ e __________ __________ - sono
insorti con un appello del 24 agosto 2000 nel quale chiedono che, previa
concessione dell'effetto sospensivo, l'azione possessoria sia respinta e il
giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto del 31 agosto 2000
la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni del 14 settembre 2000 __________ e __________
__________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto l'azione possessoria con l'argomento che le
obiezioni dei convenuti risultavano di natura petitoria e perciò improponibili.
Alla medesima conclusione egli è giunto anche in via abbondanziale, rilevando
in estrema sintesi che il risanamento della piscina proposto dai convenuti non
costituisce un lavoro utile e non può essere imposto agli altri comproprietari.
-
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto l'istanza senza avere esaminato
i requisiti dell'azione di manutenzione. Rilevano che gli istanti non hanno
reclamato tempestivamente, né hanno promosso azione entro il termine di un anno
dall'insorgere della minaccia di turbativa. L'opposizione ai prospettati lavori
di risanamento – soggiungono – configura per di più un abuso di diritto,
estraneo alla natura di un'azione possessoria. Essi sostengono infine che le
opere litigiose sono destinate a conservare il valore della piscina e a
mantenerla idonea all'uso, sicché la decisione di intervenire è stata presa
validamente alla maggioranza dei comproprietari in virtù dell'art. 647c
CC.
-
L'art.
928 CC invocato dagli istanti (“azione di manutenzione”) conferisce al possessore
turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere
al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e
il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. 927 CC
(“azione di reintegra”), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto
non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti. L'azione dev'essere
accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un
atto di illecita violenza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 101 n. 365; Stark in:
Berner Kommentar, 2ª edizione, n.
2 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di
forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore
(Stark, op. cit., n. 22
all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag. 186 consid.
2a).
-
In
concreto gli istanti lamentano una minaccia di turbativa ad opera di altri
comproprietari del fondo, intenzionati a eseguire lavori che – a detta dei
primi – non sono stati validamente deliberati. Ora, stando al Pretore, un
comproprietario turbato nel suo possesso può agire anche contro un altro
comproprietario. Ciò è vero per l'azione di reintegra. Per l'azione di
manutenzione, ciò vale solo qualora i diritti dell'istante sull'oggetto
litigioso siano di per sé incontestati e la causa verta semplicemente sulla questione
di sapere se costui sia indebitamente turbato dal convenuto nell'esercizio di
siffatti diritti (Brunner/Wichtermann in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 40 ad art. 646 CC; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 102
ad art. 646; Stark, op. cit., n.
69 all'introduzione degli art. 926–929 CC;
Steinauer, op. cit., n. 1234a, pag. 342). Nella fattispecie tale non è
sicuramente il caso. Per tacere della circostanza che, secondo taluni autori,
la possibilità di agire a norma dell'art. 928 CC fra comproprietari è esclusa
già a priori (cfr. Haab in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art.
648 CC con rinvii; Liver in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 163 seg. ad
art. 737 CC).
-
Si
aggiunga che l'azione di manutenzione ha natura puramente sommaria e può investire
solo questioni di fatto. Non incombe al giudice dell'azione possessoria esaminare
se un dato stato di fatto appaia conforme al diritto e neppure se le ragioni fatte
valere dalle parti siano giuridicamente fondate (I CCA, sentenza del 7 marzo
1996 nella causa I. SA contro Comune di X, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 14, pag. 9 seconda colonna in fondo). Nel caso specifico
l'istanza tende a vietare l'esecuzione di lavori controversi per il motivo che
la delibera non è stata presa alla maggioranza qualificata dei comproprietari e
delle quote, come prevede l'art. 647d CC per gli interventi utili,
diretti cioè ad aumentare il valore della cosa, a migliorarne il rendimento o
l'idoneità all'uso (cpv. 1). Gli appellanti obiettano che le opere previste
nella nota licenza edilizia del
27 luglio
1998 sono lavori necessari nel senso dell'art. 647c CC, sicché la
maggioranza dei comproprietari è sufficiente. Ma la qualifica giuridica delle
opere litigiose è un problema di diritto, che esula dalla natura di un'azione
possessoria. A prescindere dalla constatazione che, già dal profilo dei fatti,
non appare compatibile con la natura sommaria di un'azione possessoria l'esecuzione
di una perizia per sapere se si tratti di lavori “necessari” o semplicemente
“utili”.
-
Se
ne conclude che la lite insorta fra istanti e convenuti non può essere risolta
nell'ambito di una mera azione possessoria. Solo una causa di merito potrà
consentire di appurare se i convenuti siano o non siano abilitati a eseguire
gli interventi in contestazione. Ne segue che l'appello riesce fondato già per
questa ragione. Ciò rende superfluo esaminare le altre condizioni cui gli art.
928 seg. CC subordinano l'esercizio di un'azione di manutenzione.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli istanti rifonderanno
alla controparte, in solido, un'equa indennità per ripetibili di appello. L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza
è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1200.– (compresi fr. 100.– relativi alla
procedura cautelare), anticipata dagli istanti in ragione di fr. 845.– e per il
resto da anticipare dagli istanti in solido, e le spese di fr. 4560.– (compresi
fr. 20.– relativi alla procedura cautelare), anticipate dai convenuti in
ragione di fr. 285.– e per il resto da anticipare dagli istanti, sono poste a
carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ e __________
__________ in solido, tenuti a rifondere agli appellanti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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