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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.85
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00085
Lugano
5 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 5 gennaio 2000 da
__________ ,
__________ -
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'appellazione del 17 agosto 2000 presentata da __________
__________ contro il decreto emesso il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1967) e __________ __________ __________
nata de __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ il __________
1992. Dall'unione è nato il figlio __________ (__________1993). Il marito
lavora come __________ alle dipendenze del Comune di __________, mentre la
moglie non esercita attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel febbraio
del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi
dapprima nell'appartamento del fratello e in seguito ad __________, con la sua
nuova compagna. Il 7 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso l'8 giugno 1999.
B. Il 5 gennaio 2000 __________
__________ __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore per
ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare un contributo
alimentare di fr. 2'000.– mensili per sé e uno di fr. 800.– mensili per il
figlio. All'udienza del 25 gennaio 2000 __________ __________ ha offerto un
contributo alimentare di fr. 1'400.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.–
mensili per il figlio. Con decreto emesso inaudita parte del medesimo giorno il
Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr.
1'840.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per il figlio. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 6 aprile 2000 l'istante ha aumentato
a fr. 2'310.– mensili la richiesta di contributo per sé, mentre il marito ha
ridotto a fr. 1'300.– mensili l'offerta di contributo per la moglie.
C. Statuendo il 3
agosto 2000, il Pretore ha fissato dal 1° settembre 2000 in fr. 2'107.– mensili
il contributo per la moglie e in fr. 800.– mensili quello per il figlio,
confermando per il periodo precedente il decreto supercautelare del 25 gennaio
2000. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia, mentre il convenuto
è stato obbligato a versare alla moglie fr. 1'200.– per ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 17 agosto
2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il
contributo provvisionale per la moglie sia ridotto a fr. 1'300.– mensili.
L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB
I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 685 e segg., pag. 289 segg.).
-
Contestato
è unicamente, nella fattispecie, il contributo per la moglie. Il Pretore ha
accertato che il marito ha un reddito mensile di fr. 5'382.–, mentre ha
ritenuto che la moglie non è in grado di esercitare un'attività lucrativa. Egli
ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'474.– mensili, quello
della moglie in fr. 2'298.60 mensili e quello del figlio in fr. 800.– mensili.
Constatato che i fabbisogni della famiglia superano il reddito del marito, il
primo giudice ha obbligato quest'ultimo a versare mensilmente un contributo di
fr. 2'107.– per la moglie e uno di fr. 800.– per __________.
-
L'appellante
sostiene che il suo stipendio mensile ammonta a fr. 5'356.85 mensili.
Ora, dal fascicolo processuale risulta che egli lavora per
il Comune di __________, dove guadagna fr. 4'983.85 mensili netti (doc. 17). Il
Pretore si è dipartito da tale importo, al quale ha aggiunto la quota di
tredicesima, senza tenere conto però degli assegni familiari né dei contributi
per la cassa pensione. La tredicesima mensilità, parte integrante del reddito
(Rep. 1994 pag. 303), consiste di regola nello stipendio di base senza
indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali, ma senza il contributo per la
cassa pensione. Seguendo tali criteri, nella fattispecie il reddito mensile
netto dell'interessato risulta di fr. 5'382.–, come ha accertato il primo
giudice. Il fatto che l'interessato abbia dichiarato che il suo reddito non ha
subito modifiche nel 2000 (interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000 risposta
n. 3) non è determinante, visto quanto attesta il conteggio di stipendio
relativo al gennaio del 2000 (doc. 17). Al riguardo il gravame manca perciò di
consistenza.
-
L'appellante
si duole del fatto che il Pretore non ha imputato alla moglie un reddito
potenziale e ritiene che essa potrebbe guadagnare almeno fr. 1'500.– mensili.
Il primo giudice ha rilevato che costei, dopo la maternità, non ha più lavorato
se non in qualche saltuaria occasione, occupandosi delle cure del figlio. Quanto
alla giurisprudenza, essa ha già avuto modo di stabilire che dopo la cessazione
della comunione domestica, i coniugi hanno diritto di mantenere – in linea di
massima – il tenore di vita avuto in precedenza. Il Tribunale federale impone
tuttavia prudenza nell'obbligare un coniuge che non ha esercitato – o ha esercitato
solo parzialmente – un'attività lavorativa durante la comunione domestica a
riprendere o estendere il lavoro in seguito, nel senso che egli può essere
obbligato ad assumere un lavoro rimunerato durante la separazione solo qualora
ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Nel
valutare la possibilità di reinserimento dell'interessata nel mondo del lavoro
si deve tenere conto per altro dell'impegno che essa profonde nella cura dei
figli (DTF 115 II 10), tanto più nell'ambito di una procedura provvisionale.
In
concreto, dopo il matrimonio (__________1992) la moglie ha lavorato per otto
mesi presso un grande magazzino, cessando l'attività con l'inizio della
gravidanza. Dopo la nascita del figlio (__________1993), essa è rimasta a casa,
lavorando sporadicamente come __________ per un ristorante e per una famiglia
(interrogatorio formale dell'8 febbraio 2000, risposta n. 1). Inoltre essa
soffre di una depressione nervosa che la rende totalmente inabile al lavoro
(certificato medico del 17 gennaio 2000 doc. Q). Non si può dire pertanto che
dopo la separazione l'interessata abbia rinunciato unilateralmente a
possibilità di guadagno, sicché la sua condizione va assimilata a quella di una
persona senza attività professionale. Ne segue che le sue casuali entrate non
vanno considerate come reddito (v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14,
pag. 4). Davanti al Pretore, per altro, l'appellante non ha mai preteso che
durante la convivenza la moglie lavorasse regolarmente, tant'è che le
occupazioni di lei sono state definite puramente occasionali (riassunto
scritto, pag. 4) o meramente accessorie (verbali, pag. 3). Giovi comunque
soggiungere che, quand'anche non possa essere tenuta a trovare un lavoro,
l'interessata dovrà ugualmente attivarsi – per forza di cose – e reperire un
certo reddito, il contributo alimentare che può essere chiesto al marito non
bastando a coprire il suo fabbisogno minimo. Ad ogni buon conto, ove si
seguisse l'argomentazione del marito e si computasse all'istante un reddito
ipotetico di fr. 1'500.–, le parti si ritroverebbero con un tenore di vita
superiore a quello avuto durante la convivenza, ciò che non è giustificato.
L'appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.
- L'appellante
chiede dipoi che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 2'574.90 mensili,
aumentando le spese di trasferta (da fr. 100.– a fr. 150.–) e le imposte (da
fr. 250.– a fr. 300.–).
a) In
merito alle spese di trasferta l'interessato, nel suo riassunto scritto (pag.
6), come pure nelle conclusioni (pag. 4), aveva indicato costi di fr. 150.– per
la vettura. Nella fattispecie però egli abita ad __________ e lavora a
__________, di modo che ci si potrebbe chiedere se, nella situazione
finanziaria in cui versa la famiglia, non ci si debba limitare a riconoscere la
sola spesa per l'uso di mezzi pubblici. In ogni modo il Pretore, in mancanza di
dati attendibili, ha proceduto per apprezzamento, secondo un prudente criterio
che non presta il fianco a critiche. Non vi è dunque motivo per riconoscere all'appellante
un importo maggiore.
b) Per quanto riguarda l'onere d'imposta corrente, nel caso in esame
l'autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei
coniugi a norma dell'art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il
Pretore ha sommariamente valutato l'aggravio mensile. Egli ha inserito così nel
fabbisogno dell'interessato un importo di fr. 250.–, tenendo conto della
deduzione fiscale ammessa per il versamento di contributi alimentari. A un
sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali,
e in mancanza di dati più affidabili (agli atti non figura nemmeno una notifica
fiscale), la stima del Pretore non appare sicuramente censurabile. Rendendo
verosimile uno scarto di rilievo, l'interessato potrà sempre chiedere al
giudice una modifica dell'assetto provvisionale. Se ne conclude, in sintesi,
che l'appello si rivela completamente destituito di buon diritto.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel gravame.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
neppure intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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