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Numero d'incarto:
11.2000.84
Data decisione, Autorità:
06.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00084
Lugano
6 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa in materia di adozione di maggiorenne del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di
vigilanza sullo stato civile, promossa con istanza del 6 giugno 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
in merito all'adozione di __________ __________ (1982);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 4 agosto 2000 presentata da __________ __________ __________
contro la decisione emanata il 14 luglio 2000 dal Dipartimento delle
istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato
civile;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Carl
__________ __________ (1982) è nato dal matrimonio tra __________ __________ e
__________ nata __________, cittadini germanici, separatisi nel 1990. Il
__________ 1999 __________ __________ è deceduta e il 9 settembre 1999
__________ __________ si è risposato con __________ __________ __________, con
la quale vive dal 1994.
B. ll 6 giugno 2000 __________ __________ __________ ha presentato alla
Divisione degli interni una domanda di adozione riguardante __________
__________ __________. Il 14 luglio 2000 la Divisione degli interni ha respinto
l'istanza.
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ __________ è insorta con un appello
del 4 agosto 2000 nel quale postula l'annullamento della risoluzione e la
pronuncia dell'adozione. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro
venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e
424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il gravame è dunque ricevibile.
-
La
Divisione degli interni, accertata l'applicabilità alla fattispecie del diritto
svizzero, ha rilevato che l'istante, sposata con il padre dell'adottando da
meno di cinque anni, non adempie le condizioni dell'art. 264a cpv. 3 CC.
L'appellante non nega ciò, ma sostiene che l'intento del legislatore era quello
di garantire all'adottando stabilità e sicurezza nei rapporti familiari. Dato
che essa vive da sei anni con l'attuale marito, tale scopo è raggiunto, sicché
la decisione dell'autorità risulterebbe sproporzionata e come tale lesiva
dell'art. 8 Cost.
-
Giusta l'art. 264a cpv. 3 CC un coniuge può adottare il
figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni. Tale disposizione,
entrata in vigore il 1°gennaio 2000, ha sostituito una norma analoga secondo la
quale, oltre al requisito dell'età, il periodo di matrimonio era di soli due
anni (art. 264a cpv. 3 vCC). Per il rinvio dell'art. 266 cpv. 3 CC il
prescritto è applicabile anche in caso di adozione di maggiorenni (Hegnauer in: Berner Kommentar,
n. 28 ad
art. 264a CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, pag.
93 n. 11.37; Breitschmid in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art.
264a; Meier/Stettler,
Droit civil VI/1, Friburgo 1998, pag. 148, n. 316). Secondo giurisprudenza,
nell'interpretare un testo di legge occorre dipartirsi in primo luogo dal
tenore letterale. Se questo è chiaro, il giudice non può scostarsene, a meno
che il significato letterale della norma porti a risultati estranei alla
volontà del legislatore (DTF 125 III 58 consid. 2b con rinvii). In concreto la
locuzione “cinque anni di matrimonio” è perfettamente univoca. Come risulta con
chiarezza dal messaggio sulla revisione del Codice civile del 15 novembre 1995,
inoltre, la durata minima del matrimonio ai fini dell'adozione è stata portata
a cinque anni sia per impedire una modifica troppo rapida della situazione
giuridica del genitore naturale non detentore dell'autorità parentale, sia per
poter valutare la solidità dell'unione coniugale (FF 1996 I 172). Determinante
è quindi il matrimonio dei genitori adottivi e non una loro semplice
convivenza. Che la tendenza sociopolitica attuale sembri orientarsi verso un
maggior riconoscimento giuridico delle coppie di fatto nulla muta al fatto che
il testo dell'odierno art. 264a cpv. 3 CC è chiaro e non lascia spazio a
interpretazioni di sorta. Non soccorrono dunque i presupposti per derogare a
una regola conforme agli intenti del legislatore.
-
Ci si potrebbe domandare tutt'al più se in concreto non si
giustifichi minor rigore per la circostanza che la madre dell'adottando è
deceduta e che l'appellante convive con il padre dell'adottando da almeno 6
anni. Non si deve dimenticare tuttavia che l'adozione di un maggiorenne ha
carattere eccezionale, sicché le relative condizioni vanno applicate
restrittivamente (DTF 106 II 7 consid. 1 con riferimenti, 106 II 281 consid. 4;
Rep. 1989 pag. 133; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, op. cit., pag. 90 n. 11.30; RJN 1992 pag. 66). Un
figliastro, del resto, ha meno bisogno di essere adottato perché versa in una
situazione migliore rispetto a quella di un minorenne estraneo alla famiglia.
Basti rammentare che egli si trova in rapporto di affinità con il coniuge del
genitore (art. 21 CC), il quale deve assistere in modo appropriato il genitore
nell'esecuzione del suo obbligo di mantenimento dei figli nati prima del matrimonio
(FF 1996 I 171 in fondo). Quanto alla giurisprudenza citata dall'appellante,
essa riguarda un caso di adozione di maggiorenne giusta l'art. 266 cpv. 1 CC e
non, come nella fattispecie, un caso di adozione del figlio del coniuge (art.
264a cpv. 3 CC), che costituisce una variante dell'adozione congiunta (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
op. cit., pag. 85 n. 11.12). Dagli atti non risulta, comunque sia, che
l'adottante abbia vissuto in comunione domestica con il padre e la di lui moglie
(sulla nozione v. Rep. 1989 pag. 134). Consta anzi che egli ha abitato in
Germania (doc. 16), ove ha sempre studiato (doc. 17), e che solo il 3 maggio
2000 ha chiesto un permesso di dimora (doc. 14). Ne discende che l'appello, manifestamente
destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Vista la particolarità della fattispecie, nondimeno, appare giustificato
prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di tasse e spese.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse né spese.
- Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di
vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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