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Numero d'incarto:
11.2000.83
Data decisione, Autorità:
08.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00083
Lugano
8 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
Segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. / (cambiamento
di cognome) del Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza
sullo stato civile promossa con istanza del
16 aprile 1999 da
__________ __________, __________
(rappresentato dalla madre __________ __________
e patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
alla quale si è opposto
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il
reclamo (recte: appello) presentato il 5 maggio 2000 da __________
__________ contro la decisione emanata il 7 maggio 1999 dalla Divisione degli
interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
dalla relazione tra __________ __________ e __________ __________ __________ è
nato il __________ 1993 __________ __________;
che
__________ __________ __________ si è unita in matrimonio il 15 gennaio 1997
con __________ __________ e il __________ 1997 ha dato alla luce la figlia
__________;
che il 16
aprile 1999 __________ __________ __________ ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato civile l'autorizzazione a
cambiare il cognome del figlio __________, da lei rappresentato, da __________
in __________ __________in modo da uniformare il cognome della famiglia;
che con
decisione del 7 maggio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato il
cambiamento di cognome di __________ da __________ a __________, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante;
che
__________ __________ è insorto contro la citata decisione con un atto del 5 maggio
2000 in cui postula l'annullamento della citata decisione;
che il
gravame, trasmesso a questa Camera solo il 18 agosto 2000, non è stato intimato
all'istante;
e considerando
in diritto: che
nel Cantone Ticino la competenza per concedere il cambiamento di cognome a
norma dell'art. 30 cpv. 1 CC è stata delegata dal governo al Dipartimento delle
istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla
Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL
4.1.2.1);
che la
decisione emanata dalla Divisione degli interni è impugnabile entro 20 giorni
mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC);
che nel
caso concreto __________ __________ insorge contro il cambiamento di cognome
del figlio il 5 maggio 2000, adducendo di avere appreso la decisione “da
qualche mese” e dolendosi di non essere stato sentito dall'autorità;
che, in
effetti, l'autorità di vigilanza sullo stato civile ha autorizzato il
cambiamento di cognome di __________ __________ senza sentire il padre del
bambino, al quale la decisione non è nemmeno stata comunicata (cfr. doc. 5);
che
l'audizione del padre, pur con cognome diverso da quello del figlio, sembrerebbe
invece imporsi secondo la giurisprudenza più recente (DTF 124 III 49), a
maggior ragione se si considera che dal 1° gennaio 2000 il genitore senza
autorità parentale ha il diritto di essere informato sugli avvenimenti
particolari sopraggiunti nella vita del figlio (art. 275a cpv. 1 CC),
come è appunto un cambiamento di cognome;
che ad ogni
modo l'appellante è venuto a conoscenza della decisione impugnata, come egli
stesso ammette, nel gennaio del 2000 (quattro mesi prima dell'appello: cfr. la
prima pagina dello stesso), ma ha aspettato il 5 maggio successivo prima di
ricorrere;
che l'insorgente
al quale non è stata notificata una decisione ha bensì il diritto di impugnarla
anche dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge (DTF 107 Ia 72 consid.
4), a condizione però che si informi sollecitamente sui rimedi giuridici e, ottenuti
i necessari ragguagli, agisca con tempestività (DTF 111 Ia 283);
che nella
fattispecie l'insorgente ha saputo della decisione nel gennaio del 2000, ma non
risulta avere intrapreso alcunché fino al 5 maggio 2000, né pretende di avere intrapreso
passi concreti per ottenere l'intimazione della decisione di cui aveva appreso
il contenuto;
che egli
non ha quindi fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui
per salvaguardare i propri diritti e non può pertanto chiedere una restituzione
del termine per appellare;
che per
quanto concerne il termine di un anno cui egli si riferisce nel gravame, esso
non riguarda la procedura di appello contro un'autorizzazione di cambiamento
del cognome, bensì l'azione in contestazione del cambiamento di cognome
prevista dall'art. 30 cpv. 3 CC, che è tutt'altra cosa;
che tale
azione, del resto, è esperibile davanti al Pretore del domicilio dell'attore o
del convenuto solo da chi porta il nuovo nome dell'interessato (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 444 pag. 131), ciò che non avviene
manifestamente nella fattispecie;
che
pertanto l'appello, tardivo, va dichiarato inammissibile e può essere deciso secondo
la procedura dell'art. 313bis CPC, senza invitare la controparte a
presentare osservazioni;
che,
tenuto conto delle particolarità della fattispecie, si può rinunciare –
eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;
che non
si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui il gravame non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato
civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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