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Numero d'incarto:
11.2000.82
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00082
Lugano
7 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. /___(cambiamento
di cognome) del Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza
sullo stato civile promossa con istanza del 31 gennaio 2000 da
__________ __________,
__________,
in nome della figlia __________ __________
__________ (1989)
istanza cui si è opposto
__________ __________,
(patrocinato da __________ __________. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 31 maggio 2000 dal Dipartimento delle istituzioni quale autorità
di vigilanza sullo stato civile;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ Lajm__________ (1962), cittadino , e __________ __________
(1962) si sono sposati l' 1988 a __________ e che dalla loro unione è
nata il 4 ottobre 1989 la figlia __________;
che in
seguito al divorzio dei genitori, passato in giudicato il 12 febbraio 1992,
__________ __________ è stata affidata all'autorità parentale della madre;
che il 31
gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni, quale autorità di vigilanza sullo stato civile, l'autorizzazione a
cambiare il cognome della figlia, da lei rappresentata, da __________ in
__________, in modo da uniformare il cognome della famiglia e rispondere ai
desideri della ragazza;
che
__________ __________ ha sottoscritto il 31 gennaio 2000 una dichiarazione con
la quale acconsentiva al cambiamento di cognome della figlia;
che con
decisione del 31 maggio 2000 la Divisione degli interni ha autorizzato il
cambiamento di cognome di __________ __________ __________ in __________,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante;
che
__________ __________, rappresentato da __________. __________, è insorto
contro la citata decisione con un appello del 20 giugno 2000 in cui postula
l'annullamento della risoluzione impugnata, l'ammissione all'assistenza
giudiziaria e il rispetto del suo diritto di essere sentito prima
dell'eventuale cambiamento di cognome della figlia;
che
l'appello, trasmesso a questa Camera solo il 18 agosto 2000, non è stato intimato
all'istante;
e considerando
in diritto: che
nel Cantone Ticino la competenza per concedere il cambiamento di cognome a
norma dell'art. 30 cpv. 1 CC è stata delegata dal governo al Dipartimento delle
istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla
Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL
4.1.2.1);
che la
decisione emanata dalla Divisione degli interni è impugnabile entro 20 giorni
mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC);
che nel
termine impugnato __________ __________. __________ ha interposto appello per
conto di __________ __________, legittimandosi con una procura sottoscritta da
quest'ultimo;
che il
rappresentante dell'appellante non è un avvocato ammesso al libero esercizio
della professione nel Cantone Ticino (art. 64 cpv. 1 CPC), né detiene una rappresentanza
legale, ragione per cui non è abilitato al patrocinio;
che il
termine per appellare essendo perentorio, il difetto di legittimazione del rappresentante
comporta nullità dell'atto ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag.
183, nota 208);
che, data
la manifesta inammissibilità dell'atto, non è il caso di intimare quest'ultimo
alla controparte;
che
tenuto conto delle particolarità della fattispecie, si può rinunciare –
eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;
che non
si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________. __________, __________ __________
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni quale autorità di vigilanza sullo stato
civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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