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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.8
Data decisione, Autorità:
21.07.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00008
Lugano
21 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del
30 giugno 1997 da
, __________ (, __________)
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del
“Condominio __________ ”,
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso
che con sentenza del 6 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare
del 26 aprile 1997 presentata da __________ contro la Comunione dei comproprietari
del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le
spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr.
2'000.– per ripetibili;
accertato
che il 10 gennaio 2000 __________ ha interposto appello contro la citata
sentenza, postulando l'accoglimento della petizione;
preso
atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari
ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata
ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ comunica di avere raggiunto
con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in
corso e chiede lo stralcio della procedura di appello;
ritenuto
che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato
di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi
le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della
diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;
considerato
che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese
inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella
fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito
nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto
della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale
la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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