Appeal against allocation of costs after withdrawal of interim request

11.2000.78Altro tribunale6 set 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against the first-instance allocation of costs after the appellant had withdrawn his interim request to abolish maintenance. The court held that withdrawal amounted to procedural defeat and that no special reasons justified departing from the loser-pays rule. It also rejected the argument that the long duration of the provisional proceedings amounted to a denial of justice, noting that the first judge had issued several procedural orders and hearings. The court confirmed the first-instance costs order and imposed the appeal costs on the appellant, together with CHF 1,000 in party compensation for the respondent.

Massima Omnilex

Art. 148 cpv. 1-2 CPC; costs in provisional proceedings after withdrawal of the application: withdrawal is, as a rule, to be treated as defeat for the purpose of cost allocation, unless special reasons justify deviation from the loser-pays principle. A mere delay in handling the request does not constitute a denial of justice where the first-instance court has taken procedural steps and issued interim orders. The costs and party compensation of provisional proceedings are to be decided within those proceedings and cannot ordinarily be reserved for the merits action (consid. in fine).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.78

Data decisione, Autorità: 06.09.2000, ICCA

Incarto n.: 11.2000.00078

Lugano 6 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .._______ (misure provvisionali in causa di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° aprile 1999 da

__________ __________,


(patrocinato dalla dott. __________ , rispettivamente dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, ora __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 7 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 27 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decreto del 27 luglio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato dai ruoli, su richiesta dell'istante, una domanda cautelare del 1° aprile 1999 con cui __________ __________ chiedeva la soppressione immediata con effetto retroattivo all'ottobre 1998 di un contributo alimentare di fr. 3'000.– mensili da egli dovuto fino al 30 aprile 1999 all'ex moglie __________ __________ in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato;

che la tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell'istante, tenuto a rifondere all'ex moglie un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2);

che contro quest'ultimo dispositivo __________ 66 è insorto con un appello del 7 agosto 2000 nel quale postula la suddivisione della tassa di giustizia fra le parti in ragione di metà ciascuno, senza concessione di ripetibili o quanto meno, in subordine, il rinvio del giudizio sugli oneri processuali della procedura cautelare alla causa di merito;

che nelle osservazioni del 28 agosto 2000 l'appellata propone di respingere l'appello e di confermare il dispositivo del Pretore;

e considerando

in diritto: che in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è appellabile indipendentemente dal valore litigioso (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

che in concreto l'istante ha dichiarato il 6 giugno 2000 di ritirare l'istanza cautelare, divenuta a suo dire priva di oggetto;

che, ritenendo l'istante soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC, il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– a quest'ultimo, con obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.–;

che l'appellante postula il riparto della tassa di giustizia, sostenendo che la sua desistenza non può assimilarsi a soccombenza, poiché il protrarsi della procedura cautelare per un anno e due mesi senza l'emanazione di una qualsiasi decisione rasenta il diniego di giustizia ed è pertanto arbitrario porre a suo carico gli oneri processuali;

che la critica è al limite della temerarietà, il Pretore essendosi pronunciato sull'istanza supercautelare dapprima con la citazione del 6 aprile 1999, nella quale ha indicato che un provvedimento emanato senza contraddittorio non si giustificava prima di aver chiarito se esisteva nella fattispecie un concubinato qualificato, e poi con il decreto del 12 agosto 1999;

che in quest'ultimo provvedimento il primo giudice ha deciso di non emettere misure cautelari nelle more istruttorie poiché l'istanza si riferiva in gran parte ai contributi alimentari dovuti dall'ottobre 1998 al febbraio 1999, mentre l'art. 153 vCC non consentiva la soppressione della rendita con effetto retroattivo alla data della domanda;

che prima di sospendere la procedura cautelare in attesa della conclusione della procedura penale in corso contro la convenuta per falsa dichiarazione in giudizio, il primo giudice ha sentito le parti per la discussione della cautelare nel corso di due lunghe udienze tenutesi il 12 maggio e il 23 giugno 1999, statuendo sulle numerose prove offerte dalle parti con ordinanze del 12 agosto 1999 e del 9 maggio 2000;

che nella fattispecie non è ravvisabile alcun diniego di giustizia nell'evasione della procedura cautelare, il Pretore avendo a più riprese emanato ordinanze e decreti;

che, come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sua sentenza del 2 giugno 2000 (inc. ..) relativa al decreto di stralcio del 9 maggio 2000 nell'analoga causa .., l'istante non avrebbe potuto dimostrare un concubinato suscettibile di giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124 III 52, 118 II 235, 116 II 394), neppure ove la convenuta avesse ammesso la vera frequenza dei suoi incontri con il nuovo amico;

che non soccorrono dunque nella fattispecie “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC per derogare al principio della soccombenza e alla costante prassi per cui chi recede dalla lite deve sopportare gli oneri processuali (Rep. 1985 pag. 146, 1978 pag. 376, 1960 pag. 307);

che il giudizio sulle spese e le ripetibili della procedura cautelare non può essere rinviato alla causa di merito (Rep. 1996 pag. 171; 1981 pag. 204), di modo che anche la domanda subordinata di appello si rivela sprovvista di buon diritto;

che l'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e il dispositivo impugnato confermato;

che gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno pertanto a carico dell'appellante, il quale rifonderà all'appellata una congrua indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

  1. Intimazione:

– lic. iur. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cost allocationwithdrawalinterim proceedingsparty compensationloser-pays principlemaintenanceappeal admissibilitydenial of justice

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the costs order in the dismissal/striking-out decree was admissible.

Decisione estratta

The costs order could be appealed independently of the amount in dispute.

Motivazione estratta

In matters of costs and party compensation, a decree striking a case from the roll is appealable regardless of the value of the dispute.

Questione giuridica chiave

Whether the withdrawal of the interim application should be treated as a defeat for cost allocation under Art. 148 CPC.

Decisione estratta

Yes. The withdrawal made the applicant the losing party, and no special reasons justified deviating from the general loser-pays rule.

Motivazione estratta

The court found no denial of justice in the pace of the proceedings and emphasized that the first judge had repeatedly issued orders and hearings. Under the constant practice, a party withdrawing from litigation bears the procedural costs absent special reasons.

Questione giuridica chiave

Whether the costs of the provisional proceedings could be deferred to the merits case.

Decisione estratta

No. The costs decision for provisional proceedings cannot be postponed to the merits action.

Motivazione estratta

Established practice excludes deferring the allocation of costs and party compensation in interim proceedings to the merits phase.

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