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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.77
Data decisione, Autorità:
21.07.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00077
Lugano
21 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (ipoteca
legale per contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 1996 dalla
Comunione dei comproprietari del
“__________ __________ __________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________ __________ , __________ (, __________)
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 18 novembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, in accoglimento di una petizione presentata il 16 ottobre 1996 dalla
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, ha accertato
che __________ __________ __________ __________ __________ doveva versare fr.
10'762.75 a titolo di contributi condominiali arretrati e per tale importo ha
ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale a carico della proprietà per piani
n. __________della particella n. __________RFD di __________, appartenente alla
convenuta, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese a carico di
quest'ultima, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'600.– per ripetibili;
accertato
che il 9 dicembre 1999 __________ __________ __________ __________ __________
ha interposto appello contro la citata sentenza, chiedendo che in riforma del
giudizio impugnato la petizione fosse respinta e che gli oneri processuali di
prima sede fossero sopportati dall'attrice, tenuta altresì a rifonderle fr.
1'600.– per ripetibili;
preso
atto che nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2000 la Comunione dei comproprietari
ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore;
esaminata
ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________
__________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo
transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della
procedura di appello;
ritenuto
che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato
di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi
le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della
diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;
considerato
che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese
inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella
fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito
nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto
della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale
la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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