AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.74
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00074 (II)
Lugano
1° marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.__.____(provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza
del 4 febbraio 1998 dall'
avv. __________. __________ __________, __________
contro
__________ __________,
__________ __________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________),
nella quale sono intervenute accessoriamente,
a sostegno dell'istante,
__________ __________, __________
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(patrocinate dallo
stesso avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 luglio 2000 presentato da __________ ed __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 21 luglio 2000 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1905), con ultimo domicilio ad __________, è deceduto a __________
il __________ 1998. Vedovo, non ha lasciato discendenti. Davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, il notaio dott. __________ __________ ha
pubblicato il 29 gennaio 1998 due contratti successori del 20 settembre 1993 e
del 13 ottobre 1995, in cui __________ __________ e la moglie __________ nata
__________, deceduta il 2 febbraio 1997, si istituivano vicendevolmente – in
caso di premorienza – unici eredi universali, determinando in un quarto la
quota dovutasi reciprocamente in liquidazione del regime dei beni e gravando la
rimanenza con obbligo di sostituzione fedecommissaria in favore di quattro
nipoti: __________ __________ (nipote del marito), __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ (nipoti della moglie). I disponenti
assegnavano inoltre diversi legati e designavano il notaio __________ in qualità
di esecutore testamentario. Lo stesso 29 gennaio 1998 il Pretore ha rilasciato
al dott. __________ __________ un attestato di esecutore testamentario nella
successione fu __________ __________i.
B. L'avvocato
__________ si è rivolto il 4 febbraio 1998 al medesimo giudice, nella sua veste
di esecutore testamentario di __________ e __________ __________, per ottenere
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – che fosse iscritta a nome della
comunione ereditaria fu __________ __________ la particella n. __________RFD di
__________, intestata ad __________ __________ o in subordine che fosse
annotata una restrizione della facoltà di disporre su tale fondo. Da __________
__________ egli ha preteso inoltre la consegna delle chiavi degli immobili
situati sulla citata particella, come pure la restituzione di fr. 80 000.– in
contanti, di obbligazioni per fr. 65 000.–, di obbligazioni di cassa al 3% per
fr. 400 000.–, di un ulteriore importo di fr. 25 000.– e di tutti i documenti
relativi alla sostanza del defunto. Allo stesso __________ __________ e al di
lui figlio __________ egli ha chiesto altresì di rimborsare un'ulteriore somma
di fr. 650 000.–.
C. Con
decreto cautelare del 9 febbraio 1998 emanato senza contraddittorio il Pretore
ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato l'iscrizione di
una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di
__________, ingiungendo ad __________ __________ di consegnare al notaio fr. 80
000.– in contanti, obbligazioni per fr. 65 000.–, obbligazioni di cassa al 3%
per
fr. 400
000.–, un ulteriore importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza
del defunto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr.
300.– è stata posta a carico della successione fu __________ __________.
D. Il
13 febbraio 1998 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti allo
stesso Pretore un testamento olografo dell'11 febbraio 1997 in cui __________
__________ istituiva il nipote __________ __________ “erede unico di tutta la sostanza
pervenutami in esclusiva proprietà qua-le liquidazione del regime matrimoniale
a seguito del decesso di mia moglie __________ ”, oltre a un “testamento aggiuntivo”
dell'8 ottobre 1997 in cui il disponente revocava all'avvocato __________ il
mandato di esecutore testamentario.
E. All'udienza
del 18 febbraio 1998, indetta per discutere i provvedimenti cautelari chiesti
dall'avvocato __________, le citate nipoti di __________ __________
(____________________, __________ __________ e __________ __________) hanno
chiesto di intervenire accessoriamente nella lite a sostegno dell'istante,
senza incontrare opposizioni. I convenuti __________ ed __________ __________
hanno contestato da parte loro la legittimazione attiva dell'avvocato
__________ e hanno postulato la revoca del decreto emesso inaudita parte il 9
febbraio 1998.
F. Su
istanza di __________ __________, con decreto del 13 marzo 1998 emanato senza
contraddittorio il Pretore ha poi ordinato l'amministrazione d'ufficio della successione
e ha sospeso i poteri dell'avvocato __________, designando d'ufficio l'avv.
__________ __________ quale amministratore della successione. Il 23 marzo 1998
l'avvocato __________ e le intervenienti accessorie hanno sollecitato, previo
contraddittorio, la revoca di tale decreto e il 31 marzo 1998 hanno intentato causa
– unitamente a vari legatari di __________ __________– contro __________ ed
__________ __________ perché fosse accertata la nullità dei due testamenti olografi
(quello dell'11 febbraio 1997 e quello “aggiuntivo” dell'8 ottobre seguente), come
pure la nullità di talune donazioni del defunto ai convenuti, e fosse accertata
l'indegnità a succedere di costoro. Tali cause risultano tuttora pendenti.
G. Nel
frattempo, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 29 marzo 2000 sui
provvedimenti cautelari l'avvocato __________ ha confermato – con l'appoggio
delle intervenienti accessorie – le proprie domande, mentre i convenuti hanno
ribadito l'eccezione di mancata legittimazione attiva e hanno proposto,
comunque fosse, di respingere l'istanza. Statuendo il 21 luglio 2000, il Pretore
ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, ha revocato il
decreto emesso il 9 febbraio 1998 senza contraddittorio, ha ordinato la
cancellazione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario
e ha confermato l'amministrazione ufficiale dell'eredità. La tassa di giustizia
di fr. 1500.– e le spese di fr. 500.– sono state poste a carico dell'istante e
delle intervenienti in solido, tenuti a rifondere solidalmente ai convenuti
__________ ed __________ __________ fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
H. Un
appello del 29 luglio 2000 presentato dall'avvocato __________ e dalle intervenienti
accessorie contro il predetto decreto è stato respinto da questa Camera, che ha
confermato la mancata legittimazione attiva dell'istante con sentenza del 7
agosto 2000 (nella stessa causa inc. ..__________).
I. Contro il decreto del Pretore sono insorti anche __________ ed
__________ __________ con un appello del 31 luglio 2000 nel quale chiedono che,
in riforma del giudizio impugnato, le ripetibili loro dovute solidalmente
dall'istante e dalle intervenienti accessorie siano aumentate a fr. 53 000.–.
Nelle loro osservazioni del 21 agosto 2000 il dott. __________ __________ e le
intervenienti accessorie propongono di respingere l'appello e di confermare
l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è
destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa
dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica
avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è
stabilito in base a percentuali scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1
TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato caso per
caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Trattandosi di procedimenti
civili speciali di natura contenziosa (come in concreto: libro III del Codice
di procedura civile), l'onorario è compreso fra il 30 e l'80% di quello
“normale” (art. 15 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non
vincola il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo
fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (Rep. 1996 pag. 171).
- In concreto il Pretore ha commisurato le ripetibili – come la
tassa di giustizia – “alla sommatoria degli importi e dei valori chiesti in
restituzione”, precisando nondimeno di attenersi a “criteri bassi, e ciò in
considerazione del fatto che la (...) causa si è risolta con l'accoglimento
dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva” (consid. 7). Senza altre
precisazioni, egli ha fissato così l'indennità in favore dei convenuti a fr.
2000.–.
Gli appellanti
sottolineano che il procedimento cautelare è pur sempre durato due anni e
mezzo, che esso è stato istruito anche su questioni di merito e che la vertenza
si è rivelata particolarmente complessa. Ricordano che la risposta e la duplica
sono state laboriose, le udienze difficili, le escussioni testimoniali lunghe,
gli atti copiosi, che le edizioni di documenti sono giunte a buon fine solo
dopo ripetuti solleciti e che la preparazione al dibattimento finale ha
implicato un riesame di tutta la pratica. Dato un valore litigioso di fr. 1 882
000.–, essi soggiungono, l'indennità per ripetibili secondo tariffa poteva
variare da un minimo di fr. 16 938.– a un massimo di fr. 90 336.– (art. 9 cpv.
1 combinato con l'art. 15 TOA), sicché il valore medio di fr. 53 000.– (arrotondati)
risulta sicuramente adeguato al caso specifico, tanto più che la tariffa
prevede maggiorazioni dal 10 al 20% ove la pratica coinvolga più parti o sia
condotta per più clienti (art. 12 lett. b TOA).
Gli
appellati non negano la complessità della procedura (osservazioni, pag. 3,
cifra 4.1), ma fanno valere che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la
legittimazione attiva già al momento della contestazione (senza aspettare il
giudizio finale), che il “testa-mento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 con cui
__________ __________ ha revocato il mandato di esecutore testamentario al
notaio __________ è giunto a conoscenza di quest'ultimo solo dopo
l'introduzione dell'istanza cautelare, che molte questioni istruite in sede
provvisionale servono ad ogni modo per l'azione di merito, che per di più “in
presenza di un elevatissimo valore di causa si devono applicare le aliquote
tariffarie minime” (osservazioni, pag. 4, cifra 6.1) e che, comunque sia, nella
fattispecie il valore litigioso complessivo non eccede fr. 1 684 000.–. Applicando
le aliquote del 3% (art. 9 cpv. 1 TOA) e del 30% (art. 15 TOA) a tale importo,
si ottiene un onorario di fr. 15 150.–. Donde, essi concludono, la temeraria
richiesta di fr. 53 000.–, che “conduce all'arricchimento di una parte, come
manifestamente sembra essere il caso per la domanda degli appellanti” (memoriale,
pag. 5, cifra 6.3).
- Ciò
premesso, occorre chiarire anzitutto l'entità del valore litigioso, per la cui
determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA).
Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in
denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda
(art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti
beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC), mentre fa stato la metà del valore
dei beni ai quali i diritti si riferiscono se la controversia riguarda
l'usufrutto o la nuda proprietà (art. 9 cpv. 2 CPC). Nell'ipotesi di più
domande simultanee, per principio il loro valore si somma. Trattandosi di
richieste che si escludono a vicenda, di pretese alternative, accessorie o
subordinate, oppure in caso di litisconsorzio necessario o di solidarietà, fa
stato invece la domanda di maggior valore (art. 6 CPC).
a) In
concreto l'istante ha postulato anzitutto l'iscrizione a nome della comunione
ereditaria fu __________ __________ della particella n. __________RFD di
__________, intestata all'appellante __________ __________ (richiesta n. 1), o
quanto meno l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sul medesimo
fondo (richiesta
n.
2). Inoltre egli ha preteso da __________ __________ la consegna delle chiavi
degli immobili situati su tale particella (richiesta
n.
3), come pure la restituzione di fr. 80 000.– in contanti (richiesta n. 4), di
obbligazioni per fr. 65 000.– (richiesta n. 5), di obbligazioni di cassa al 3%
per fr. 400 000.– (richiesta
n.
7), di un ulteriore importo di fr. 25 000.– (richiesta n. 8) e
di
tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto (richiesta n. 9). A
entrambi i convenuti __________ ed __________ __________ l'istante ha chiesto
infine di rimborsare un'ulteriore somma di fr. 650 000.– (richiesta n. 6).
b) Per
quel che riguarda il valore della particella n. __________RFD di __________,
gli appellanti si riferiscono al valore di stima ufficiale, che ammonta a fr.
662 000.– (doc. I: valore di stima complessivo di fr. 662 600.–). I convenuti
rilevano che tale valore va ridotto del 30%, in conformità agli art. 47 e 48
della legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (RL
10.2.9.1). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare in effetti che,
mancando dati concreti sul valore venale di uno o più fondi, il giudice può
attenersi legittimamente ai valori di stima (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9). I quali sono
determinati secondo i relativi criteri del diritto amministrativo, che nel caso
specifico prevedono una riduzione del 30% “ai fini di tutte le loro
utilizzazioni”. Nelle circostanze descritte il valore della particella n.
__________RFD va quindi ritenuto di fr. 463 820.–. In tale somma rientrano,
senza addizionarsi, tutte le domande inerenti all'immobile (art. 6 cpv. 2 CPC):
iscrizione del fondo a nome della comunione ereditaria fu __________ __________
(richiesta n. 1), in subordine restrizione della facoltà di disporre (richiesta
n. 2), e consegna delle chiavi (richiesta n. 3).
c) Quanto
al valore dei beni mobili (denaro, cartevalori e documenti), le parti convengono
sull'ammontare complessivo di
fr.
1 220 000.–. Non vi è pertanto ragione di scostarsene (I CCA, sentenza del 6
febbraio 1998 in re F. e L., consid. 8). Sommata al valore del noto fondo, tale
cifra dà un totale di
fr.
1 683 820.– (che coincide del resto con il valore litigioso della causa di
merito introdotta dall'istante il 31 marzo 1998: sopra, consid. E). In concreto
occorre pertanto dipartirsi da tale importo.
- Per
pratiche il cui valore eccede fr. 1 500 000.–, come in concreto, l'art. 9 cpv.
1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore
medesimo. Nella fattispecie il procedimento cautelare non appariva di grande
complessità giuridica. Piuttosto si è rivelato relativamente impegnativo per
quanto attiene all'accertamento dei fatti, ove si consideri che all'istanza di
provvedimenti cautelari i convenuti hanno risposto con un “riassunto scritto”
(nel senso dell'art. 119a cpv. 1 CPC) di 29 pagine, che la discussione
dell'istanza si è protratta sull'arco di quattro udienze (il 18 febbraio 1998,
l'8 aprile 1998, il 23 settembre 1998 e il 27 gennaio 1999), che l'istruttoria
si è sospinta ben oltre la legittimazione attiva dell'istante, occupando sei
udienze tra il 24 febbraio 1999 il 2 febbraio 2000 (escussione di nove
testimoni e indizione di un interrogatorio formale), e che al dibattimento
finale cautelare del 29 marzo 2000 i convenuti hanno presentato un riassunto
scritto di 15 pagine. Per rapporto a una causa di alto valore la difficoltà
giuridica della lite rimaneva in ogni modo limitata. Tenuto calcolo dei criteri
generali posti dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare quindi la percentuale
medio-bassa del 4%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi
problemi in fatto e in diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9
cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di
fr. 67
350.– (4% di fr. 1 683 820.–).
- Dandosi
in concreto di un procedimento cautelare (“procedimen-to civile speciale”
giusta il libro III del Codice di procedura civile), l'onorario “normale” dell'art.
9 cpv. 1 TOA va ridotto al 30–80% (art. 15 TOA). Lo scopo della norma si
riconduce alle semplificazioni che la procedura sommaria introduce per rapporto
a quella ordinaria. Ora, i provvedimenti cautelari chiesti dall'istante hanno
implicato un'istruttoria relativamente onerosa per una procedura sommaria,
tuttavia – si ripete – dal profilo giuridico non emergevano difficoltà
particolari. Appare quindi legittimo far capo all'aliquota sostanzialmente media
del 50%, onde un onorario (arrotondato) di fr. 33 700.– (50% di fr. 67 350.–).
Certo,
gli appellati oppongono che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la legittimazione
attiva già al momento in cui questa era stata contestata, senza aspettare il decreto
finale. A parte il fatto però che, contrariamente a quanto dispone l'art. 181
CPC per la procedura ordinaria, nel rito sommario il Pretore risolve
contemporaneamente le eccezioni di ordine e di merito (art. 368 cpv. 2 CPC),
l'istante non ha chiesto che il giudice statuisse sulla legittimazione attiva
nemmeno dopo essere giunto a conoscenza del testamento “aggiuntivo” con cui
__________ __________ gli revocava il mandato di esecutore testamentario.
L'ipotesi poi che le questioni istruite in sede cautelare servano per l'azione
di merito agevola, tutt'al più, l'azione di merito, non il procedimento
cautelare. Né può essere lontanamente condivisa l'affermazione che valori
litigiosi “elevatissimi” impongano per principio l'applicazione delle aliquote
tariffarie minime. Contrariamente a quanto figura in Cocchi/ Trezzini (op. cit., nota 36 ad art. 150, prima
frase), il Consiglio di moderazione non ha mai affermato una tesi del genere.
Onorari esorbitanti vanno ridotti, in realtà, facendo capo all'art. 11 cpv. 1 TOA,
non applicando artatamente aliquote minime.
- Accertato
nella fattispecie che a norma di tariffa spettava ai convenuti un'indennità per
ripetibili di fr. 33 700.–, appare palese l'eccesso di apprezzamento in cui è incorso
il Pretore. Del resto, ammesso e non concesso che nel caso in esame si giustificasse
l'applicazione delle aliquote minime previste dagli art. 9 cpv. 1 e 15 TOA, ai
convenuti sarebbe pur sempre spettata un'indennità di fr. 15 154.– (fr. 1 683
820.– x 3% x 30%), come gli stessi appellati riconoscono (osservazioni, pag. 5,
cifra. 6.2). L'importo di
fr.
2000.– fissato dal primo giudice denota perciò tutta la sua palmare inadeguatezza.
- Gli
appellati sembrano invero sostenere che, comunque sia, un'indennità di fr. 33
700.– appare eccessiva per rapporto all'opera concretamente prestata nel caso
precipuo dal patrocinatore dei convenuti. Secondo l'art. 11 cpv. 1 TOA
(accennato dianzi), in effetti, nelle pratiche di alto valore che hanno
richiesto al legale un impegno limitato, l'onorario “normale” va calcolato non
solo in base al valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche
sulla scorta del criterio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali
circostanze – per altro eccezionali – alla combinazione dei due parametri
(valore e tempo) attraverso la formula
O
= 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15).
L'applicazione
della formula presuppone in ogni modo che l'onorario ad valorem appaia
obiettivamente esagerato. Nella fattispecie il patrocinatore degli appellanti
non indica quanto tempo ha dedicato al patrocinio cautelare. Tenuto conto delle
prestazioni necessarie per la stesura dei memoriali (tra cui anche una domanda
di edizione e l'elenco dei quesiti per l'interrogatorio formale dell'istante),
la partecipazione alle udienze (sopra, consid. 4), la stesura della
corrispondenza (una ventina di lettere) e i verosimili colloqui con i clienti,
si può ragionevolmente presumere che per svolgere con diligenza un lavoro
simile un avvocato coscienzioso avrebbe impiegato complessivamente una novantina
d'ore (circa 25 per la redazione degli atti scritti, circa 50 per la
partecipazione alle 12 udienze, comprese le trasferte da __________ a
__________, circa 15 ore per la corrispondenza e i colloqui). Un'indennità di
fr. 33 700.– equivale a una rimunerazione oraria di fr. 374.50, che non può
sicuramente definirsi esorbitante. Per di più, all'atto pratico, tale
retribuzione risulterà attorno ai fr. 350.– orari, giacché l'indennità per
ripetibili di fr. 33 700.– si ritiene comprendere anche le spese di cui il
legale chiederà il rimborso ai clienti (art. 3 TOA). Non soccorrono dunque le
premesse, nel caso in esame, per far capo all'art. 11 cpv. 1 TOA.
-
A
torto gli appellanti pretendono invece di giustificare l'indennità di fr. 53
000.– invocando (anche) la maggiorazione dal 10 al 20% prevista dall'art. 12
lett. b TOA “se una pratica coinvolge più parti oppure se essa è condotta per
più clienti ugualmente e nello stesso modo”. Intanto siffatta maggiorazione si
applica unicamente ove il massimo tariffario non basti a rimunerare adeguatamente
l'avvocato (cfr. Rep. 1983 pag. 103), ciò che non è il caso nella fattispecie.
Inoltre essa si legittima soltanto ove il patrocinio di più parti o di più
clienti comporti oggettivamente un maggior lavoro (Rep. 1986 pag. 235, 1983
pag. 1, 1977 pag. 149 e 150). Nemmeno tale requisito – per di più cumulativo –
è dato in concreto, ove il patrono dei convenuti non ha dovuto spendere una
parola per distinguere la situazione di un cliente da quella dell'altro, mentre
per quanto riguarda l'intervento accessorio egli si è limitato a opporsi all'audizione
testimoniale delle intervenienti (act. V). Ciò non gli ha cagionato alcun apprezzabile
lavoro supplementare.
-
Il
Pretore ha condannato gli istanti e le intervenienti accessorie a rifondere ai
convenuti l'indennità per ripetibili – e ad assumere gli oneri processuali –
con vincolo di solidarietà. Se non che, un interveniente accessorio non può né
vincere né soccombere, a meno che introduca autonomamente atti processuali cui
la parte principale ha rinunciato (Rep. 1989 pag. 171). Tale non essendo il
caso in concreto, le intervenienti accessorie potevano essere tenute al
pagamento di oneri processuali e ripetibili solo in base al principio della
causalità (art. 148 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 266). Esse però non hanno
compiuto atti processuali autonomi né hanno sostenuto argomenti propri, ma si
sono limitate a sottoscrivere l'operato dell'istante. Non possono pertanto
essere ritenute responsabili causali dei costi del processo. Dato tuttavia che
nei limiti fissati dal Pretore (oneri processuali e indennità per ripetibili di
fr. 2000.–) il vincolo di solidarietà non è stato appellato né dall'istante né
dalle intervenienti accessorie, fino a concorrenza del giudicato pretorile esso
non può essere modificato. Per l'ammontare delle ripetibili che eccede
l'importo fissato dal Pretore, invece, l'istante risponde solo. La questione di
sapere se e in che misura egli potrà ottenere dalla successione fu __________ o
__________ __________ il rimborso delle spese sostenute, avendo agito in
qualità di esecutore testamentario (Karrer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 31 e 33
ad art. 517), non dev'essere decisa in questa sede.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio dell'art. 148 cpv.
2 CPC. La tassa di giustizia tiene conto della portata pecuniaria del litigio.
Quanto al grado di soccombenza, gli appellanti risultano vittoriosi per due
terzi nei confronti dell'istante, ma soccombono totalmente – come si è appena
detto – nei confronti delle intervenienti accessorie. Tutto ben ponderato, nel
complesso appare quindi equo compensare le ripetibili di appello. La
circostanza che in questa sede i ricorrenti non abbiano postulato indennità
alcuna non osta a tale soluzione, l'indirizzo giurisprudenzale più recente
essendo quello di attribuire d'ufficio – come sul piano federale – le
ripetibili a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo tacita rinuncia
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2
ad art. 150 CPC). Nulla induce a ritenere che nella fattispecie gli appellanti
intendessero rinunciare a tale indennizzo, tanto meno se si pensa che il
ricorso verteva proprio sull'ammontare per le ripetibili di primo grado.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato
è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le
spese di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante e delle intervenienti
accessorie in solido. L'istante rifonderà ai convenuti fr. 33 700.– per
ripetibili con vincolo di solidarietà con le intervenienti accessorie fino a
concorrenza di fr. 2000.–.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di questi ultimi in
solido e per l'altra metà a carico dell'istante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________:
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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