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Numero d'incarto:
11.2000.72
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00072
Lugano,
10 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
./..__________ (modifica del diritto di
visita e misure a protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 4 ottobre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
nei confronti di
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
riguardo al
figlio __________ __________ (1993), __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 20 giugno 2000 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 25 agosto 1994 la Delegazione tutoria di __________ ha disciplinato
il diritto di visita spettante a __________ __________ (1973), celibe, nei
confronti del figlio __________ __________, avuto l'__________da __________
__________ (1975), nella misura di 4 ore la settimana fino ai tre anni d'età e
di 8 ore la settimana dai tre anni fino all'età scolastica, affidando al tutore
del bambino il compito di fissare il giorno esatto e le modalità d'esercizio;
che, la
madre avendo compiuto vent'anni, con risoluzione del
30 giugno
1995 la Delegazione tutoria ha revocato la tutela al figlio;
che il 4
ottobre 1995 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di
modificare il diritto di visita, fissandolo alternativamente una volta il
sabato dalle ore 9 alle ore 13 e una volta la domenica dalle ore 14 alle ore
18, con divieto a __________ __________ di impedirne l'esercizio se non dietro
certificato medico o in casi precisamente definiti;
che con
risoluzione del 15 gennaio 1996 la Delegazione tutoria ha respinto l'istanza,
non ravvisando mutamenti che giustificassero una modifica della
regolamentazione adottata nel 1994 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.–
a carico dell'istante;
che
contro tale risoluzione __________ __________ ha ricorso il 25 gennaio 1996
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per
ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedersi accogliere
l'istanza di modifica;
che alla
domanda si sono opposti tanto __________ __________ quanto la Delegazione
tutoria di __________;
che, dopo
avere sentito i genitori del bambino il 15 aprile 1996 e avere sospeso la
procedura a quattro riprese nella prospettiva di un'intesa sull'esercizio del
diritto di visita, l'autorità di vigilanza ha sentito le parti ancora il 19
ottobre 1998 e per finire ha fissato loro un termine destinato alle
conclusioni, nell'ambito delle quali __________ __________ e __________
__________ hanno ribadito il loro disaccordo;
che con
decisione del 20 giugno 2000 l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il
ricorso, nel senso che ha modificato il diritto di visita dal luglio 2000 fino
al giugno 2001 (prima riducendolo a una mezza giornata ogni due settimane e poi
estendendolo progressivamente sino a un fine settimana ogni due), ma ha
adottato anche misure a protezione del ragazzo, sia istituendo una curatela
educativa munita di speciali poteri (art. 308 cpv. 2 CC) con lo scopo di
coordinare e verificare l'esercizio delle visite, disporre modifiche in casi
urgenti e formulare eventuali proposte alla Delegazione tutoria qualora
risultassero opportuni cambiamenti, sia imponendo ai genitori di attenersi alle
istruzioni del curatore e della Delegazione tutoria, senza esercitare pressioni
sul figlio screditandosi vicendevolmente agli occhi di lui;
che gli oneri
del giudizio, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono stati posti nella
misura di un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di
__________ __________;
che il 10
luglio 2000 __________ __________ ha presentato a questa Camera un appello
volto a ottenere la soppressione della curatela educativa e un maggior addebito
di oneri processuali a __________ __________;
______________________________ ha introdotto a
questa Camera un'istanza cautelare perché sia fissato il suo diritto di visita
pendente causa;
che non
sono state chieste osservazioni all'istanza;
e considerando
in diritto: che
in caso di disaccordo fra genitori le relazioni personali tra costoro e i figli
sono regolate dall'autorità tutoria (art. 273 cpv. 3 CC), la quale in favore
dei figli può adottare anche misure di protezione (art. 307 segg. CC);
che le
decisioni delle autorità tutorie (le Delagazioni tutorie: art. 51 cpv. 1 LAC e
20 lett. b RTC) sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza
(art. 420 cpv. 2 CC, 69 LAC e 92 RTC), (ossia la Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali: art. 21 e 22 lett. e RTC), la quale statuisce con
decisione appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 54a LAC e
424 cpv. 3 CPC);
che in
concreto l'appellante insorge contro la curatela in favore del figlio, facendo
valere come nel corso degli anni “bene o male” si sia sempre trovato un
accordo, come l'esercizio del diritto di visita non ponga problemi di rilievo,
come nulla induca a prevedere difficoltà nemmeno in futuro e come non sia
lecito abilitare un curatore a imporre una regolamentazione diversa per rapporto
a quella stabilita dalla Delegazione tutoria o dall'autorità di vigilanza;
che
l'autorità di vigilanza ha motivato la curatela in ragione dei contrasti
personali fra i genitori, delle resistenze opposte dal figlio alle visite del
padre e degli infruttuosi tentativi intrapresi dalle parti per raggiungere una
soluzione durevole, sintomo di incapacità a dialogare e a collaborare nell'interesse
del figlio (decisione impugnata, consid. 3);
che
l'appellante cerca di minimizzare le tensioni fra le parti, evocando le intese
provvisorie raggiunte a suo tempo davanti all'autorità di vigilanza, ma
dimentica che in quattro anni di procedura nessun accordo durevole è mai stato
firmato, nemmeno dopo quattro sospensioni della causa e due audizioni
personali;
che per
quanto riguarda le resistenze del figlio al diritto di visita l'appellante si
limita a prospettare un asserito disinteresse da parte del padre, ma ciò non
trova il benché minimo riscontro agli atti;
che le
censure alle facoltà del curatore, il quale sarebbe autorizzato a modificare unilateralmente
l'assetto del diritto di visita fissato dall'autorità di vigilanza, non sono di
alcuna consistenza;
che il
curatore infatti è stato abilitato dall'autorità di vigilanza a intervenire
sulla disciplina del diritto di visita solo in casi urgenti (decisione
impugnata, dispositivo n. 1.1 in principio), dovendosi egli limitare per il
resto a sollecitare eventuali modifiche dell'assetto davanti alla Delegazione
tutoria, la quale dovrà “pronunciarsi tramite decisione formale” (dispositivo
n. 1.2);
che la
regolamentazione del diritto di visita da parte del curatore cui accenna l'autorità
di vigilanza nei motivi (consid. 3b in fine) si riferisce con ogni evidenza
alle modalità pratiche di esercizio, non alla regolamentazione del diritto come
tale, mentre gli “speciali poteri” dell'art. 308 cpv. 2 CC consistono nella
sorveglianza che il curatore è chiamato a svolgere, verificando ogni tre mesi
se non sia il caso di invitare la Delegazione tutoria a modificare la frequenza
o la durata del diritto e redigendo dopo 12 mesi un rapporto affinché la
Delegazione tutoria sia in grado di determinarsi sulla disciplina del diritto
dopo il giugno 2001 (loc. cit.);
che ciò è
perfettamente legittimo e non presta il fianco a critiche di sorta (Stettler in: Le droit suisse de la
filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo
1987, pag. 544 in basso);
che ci si
sarebbe dovuti interrogare, piuttosto, se l'autorità di vigilanza non fosse tenuta
a sentire il ragazzo, in ossequio al nuovo art. 314 n. 1 CC applicabile dal 1°
gennaio 2000 (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC);
che per
questa volta si può ancora – eccezionalmente – transigere sull'esigenza, la
decisione dell'autorità di vigilanza essendo destinata a durare solo fino al
giugno del 2001, ma tale formalità andrà senz'altro rispettata nel caso in cui
la Delegazione tutoria modificasse l'assetto del diritto di visita e in ogni
modo, al più tardi, quando essa statuirà sulla disciplina dopo il giugno del
2001;
che
l'appellante contesta invero, oltre all'istituzione della curatela, il riparto
degli oneri processuali deciso dall'autorità di vigilanza, affermando che
seppure “venisse mantenuto il curatore, la soccombenza di __________ __________
non sarebbe comunque sicuramente dei due terzi” (appello, punto 5);
che
l'autorità di vigilanza ha motivato tale riparto con l'argomento che la madre
del bambino aveva osteggiato sino alla fine qualsiasi modifica del diritto di
visita, risultando a tale proposito soccombente, anche se per finire l'istanza
di modifica non poteva essere interamente accolta;
che
l'interessata – come detto – dissente da tale opinione, ma non spiega perché
(ove appena si consideri che la modifica del diritto di visita era l'unico
oggetto litigioso), né indica quale sarebbe in tal caso il suo grado di
soccombenza, ciò che rende l'appello finanche irricevibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);
che di
conseguenza il gravame, introdotto non senza leggerezza, si rivela già di primo
acchito destinato all'insuccesso;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza cautelare di
__________ __________;
che gli
oneri del pronunciato attuale sono posti a carico dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a __________
__________, il quale non ha ancora formulato osservazioni all'appello;
che a
__________ __________ non si giustifica di assegnare ripetibili neppure per
l'istanza cautelare, la quale era caduca già prima di essere presentata, dal
momento che la regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'autorità
di vigilanza non era impugnata ed era pertanto esecutiva già in pendenza di appello;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Il termine
di 20 giorni impartito il 17 luglio 2000 dalla presidente di questa Camera per
formulare eventuali osservazioni all'appello è revocato.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
–
Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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