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Numero d'incarto:
11.2000.64
Data decisione, Autorità:
19.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00064
Lugano
19 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 24 giugno 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
Comunione dei comproprietari del
“__________ __________ __________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 16 giugno 2000 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 luglio 1982 __________ __________, allora proprietario delle
particelle n. __________, __________e __________RFD di __________, ha
costituito la seguente servitù:
A carico delle particelle n. __________ e
n. __________e a favore della part. n. __________viene costituita una servitù
d'uso nel senso che il proprietario attuale della part. n. __________ è
autorizzato ad utilizzare quale giardino una fascia di terreno di una larghezza
di ml 4 dei mappali __________e __________, lungo tutta la lunghezza dei
confini dei fondi servienti con il fondo dominante.
Il 15
settembre 1983 __________ __________ ha venduto a __________ __________, tra
l'altro, i fondi n. __________e __________. Il compratore si è impegnato a
costituire a favore della proprietà del venditore una servitù “per utilizzazione
giardino della larghezza di 4 m che corre dall'attuale confine della particella
n. __________a confine con le particelle n. __________e n. __________”. Il diritto
reale è stato iscritto a registro fondiario il 29 luglio 1985. I fondi n.
__________e __________sono poi stati riuniti con la particella n. 7,
sulla quale è stato costruito un edificio in proprietà per piani (Condominio
“ __________ ”). Il 23 giugno 1998 alcuni operai, incaricati
dall'amministratore del Condominio, hanno proceduto al taglio di due alberi
nella fascia di terreno a confine, oggetto della servitù.
B. Il 24 giugno 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna che alla Comunione dei comproprietari del Condominio
“__________ __________ ” fosse vietato di tagliare gli alberi posti sulla
striscia di terreno gravata dalla servitù e che la convenuta fosse condannata
al pagamento di fr. 8'001.– per il risarcimento del danno. In via cautelare
egli ha postulato la cessazione immediata dei lavori di taglio, ciò che il
Pretore ha decretato il 22 luglio 1998. Nella sua risposta del 27 agosto 1998
la Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” ha
proposto di respingere l'azione. Nei successivi allegati le parti hanno
ribadito le proprie domande. Esperita l'istruttoria, nel memoriale conclusivo
l'attore ha riaffermato il suo punto di vista, postulando inoltre la condanna
della controparte a ripiantare gli alberi abbattuti. Le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale. Statuendo il 7 giugno 2000, il Pretore ha respinto
l'azione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 750.– per ripetibili.
C. Contro
la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 16 giugno
2000 nel quale chiede che sia dato ordine alla convenuta di non abbattere altre
piante situate nell'area gravata di servitù e che il giudizio del Pretore sia
modificato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 2000 la Comunione
dei comproprietari del Condominio “__________ __________ ” propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La convenuta chiede preliminarmente di dichiarare nullo l'appello
poiché sprovvisto della formale dichiarazione di ricorso (art. 309 cpv. 2 lett.
d CPC). In concreto è vero che il memoriale non contiene una dichiarazione
esplicita di appello, ma è anche vero che tale mancanza non è motivo di nullità
se la volontà di ricorrere appare chiara e il difetto non reca pregiudizio alla
controparte (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile commentato e massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art.
309). Dal memoriale dell'attore si evince chiaramente la volontà
dell'interessato di far riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere
la petizione. L'appello è pertanto ricevibile.
-
Il Pretore ha accertato anzitutto che gli alberi posti sulla
striscia di terreno oggetto della servitù hanno un'età compresa tra i 12 e 18
anni e non sono cresciuti spontaneamente. Ricordato che già nel 1990 erano
sorte discussioni sulle piante, egli ha ritenuto che al momento in cui è stata
costituita la servitù la superficie gravata non era stata prevista per la
coltivazione di alberi ad alto fusto. Inoltre – ha continuato il Pretore – una
servitù dev'essere interpretata restrittivamente e un giardino, nell'accezione
comune, va inteso come zona di svago con tappeto erboso, fiori e piante, mentre
la zona gravata dalla servitù litigiosa, quasi tutta coperta da vegetazione arborea,
somiglia più a un bosco. Ciò posto, il primo giudice ha concluso che il contenuto
della servitù così com'è inteso dall'attore non è conforme all'iscrizione nel
registro fondiario. Donde il rigetto della petizione.
-
L'appellante ribadisce che il taglio delle piante, esistenti già al
momento della costituzione dell'onere, viola la servitù. A mente sua la nozione
di giardino comprende anche gli alberi attuali e soggiunge che il diritto è
stato costituito nel 1982 proprio per tutelare la vegetazione da egli piantata
o che egli avrebbe piantato. Inoltre rileva che l'estensione della servitù è
dimostrata dal modo in cui essa è stata rispettata per quindici anni, in
maniera pacifica e in buona fede.
-
L'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce che l'estensione di una servitù è
determinata dall'iscrizione a registro fondiario, sempre ch'essa definisca
chiaramente i diritti e gli obblighi che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione
esclude qualsiasi interpretazione (DTF 115 II 434 consid. 2b,
88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver
in: Zürcher Kommentar, n. 36, 103 e 109 ad art. 738; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione
della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa è
stata esercitata per molto tempo pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2
CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per le quali la servitù è stata
costituita, come pure l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121
II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4; I CCA, sentenza del 5 aprile 2000 in re
A. contro S.), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non
deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorre al suo
normale esercizio (Steinauer, op.
cit., pag. 331 n. 2292; Liver,
op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).
-
In concreto a registro fondiario sono iscritte a favore della
particella n. __________ due servitù: l'una, denominata “uso giardino”,
risalente al 6 ottobre 1982 e l'altra, pressoché omonima (“uso del giardino”),
iscritta il 29 luglio 1985 (estratto nel fascicolo “richia-mo VII”). I
documenti giustificativi non precisano tuttavia come debba essere il giardino.
Le iscrizioni, ancorché chiare, sono puramente telegrafiche e non permettono –
da sé sole – di determinare la portata dei diritti e degli obblighi che ne
discendono. Secondo la comune accezione, invero, un giardino è una superficie
di terreno per lo più cintata, destinata alla ricreazione e al passeggio,
coltivata con piante ornamentali e fiori, con prati erbosi, fontane ecc. (Battaglia, Il Grande Dizionario della
Lingua Italiana, vol. VI, pag. 769). L'indicazione “uso giardino” o “uso del
giardino” è quindi meramente generica (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 229, n. 2291a). Essa non consente di sapere quali e quante
piante debbano essere lasciate, rispettivamente possano essere messe a dimora
sulla striscia di terreno. Nelle condizioni descritte occorre pertanto far capo
al titolo di acquisto delle servitù.
-
Dagli
atti risulta che il primo onere, costituito nel 1982 dall'appellante su un suo
fondo proprio e a carico di altri suoi fondi, mirava alla “costituzione di una
servitù d'uso, nel senso che il proprietario attuale della part. __________ è
autorizzato ad utilizzare quale giardino una fascia di terreno di una larghezza
di 4 m lungo tutta la lunghezza dei confini con i fondi servienti” (doc. G). La
seconda è stata pattuita nel 1983 con l'acquirente delle particelle n.
__________e n. __________, il quale si è impegnato a costituire una servitù
“per utilizzazione giardino della larghezza di 4 m che corre dall'attuale
confine della n. __________a confine con le n__________e __________”, come
indicato in rosso sul piano di situazione (doc. A, foglio 4). Per ammissione
dell'attore medesimo, la seconda servitù è un doppione della prima (doc. H).
Sia come sia, né il titolo di acquisto dell'una né quello dell'altra permette di
arguire con un minimo di precisione quale debba essere concretamente la portata
della servitù, di modo che bisogna riferirsi allo scopo per il quale esse sono
state costituite.
-
In
realtà, nemmeno il fascicolo processuale offre la possibilità di determinare
con un minimo di esattezza quali fossero i propositi delle parti. L'attore ha
bensì affermato di aver voluto salvaguardare per mezzo di servitù “non solo
l'erba, ma anche gli alberi già presenti nel 1974 e nel 1983” (replica, pag. 2
in fondo). Ora, è senz'altro possibile che l'attore mirasse a preservare una fascia
di vegetazione tra i due terreni, tanto più che essa contornava l'intero fondo
dominante (piano allegato al doc. G). Ciò non basta tuttavia per concludere che
la servitù dovesse essere intesa come divieto assoluto di recidere alberi, né
essa poteva ragionevolmente impedire di sfrondare o di ridurre l'altezza delle
piante, tanto più che la documentazione fotografica scattata durante il
sopralluogo (doc. I a VI) denuncia evidenti segni d'incuria nella vegetazione.
Né può dirsi che l'attore volesse salvaguardare un parco esotico, già per il
fatto che le piante messe a dimora sono conifere, “di bella formazione, ma non
particolari” (deposizione testimoniale __________ __________, verbale del 15 settembre
1999). Ciò non significa che il proprietario del fondo serviente possa abbattere
tutti gli alberi posti sull'area gravata, facendo tabula rasa. L'accezione di
“giardino” comprende infatti anche alberi e arbusti. Ma – si ripete – la
servitù in questione non può intendersi come obbligo di conservazione assoluta,
né come obbligo di conservazione più esteso rispetto a quello che le servitù
comportavano al momento in cui sono state costituite.
-
La
questione è di sapere, per altro, quali alberi esistessero e di che misura al momento
in cui le due servitù sono state iscritte. Invano si cercherebbe qualche indicazione
agli atti. Non risulta, né l'appellante pretende, che nel 1982 o 1983 la
striscia di terreno gravata fosse pressoché bosco, come oggi. Certo, il
forestale ha riferito che le piante non sono cresciute spontaneamente, che i
due alberi tagliati (un abete rosso e uno bianco) avevano 13 o 14 anni e che
l'età delle piante sul fondo n. __________varia dai 12 ai 18 anni (deposizione
__________ __________ del 15 settembre 1999). Ma ciò significa anche, e per
converso, che talune piante sono state messe a dimora dopo la costituzione
delle servitù. Inoltre è verosimile che nella stessa area sia cresciuta pure
vegetazione spontanea, come l'attore riconosce (replica, pag. 4). Per di più,
nel 1982 o 1983 anche le piante già esistenti non avevano le dimensioni
attuali, né la striscia di terreno era pressoché boschiva. Infine non si può
dire nemmeno che la situazione creatasi nel tempo sia stata supinamente accettata
dai vicini, tant'è che già nel 1990 essi lamentavano l'esistenza di piante a distanza
inferiore da quella legale (doc. 5). Anche l'amministratore del condominio ha
affermato, da parte sua, che già prima del 1994 erano sorti problemi sull'esercizio
della servitù (deposizione __________ __________ del 15 settembre 1999). In circostanze
simili l'attore avrebbe quanto meno dovuto dimostrare qual era la situazione al
momento in cui le servitù sono state costituite e quali alberi esistessero
allora. Agli atti non figura una sola testimonianza in proposito, né un
inventario delle piante oggi esistenti sulla fascia di terreno e della loro
età. In mancanza di qualsiasi accertamento affidabile, a ragione il Pretore ha
respinto l'azione. Ne segue che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in :
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________ C__________mpagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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