AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.63
Data decisione, Autorità:
24.03.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00063
Lugano
24 marzo 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
. (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 20 maggio 1999 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
dott. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 29 maggio 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione
emessa l'8 maggio 2000 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________, intervenuta
su segnalazione dell'omologa autorità di __________, ha presentato alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione
nei confronti del dott. iur. __________ __________ (1941) fondata sugli art.
369 e 370 CC. A sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni
del dott. __________ __________, consulente per il Servizio ticinese di cura
dell'alcolismo, secondo cui l'interessato, affetto da etilismo, “necessita di
un controllo stretto del comportamento e del modo di vivere poiché non è in
grado di svolgere le solite mansioni”. Nelle sue osservazioni del 15 giugno
1999 __________ __________ si è opposto all'istanza.
B. Il 5
luglio 1999 l'autorità di vigilanza ha incaricato il dott. __________
__________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato e il 9
luglio successivo ha privato provvisoriamente __________ __________
dell'esercizio dei diritti civili. Sentito personalmente l'11 agosto 1999,
__________ __________ si è nuovamente opposto a qualsiasi intervento tutelare.
Il perito ha consegnato il suo referto il 29 dicembre 1999. Nel frattempo
l'autorità di vigilanza, in accoglimento di un ricorso di __________
__________, ha designato a quest'ultimo __________ __________ quale suo
rappresentante.
C. Ultimata
l'istruttoria, nelle conclusioni del 14 aprile 2000 __________ __________ ha
chiesto in ordine di annullare l'istanza di interdizione, di riaprire
l'istruttoria con la trasmissione di una sua lettera al perito “perché avesse
ad evaderla”, di assegnargli, dopo la risposta del perito, un termine per
“chiedere un complemento scritto di perizia, formulando i relativi quesiti, oppure
l'audizione orale del perito” e di sentire la sorella __________ __________ e
l'amica __________ __________. Nel merito, egli ha chiesto di respingere
l'istanza di interdizione, dichiarando in subordine di non opporsi a
un'inabilitazione giusta l'art. 395 CC. La Delegazione tutoria di __________ ha
rinunciato a presentare conclusioni.
D. Con
decisione dell'8 maggio 2000 l'autorità di vigilanza ha accolto la richiesta
della Delegazione tutoria e ha interdetto __________ __________ a norma dell'art.
369 CC. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2400.– sono state
poste a carico dell'interdicendo.
E. Contro
la predetta decisione __________ __________ è insorto con un appello del 29
maggio 2000 nel quale chiede, in via preliminare, l'annullamento del giudizio e
il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza per nuova decisione; nel merito
egli postula il rigetto dell'istanza o, subordinatamente, la pronuncia
dell'inabilitazione. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2000 la Delegazione
tutoria di __________ conclude per il rigetto del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e relativo
regolamento di applicazione. L'art. 52 di tale legge prevede che le procedure
pendenti al momento della sua entrata in vigore sono decise dall'autorità
competente in base alle norme previgenti. Nella fattispecie è perciò
applicabile il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (RTC,
testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). Tutta la procedura di interdizione è
governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I/2, n. 12 e 13 ad art. 374 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione,
n. 118 e 123 ad art. 373 CC con richiami; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, Berna 2001, n. 888, pag. 347). L'autorità
accerta la fattispecie d'ufficio (DTF 124 I 44 consid. 3d) e non è vincolata né
alle allegazioni delle parti né alle prove offerte né alle richieste di giudizio.
-
L'autorità di vigilanza ha interdetto l'appellante per infermità o
debolezza di mente (art. 369 CC), fondandosi sul referto peritale del 29
dicembre 1999 del dott. __________ __________. Essa ha accertato che
l'interessato soffre di una sindrome psico-organica con disturbo neuropsicologico
medio-grave e sindrome di __________ dovuti ad abuso etilico cronico con
sindrome di dipendenza e ha rilevato che gli esami cui l'interdicendo è stato
sottoposto hanno denotato un'importante amnesia di fissazione che colpisce
anche l'ambito verbale (mancanza di parola, aparassia costruttiva in cui
risulta colpita la tridimensionalità, agnosia spaziale e acalcolia); inoltre
essa ha rilevato che, quanto alla memoria, l'evocazione dopo venti minuti dalla
consegna risulta pressoché impossibile, nel senso che il paziente non ricorda
nulla. Considerato che la malattia inficia in maniera grave le funzioni cognitive
superiori (capacità di critica, coscienza di malattia, consequenzialità degli
atti) occorre garantire all'interessato un'adeguata protezione sul piano
materiale e morale, onde l'interdizione a norma dell'art. 369 CC,
l'inabilitazione non essendo sufficiente per l'assistenza personale.
-
L'appellante
lamenta anzitutto una violazione del diritto a un giudice indipendente sancito dall'art.
6 n. 1 CEDU per il fatto che nel Cantone Ticino l'interdizione è pronunciata,
in prima istanza, da un'autorità amministrativa. Egli chiede perciò l'annullamento
della procedura. La critica non è seria. Nella misura in cui la decisione in
materia di interdizione, come tutti gli altri provvedimenti dell'autorità di
vigilanza, può essere deferita alla Camera civile di appello, autorità
giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto,
l'ordinamento giuridico ticinese è compatibile con le esigenze poste della CEDU
(cfr. DTF 117 Ia 190).
-
Il
ricorrente ritiene che il modo in cui è stata condotta l'istruttoria è lesivo
del suo diritto di essere sentito e configura un diniego di giustizia tale da
giustificare l'annullamento della procedura. Egli reputa che l'autorità ha
disatteso l'obbligo di protocollare ogni atto di procedura, di modo che il
contraddittorio sulla perizia non si è potuto svolgere correttamente per
mancanza dei dati, richiesti ma negati, acquisiti spontaneamente dal perito. Il
ricorrente si duole inoltre della mancata audizione, motivata solo con la decisione,
di __________ __________, per altro sentita dal perito, e di __________
__________.
-
Secondo
l'art. 374 cpv. 1 CC una persona non può essere interdetta per prodigalità,
abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione,
senza essere sentita. L'interdizione per infermità o debolezza di mente può
essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi
anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo (cpv. 2). Il perito deve
essere un medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze
concrete ad allestire un rapporto oggettivo (DTF 119 II 321 consid. 2a).
L'autorità di tutela può, del resto, fondare la propria decisione anche sul
referto peritale di un altro esperto, sempre che egli risulti indipendente e
imparziale (RDT 1947 n. 7 pag. 22 segg.).
La
procedura d'interdizione ticinese non prevede disposizioni particolari per lo
svolgimento dell'istruttoria. Giusta l'art. 46 LAC l'autorità di vigilanza
procedeva ai necessari accertamenti e decideva con giudizio motivato dopo avere
sentito l'interdicendo e avere fatto allestire la perizia prevista dall'art.
374 cpv. 2 CC. L'art. 70 RTC prevedeva che l'autorità procede all'inchiesta per
stabilire e verificare l'esistenza delle condizioni determinanti e conclusive
ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione; tutti gli atti
dell'inchiesta dovevano essere consegnati a protocollo. L'assunzione della
perizia non era perciò disciplinata da norme particolari. Per il resto, la
legge sulla procedura amministrativa prevede che l'assunzione delle prove
avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art.
19 cpv. 2).
- a) Nella
fattispecie la Sezione degli enti locali ha incaricato, il 5 luglio 1999, il
dott. __________ __________, medico psichiatra e psicoterapeuta, di allestire
una perizia, come pure di rispondere ai quesiti formulati dall'autorità stessa
(doc. 12) e dall'appellante (doc. 13 e 15). Lo specialista ha indicato di avere
basato la perizia su tre colloqui con il paziente e uno con la sorella di lui,
__________ __________, su colloqui telefonici con quest'ultima (10 minuti), con
il dott. __________ __________, direttore sanitario dell'Ospedale __________
__________ di __________ (10 minuti), con il dott. __________ __________,
medico internista e precedente medico curante del paziente (5 minuti), con il
dott. __________ , psicoterapeuta e vicedirettore del servizio ticinese
di cura all'alcolismo (10 minuti), con la dott. __________ __________
- psichiatra e psicoterapeuta, precedente medico curante del paziente
(15 minuti), con __________ __________, psicologa al Servizio neurologico
__________ __________ di __________ (10 minuti), con __________ __________,
psicologo responsabile del Centro stazionario di riabilitazione per __________
di __________ (10 minuti), su una valutazione neuropsicologica e un test di
__________, eseguiti dal dott. __________ __________, sulla documentazione
clinica messa a disposizione dall'autorità di vigilanza e sulla documentazione
clinica messa a disposizione dal dott. __________ __________ (perizia 29
dicembre 1999, pag. 1 a 3, doc. 17). Ricevuta la perizia con assegnazione di un
termine per postulare la completazione e la delucidazione orale, il ricorrente
ha rilevato, il 28 gennaio 2000, di non poter formulare ulteriori domande al perito
senza avere preso conoscenza del contenuto delle conversazioni da lui avute con
le persone interpellate, degli argomenti trattati con il peritando e di alcuni
documenti assunti autonomamente dallo specialista (doc. 18). Il 2 febbraio 2000
l'autorità di vigilanza ha confermato l'assegnazione del predetto termine (doc.
19). Con scritto del 10 febbraio 2000, pervenuto all'autorità per fax il 27
marzo successivo, il patrocinatore dell'interdicendo ha riconfermato la
richiesta di audizione orale del perito e ha ribadito di non poter presentare
nuovi quesiti scritti senza la documentazione già richiesta (doc. 20). Il 30
marzo 2000 l'autorità di vigilanza ha comunicato di rinunciare ad assumere la
documentazione richiesta e ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare
le osservazioni finali (doc. 22).
b) Compito
del perito è quello di valutare la situazione mentale dell'interdicendo e
l'esistenza di uno dei presupposti sociali, così da permettere all'autorità di
prendere la decisione più confacente alla situazione. L'autorità chiede
pertanto all'esperto di pronunciarsi sulla diagnosi, ovvero sull'eventuale
infermità o debolezza di mente, e di apprezzare gli elementi psicosociali e
comportamentali atti a comprovare uno stato di incapacità del peritando a
provvedere ai propri interessi, o la necessità di una sua durevole protezione e
assistenza, come pure la sua pericolosità per l'altrui sicurezza. Per svolgere
il suo mandato, il perito consulta l'incarto dell'autorità e si informa
direttamente presso la stessa per altre indicazioni, cura i contatti con
l'interdicendo (da 2 a 4) allo scopo di procedere a un esame psichiatrico
oggettivo, accede, previo svincolo dal segreto professionale, alle cartelle
mediche del paziente e discute il caso con il medico curante, organizzando
indagini supplementari (esami psicologici, elettroencefalogrammi, esami
neurologici ecc.) e interpellando la cerchia di conoscenze del peritando come i
familiari, i servizi sociali e il tutore provvisorio (Harding: La contribution de l'expert-psychiatre à la procédure
d'interdiction, in: RDT 1987 pag. 20; Meier,
La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutelaires
in: RDT 1996 pag. 236 segg.; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 119 segg. ad art.
374 CC; Egger in: Zürcher Kommentar,
note 27 segg. ad art. 374). In concreto lo specialista non è andato a “ramassare
qua e là documenti e deposizioni”, ma ha assunto tutte le informazioni
necessarie al corretto adempimento del suo incarico. L'operato del dott.
__________ sfugge pertanto alla critica.
- a) Altra
questione è sapere se nell'allestimento della perizia sia stato leso il diritto
di essere sentito dell'interdicendo. Tale diritto comprende in generale quello
di prendere conoscenza degli atti di causa, di ottenere l'assunzione delle
prove per accertare fatti rilevanti proposte tempestivamente e in modo
formalmente corretto, di partecipare all'assunzione delle stesse e di
esprimersi sul loro risultato prima che la decisione sia presa (DTF 126 I 16 consid.
2aa; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 4 segg. ad art. 19 LPAmm). Per quel che
attiene alle perizie, il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare
alla loro assunzione non viola il diritto di essere sentito, ove tali
interessati o i loro patrocinatori abbiano potuto in seguito consultare il
referto peritale e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (DTF 119 Ia
260; Borghi/Corti, op. cit., n.
6b ad art. 19 con riferimenti). In concreto l'autorità di vigilanza, ricevuto
il referto del dott. __________, lo ha intimato alle parti assegnando loro un
termine di 15 giorni per presentare osservazioni alla perizia o osservazioni
finali. In circostanze siffatte, non si ravvisa pertanto una lesione del
diritto di essere sentito dell'interessato.
b) È
vero che l'appellante ha chiesto invano ulteriori informazioni e documentazione
ma, contrariamente a quanto egli pretende, questi elementi non apparivano indispensabili
per pronunciarsi con cognizione di causa sulla perizia. Nel suo referto il
dott. __________ ha riassunto i colloqui con l'interdicendo (pag. 5 segg.) e le
discussioni telefoniche con __________ __________, il dott. __________
, la dott. __________ __________ -, __________ __________ e
__________ __________ (pag. da 14 a 17). La posizione del dott. __________
__________, per altro, risultava dagli atti (cfr. ad esempio doc. 2c), mentre
l'accesso alle cartelle mediche è regolato dall'art. 6 cpv. 3 della legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario. Ciò posto, l'appellante
avrebbe senz'altro potuto formulare le sue osservazioni sulla perizia anche
senza disporre di quanto richiesto.
c) Certo,
in ambito civile lo specialista che desidera far capo ad altra documentazione
(in possesso delle parti o di terzi) oppure che desidera informazioni complementari
(dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al giudice, il quale assume le prove necessarie
rispettando il principio del contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Eccezioni
sono possibili solo per elementi che, pur non trovandosi agli atti, riguardino
fatti puramente accessori (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7
segg. ad art. 248). Nella fattispecie quanto indicato dalla sorella __________
__________ costituisce una conferma, con qualche precisazione, dell'anamnesi
familiare e personale esposta dall'interdicendo stesso. Gli altri colloqui
riguardano per lo più aspetti marginali che non sono stati ripresi dal perito
per la determinazione dello stato psichico del paziente. Si aggiunga che le
posizioni dei diversi operatori figuravano già agli atti (doc. 2 con allegati,
4, 30 e 31 nel fascicolo “Delegazione tutoria”). L'interessato ha potuto porre
all'esperto quesiti propri (doc. 13 e 15) e interrogare il perito sul suo
operato (doc. 17 e 19), facoltà alla quale egli ha rinunciato, ritenendo
indispensabile ottenere – preliminarmente – la risposta ai suoi quesiti del 28
gennaio 2000 (doc. 18, pag. 2 in fine e doc. 23: conclusioni del 14 aprile
2000, pag. 3 lett. d). L'appello, su questo punto, è pertanto destituito di
buon diritto.
-
L'appellante
si duole della mancata audizione di __________ __________ e __________
__________, che l'autorità ha motivato solo al momento di emanare la decisione
impugnata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di
principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in
una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità
può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo (sulla nozione di “apprezzamento anticipato
delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid.
1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le
prove notificate dalle parti, ma qualora intenda rifiutarle (tutte o anche solo
alcune) deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a
recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Nel
caso in esame l'autorità ha spiegato nella decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) di
rinunciare alle audizioni poiché il quadro generale della situazione era stato
chiarito a sufficienza con altri mezzi probatori. A parte il fatto che
l'appellante neppure chiede a questa Camera di assumere le prove rifiutate (art.
309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC), ciò che renderebbe inutile un rinvio
degli atti ove questa Camera ritenesse di esperire le prove respinte, egli, per
quanto riguarda la sorella, intende unicamente chiarire criticamente i fatti
riferiti da quest'ultima, ma non pretende che ciò possa influire in qualche
modo sull'esito del giudizio. Con l'audizione di __________ __________
l'interessato intende dimostrare di essere in grado, nonostante i suoi problemi
alcolemici, di gestirsi correttamente dal profilo finanziario. Egli dimentica
tuttavia che per l'istituzione di una tutela non occorre che una persona
affetta da etilismo esponga sé stessa e la sua famiglia al rischio di vivere
negli stenti; basta che essa richieda “durevole assistenza e protezione”, ciò
che – come si vedrà – è il caso in concreto. Ne segue che l'assunzione di nuove
prove non porterebbe verosimilmente altri elementi suscettibili di influire
sull'esito del ricorso, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio.
-
Nel merito l'appellante si oppone alla misura tutelare, sostenendo
che quando si astiene dal consumo di alcol egli è in grado di badare a sé
stesso. Questa misura, peraltro, non lo distrarrebbe dal consumo di alcolici, e
per impedire un abuso etilico occorrerebbe, se mai, privarlo coattivamente
della libertà a scopo di assistenza. Quanto alle visite mediche cui è stato
sottoposto, egli sostiene che l'impressione tratta dagli esperti è fuorviata
dal fatto che i colloqui si sono svolti in italiano, che non è la sua lingua
madre. Senza negare di essere affetto da etilismo cronico, egli afferma
di non essere, comunque sia, durevolmente sprovvisto della capacità di agire
ragionevolmente, “facoltà questa che (…) non ha quando consuma alcol ma che ha
ancora in misura sufficiente se dal consumo si astiene” (appello, pag. 13).
L'appellante ritiene altresì che la tutela sia sproporzionata e chiede, in
subordine, di pronunciare l'inabilitazione quale misura transitoria.
-
La
tutela tocca l'interessato nella sua libertà personale; deve attenersi perciò
ai principi di proporzionalità e sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 339, n. 860 segg.). L'interdizione giusta l'art. 369 CC – e l'art.
370 CC – è il provvedimento più incisivo. Va pertanto pronunciata solo se una
misura tutelare meno radicale appare insufficiente (Schnyder/Murer, op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 1994 pag.
246 consid. 2a).
a) Per
l'interdizione occorre un motivo di intervento affiancato da un bisogno speciale
di protezione (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 11 ad art. 370 CC). Secondo l'art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela
ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non
può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione o assistenza o
mette in pericolo l'altrui sicurezza. Le nozioni di “infermità di mente” e di
“debolezza di mente” non si identificano con le rispettive accezioni mediche;
esse riguardano ogni durevole abnormità dello stato psichico tale da destare in
un profano un sentimento di disagio mentale (Schnyder/Murer,
op. cit., nota 26 e 68 ad art. 369 CC; DTF 118 II 261 consid. 4a). È altresì
soggetta a tutela, giusta l'art. 370 CC, “ogni persona maggiorenne che per prodigalità,
abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria
amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel
bisogno o nell'indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette
in pericolo l'altrui sicurezza”. L'abuso di bevande spiritose non consiste in
ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare
quantità eccessive di alcolici (Stettler
in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 2ª edizione, pag.
155 n. 360), in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal
quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg. ad art. 370 CC). Come
detto, i motivi di intervento devono denotare un bisogno speciale di
protezione, come il rischio di esporre sé stessi o i familiari al pericolo di
cadere nel bisogno, la necessità di durevole protezione o la messa in pericolo
della sicurezza altrui (art. 369 e 370 CC).
b) Se
l'abuso di bevande alcoliche ha causato disturbi psichici di natura tale da configurare
infermità o debolezza di mente, l'interdizione deve di principio essere
pronunciata in applicazione dell'art. 369 CC. In caso contrario, l'interdizione
va decretata in applicazione dell'art. 370 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 113 ad art. 370 CC; Langenegger, op. cit., n. 8 ad art. 370
CC). La distinzione è importante, tra l'altro, anche per una ragione di natura
procedurale. Infatti, quando l'interdizione è pronunciata per infermità o debolezza
di mente occorre, come detto, una relazione di periti (art. 374 cpv. 2 CC), che
è necessaria anche per la revoca della misura (436 CC).
- Nella
fattispecie il perito ha riferito che l'interdicendo è affetto da alcolismo
cronico con una sindrome psico-organica caratterizzata da deficit neuropsicologici
e delle funzioni cognitive nonché da grave compromissione fisica, che determina
una limitazione della sua volontà. Egli ha rilevato che tale sindrome inficia
in maniera grave le funzioni cognitive superiori (capacità critica, coscienza
di malattia, consequenzialità degli atti), sicché il paziente va considerato
affetto da infermità o debolezza di mente (perizia 29 dicembre 1999, risposte
n. 1 e 2).
Per
quanto riguarda l'anamnesi, l'interessato ha iniziato a consumare alcolici da adolescente,
aumentandone l'assunzione, “fino a diventare un problema” durante gli studi
universitari. L'abuso etilico si è protratto anche in seguito, durante
l'attività lavorativa presso studi legali a __________ e a __________
__________. Dopo essere riuscito ad astenersi dal consumo di alcol per 10 anni,
egli ha ripreso il consumo nel 1988. Trasferitosi nel __________, ha lavorato
fino al 1994 prima come consulente legale per una banca e poi come
collaboratore di due studi legali. Successivamente ha vissuto dei propri
risparmi e dal 1° agosto 1998 è al beneficio di una rendita intera di
invalidità (referto, pag. 6 a 8).
Dalla
relazione peritale si evince inoltre che, per quanto concerne il decorso
clinico, l'interessato ha intrapreso varie cure di disintossicazione,
rivelatesi vane per la sua propensione a ricominciare a bere. Dopo che già nel
1978 egli si era sottoposto a un trattamento di disintossicazione etilica di
sei mesi presso il __________ di __________, dal 1988 egli ha soggiornato presso
la __________ __________, la __________ __________ 3 di __________, la clinica
al __________ di __________, la clinica __________ __________ di __________, il
centro di cura dell'alcolismo di __________, l'ospedale di __________ e la
clinica __________ __________ di __________ (pag. 9, terzo e quarto paragrafo).
Il 15 aprile 1997 egli è stato ricoverato presso la __________ __________
__________ di __________ per una cura di disintossicazione e a seguito di
disturbi cardiaci è poi stato trasferito alla clinica __________ di __________,
ove ha subìto un intervento di by-pass coronarico. Il 10 ottobre successivo
1997 egli è stato nuovamente ricoverato alla Clinica __________ __________ per
una cura disintossicante ed è stato dimesso il 13 novembre seguente, con la
diagnosi, tra l'altro, di “etilismo cronico con tendenza alla recidiva e
disturbo di personalità borderline” (pag. 9, ultimo paragrafo). Nel
corso di tale degenza l'interessato è stato sottoposto a una __________ celebrale,
che ha escluso un'atrofia cerebrale.
Il 24
novembre 1997, tuttavia, egli è stato ricoverato in modo coatto per una disintossicazione
etilica presso la clinica __________ cantonale di __________, ove è rimasto
fino all'11 dicembre, quando è stato dimesso con la diagnosi di “sindrome di
dipendenza alcolica, incipiente sindrome di __________, cirrosi epatica etilica
clinicamente compensata e gastrite emorragica” (pag. 10 terzo paragrafo). Lo
stesso giorno egli è stato trasferito a __________, presso il centro
stazionario del Servizio __________ di cura __________ e lì ha soggiornato fino
al 12 febbraio 1998 (pag. 10 ultimo paragrafo). Il 2 marzo seguente egli è
stato nuovamente ricoverato in modo coatto presso la Clinica __________
__________ fino al 31 marzo 1998 (pag. 11, primo paragrafo). Dopo di allora e
fino al 21 novembre 1998 egli ha proseguito la cura presso il centro di
__________, necessitando però, dal 4 maggio al 12 maggio 1998, di un terzo
ricovero presso la clinica psichiatrica __________ (pag. 11, secondo paragrafo).
Durante questo periodo il dott. __________ __________, suo medico curante, ha
deciso di sottoporlo a una valutazione neuropsicologica, effettuata dalla
psicologa __________ , e a una valutazione neurologica eseguita dal
dott. __________ . Al momento della dimissione, il 31 marzo 1998, la
diagnosi era di “abuso etilico recidivante, sindrome psico-organica con
disturbo neuropsicologico medio-grave, pregressa encefalopatia acuta di
__________ -, lieve polineuropatia sensitivo-motoria, cirrosi epatica
etilica compensata, cardiopatia ischemica e ipertensiva con ancora presenti
ischemie silenti, malattia coronarica trivasale ed esito di by-pass coronarico,
ipertensione arteriosa essenziale e gastrite cronica emorragica da ipertensione
portale” (pag. 12 e 13). Dal 1998 al maggio 1999 egli è stato in cura dalla
dott. __________ __________ - e il 5 maggio 1999 è stato ricoverato
presso la clinica __________ __________ di __________ in uno stato di ebbrezza
etilica con confusione mentale e disorientamento spaziale per una cura
disintossicante, durata sino al 9 settembre 1999. __________ __________ cerebrale
eseguita il 5 agosto 1999 ha riscontrato un reperto nei limiti della norma
(pag. 13, ultimo paragrafo, e pag. 14 in alto).
- Dagli atti emerge che dal profilo neuropsicologico l'appellante
presenta “gravi deficit concernenti la capacità di cogliere e mantenere le
informazioni verbali e nell'apprendimento visivo-spaziale”, “modici deficit”
inerenti alla capacità di pianificazione, alle prassie costruttive, alla
concentrazione protratta e alla capacità mnesica visivo-spaziale”, una “lieve
riduzione nella flessibilità del pensiero, nella capacità di cogliere
informazioni visivo-spaziali e nell'apprendimento verbale”. Il referto conclude
per un disturbo neuropsicologico medio-grave riconducibile all'abuso etilico
cronico (rapporto del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di
__________, del 7 agosto 1998, doc. 30 nel fascicolo “Delegazione tutoria”).
Il dott. __________ __________, che ha eseguito una valutazione neuropsicologica,
ha riferito che la sintomatologia osservata si caratterizza per un'importante amnesia
di fissazione che colpisce l'ambito verbale (mancanza di parola, aprassia
costruttiva in cui risulta colpita la tridimensionalità, agnosia spaziale e acalcolia).
Ciò, unitamente alle tendenze al riempimento confabulatorio, sono compatibili
con l'ipotesi di sindrome di __________, anche se il deterioramento risulta sostanzialmente
più diffuso e di grado medio secondo gli stadi di deterioramento mentale di
__________ __________ (relazione 12 ottobre 1999, allegata alla perizia).
Dal
profilo fisico, l'interdicendo è cardiopatico grave, affetto da cirrosi epatica
etilica e da gastrite cronica emorragica. Secondo il rapporto internistico del
dott. __________ __________, stilato durante il secondo soggiorno presso il
Centro stazionario di __________, il danno epatico del degente –
“irreversibile” – è tale che “ogni ricaduta etilica può provocare una grave
emorragia acuta mettendo in pericolo di vita il paziente”. Inoltre il medico ha
evidenziato che, “nonostante i by pass coronarici, persiste un'ischemia silente
percepibile al tracciato elettrocardiografico”, sottolineando che “la situazione
cardiaca è tutt'altro che risolta” (doc. 2, allegato C nel fascicolo
“Delegazione tutoria”).
- L'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art.
369 CC poiché le disfunzioni neurologiche di cui l'interessato soffre configurano
infermità o debolezza di mente. L'appellante sostiene che la volontà non è
inesistente al punto da essere egli costantemente incapace di intendere o
volere e rileva che il perito, senza pronunciarsi sull'esistenza di
un'infermità mentale o una debolezza di mente, non si è pronunciato solo sulla
sua gravità.
Nella
misura in cui l'abuso di alcol può comportare disturbi psichici tali da
assurgere a infermità o debolezza di mente, l'interessato deve essere
interdetto sulla base dell'art. 369 CC e non a norma dell'art. 370 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 112 ad art. 370 CC). Invero ai fini
dell'art. 369 cpv. 1 CC la distinzione tra le due nozioni non è determinante,
riferendosi a quei casi in cui le turbe psichiche sono sufficientemente gravi
da pregiudicare la facoltà di agire ragionevolmente (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 87 pag. 27). In concreto il perito ha avuto modo di riferire che
l'alcolismo cronico ha prodotto l'instaurarsi di una grave sindrome psico-organica
che inficia in maniera grave le funzioni cognitive superiori (capacità di
critica, coscienza di malattia, consequenzialità degli atti ecc.), tale da
poter dire che il paziente è affetto da infermità o debolezza di mente
(perizia, risposta 2, pag. 21). Lo specialista ha inoltre rilevato che questi
disturbi sono tali da “concludere per una scemata capacità di intendere e
volere in misura medio-grave” (perizia, controdomanda n. 6, pag. 24). Certo,
non ogni malattia o debolezza di mente lede la capacità di discernimento (Bucher in : Berner Kommentar, Berna
1976, nota 73 e 76 ad art 16 CC; Bigler-Eggenberger
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 29 ad art.
16), tuttavia, tenuto conto di quanto precede, nel caso specifico si può
ragionevolmente scorgere un'incapacità generale di discernimento in ragione
dello stato di salute dell'interessato. Soccorrono quindi gli estremi per
pronunciare una tutela e a ragione l'autorità di vigilanza l'ha basata sull'art.
369 CC.
-
Occorre
ancora esaminare se l'appellante si esponga al rischio di cadere nel bisogno o
richieda durevole assistenza e protezione o metta in pericolo la sicurezza altrui.
Nella fattispecie è possibile che l'interessato sia in grado di gestire i suoi
affari in maniera tale da non cadere nel bisogno, ma ciò non è decisivo. Per
l'istituzione di una tutela basta che l'interessato richieda “durevo-le
assistenza e protezione” (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 94 ad art.
369; Langenegger, op. cit. n. 25
ad art. 369; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 123 segg., pag.
39). In concreto, il cronico abuso di alcolici ha causato all'appellante, che
già soffre di cardiopatia ischemica e ipertensiva, gravi danni fisici (cirrosi
epatica e gastrite cronica, lieve polineuropatia sensitivo-motoria). Si tratta
di lesioni irreversibili, che mettono in serio pericolo la sua vita (perizia,
pag. 21) e che sono all'origine di costi sociali notori, ammessi per altro
dall'appellante (ricorso, pag. 9). Si rendesse conto di ciò, l'appellante
cercherebbe di non deteriorare oltre la situazione. In realtà egli manifesta
solo indifferenza, se non assoluta mancanza di cognizione, tant'è che egli
nemmeno ritiene di essere alcolista (verbale dell'11 agosto 1999, doc. 3).
Neppure sembra che le cure cui è stato regolarmente sottoposto abbiano dato
esito positivo, ove appena si pensi che dopo un programma di riabilitazione
presso il centro di __________ durato tra l'11 dicembre 1997 e il 12 febbraio
1998 l'interessato è stato ricoverato in maniera coatta il 2 marzo 1998 per una
nuova disintossicazione (perizia, pag. 11). Inoltre, durante il ricovero presso
l'ospedale __________ __________ di __________ tra il 5 luglio e il 9 settembre
1999, egli è ricaduto più volte nell'abuso etilico (perizia, pag. 14). In
simili circostanze l'appellante non può essere lasciato a sé stesso: gli
occorrono cura, assistenza e protezioni durevoli.
-
L'appellante
reputa che la nomina di un tutore non gli impedirebbe di continuare a bere e
definisce il provvedimento in questione sproporzionato, oltre che inutilmente
gravoso. La prima argomentazione è fuori luogo, l'ufficio del tutore
consistendo appunto nel proteggere e assistere l'interdetto in tutti i suoi
interessi personali; se vi è urgenza, il tutore può anche far collocare l'interdetto
in uno stabilimento secondo le disposizioni sulla privazione della libertà a
scopo d'assistenza (art. 406 CC). Per quanto riguarda la seconda
argomentazione, è vero che la tutela costituisce la misura più radicale
prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/Murer,
op. cit., n. 33 ad art. 367 CC, in: Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 340 n. 862 e in: Lange-negger,
op. cit. n. 18 ad art. 369 CC). La misura meno incisiva però – l'inabilitazione
– mira solo accessoriamente all'assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 868), essendo
volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (art.
395 CC). In caso di etilismo essa è prospettabile, pertanto, solo qualora
occorra combinarla con una privazione della libertà a scopo di assistenza (art.
397a CC; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 206 ad art. 370 CC e n. 324 della parte sistematica). Circa la
curatela, misura ancor meno incisiva, essa non ha fini di assistenza personale
se non ove sia volontaria (si confronti l'art. 394 con l'art. 392 CC). Nella
fattispecie l'assistenza personale è lo scopo principale ed essenziale della misura
adottata, tanto più che il ricorrente pretende di essere in grado di poter
gestire convenientemente i suoi interessi. Solo una tutela poteva entrare
quindi in considerazione.
L'appellante
sembra credere – erroneamente – che una privazione della libertà a scopo
d'assistenza escluda altri interventi. In realtà la disposizione dell'art. 397a
CC è una misura speciale, parallela, che non rientra di per sé nella gerarchia
dei provvedimenti tutelari (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 435 n. 1164; Spirig
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1995, n. 298 ad art. 397a CC). Non osta
quindi a una tutela, a un'inabilitazione o a una curatela (Stettler, op. cit., pag. 194 in alto;
v. anche Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 440 n. 1178).Certo, il termine “alcooli-smo” contenuto nell'art.
397a cpv. 1 CC equivale ad “abuso di bevande spiritose” nel senso dell'art.
370 CC (Spirig, op. cit., n. 51
ad art. 397a CC; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 437 n. 1170), tuttavia gli effetti di una tutela e quelli di una
privazione della libertà a scopo d'assistenza sono ben diversi: se la prima
limita la capacità civile (Stettler,
op. cit., pag. 193 n. 474), ma non tocca la libertà personale, per la seconda
vale il contrario. Anche nei casi di alcolismo l'autorità cerca pertanto di
evitare una privazione della libertà a scopo d'assistenza finché le condizioni
familiari e professionali dell'interessato consentano di soprassedere al provvedimento
(Spirig, op. cit., n. 316 ad art.
397a CC). In concreto non si può dire quindi che l'istituzione di una tutela
contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il
diritto tutorio.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si attribuiscono
ripetibili alla Delegazione tutoria, che ha agito nell'ambito delle proprie
attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione è confermata.
- Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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